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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1097/2021 R.G.
promossa da:
(C.F.: in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della GI (p.iva ) rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Saverio Sebastio e dall'avv. Alessia Giannoni del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTI
CONTRO
(C.F./P. I.: , rappresentata e difesa dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
EA ET del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, come da procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: vendita di cose mobili PRIMA UDIENZA: 25/10/2022
Conclusioni delle parti: Per l'opponente: come da note autorizzate1 Per l'opposta: come da note autorizzate2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della GI , ha citato in giudizio Parte_2 la società (già e di seguito “ ”), al Controparte_1 Controparte_3 CP_1 fine di far dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 47/22, emesso da questo Tribunale in data 18/1/2022 e munito di formula esecutiva in data
25/1/2022.
L'opponente ha contestato la ricostruzione in fatto ed in diritto posta a sostegno del ricorso per ingiunzione dalla società , la quale in sintesi CP_1 aveva dedotto:
1) di aver fornito merce, tra il mese di ottobre e novembre 2020, alla GI
[...]
(di seguito “GI.BI”) per un importo di € 22.213,50, e di aver ricevuto CP_4 dal legale rappresentante un assegno bancario di € 18.000,00 a Parte_1 garanzia del pagamento della fornitura;
2) che la GI.BI nel mese di ottobre 2021 “in mancanza di autorizzazione” aveva provveduto alla restituzione della merce a scaricandola nel piazzale CP_1 antistante il capannone ove ha sede la società, merce che invece veniva successivamente ritirata da un trasportatore per conto del terzo acquirente maglificio Canto s.r.l.; Pa
3) che la GI avrebbe venduto al terzo la merce ricevuta da senza CP_1 corrisponderle quanto dovuto, rivendicando inoltre l'avvenuta restituzione della merce alla medesima . CP_1
L'opponente ha altresì eccepito l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 642
c.p.c. per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo Co Pa nei confronti della in quanto l'assegno dell'importo di euro 18.000,00 consegnato a garanzia da parte del sig. è stato emesso e Parte_1 sottoscritto da quest'ultimo a titolo personale.
- condannare la ed il Signor al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Controparte_5 Parte_1 via equitativa, ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di competenze, onorari e spese di lite.".
Pag. 2 di 7 Parte opponente, a sostegno dell'opposizione, ha rilevato che la merce per cui Co Pa è causa non sarebbe stata “venduta” da a ma semplicemente CP_1
“ceduta in conto vendita”, con l'accordo che, laddove la merce fosse rimasta anche in parte invenduta, sarebbe stata restituita alla società che CP_1
l'avrebbe riacquisita esigendo soltanto il prezzo della merce effettivamente alienata. Pa In più, ha affermato che la merce ceduta in conto vendita alla GI si è rivelata essere di pessima qualità, ed è rimasta invenduta;
e che in forza di accordo diretto tra il sig. e il sig. (legale rappresentante di ) in data Pt_1 Pt_3 CP_1 Pa 1/10/2021 la GI aveva restituito a la merce ricevuta in conto vendita, CP_1 depositando i colli di merce nel piazzale antistante il magazzino della società, ove di lì a breve sarebbero stati caricati da un corriere per essere spediti al terzo acquirente, maglificio Canto s.r.l., previo accordo tra le parti citate.
La società opposta si è costituita in giudizio, contestando integralmente le difese dell'opponente.
Nello specifico, ha evidenziato che la merce è stata oggetto di pura e semplice compravendita, come risulta dalla lettura delle fatture azionate in via monitoria e dei relativi DDT in cui la causale della fornitura è la “vendita”, e negando che alcun accordo diverso da quello di vendita sia stato concluso.
Sulla qualità della merce ha sostenuto che quest'ultima era di quantità e qualità conforme a quanto richiesto, come dimostra la circostanza che nessuna contestazione sia stata sollevata prima della notifica dell'atto di citazione;
in ogni caso ha eccepito la decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione dell'azione stessa, ex art. 1495 c.c.
Sulla presunta vendita della merce asseritamente 'restituita' dall'opponente ad un terzo acquirente, l'opposta ha negato l'esistenza di qulaunque accordo, diretto o indiretto, con alcuna società terza né tantomeno con la società Canto
s.r.l..
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sono stati assegnati alle parti termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6 c.p.c.
Pag. 3 di 7 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove orali ede è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale
(fra le tante Cass. 27/06/2000 n. 8718); in questo giudizio il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. 17/02/2004 n. 2997). Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. 17/11/2003 n.
17371).
La società creditrice opposta ha adempiuto al suo onere probatorio mediante la produzione delle fatture relative al credito azionato e dei documenti di trasporto relativi alle merci oggetto di fornitura, (tutti riportanti, come causale, la 'vendita'), fornendo, così, prova sia della natura dell'accordo che della avvenuta consegna della merce venduta e, conseguentemente, legittimando la pretesa creditoria azionata in monitorio.
Avendo l'opponente eccepito la diversa natura dell'accordo (sostenendo trattarsi di contratto estimatorio, essendo state le merci consegnate, a suo dire,
Pag. 4 di 7 in 'conto vendita') è necessario valutare se le risultanze processuali consentano di ricondurre la fattispecie concreta in esame ad un contratto estimatorio anzichè ad un contratto di compravendita.
Si rammenta, in proposito, che il contratto di compravendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, mentre il contratto estimatorio prevede che una parte (tradens) consegni una o più cose mobili all'altra (accipiens), mentre quest'ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito.
Va altresì considerato che, secondo, una condivisibile interpretazione giurisprudenziale dall'art. 1556 si evince che “nel contratto estimatorio, non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione o che i beni siano stati oggetto di stima;
ciò che è fondamentale è che le parti si siano accordate sulla facoltà dell'accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo3”.
È pertanto evidente che ove tale accordo non sia espresso (come nel caso in esame) nelle clausole contrattuali, risulti decisivo l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, che si traduce necessariamente in un'indagine di fatto.
Non è emerso in alcun modo che all'accipiens (l'opponente) fosse stata concessa la facoltà di restituire la merce anziché pagarne il prezzo, né all'epoca della conclusione del contratto, né, a modifica dell'accordo iniziale, successivamente. Infatti, in entrambe le fatture, e nei rispettivi DDT, è indicata la causale “vendita”, senza alcun riferimento o dicitura relativa alla consegna di beni relativa ad un contratto estimatorio, per cui l'accordo inizialmente concluso appare senz'altro riconducibile alla pura e semplice vendita.
Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'opponente abbia richiesto l'autorizzazione alla restituzione della merce4 (richiesta che sarebbe stata superflua in presenza di contratto estimatorio perché il diritto di resa è un elemento costitutivo dello stesso, ex art. 1556 cc).
Pag. 5 di 7 Pa Ed anche il legale rappresentante della GI rendendo interrogatorio formale, ha confermato espressamente di aver richiesto la restituzione all'odierna opposta: ADR: “E' vero che chiesi di rinviare la merce”.
Ancora, a conferma di ciò, depongono le comunicazioni (in atti) intercorse tra le parti, che, pur essendo di tenore opposto, fanno sempre riferimento alla
(rilasciata o meno) autorizzazione alla riconsegna, dimostrando la consapevolezza delle parti della necessità del consenso del tradens per l'eventuale restituzione della merce, mentre, in presenza di contratto estimatorio, sarebbe stato sufficiente per l'accipiens restituire la merce, senza necessità di alcuna autorizzazione. Non è stata però fornita adeguata prova del prestato consenso alla restituzione integrante la modifica del contratto di vendita in estimatorio.
Si aggiunga che l'esclusione della qualificazione del negozio giuridico per cui è causa come contratto estimatorio, risulta rafforzata dalla data della presunta
“restituzione” della merce, avvenuta oltre un anno dopo la fatturazione e dalla mancata richiesta (ed emissione) di relativa nota di credito.
Alla luce di ciò, la tesi di parte opponente (che riconduce il negozio concluso tra le parti al contratto estimatorio o c.d. “conto vendita”) non può ritenersi fondata.
Alla qualificazione del negozio concluso tra le parti in causa come contratto di compravendita consegue che debba essere rigettata anche la pretesa agita in via subordinata dall'opponente, relativa all'accertamento dell'esistenza dei vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., in quanto non denunziati tempestivamente, ex art. 1495 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. opposto (n. 47/2022), come rettificato con decreto di rettifica di errore materiale del 7 febbraio 2022;
Pag. 6 di 7 -condanna gli opponenti, in solido fra loro, a rimborsare a le Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri medi di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle
(scaglione per valore) in € 5.077,00 per compensi oltre rimborsi forfettari al
15% ed oneri di legge.
Così deciso.
Prato, 17/11/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria eccezione respinta e disattesa, revocare il decreto ingiuntivo n. 47/2022 del 18/01/2022 e munito di formula esecutiva in data 25/01/2022 dichiarando che Co nulla è dovuto alla società dalla società in relazione ai fatti per cui Controparte_1 Parte_2 è causa;
-nel merito, ed in via subordinata, accertare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità convenuta – ex art. 1490 c.c. – e per effetto dichiarare la risoluzione del contratto, conseguentemente dichiarando che nulla è dovuto. -Con vittoria di spese e onorari;
”. 2 “Nel merito: dichiarare valido e confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero accogliere, in ogni caso, la domanda contenuta nel ricorso con il rigetto integrale dell'opposizione avanzata dagli odierni attori siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto e pertanto respingere qualsiasi domanda formulata dagli opponenti;
3 Cassazione civile, sez. III 21/12/2015 n. 25606 4 La teste riferisce: “le telefonate di cui ho detto rispondendo al cap. 6 si svolsero tra il Tes_1 sig. ; erano finalizzate ad accordarsi per la restituzione delle merce che, per Pt_1 CP_3 quanto ne so, era stata ricevuta dal negozio in conto vendita”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1097/2021 R.G.
promossa da:
(C.F.: in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della GI (p.iva ) rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Saverio Sebastio e dall'avv. Alessia Giannoni del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTI
CONTRO
(C.F./P. I.: , rappresentata e difesa dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
EA ET del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, come da procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: vendita di cose mobili PRIMA UDIENZA: 25/10/2022
Conclusioni delle parti: Per l'opponente: come da note autorizzate1 Per l'opposta: come da note autorizzate2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della GI , ha citato in giudizio Parte_2 la società (già e di seguito “ ”), al Controparte_1 Controparte_3 CP_1 fine di far dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 47/22, emesso da questo Tribunale in data 18/1/2022 e munito di formula esecutiva in data
25/1/2022.
L'opponente ha contestato la ricostruzione in fatto ed in diritto posta a sostegno del ricorso per ingiunzione dalla società , la quale in sintesi CP_1 aveva dedotto:
1) di aver fornito merce, tra il mese di ottobre e novembre 2020, alla GI
[...]
(di seguito “GI.BI”) per un importo di € 22.213,50, e di aver ricevuto CP_4 dal legale rappresentante un assegno bancario di € 18.000,00 a Parte_1 garanzia del pagamento della fornitura;
2) che la GI.BI nel mese di ottobre 2021 “in mancanza di autorizzazione” aveva provveduto alla restituzione della merce a scaricandola nel piazzale CP_1 antistante il capannone ove ha sede la società, merce che invece veniva successivamente ritirata da un trasportatore per conto del terzo acquirente maglificio Canto s.r.l.; Pa
3) che la GI avrebbe venduto al terzo la merce ricevuta da senza CP_1 corrisponderle quanto dovuto, rivendicando inoltre l'avvenuta restituzione della merce alla medesima . CP_1
L'opponente ha altresì eccepito l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 642
c.p.c. per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo Co Pa nei confronti della in quanto l'assegno dell'importo di euro 18.000,00 consegnato a garanzia da parte del sig. è stato emesso e Parte_1 sottoscritto da quest'ultimo a titolo personale.
- condannare la ed il Signor al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Controparte_5 Parte_1 via equitativa, ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di competenze, onorari e spese di lite.".
Pag. 2 di 7 Parte opponente, a sostegno dell'opposizione, ha rilevato che la merce per cui Co Pa è causa non sarebbe stata “venduta” da a ma semplicemente CP_1
“ceduta in conto vendita”, con l'accordo che, laddove la merce fosse rimasta anche in parte invenduta, sarebbe stata restituita alla società che CP_1
l'avrebbe riacquisita esigendo soltanto il prezzo della merce effettivamente alienata. Pa In più, ha affermato che la merce ceduta in conto vendita alla GI si è rivelata essere di pessima qualità, ed è rimasta invenduta;
e che in forza di accordo diretto tra il sig. e il sig. (legale rappresentante di ) in data Pt_1 Pt_3 CP_1 Pa 1/10/2021 la GI aveva restituito a la merce ricevuta in conto vendita, CP_1 depositando i colli di merce nel piazzale antistante il magazzino della società, ove di lì a breve sarebbero stati caricati da un corriere per essere spediti al terzo acquirente, maglificio Canto s.r.l., previo accordo tra le parti citate.
La società opposta si è costituita in giudizio, contestando integralmente le difese dell'opponente.
Nello specifico, ha evidenziato che la merce è stata oggetto di pura e semplice compravendita, come risulta dalla lettura delle fatture azionate in via monitoria e dei relativi DDT in cui la causale della fornitura è la “vendita”, e negando che alcun accordo diverso da quello di vendita sia stato concluso.
Sulla qualità della merce ha sostenuto che quest'ultima era di quantità e qualità conforme a quanto richiesto, come dimostra la circostanza che nessuna contestazione sia stata sollevata prima della notifica dell'atto di citazione;
in ogni caso ha eccepito la decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione dell'azione stessa, ex art. 1495 c.c.
Sulla presunta vendita della merce asseritamente 'restituita' dall'opponente ad un terzo acquirente, l'opposta ha negato l'esistenza di qulaunque accordo, diretto o indiretto, con alcuna società terza né tantomeno con la società Canto
s.r.l..
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sono stati assegnati alle parti termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6 c.p.c.
Pag. 3 di 7 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove orali ede è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale
(fra le tante Cass. 27/06/2000 n. 8718); in questo giudizio il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. 17/02/2004 n. 2997). Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. 17/11/2003 n.
17371).
La società creditrice opposta ha adempiuto al suo onere probatorio mediante la produzione delle fatture relative al credito azionato e dei documenti di trasporto relativi alle merci oggetto di fornitura, (tutti riportanti, come causale, la 'vendita'), fornendo, così, prova sia della natura dell'accordo che della avvenuta consegna della merce venduta e, conseguentemente, legittimando la pretesa creditoria azionata in monitorio.
Avendo l'opponente eccepito la diversa natura dell'accordo (sostenendo trattarsi di contratto estimatorio, essendo state le merci consegnate, a suo dire,
Pag. 4 di 7 in 'conto vendita') è necessario valutare se le risultanze processuali consentano di ricondurre la fattispecie concreta in esame ad un contratto estimatorio anzichè ad un contratto di compravendita.
Si rammenta, in proposito, che il contratto di compravendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, mentre il contratto estimatorio prevede che una parte (tradens) consegni una o più cose mobili all'altra (accipiens), mentre quest'ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito.
Va altresì considerato che, secondo, una condivisibile interpretazione giurisprudenziale dall'art. 1556 si evince che “nel contratto estimatorio, non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione o che i beni siano stati oggetto di stima;
ciò che è fondamentale è che le parti si siano accordate sulla facoltà dell'accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo3”.
È pertanto evidente che ove tale accordo non sia espresso (come nel caso in esame) nelle clausole contrattuali, risulti decisivo l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, che si traduce necessariamente in un'indagine di fatto.
Non è emerso in alcun modo che all'accipiens (l'opponente) fosse stata concessa la facoltà di restituire la merce anziché pagarne il prezzo, né all'epoca della conclusione del contratto, né, a modifica dell'accordo iniziale, successivamente. Infatti, in entrambe le fatture, e nei rispettivi DDT, è indicata la causale “vendita”, senza alcun riferimento o dicitura relativa alla consegna di beni relativa ad un contratto estimatorio, per cui l'accordo inizialmente concluso appare senz'altro riconducibile alla pura e semplice vendita.
Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'opponente abbia richiesto l'autorizzazione alla restituzione della merce4 (richiesta che sarebbe stata superflua in presenza di contratto estimatorio perché il diritto di resa è un elemento costitutivo dello stesso, ex art. 1556 cc).
Pag. 5 di 7 Pa Ed anche il legale rappresentante della GI rendendo interrogatorio formale, ha confermato espressamente di aver richiesto la restituzione all'odierna opposta: ADR: “E' vero che chiesi di rinviare la merce”.
Ancora, a conferma di ciò, depongono le comunicazioni (in atti) intercorse tra le parti, che, pur essendo di tenore opposto, fanno sempre riferimento alla
(rilasciata o meno) autorizzazione alla riconsegna, dimostrando la consapevolezza delle parti della necessità del consenso del tradens per l'eventuale restituzione della merce, mentre, in presenza di contratto estimatorio, sarebbe stato sufficiente per l'accipiens restituire la merce, senza necessità di alcuna autorizzazione. Non è stata però fornita adeguata prova del prestato consenso alla restituzione integrante la modifica del contratto di vendita in estimatorio.
Si aggiunga che l'esclusione della qualificazione del negozio giuridico per cui è causa come contratto estimatorio, risulta rafforzata dalla data della presunta
“restituzione” della merce, avvenuta oltre un anno dopo la fatturazione e dalla mancata richiesta (ed emissione) di relativa nota di credito.
Alla luce di ciò, la tesi di parte opponente (che riconduce il negozio concluso tra le parti al contratto estimatorio o c.d. “conto vendita”) non può ritenersi fondata.
Alla qualificazione del negozio concluso tra le parti in causa come contratto di compravendita consegue che debba essere rigettata anche la pretesa agita in via subordinata dall'opponente, relativa all'accertamento dell'esistenza dei vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., in quanto non denunziati tempestivamente, ex art. 1495 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. opposto (n. 47/2022), come rettificato con decreto di rettifica di errore materiale del 7 febbraio 2022;
Pag. 6 di 7 -condanna gli opponenti, in solido fra loro, a rimborsare a le Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri medi di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle
(scaglione per valore) in € 5.077,00 per compensi oltre rimborsi forfettari al
15% ed oneri di legge.
Così deciso.
Prato, 17/11/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria eccezione respinta e disattesa, revocare il decreto ingiuntivo n. 47/2022 del 18/01/2022 e munito di formula esecutiva in data 25/01/2022 dichiarando che Co nulla è dovuto alla società dalla società in relazione ai fatti per cui Controparte_1 Parte_2 è causa;
-nel merito, ed in via subordinata, accertare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità convenuta – ex art. 1490 c.c. – e per effetto dichiarare la risoluzione del contratto, conseguentemente dichiarando che nulla è dovuto. -Con vittoria di spese e onorari;
”. 2 “Nel merito: dichiarare valido e confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero accogliere, in ogni caso, la domanda contenuta nel ricorso con il rigetto integrale dell'opposizione avanzata dagli odierni attori siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto e pertanto respingere qualsiasi domanda formulata dagli opponenti;
3 Cassazione civile, sez. III 21/12/2015 n. 25606 4 La teste riferisce: “le telefonate di cui ho detto rispondendo al cap. 6 si svolsero tra il Tes_1 sig. ; erano finalizzate ad accordarsi per la restituzione delle merce che, per Pt_1 CP_3 quanto ne so, era stata ricevuta dal negozio in conto vendita”.