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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB RT Presidente dott.ssa AN LE Giudice relatrice dott. Vincenzo Carnì Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 7737/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN AN e dell'avv. ANNA SISTOPAOLI, elettivamente domiciliato presso l'avv. Inzani in Milano, Via dei Piatti, 8, per procura allegata al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del . Controparte_2
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
1 CONCLUSIONI
“Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero
VOGLIA DICHIARARE L'ADOZIONE DI
(C.F. nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
CO e residente in [...]
DA PARTE DI
(C.F. ) nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
.
2 Ragioni della decisione
1. , nato a [...] il [...], con ricorso depositato il 30 giugno Parte_1
2025, ha richiesto a questo Tribunale di poter adottare nato ad Controparte_1
CO il 29 febbraio 1980.
Il ricorrente ha allegato che l'adottando è figlio della coniuge Persona_1
deceduta il 24 maggio 2025, essendo nato da una precedente relazione tra la stessa e il padre biologico dell'adottando, che non l'ha mai riconosciuto.
Il rapporto sentimentale con la signora ebbe inizio nel settembre 1985. CP_1
ha pertanto conosciuto e frequentato l'adottando sin dai primi anni di Parte_1
vita di quest'ultimo, instaurando con lo stesso un forte legame affettivo, solido e profondo. Nel dicembre del 1987, egli contrasse matrimonio con la signora e CP_1
si trasferì a Milano con quest'ultima e il bambino e, da allora, è stato ed è il padre di
, e come tale considerato dallo stesso, non solo affettivamente, ma anche CP_1
ufficialmente, tanto da essere chiamato da subito papà dallo stesso , sia in CP_1
famiglia, sia a scuola prima e al lavoro poi. Anche la sorella e i genitori del ricorrente, oggi scomparsi, sono sempre stati zia e nonni di non essendo mai stato per CP_1
nessuno ipotizzabile alcun diverso tipo di legame, se non quello indiscutibilmente paterno.
La coppia costituta da e ha avuto anche una figlia, Parte_1 Persona_1
, nata il [...], il cui rapporto con il fratello è sempre stato di grande Per_2
amore e complicità.
Da allora, la famiglia ha sempre convissuto, con armonia e grande affetto, sino a quando i due figli sono diventati adulti.
3 Il ricorrente ha poi evidenziato che la propria moglie era assolutamente favorevole all'adozione e che la stessa consentirà a e alla sorella di avere, oltre alla CP_1 Per_2
stessa madre, anche formalmente lo stesso padre, in modo che anche i futuri aspetti economici siano disciplinati in virtù della normativa applicabile agli eredi legittimi.
ha concluso pertanto affermando che sussistono tutti i requisiti e non Parte_1
sussiste alcun ostacolo per accogliere la domanda, in quanto:
- l'adottante ha compiuto 65 anni: lo stesso ha, pertanto, più di trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, oggi quarantacinquenne;
– l'adottando è figlio della moglie del ricorrente, unico genitore ad Persona_1
aver riconosciuto l'adottando medesimo;
– l'adottando, inoltre, non è mai stato adottato da nessuno e intende esprimere il proprio consenso nei modi ex lege prescritti;
- del pari, le parti ex lege interessate e hanno intenzione Parte_2 Parte_3
di esprimere il loro assenso.
2. Nel corso dell'udienza del 10 dicembre 2025, l'adottante ha dichiarato:
“Ho intenzione di adottare per una ragione affettiva, mi sono Controparte_1
sposato con sua madre nell'87. Lei viveva con i genitori e il figlio a SI. Ci CP_1
siamo sposati a dicembre '87. Nell'estate precedente avevamo deciso di sposarsi e ci trasferimmo a Milano. Concordammo con mia moglie all'epoca del matrimonio che sarebbe stato , una volta diventato maggiorenne a scegliere. Io ho studiato e CP_1
lavorato ad CO. Ho sempre considerato SI e la famiglia come la mia CP_1
seconda casa. Avevo promesso a mia moglie, che è morta nel maggio scorso, che avrei proceduto all'adozione anche perché desideriamo che le figlie di abbiano un CP_1
nonno vero”.
4 L'adottando ha dichiarato:
“ per me è sempre stato mio papà; lui ha provveduto anche oltre i limiti Parte_1
legali alla mia crescita e alla mia formazione;
da quando avevo sette anni abbiamo sempre vissuto insieme, quindi manifesto il consenso all'adozione”.
Nella stessa udienza, si è poi proceduto all'audizione di e di Parte_2 [...]
rispettivamente, figlia dell'adottante e moglie dell'adottando, le quali hanno Pt_3
dichiarato entrambe di acconsentire all'adozione.
Riguardo al cognome, l'adottando ha dichiarato che vorrebbe conservare il proprio cognome immutato, sia per ragioni professionali, sia perché questa era la volontà della mamma. Tale circostanza è stata confermata dall'adottante, che ha dichiarato che sua moglie desiderava che mantenesse il suo cognome, per un fatto identitario e CP_1
perché lui ha anche dato il suo cognome alle sue due bambine. Pertanto, ha precisato:
“Siamo d'accordo che non venga aggiunto né anteposto il mio cognome al suo”.
3. L'informativa inviata dalla Questura di Milano ha confermato le circostanze di fatto riferite dalle parti.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e l'instaurarsi di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della sussistenza di una situazione di comunanza familiare.
5 In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge e che, come richiesto da adottante e adottando, il cognome dell'adottante non venga assunto dal sig. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da
: Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato ad [...] il 29 febbraio Controparte_1
1980, da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che il cognome dell'adottante non venga assunto dall'adottando;
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 cod. civ.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
AN LE OB RT
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB RT Presidente dott.ssa AN LE Giudice relatrice dott. Vincenzo Carnì Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 7737/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN AN e dell'avv. ANNA SISTOPAOLI, elettivamente domiciliato presso l'avv. Inzani in Milano, Via dei Piatti, 8, per procura allegata al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del . Controparte_2
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
1 CONCLUSIONI
“Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero
VOGLIA DICHIARARE L'ADOZIONE DI
(C.F. nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
CO e residente in [...]
DA PARTE DI
(C.F. ) nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
.
2 Ragioni della decisione
1. , nato a [...] il [...], con ricorso depositato il 30 giugno Parte_1
2025, ha richiesto a questo Tribunale di poter adottare nato ad Controparte_1
CO il 29 febbraio 1980.
Il ricorrente ha allegato che l'adottando è figlio della coniuge Persona_1
deceduta il 24 maggio 2025, essendo nato da una precedente relazione tra la stessa e il padre biologico dell'adottando, che non l'ha mai riconosciuto.
Il rapporto sentimentale con la signora ebbe inizio nel settembre 1985. CP_1
ha pertanto conosciuto e frequentato l'adottando sin dai primi anni di Parte_1
vita di quest'ultimo, instaurando con lo stesso un forte legame affettivo, solido e profondo. Nel dicembre del 1987, egli contrasse matrimonio con la signora e CP_1
si trasferì a Milano con quest'ultima e il bambino e, da allora, è stato ed è il padre di
, e come tale considerato dallo stesso, non solo affettivamente, ma anche CP_1
ufficialmente, tanto da essere chiamato da subito papà dallo stesso , sia in CP_1
famiglia, sia a scuola prima e al lavoro poi. Anche la sorella e i genitori del ricorrente, oggi scomparsi, sono sempre stati zia e nonni di non essendo mai stato per CP_1
nessuno ipotizzabile alcun diverso tipo di legame, se non quello indiscutibilmente paterno.
La coppia costituta da e ha avuto anche una figlia, Parte_1 Persona_1
, nata il [...], il cui rapporto con il fratello è sempre stato di grande Per_2
amore e complicità.
Da allora, la famiglia ha sempre convissuto, con armonia e grande affetto, sino a quando i due figli sono diventati adulti.
3 Il ricorrente ha poi evidenziato che la propria moglie era assolutamente favorevole all'adozione e che la stessa consentirà a e alla sorella di avere, oltre alla CP_1 Per_2
stessa madre, anche formalmente lo stesso padre, in modo che anche i futuri aspetti economici siano disciplinati in virtù della normativa applicabile agli eredi legittimi.
ha concluso pertanto affermando che sussistono tutti i requisiti e non Parte_1
sussiste alcun ostacolo per accogliere la domanda, in quanto:
- l'adottante ha compiuto 65 anni: lo stesso ha, pertanto, più di trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, oggi quarantacinquenne;
– l'adottando è figlio della moglie del ricorrente, unico genitore ad Persona_1
aver riconosciuto l'adottando medesimo;
– l'adottando, inoltre, non è mai stato adottato da nessuno e intende esprimere il proprio consenso nei modi ex lege prescritti;
- del pari, le parti ex lege interessate e hanno intenzione Parte_2 Parte_3
di esprimere il loro assenso.
2. Nel corso dell'udienza del 10 dicembre 2025, l'adottante ha dichiarato:
“Ho intenzione di adottare per una ragione affettiva, mi sono Controparte_1
sposato con sua madre nell'87. Lei viveva con i genitori e il figlio a SI. Ci CP_1
siamo sposati a dicembre '87. Nell'estate precedente avevamo deciso di sposarsi e ci trasferimmo a Milano. Concordammo con mia moglie all'epoca del matrimonio che sarebbe stato , una volta diventato maggiorenne a scegliere. Io ho studiato e CP_1
lavorato ad CO. Ho sempre considerato SI e la famiglia come la mia CP_1
seconda casa. Avevo promesso a mia moglie, che è morta nel maggio scorso, che avrei proceduto all'adozione anche perché desideriamo che le figlie di abbiano un CP_1
nonno vero”.
4 L'adottando ha dichiarato:
“ per me è sempre stato mio papà; lui ha provveduto anche oltre i limiti Parte_1
legali alla mia crescita e alla mia formazione;
da quando avevo sette anni abbiamo sempre vissuto insieme, quindi manifesto il consenso all'adozione”.
Nella stessa udienza, si è poi proceduto all'audizione di e di Parte_2 [...]
rispettivamente, figlia dell'adottante e moglie dell'adottando, le quali hanno Pt_3
dichiarato entrambe di acconsentire all'adozione.
Riguardo al cognome, l'adottando ha dichiarato che vorrebbe conservare il proprio cognome immutato, sia per ragioni professionali, sia perché questa era la volontà della mamma. Tale circostanza è stata confermata dall'adottante, che ha dichiarato che sua moglie desiderava che mantenesse il suo cognome, per un fatto identitario e CP_1
perché lui ha anche dato il suo cognome alle sue due bambine. Pertanto, ha precisato:
“Siamo d'accordo che non venga aggiunto né anteposto il mio cognome al suo”.
3. L'informativa inviata dalla Questura di Milano ha confermato le circostanze di fatto riferite dalle parti.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e l'instaurarsi di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della sussistenza di una situazione di comunanza familiare.
5 In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge e che, come richiesto da adottante e adottando, il cognome dell'adottante non venga assunto dal sig. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da
: Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato ad [...] il 29 febbraio Controparte_1
1980, da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che il cognome dell'adottante non venga assunto dall'adottando;
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 cod. civ.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
AN LE OB RT
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