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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3362033313 CONTRIBUTO CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2025 depositato il
02/05/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti. La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...]proponeva ricorso contro il Consorzio_1 del Liri avverso l'avviso prot. n. 3362033313, notificatogli in data 18.01.2024, con il quale gli era stato intimato per contributi consortili per l'anno 2023 il pagamento della somma di € 2.619,04, limitatamente all'importo di € 2.469,09.
Deduceva il vizio di difetto di motivazione della cartella in violazione dell'art.7 L.2122/2000 e dell'art.3
L:241/90, poichè l'ingiunzione di pagamento non aveva indicato le opere di bonifica di cui avevano beneficiato gli immobili e dalle quali si era generata la spesa sostenuta.
Eccepiva la carenza del potere impositivo del Consorzio per assenza insanabile del beneficio potendo l'Ente imporre il tributo solo sui terreni che traggono profitto dalle opere di bonifica.
L'inclusione di un cespite nel comprensorio consortile non era, infatti, di per sè sola, valida ai fini del tributo richiesto, dovendo ravvisarsi anche un'utilità di tipo fondiario strettamente inerente ad un determinato immobile, nonchè un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica.
Il beneficio doveva essere, quindi diretto, specifico, conseguito o conseguibile ed innanzitutto dimostrato.
In particolare sosteneva che nessuna opera da parte del Consorzio era stata eseguita a difesa del suolo.
Nell'ingiunzione di pagamento impugnata il Consorzio di Bonifica non aveva, invero, indicato il beneficio effettivo, concreto, diretto, di natura fondiaria in derivazione causale dalle opere di bonifica in quanto nella cartella di pagamento erano indicati, soltanto, i dati catastali dei terreni assoggettati alla contribuzione, senza indicare la base imponibile, l'aliquota applicata ed il concreto sviluppo del calcolo.
Produceva perizia tecnica di parte tedatta dal Geom. Nominativo_1 dalla quale emergeva che gli immobili oggetto dell'avviso di notifica erano tutti ubicati nel Comune di Pontecorvo ed avevano destinazione commerciale, collegati tutti in maniera idonea alla rete fognaria urbana con servizio svolto dalla ACEA ATO
5 SPA, alla quale venivano corrisposti in bolletta gli oneri di depurazione. Sulle particelle non erano, poi, individuabili bocchette di adduzione idrica, per cui non era stata posta in essere alcuna attività da parte del
Consorzio di bonifica, nè determinato alcun beneficio rapportabile agli immobili.
Chiedeva, pertanto, a questa Corte di Giustizia di annullare l'avviso di notifica prot. n. 3362033313 notificato in data 18.01.2024, con condanna dell'Amministrazione ex art. 69 D.lgs n. 546/92 e vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Consorzio di bonifica deducendo, preliminarmente, l'inconferenza e la genericità del ricorso, atteso che la pretesa tributaria non era basata sull'inclusione nel perimetro di contribuenza o all'allacciamento degli immobili alla rete fognaria comunale, essendo in discussione, viceversa, la gestione e la manutenzione dei canali e delle loro reti scolanti nell'ambito dell'intero territorio in cui è ricompreso il bene immobile di proprietà del ricorrente, di cui lo stesso beneficia.
Quanto al vizio di motivazione dell'atto impositivo, evidenziava che in esso erano contenuti tutti i riferimenti necessari per individuare i titoli di legittimazione del contributo di cui si era chiesto il pagamento, sia con riferimento al tipo di azioni cui era subordinata l'imposizione, sia lo specifico riferimento al principio del beneficio che, come espressamente indicato, viene individuato sulla base dei criteri stabiliti nel Piano di classifica.
In tale Piano sono puntualmente individuati e dimostrati, con supporti tecnici, i vari benefici arrecati dalla bonifica consortile nel comprensorio di riferimento, ed in base al quale vengono applicate ai diversi ambiti subcomprensoriali le varie aliquote di contribuenza in misura corrispondente ad appositi indici.
Quanto all'asserita assenza di benefici sui beni di proprietà del ricorrente, deduceva che il contributo di bonifica non poteva essere configurato come un corrispettivo in senso privatistico, avendo natura tributaria derivante dall'inclusione degli immobili nel comprensorio consortile con l'obbligo dei consorziati di sostenere gli interventi individuati dal Consorzio, secondo criteri di ripartizioni predeterminati.
Sia la sussistenza dei provvedimenti legislativamente previsti, sia la relazione tecnica attestante specificamente il beneficio costituivano valido fondamento della legittimità dell'imposizione consortile controversa.
Nella fattispecie, il Consorzio_1 del Liri aveva imposto il contributo a carico del ricorrente secondo i criteri e gli indici fissati nel Piano di classifica adottato con delibera n 7 del 29/09/1999 ed approvata dalla G.R. con delibera n. 903 del 26/06/2001.
L'inclusione nel comprensorio consortile e la configurabilità di in vantaggio in derivazione causale dall'opera di bonifica concorrevano, quindi, alla legittimità dell'imposizione.
Nella fattispecie, il perimetro di contribuenza era stato regolarmente approvato e pertanto il beneficio sui beni del ricorrente sussisteva con assoluta certezza.
Nè, invero, scalfivano tale assunto le conclusioni cui era pervenuto il consulente di parte, Geom.Giuseppe
Carnevale che si era limitato ad osservare che gli immobili del ricorrente, aventi destinazione commerciale, erano collegati alla rete fognaria e non provvisti di bocchette di derivazione e di adduzione idrica, poichè il beneficio economico che le proprietà consorziate traggono salle attività di bonifica si identifica “nel vantaggio fondamentale, e avente valore economico, consistente nella preservazione del valore acquisito dal bene in relazione alla tutela dal rischio dei danni che eventi meteorici potrebbero provocare (c.d. rischio idraulico),
e che vengono evitati grazie all'attività di gestione e manutenzione delle opere di bonifica ed idrauliche svolta daiConsorzi” (C.T.P. Padova, sez. 9^, sent. 2847/2003).
La sicurezza idraulica del territorio, la stabilità, l'equilibrio idraulico del suolo a seguito dell'attività dell'attività consortile sono, infatti, condizioni indispensabili sia agli immobili agricoli, sia agli immobili extragricoli, urbani ed industriali.
Non è, pertanto, indispensabile individuare interventi che interessino le singole proprietà in quanto tali, ma deve verificarsi che vengano determinate condizioni di stabilità del suolo, che vanno a garanzia di un territorio e delle proprietà sullo stesso ubicate, come dimostrato dalla relazione tecnica prodotta con allegate fotografie attestante gli interventi eseguiti dal Consorzio nella zone ove sono ubicati gli immobili del ricorrente.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso in ogni sua parte in quanto infondato in fatto ed in diritto, in considerazione della sussistenza del beneficio sui beni oggetto di imposizione della ricorrente, con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
In ordine al primo motivo, concernente il vizio di difetto di motivazione della cartella, dalla documentazione acquisita si evince che gli atti riportavano il prospetto analitico del debito con l'indicazione specifica del contributo consortile a fronte del quale si ingiungeva il pagamento, nonché i riferimenti dell'atto sottostante la predetta ingiunzione, l'anno di riferimento del contributo, nonché la scomposizione dell'importo nelle varie voci che lo compongono, l'ente impositore, il responsabile del procedimento, l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, il dettaglio degli avvisi bonari precedenti e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si sarebbe provveduto ad emettere ingiunzione fiscale, gli immobili di proprietà del ricorrente soggetti al contributo di bonifica, individuati in base al foglio, al mappale, alla categoria catastale ed al Comune in cui sono ubicati.
Quanto al secondo motivo, relativo alla carenza del potere impositivo del Consorzio per assenza del beneficio, potendo il Consorzio imporre il tributo solo sui terreni che traggono profitto dalle opere di bonifica, la questione
è stata ampiamente dibattuta e risolta dalla giurisprudenza prevalente attraversonumerose sentenze secondo cui il beneficio di cui gode un fondo inserito nel perimetro di contribuenza è assistito da presunzione di legge, spettando al consorziato l'onere di provare la sua inesistenza.
Peraltro, risulta escluso che l'obbligo di contribuzione sia legato all'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati.
Il beneficio di bonifica, nel caso di specie, è deducibile sia dalla delimitazione del periodo di contribuenza, sia dalla elaborazione ed approvazione del c.d. piano di classifica, sia dal piano di riparto.
La bonifica è un'attività pubblica che ha il potere-dovere di imporre contributi ai proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono benefici dalla stessa.
Ai fini della legittimazione del potere impositivo del Consorzio è necessario che ricorrano due presupposti: la qualità di proprietario di immobili siti nel perimetro del comprensorio e la configurabilità di un beneficio, anche solo potenziale, ai beni medesimi come conseguenza delle opere di bonifica, ossia in derivazione causale con esse.
Il vantaggio può, quindi, tradursi in un incremento o anche solo nel mantenimento del valore dell'immobile.
Va, peraltro, evidenziato che il Consorzio ha prodotto un documento in riscontro alla richiesta del Settore
Affari Legale in merito al ricorso in oggetto da cui risultano le seguenti evidenze anche documentate con un nutrito fascicolo fotografico degli interventi posti in essere nel periodo gennaio 2023 - gennaio 2024, nella zona ove risultano ubicati gli immobili del ricorrente. "Gli immobili soggetti a contributo di proprietà del ricorrente Ricorrente_1, siti nel Comuni di Pontecorvo ed Esperia (FR), elencati nell'avviso di cui in oggetto insistono nel perimetro del macrobacino del Liri del
Piano di Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza del Consorzio_1 del Liri approvato con deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 903 del 28/06/2001.
All'interno del succitato macrobacino sono stati individuati nel richiamato Piano di Classifica i corsi d'acqua per i quali il Consorzio esegue le attività istituzionali di manutenzione ai sensi della vigente normativa in materia (L.R. n. 53/1998).
Nel caso in esame i principali corsi d'acqua oggetto di manutenzione sono: la rete scolante denominata " Melfi", il Associazione_1 Cese, il fosso "Ravano, il rio della Torre, il rio Torto, il rio Conco e gli affluenti del Rio Forma Quesa (cfr. allegato n.1) in territorio di Pontecorvo ed Esperia.
In riferimento all'annualità 2023 si trasmettono, in allegato alla presente, le schede riepilogative degli interventi manutentivi eseguiti dal Consorzio sui corsi d'acqua situati in prossimità dell'immobile del ricorrente. Per ciascun lavoro sono state predisposte le planimetrie di intervento corredate da documentazione fotografica."
Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso appare infondato e, quindi, deve essere rigettato.
Alla soccombenza seguono le spese di giudizio per euro 300,00.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente che liquida in euro 300,00.
Dott. Francesco Galli.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3362033313 CONTRIBUTO CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2025 depositato il
02/05/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti. La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...]proponeva ricorso contro il Consorzio_1 del Liri avverso l'avviso prot. n. 3362033313, notificatogli in data 18.01.2024, con il quale gli era stato intimato per contributi consortili per l'anno 2023 il pagamento della somma di € 2.619,04, limitatamente all'importo di € 2.469,09.
Deduceva il vizio di difetto di motivazione della cartella in violazione dell'art.7 L.2122/2000 e dell'art.3
L:241/90, poichè l'ingiunzione di pagamento non aveva indicato le opere di bonifica di cui avevano beneficiato gli immobili e dalle quali si era generata la spesa sostenuta.
Eccepiva la carenza del potere impositivo del Consorzio per assenza insanabile del beneficio potendo l'Ente imporre il tributo solo sui terreni che traggono profitto dalle opere di bonifica.
L'inclusione di un cespite nel comprensorio consortile non era, infatti, di per sè sola, valida ai fini del tributo richiesto, dovendo ravvisarsi anche un'utilità di tipo fondiario strettamente inerente ad un determinato immobile, nonchè un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica.
Il beneficio doveva essere, quindi diretto, specifico, conseguito o conseguibile ed innanzitutto dimostrato.
In particolare sosteneva che nessuna opera da parte del Consorzio era stata eseguita a difesa del suolo.
Nell'ingiunzione di pagamento impugnata il Consorzio di Bonifica non aveva, invero, indicato il beneficio effettivo, concreto, diretto, di natura fondiaria in derivazione causale dalle opere di bonifica in quanto nella cartella di pagamento erano indicati, soltanto, i dati catastali dei terreni assoggettati alla contribuzione, senza indicare la base imponibile, l'aliquota applicata ed il concreto sviluppo del calcolo.
Produceva perizia tecnica di parte tedatta dal Geom. Nominativo_1 dalla quale emergeva che gli immobili oggetto dell'avviso di notifica erano tutti ubicati nel Comune di Pontecorvo ed avevano destinazione commerciale, collegati tutti in maniera idonea alla rete fognaria urbana con servizio svolto dalla ACEA ATO
5 SPA, alla quale venivano corrisposti in bolletta gli oneri di depurazione. Sulle particelle non erano, poi, individuabili bocchette di adduzione idrica, per cui non era stata posta in essere alcuna attività da parte del
Consorzio di bonifica, nè determinato alcun beneficio rapportabile agli immobili.
Chiedeva, pertanto, a questa Corte di Giustizia di annullare l'avviso di notifica prot. n. 3362033313 notificato in data 18.01.2024, con condanna dell'Amministrazione ex art. 69 D.lgs n. 546/92 e vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Consorzio di bonifica deducendo, preliminarmente, l'inconferenza e la genericità del ricorso, atteso che la pretesa tributaria non era basata sull'inclusione nel perimetro di contribuenza o all'allacciamento degli immobili alla rete fognaria comunale, essendo in discussione, viceversa, la gestione e la manutenzione dei canali e delle loro reti scolanti nell'ambito dell'intero territorio in cui è ricompreso il bene immobile di proprietà del ricorrente, di cui lo stesso beneficia.
Quanto al vizio di motivazione dell'atto impositivo, evidenziava che in esso erano contenuti tutti i riferimenti necessari per individuare i titoli di legittimazione del contributo di cui si era chiesto il pagamento, sia con riferimento al tipo di azioni cui era subordinata l'imposizione, sia lo specifico riferimento al principio del beneficio che, come espressamente indicato, viene individuato sulla base dei criteri stabiliti nel Piano di classifica.
In tale Piano sono puntualmente individuati e dimostrati, con supporti tecnici, i vari benefici arrecati dalla bonifica consortile nel comprensorio di riferimento, ed in base al quale vengono applicate ai diversi ambiti subcomprensoriali le varie aliquote di contribuenza in misura corrispondente ad appositi indici.
Quanto all'asserita assenza di benefici sui beni di proprietà del ricorrente, deduceva che il contributo di bonifica non poteva essere configurato come un corrispettivo in senso privatistico, avendo natura tributaria derivante dall'inclusione degli immobili nel comprensorio consortile con l'obbligo dei consorziati di sostenere gli interventi individuati dal Consorzio, secondo criteri di ripartizioni predeterminati.
Sia la sussistenza dei provvedimenti legislativamente previsti, sia la relazione tecnica attestante specificamente il beneficio costituivano valido fondamento della legittimità dell'imposizione consortile controversa.
Nella fattispecie, il Consorzio_1 del Liri aveva imposto il contributo a carico del ricorrente secondo i criteri e gli indici fissati nel Piano di classifica adottato con delibera n 7 del 29/09/1999 ed approvata dalla G.R. con delibera n. 903 del 26/06/2001.
L'inclusione nel comprensorio consortile e la configurabilità di in vantaggio in derivazione causale dall'opera di bonifica concorrevano, quindi, alla legittimità dell'imposizione.
Nella fattispecie, il perimetro di contribuenza era stato regolarmente approvato e pertanto il beneficio sui beni del ricorrente sussisteva con assoluta certezza.
Nè, invero, scalfivano tale assunto le conclusioni cui era pervenuto il consulente di parte, Geom.Giuseppe
Carnevale che si era limitato ad osservare che gli immobili del ricorrente, aventi destinazione commerciale, erano collegati alla rete fognaria e non provvisti di bocchette di derivazione e di adduzione idrica, poichè il beneficio economico che le proprietà consorziate traggono salle attività di bonifica si identifica “nel vantaggio fondamentale, e avente valore economico, consistente nella preservazione del valore acquisito dal bene in relazione alla tutela dal rischio dei danni che eventi meteorici potrebbero provocare (c.d. rischio idraulico),
e che vengono evitati grazie all'attività di gestione e manutenzione delle opere di bonifica ed idrauliche svolta daiConsorzi” (C.T.P. Padova, sez. 9^, sent. 2847/2003).
La sicurezza idraulica del territorio, la stabilità, l'equilibrio idraulico del suolo a seguito dell'attività dell'attività consortile sono, infatti, condizioni indispensabili sia agli immobili agricoli, sia agli immobili extragricoli, urbani ed industriali.
Non è, pertanto, indispensabile individuare interventi che interessino le singole proprietà in quanto tali, ma deve verificarsi che vengano determinate condizioni di stabilità del suolo, che vanno a garanzia di un territorio e delle proprietà sullo stesso ubicate, come dimostrato dalla relazione tecnica prodotta con allegate fotografie attestante gli interventi eseguiti dal Consorzio nella zone ove sono ubicati gli immobili del ricorrente.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso in ogni sua parte in quanto infondato in fatto ed in diritto, in considerazione della sussistenza del beneficio sui beni oggetto di imposizione della ricorrente, con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
In ordine al primo motivo, concernente il vizio di difetto di motivazione della cartella, dalla documentazione acquisita si evince che gli atti riportavano il prospetto analitico del debito con l'indicazione specifica del contributo consortile a fronte del quale si ingiungeva il pagamento, nonché i riferimenti dell'atto sottostante la predetta ingiunzione, l'anno di riferimento del contributo, nonché la scomposizione dell'importo nelle varie voci che lo compongono, l'ente impositore, il responsabile del procedimento, l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, il dettaglio degli avvisi bonari precedenti e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si sarebbe provveduto ad emettere ingiunzione fiscale, gli immobili di proprietà del ricorrente soggetti al contributo di bonifica, individuati in base al foglio, al mappale, alla categoria catastale ed al Comune in cui sono ubicati.
Quanto al secondo motivo, relativo alla carenza del potere impositivo del Consorzio per assenza del beneficio, potendo il Consorzio imporre il tributo solo sui terreni che traggono profitto dalle opere di bonifica, la questione
è stata ampiamente dibattuta e risolta dalla giurisprudenza prevalente attraversonumerose sentenze secondo cui il beneficio di cui gode un fondo inserito nel perimetro di contribuenza è assistito da presunzione di legge, spettando al consorziato l'onere di provare la sua inesistenza.
Peraltro, risulta escluso che l'obbligo di contribuzione sia legato all'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati.
Il beneficio di bonifica, nel caso di specie, è deducibile sia dalla delimitazione del periodo di contribuenza, sia dalla elaborazione ed approvazione del c.d. piano di classifica, sia dal piano di riparto.
La bonifica è un'attività pubblica che ha il potere-dovere di imporre contributi ai proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono benefici dalla stessa.
Ai fini della legittimazione del potere impositivo del Consorzio è necessario che ricorrano due presupposti: la qualità di proprietario di immobili siti nel perimetro del comprensorio e la configurabilità di un beneficio, anche solo potenziale, ai beni medesimi come conseguenza delle opere di bonifica, ossia in derivazione causale con esse.
Il vantaggio può, quindi, tradursi in un incremento o anche solo nel mantenimento del valore dell'immobile.
Va, peraltro, evidenziato che il Consorzio ha prodotto un documento in riscontro alla richiesta del Settore
Affari Legale in merito al ricorso in oggetto da cui risultano le seguenti evidenze anche documentate con un nutrito fascicolo fotografico degli interventi posti in essere nel periodo gennaio 2023 - gennaio 2024, nella zona ove risultano ubicati gli immobili del ricorrente. "Gli immobili soggetti a contributo di proprietà del ricorrente Ricorrente_1, siti nel Comuni di Pontecorvo ed Esperia (FR), elencati nell'avviso di cui in oggetto insistono nel perimetro del macrobacino del Liri del
Piano di Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza del Consorzio_1 del Liri approvato con deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 903 del 28/06/2001.
All'interno del succitato macrobacino sono stati individuati nel richiamato Piano di Classifica i corsi d'acqua per i quali il Consorzio esegue le attività istituzionali di manutenzione ai sensi della vigente normativa in materia (L.R. n. 53/1998).
Nel caso in esame i principali corsi d'acqua oggetto di manutenzione sono: la rete scolante denominata " Melfi", il Associazione_1 Cese, il fosso "Ravano, il rio della Torre, il rio Torto, il rio Conco e gli affluenti del Rio Forma Quesa (cfr. allegato n.1) in territorio di Pontecorvo ed Esperia.
In riferimento all'annualità 2023 si trasmettono, in allegato alla presente, le schede riepilogative degli interventi manutentivi eseguiti dal Consorzio sui corsi d'acqua situati in prossimità dell'immobile del ricorrente. Per ciascun lavoro sono state predisposte le planimetrie di intervento corredate da documentazione fotografica."
Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso appare infondato e, quindi, deve essere rigettato.
Alla soccombenza seguono le spese di giudizio per euro 300,00.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente che liquida in euro 300,00.
Dott. Francesco Galli.