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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1367/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1367/2018
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) – Avv. Massimiliano Fabio C.F._2
attori
E
(C.F.: ) – Avv. Maria Grazia Sirna e Controparte_1 C.F._3
ID AS
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che l'attività professionale svolta dal Dott.
nei confronti dei ricorrenti è stata errata a causa dell'imperizia, nonché CP_1 della negligenza nella prestazione professionale resa, come dimostrato dall'ATP, proc. n. 918/2016 R.G. del Tribunale di Patti e nella relazione tecnica
a firma del consulente Dott. Per_1
2) Accertare, ritenere e dichiarare che la somma di € 2.852,00, di cui al D.I. 23/14,
n°93/2014 R.G., cron. 287/14, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello in favore del Dott. in data 13.03.2014 non è dovuta a causa CP_1 dell'imperizia, nonché negligenza nell'operato medico-professionale del Dott.
e, per l'effetto, ordinare e condannare controparte alla restituzione delle CP_1
1 somme versate dalla ricorrente, , maggiorate di interessi Parte_1
e rivalutazione come per legge fino al soddisfo, in quanto non dovute;
3) Accertare, ritenere e dichiarare che le somme incassate dal Dott. da parte CP_1 del pari ad € 7.200,00 di cui € 4.700,00 giusto assegno n° 0863311711- CP_2
02 10308249 ed € 2.500,00 versati in contanti, quali corrispettivi delle attività odontoiatriche rese in suo favore, non sono dovute e, per l'effetto, ordinare la restituzione e/o ripetizione delle stesse, in conseguenza dell'errata attività professionale svolta nei confronti del ricorrente e conseguentemente condannare controparte al relativo pagamento, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
4) Accertare, ritenere e dichiarare che i ricorrenti a seguito dell'operato inidoneo ed errato del Dott. e di quanto accertato e dichiarato nel giudizio di ATP, CP_1 proc. n. 918/2016 R.G., hanno diritto alla refusione delle spese medico–sanitarie sostenute per le prestazioni medico–odontoiatriche e protesiche presso il Dott.
per una somma complessiva pari ad € 8.608,00, di cui € Persona_2
6.406,00 in favore della Sig.ra ed € 2.202,00 in favore Parte_1 del Sig. e, per l'effetto, condannare controparte al relativo CP_3 pagamento come per legge, maggiorato sempre di interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
5) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la restituzione/refusione delle spese dagli stessi sostenute nel giudizio di ATP, n.
918/2016 R.G., come liquidate dal Tribunale di Patti con decreto di liquidazione del 12.01.2017 e pari ad € 2.156,30, oltre iva ed oneri di legge, nonché le spese del proprio CTP, Dott. pari ad € 1.220,00 per ciascuna parte, Persona_3 come da notule documentate in ricorso e conseguentemente condannare controparte al relativo pagamento come per legge, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
6) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso delle spese legali, comprensive di onorari, compensi e spese vive sostenute, oltre gli accessori nel giudizio di ATP che si quantificano secondo i parametri ex D.M.
55/14, come da nota spesa documentata in atti e pari ad € 4.505,04, conseguentemente condannare controparte al relativo pagamento maggiorato di interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
2 7) In via subordinata, condannare controparte alle minori somme che saranno ritenute di legge e provate in corso di causa per i titoli e causali documentati in atti, sempre maggiorate di interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
8) Rigettare integralmente le avversarie istanze, difese ed eccezioni sia preliminari che di rito e di merito perché tardive, inammissibili, improcedibili, infondate in fatto d in diritto, contrarie alla prova documentale e testimoniale nonché all'ATP di ufficio ed alle CTP prodotte in atti e non adeguatamente e specificamente contestate anche ai sensi dell'art. 115 cpc;
9) Condannare il Dott. CP_1
al pagamento delle spese legali, oltre IVA, CPA e spese generali, da
[...] distrarsi in favore del sottoscritto, Avv. Massimiliano FABIO, che si dichiara antistatario.
Conclusioni di parte convenuta:
1. In via preliminare accertare e dichiarare la decadenza del ricorrente CP_3
dalla garanzia per i vizi e comunque la prescrizione dell'azione ex art.
[...]
2226 c.c.;
2. nel merito, in tesi, accertato il corretto operato del sanitario rigettare le domande avanzate dai ricorrenti nei confronti dello stesso perché infondate in fatto e in diritto;
3. ancora nel merito, in ipotesi, accertato l'eventuale apporto causale della condotta tenuta dal resistente con riferimento alla causazione del danno, condannarlo nei limiti della propria accertata responsabilità; sempre nel merito, in via di ulteriore ipotesi, dichiarare eccessiva e non provata la richiesta di rimborso effettuata dai ricorrenti e, per l'effetto, ridurre la pretesa economica in quella somma che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e provata, detratte le somme conteggiate frutto di palesi errori e duplicazioni.
4. Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., gli attori premettevano di essersi rivolti al convenuto al fine di eseguire dei trattamenti odontoiatrici, consistenti, rispettivamente, per la sig.ra in una “corretta riabilitazione della arcata dentaria superiore a Parte_1 causa del fatto che una precedente implantoprotesi, che si estendeva dal canino superiore di destra al canino superiore di sinistra, le provocava disturbi e non rispecchiava l'estetica dalla stessa desiderata”, mentre il sig. nella cura della CP_2
“sintomatologia algica causata dal secondo premolare superiore sinistro”. IF
3 interventi venivano eseguiti tra il mese di aprile 2011 ed il mese di luglio 2012. Nel corso dell'installazione della protesi definitiva alla sig.ra il dottor aveva Parte_1 CP_1 riscontrato talune difficoltà causate dalla posizione dell'impianto presente in corrispondenza dell'incisivo centrale superiore destro, con conseguente mancato conseguimento del risultato estetico sperato dall'attrice anche a causa della morfologia dell'incisivo, mentre nel mese di dicembre 2014 la protesi del sig. – installata dal CP_2 dott. due anni e sei mesi prima – si era fratturata. CP_1
Espletato un procedimento di a.t.p., il consulente aveva rilevato la necessità di taluni intervenuti, che gli attori avrebbero dovuto seguire per la riparazione delle protesi.
Gli attori esponevano altresì di aver corrisposto la somma di € 2.156,30 oltre iva ed oneri di legge per le spese per a.t.p., e che il convenuto aveva loro notificato il decreto ingiuntivo n. 23/2013, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, ingiungendo il pagamento della somma di € 2.852,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in loro favore, somma che era stata successivamente oggetto di procedura esecutiva. Il sig. aveva peraltro già pagato al convenuto CP_2
l'ulteriore importo di € 7.200,00 quale corrispettivo per gli interventi eseguiti, e gli attori avevano sborsato € 6.406,00 per le spese mediche della sig.ra ed € 2.202,00 Parte_1 per le spese mediche del sig. per un totale di ulteriori € 8.608,00. CP_2
Tanto premesso, gli attori chiedevano di accertare e dichiarare l'imperizia e negligenza del convenuto nell'esecuzione della prestazione professionale;
di condannarlo alla ripetizione della somma pagata a seguito della procedura esecutiva da egli intrapresa sulla scorta del decreto ingiuntivo, in quanto non dovuta per imperizia e negligenza professionale, nonché della somma di € 7.200,00 già corrisposta;
di condannarlo alla rifusione delle spese medico legali di € 8.608,00 sostenute a causa dell'errata prestazione d'opera effettuata dal convenuto, oltre alle spese sostenute nel procedimento di a.t.p., pari alla somma di € 2.156,30 oltre iva ed oneri di legge, compensi del c.t.u., spese sostenute per la consulenza tecnica di parte pari ad € 1.220,00 per ciascuna parte e spese legali sostenute nel procedimento per a.t.p., pari ad € 4.505,04, con vittoria di spese e compensi di causa.
Il convenuto si costituiva contestando quanto dedotto e richiesto Controparte_1 da parte attrice. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la decadenza degli attori dalla garanzia per i vizi dell'opera e, comunque, la prescrizione ai sensi dell'art. 2226
c.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate e – in caso di
4 accoglimento – di ridurre la pretesa economica nei limiti del provato, con vittoria di spese e compensi di causa.
Eccepiva in particolare l'inapplicabilità del regime del contratto d'opera professionale, ricorrendo la diversa fattispecie del contratto d'opera in quanto l'applicazione della protesi da parte dell'odontoiatra esulerebbe dalla disciplina della prestazione professionale, con conseguente decadenza delle controparti per non aver denunciato i vizi dell'opera e, comunque, prescrizione dall'azione ai sensi dell'art. 2226
c.c.
In punto di fatto, deduceva che la sig.ra successivamente all'intervento, Parte_1 non si era più recata presso lo studio dentistico per effettuare le previste visite di controllo, e che il difetto estetico lamentato potrebbe essere stato causato da successivi interventi estetici alle labbra alle quali ella si era sottoposta successivamente all'intervento odontoiatrico.
Quanto al sig. successivamente all'intervento egli, sebbene più volte CP_2 richiesto dall'odontoiatra, non si era presentato per la cementificazione definitiva della protesi, e ciò anche per evitare il pagamento del corrispettivo, per il quale era poi stato notificato il decreto ingiuntivo;
come peraltro rilevato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, il distacco e la frattura della protesi erano appunto stati causati dalla mancata realizzazione della cementificazione definitiva della protesi, dovuta alla negligenza dell'attore.
Disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario, il procedimento di mediazione veniva espletato con esito negativo.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le eccezioni di decadenza dalla garanzia per i vizi e di prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2226 c.c., sollevate dal convenuto, sono infondate.
Allorquando si instaura un rapporto di cura, tra odontoiatra e paziente viene a realizzarsi un c.d. contratto atipico di cura, in base al quale il professionista si impegna ad adottare la massima diligenza per raggiungere il risultato predicibile, senza tuttavia che questo possa essere garantito (Trib. Napoli 3612/2020), e che rientra tra le prestazioni di opera intellettuale.
Con riferimento alle operazioni odontoiatriche, la Corte di Cassazione più volte affermato l'inapplicabilità della disciplina del contratto d'opera (e dei correlati termini di decadenza e prescrizione), che si riferisce ai soli casi in cui l'attività del prestatore
5 possieda il connotato della materialità, elemento estraneo alla prestazione intellettuale, che è caratterizzata da immaterialità anche quando abbia ad oggetto l'applicazione di una protesi odontoiatrica. In tal senso, da ultima, Cass. 21761/2023, secondo cui “quanto all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. la giurisprudenza di questa Corte, già con la sentenza
23 luglio 2002, n. 10741, emessa proprio in relazione allo svolgimento di prestazioni odontoiatriche, ha avuto modo di precisare che la norma citata, che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale;
essa infatti ha per oggetto, pur quando si estrinsechi nell'istallazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l'attività riservata al medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa. Pertanto, non potendosi individuare un'entità materiale nell'opera del dentista, la protesi può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico. Tale orientamento - che ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza 28 luglio 2005, n. 15781, ancorché riguardante la prestazione d'opera intellettuale nel suo complesso - è stato poi ulteriormente ribadito dalla sentenza 9 marzo 2006, n. 5091, sempre in materia di prestazioni odontoiatriche,
e da altre successive in materia di prestazione d'opera intellettuale in generale (v. Sez.
3, Sent. n. 12871 del 2015; nonché Sez. 3, Sent n. 12871 del 2015)”.
Dalla mancata applicazione dell'art. 2226 c.c. discende il rigetto delle eccezioni preliminari.
Parte attrice ha poi chiesto la restituzione delle somme pagate in forza della procedura esecutiva intrapresa sulla scorta del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace
Sant'Agata di Militello n. 23/2014.
La domanda è manifestamente improponibile.
L'ordinamento processuale civile attribuisce al debitore ingiunto, che intenda contestare la debenza delle somme, lo strumento dell'opposizione; in mancanza di tempestiva opposizione, il decreto ingiuntivo acquista l'efficacia di cosa passata in giudicato, con conseguente improponibilità della domanda presso altro giudice.
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in
6 mancanza di opposizione (o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto), acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass.
21801/2025).
Tale principio spiega i suoi effetti anche sull'ulteriore domanda, proposta dagli attori, di restituzione della somma di € 7.200,00 pagata al convenuto a titolo di ulteriore corrispettivo per le prestazioni odontoiatriche rese.
Anche tale domanda risulta però improponibile, in quanto direttamente connessa all'accertamento della sussistenza o meno del diritto al compenso per l'opera professionale prestata. Tale accertamento risulta infatti ormai precluso alla luce del precedente giudicato, quale presupposto logico indefettibile dal diritto fatto valere in monitorio.
Peraltro, la domanda di ripetizione delle somme pagate in virtù di un contratto è azionabile soltanto nel caso di mancanza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo il pagamento;
invero, la ripetizione di indebito costituisce un diretto corollario del generale principio del divieto di spostamenti patrimoniali non giustificati, stante il necessario controllo causale che l'ordinamento riserva alle operazioni economiche.
Una siffatta domanda presuppone perciò la risoluzione, rescissione, annullamento o nullità del titolo giustificativo, ovvero la sua assenza ab origine, in quanto l'art. 2033
c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito,
è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione ed in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. S.U. 5264/2009).
Qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass.
14013/2017).
7 Viceversa, lo strumento che l'ordinamento attribuisce al creditore per tutelarsi da un eventuale inadempimento non è la ripetizione di indebito, ma l'azione di risarcimento del danno, i cui elementi costitutivi sono del tutto differenti.
Poiché, in specie, è pacifica l'esistenza del contratto di cura, né è stata proposta alcuna domanda idonea a produrre l'effetto caducatorio del rapporto, la domanda di ripetizione non risulterebbe comunque utilmente esperibile.
Parte attrice ha chiesto altresì la rifusione dei costi sostenuti per le successive prestazioni medico-sanitarie cui gli attori si sono dovuti sottoporre a causa della condotta imperita e negligente del convenuto, per complessivi € 8.608,00.
La domanda, da riqualificare quale azione di risarcimento dei danni patrimoniali (e quindi proponibile nonostante il precedente giudicato, in quanto avvinta alla precedente da mera connessione, e non da stretta dipendenza logico-giuridica), è infondata e va rigettata.
Il rapporto tra paziente e odontoiatra, come già evidenziato, rientra nell'alveo del contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., per cui il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante (Cass. 21761/2023).
Come tradizionalmente sostenuto in giurisprudenza, le obbligazioni che il professionista assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, sicché l'inadempimento del professionista non può desumersi, in linea di principio, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata.
L'inadempimento del professionista è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale qualificata, da valutare ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.
La sussistenza del nesso causale deve risultare sussistente sotto un duplice profilo.
In primo luogo, va accertata la causalità cd. materiale, ossia il collegamento tra comportamento e danno-evento, nonché, nell'ipotesi di concorso di cause, la misura di tale collegamento. In tale fase si deve prescindere da ogni valutazione di prevedibilità/previsione - sia soggettiva che oggettiva - da parte dell'autore del fatto, appartenendo tale accertamento al diverso tema dell'elemento soggettivo, da svolgere in
8 un momento idealmente successivo alla ricostruzione della fattispecie oggettiva ed al
(presupposto) accertamento del nesso causale.
In secondo luogo, quale posterius rispetto a quello precedente, dev'essere verificata la causalità cd. giuridica, ossia il nesso tra evento lesivo e danno-conseguenza, inteso come conseguenza di ordine economico, ricollegabile alla condotta dannosa. Tale accertamento consente di individuare le singole conseguenze dannose – che costituiscono il solo oggetto dell'obbligazione risarcitoria – in funzione di delimitazione dei confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria.
IF principi valgono anche nel caso di prestazione medica finalizzata al raggiungimento di un risultato estetico: nelle obbligazioni di mezzi, sebbene il risultato rimanga estraneo al profilo causale dell'obbligazione, il debitore deve comunque adempiere tendendo alla realizzazione dell'interesse finale del creditore. Egli, infatti, esegue sempre una prestazione finalizzata alla soddisfazione dell'interesse creditorio, che costituisce un elemento costitutivo dell'obbligazione, ed il grado di diligenza tenuto a tal fine assurge a fattore di valutazione dell'adempimento dell'obbligazione.
In altri termini, il perseguimento di uno specifico risultato estetico non determina il mutamento della natura dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato;
il professionista non risponde perciò del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza o imperizia, fermo però l'obbligo di prospettare al paziente, in modo completo e realistico, le possibilità di ottenimento del risultato perseguito ed i rischi connessi ad un eventuale insuccesso.
In tale contesto, assume pertanto valenza decisiva il consenso informato. Da un lato, il sanitario deve stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l'operazione, le modalità con le quali avrà luogo l'intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare. Dall'altro, il paziente ha l'onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l'opportunità di sottoporsi all'intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista.
Nel caso di specie, parte attrice non ha prospettato alcuna responsabilità del convenuto da mancanza di consenso informato. D'altro canto, quanto agli interventi in sé, dalle risultanze della c.t.u. è emerso l'esatto adempimento da parte del dott. , CP_1 sicché lo scrutinio in ordine alla sussistenza del nesso causale non può che esitare negativamente.
9 Più specificamente, relativamente alla domanda di risarcimento della somma di €
6.406,00, proposta dalla sig.ra per le cure medico-odontoiatriche di cui ha Parte_1 avuto bisogno, il c.t.u. ha chiarito, per un verso, che l'attrice presentava una protesi
“morfologicamente incongrua e caratterizzata da profili gengivali asimmetrici, specialmente per quanto attiene agli incisivi centrali e laterali”, per altro verso, che la protesi “…è stata costruita con materiali idonei (zirconio e porcellana), e risulta supportata in maniera stabile da denti e impianti dentari, secondo protocolli medici riconosciuti. Tuttavia essa difetta per la morfologia dei denti incisivi centrali e laterali, anche in conseguenza dei differenti livelli dei margini gengivali dei denti e degli impianti dentari che sostengono la protesi stessa”. Aggiunge il c.t.u. che “Per quanto attiene alla funzione estetica, si segnala che l'area del sorriso risulta alterata, oltre che dalla inadeguata morfologia della protesi dentaria, anche dall'asimmetria del labbro superiore dove si riscontra spostamento a sinistra del tubercolo del labbro superiore e alterazione dell'arco di cupido. Tali alterazioni morfologiche del labbro superiore potrebbero essere messe in relazione con le cure estetiche (iniezioni di acido ialuronico) cui la ricorrente riferisce di essersi sottoposta altrove e in epoca successiva alle cure dei
Dr.i e ”. CP_1 Per_4
Ne discende che parte convenuta – in linea con la diligenza qualificata richiesta al professionista – ha adempiuto la prestazione attenendosi ai protocolli medici e linee guida riconosciute;
il non raggiungimento del risultato sperato dipende, invero, anche dalla morfologia dentale dell'attrice, la cui variazione non era prevedibile ex ante e rientrava perciò nell'alea dell'intervento. L'alterazione estetica lamentata è dovuta anche ai successivi interventi estetici alle labbra, che hanno concorso al mancato raggiungimento del risultato estetico complessivo sperato dall'attrice e che, a loro volta, elidono il nesso causale con il danno lamentato.
Non condivisibile appaiono le affermazioni del c.t.u., laddove individua nella riabilitazione di denti mancanti un'obbligazione di risultato estetico.
Le obbligazioni, siano esse “di risultato” o “di mezzi”, sono sempre finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione nel secondo il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori estrinseci ulteriori e concomitanti. Ne consegue che “il debitore “di mezzi” prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e
10 di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili” (Cass. 4876/2014).
Analogamente, quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dal della somma di CP_2
€ 2.202,00, sostenuta per le spese medico-odontoiatriche affrontate successivamente, non
è risultato alcun nesso di causalità materiale tra condotta e danno-evento.
Il c.t.u. ha da un lato dichiarato che il convenuto ha rispettato le linee guida e prassi odontoiatriche con riferimento alla prestazione resa (cfr. a.t.p. p. 21 con riferimento al sig. “La realizzazione di una protesi fissa per la sostituzione del secondo CP_2 premolare superiore costituita da tre denti e sostenuta da due elementi pilastro (primo molare e primo premolare) è prassi consolidata e supportata dall'evidenza scientifica in odontoiatria. Pertanto la soluzione riabilitativa prospettata al e la sua esecuzione CP_2 rispettano pienamente i canoni dell'odontoiatria protesica. Sebbene le attività medico chirurgiche e le protesi siano state conformi ai protocolli medici, è verosimile che un difetto costruttivo della protesi e/o la cementazione non eseguita in forma definitiva (in cartella è riportata soltanto la cementazione con cemento temporaneo Temp-Bond) possano aver concorso nel determinismo del distacco e della successiva frattura della protesi, anche in mancanza di una intensa sollecitazione traumatica. Da ciò si deduce la responsabilità dell'operatore convenuto”); dall'altro ha chiarito che la sola cementificazione temporanea della protesi, se non seguita dalla cementificazione definitiva, non costituisce un intervento in linea con i protocolli odontoiatrici applicabili
(cfr. le risposte alle controdeduzioni del c.t.p. “I protocolli operativi odontoiatrici prevedono che i manufatti protesici si possano considerare definitivamente fissati ai denti solo dopo l'applicazione di cementi definitivi (es. cemento all'ossifosfato di zinco, cementi vetro-ionomerici, cementazioni adesive). Come risulta dalla documentazione sanitaria acquisita dal CTU, il Dr. ha applicato la protesi dentaria al Sig. CP_1 CP_3
con un cemento temporaneo (“Temp- Bond”). A questa temporanea applicazione
[...] non è seguita la cementazione definitiva, a conclusione della procedura riabilitativa protesica. La perdurante cementazione temporanea espone la protesi fissa a rischio di distacco e può concorrere ad un evento fratturativo, specialmente nel caso in cui la protesi presenti un difetto strutturale. Inoltre, il dentista è tenuto a rilasciare certificazione di conformità del manufatto protesico (dispositivo su misura) redatta dal laboratorio odontotecnico fabbricante, sul quale rivalersi qualora venisse dimostrato un difetto strutturale. Tuttavia, dall'analisi di tutta la documentazione clinica, non è stato possibile stabilire se la perdurante cementazione temporanea della protesi dentaria possa essere attribuibile esclusivamente alla responsabilità del sanitario o ad una
11 mancata presentazione del alle visite odontoiatriche di controllo. Se venisse CP_2 dimostrato tale comportamento omissivo, il paziente risulterebbe corresponsabile della rottura della protesi”).
Acclarato quindi che soltanto la cementificazione definitiva comporta il rispetto dei protocolli odontoiatrici, dalle testimonianze assunte è emerso che il convenuto aveva provveduto – in adempimento dei suoi doveri professionali – a chiamare il sig. per CP_2 finalizzare la prestazione resa con la cementificazione definitiva, ma che l'attore non si era recato presso lo studio professionale per sua autonoma scelta.
Invero, la teste ha confermato sia la circostanza secondo cui “Vero Tes_1 che il Sig. , una volta ricevuta la protesi dentaria, in data 13 aprile 2011, CP_3 smetteva di presentarsi presso lo Studio del Dott. per eseguire i controlli di CP_1 routine?”, che quella secondo cui “Vero che il Sig. veniva più volte CP_3 contattato dalla segretaria del Dott. per fissare un appuntamento per la visita di CP_1 controllo, anche al fine di cementare definitivamente la protesi?”, chiarendo che in quel periodo lavorava presso lo studio dentistico del dott. e, in qualità di segretaria, si CP_1 era personalmente occupata di contattare l'attore per fissare un appuntamento, al quale questi non si è mai presentato.
Si soggiunga che la testimonianza di – laddove conferma la Testimone_2 circostanza “Vero o meno che a seguito della istallazione della protesi, avvenuta in data
13.04.2011, il sig. contattava lo studio dentistico del per un Pt_2 CP_1 appuntamento”, precisando che al tentativo effettuato rispondeva la segreteria telefonica
– non elide la veridicità delle dichiarazioni rese da tenuto conto che la Tes_1 difficoltà a contattare lo studio non avrebbe comportato la disdetta dell'appuntamento che era stato fissato, e rispetto al quale non è stata prospettata alcuna impossibilità a presenziare. Ed ancora, laddove la teste conferma le circostanze “Vero o meno che nonostante le ripetute richieste di appuntamento, il dott. si faceva negare” e “Vero CP_1
o meno che in considerazione dei contrasti sorti tra le parti il Sig. i recava più Pt_2 volte presso lo studio del e non veniva ricevuto”, ella fa evidentemente riferimento CP_1 al periodo successivo all'intervento, allorché erano già sorti contrasti tra le parti circa il pagamento della prestazione, come dimostrato dal fatto che la protesi si è fratturata ben due anni e sei mesi dopo l'intervento, arco temporale in cui l'attore non si era mai presentato presso lo studio dentistico per la cementificazione definitiva.
Da siffatte considerazioni di fatto e di diritto discende che parte attrice non ha fornito la prova del nesso di causalità tra condotta e danno evento, stante che esso si interrompe
12 a causa della condotta del convenuto, sostanziatasi nella mancata presentazione per la finalizzazione del trattamento odontoiatrico presso lo studio dentistico.
Quanto alle domande di rifusione delle spese sostenute nel procedimento per a.t.p., assistenza legale, compensi del c.t.u. e spese del c.t.p., esse vanno annoverate fra le spese del giudizio e seguono l'ordinario regime della soccombenza (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017 del 27/07/2005). In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (Cass. n. 12759/1993; n.
1690/2000)”, Cass. 13154/2025).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore del convenuto ed a carico degli attori in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed
€ 13,00 per anticipazioni.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in sede di a.t.p., vanno definitivamente poste a carico degli attori in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1367/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara improponibili le domande di parte attrice di restituzione delle somme pagate in forza del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello n. 23/2014 e di ripetizione delle ulteriori somme pagate a titolo di corrispettivo;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice;
13 3) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi ed € 13,00 per anticipazioni;
4) pone Le spese di c.t.u., come già liquidate in sede di a.t.p., definitivamente a carico degli attori in solido.
Patti, 25/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1367/2018
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) – Avv. Massimiliano Fabio C.F._2
attori
E
(C.F.: ) – Avv. Maria Grazia Sirna e Controparte_1 C.F._3
ID AS
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che l'attività professionale svolta dal Dott.
nei confronti dei ricorrenti è stata errata a causa dell'imperizia, nonché CP_1 della negligenza nella prestazione professionale resa, come dimostrato dall'ATP, proc. n. 918/2016 R.G. del Tribunale di Patti e nella relazione tecnica
a firma del consulente Dott. Per_1
2) Accertare, ritenere e dichiarare che la somma di € 2.852,00, di cui al D.I. 23/14,
n°93/2014 R.G., cron. 287/14, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello in favore del Dott. in data 13.03.2014 non è dovuta a causa CP_1 dell'imperizia, nonché negligenza nell'operato medico-professionale del Dott.
e, per l'effetto, ordinare e condannare controparte alla restituzione delle CP_1
1 somme versate dalla ricorrente, , maggiorate di interessi Parte_1
e rivalutazione come per legge fino al soddisfo, in quanto non dovute;
3) Accertare, ritenere e dichiarare che le somme incassate dal Dott. da parte CP_1 del pari ad € 7.200,00 di cui € 4.700,00 giusto assegno n° 0863311711- CP_2
02 10308249 ed € 2.500,00 versati in contanti, quali corrispettivi delle attività odontoiatriche rese in suo favore, non sono dovute e, per l'effetto, ordinare la restituzione e/o ripetizione delle stesse, in conseguenza dell'errata attività professionale svolta nei confronti del ricorrente e conseguentemente condannare controparte al relativo pagamento, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
4) Accertare, ritenere e dichiarare che i ricorrenti a seguito dell'operato inidoneo ed errato del Dott. e di quanto accertato e dichiarato nel giudizio di ATP, CP_1 proc. n. 918/2016 R.G., hanno diritto alla refusione delle spese medico–sanitarie sostenute per le prestazioni medico–odontoiatriche e protesiche presso il Dott.
per una somma complessiva pari ad € 8.608,00, di cui € Persona_2
6.406,00 in favore della Sig.ra ed € 2.202,00 in favore Parte_1 del Sig. e, per l'effetto, condannare controparte al relativo CP_3 pagamento come per legge, maggiorato sempre di interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
5) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la restituzione/refusione delle spese dagli stessi sostenute nel giudizio di ATP, n.
918/2016 R.G., come liquidate dal Tribunale di Patti con decreto di liquidazione del 12.01.2017 e pari ad € 2.156,30, oltre iva ed oneri di legge, nonché le spese del proprio CTP, Dott. pari ad € 1.220,00 per ciascuna parte, Persona_3 come da notule documentate in ricorso e conseguentemente condannare controparte al relativo pagamento come per legge, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
6) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso delle spese legali, comprensive di onorari, compensi e spese vive sostenute, oltre gli accessori nel giudizio di ATP che si quantificano secondo i parametri ex D.M.
55/14, come da nota spesa documentata in atti e pari ad € 4.505,04, conseguentemente condannare controparte al relativo pagamento maggiorato di interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
2 7) In via subordinata, condannare controparte alle minori somme che saranno ritenute di legge e provate in corso di causa per i titoli e causali documentati in atti, sempre maggiorate di interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
8) Rigettare integralmente le avversarie istanze, difese ed eccezioni sia preliminari che di rito e di merito perché tardive, inammissibili, improcedibili, infondate in fatto d in diritto, contrarie alla prova documentale e testimoniale nonché all'ATP di ufficio ed alle CTP prodotte in atti e non adeguatamente e specificamente contestate anche ai sensi dell'art. 115 cpc;
9) Condannare il Dott. CP_1
al pagamento delle spese legali, oltre IVA, CPA e spese generali, da
[...] distrarsi in favore del sottoscritto, Avv. Massimiliano FABIO, che si dichiara antistatario.
Conclusioni di parte convenuta:
1. In via preliminare accertare e dichiarare la decadenza del ricorrente CP_3
dalla garanzia per i vizi e comunque la prescrizione dell'azione ex art.
[...]
2226 c.c.;
2. nel merito, in tesi, accertato il corretto operato del sanitario rigettare le domande avanzate dai ricorrenti nei confronti dello stesso perché infondate in fatto e in diritto;
3. ancora nel merito, in ipotesi, accertato l'eventuale apporto causale della condotta tenuta dal resistente con riferimento alla causazione del danno, condannarlo nei limiti della propria accertata responsabilità; sempre nel merito, in via di ulteriore ipotesi, dichiarare eccessiva e non provata la richiesta di rimborso effettuata dai ricorrenti e, per l'effetto, ridurre la pretesa economica in quella somma che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e provata, detratte le somme conteggiate frutto di palesi errori e duplicazioni.
4. Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., gli attori premettevano di essersi rivolti al convenuto al fine di eseguire dei trattamenti odontoiatrici, consistenti, rispettivamente, per la sig.ra in una “corretta riabilitazione della arcata dentaria superiore a Parte_1 causa del fatto che una precedente implantoprotesi, che si estendeva dal canino superiore di destra al canino superiore di sinistra, le provocava disturbi e non rispecchiava l'estetica dalla stessa desiderata”, mentre il sig. nella cura della CP_2
“sintomatologia algica causata dal secondo premolare superiore sinistro”. IF
3 interventi venivano eseguiti tra il mese di aprile 2011 ed il mese di luglio 2012. Nel corso dell'installazione della protesi definitiva alla sig.ra il dottor aveva Parte_1 CP_1 riscontrato talune difficoltà causate dalla posizione dell'impianto presente in corrispondenza dell'incisivo centrale superiore destro, con conseguente mancato conseguimento del risultato estetico sperato dall'attrice anche a causa della morfologia dell'incisivo, mentre nel mese di dicembre 2014 la protesi del sig. – installata dal CP_2 dott. due anni e sei mesi prima – si era fratturata. CP_1
Espletato un procedimento di a.t.p., il consulente aveva rilevato la necessità di taluni intervenuti, che gli attori avrebbero dovuto seguire per la riparazione delle protesi.
Gli attori esponevano altresì di aver corrisposto la somma di € 2.156,30 oltre iva ed oneri di legge per le spese per a.t.p., e che il convenuto aveva loro notificato il decreto ingiuntivo n. 23/2013, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, ingiungendo il pagamento della somma di € 2.852,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in loro favore, somma che era stata successivamente oggetto di procedura esecutiva. Il sig. aveva peraltro già pagato al convenuto CP_2
l'ulteriore importo di € 7.200,00 quale corrispettivo per gli interventi eseguiti, e gli attori avevano sborsato € 6.406,00 per le spese mediche della sig.ra ed € 2.202,00 Parte_1 per le spese mediche del sig. per un totale di ulteriori € 8.608,00. CP_2
Tanto premesso, gli attori chiedevano di accertare e dichiarare l'imperizia e negligenza del convenuto nell'esecuzione della prestazione professionale;
di condannarlo alla ripetizione della somma pagata a seguito della procedura esecutiva da egli intrapresa sulla scorta del decreto ingiuntivo, in quanto non dovuta per imperizia e negligenza professionale, nonché della somma di € 7.200,00 già corrisposta;
di condannarlo alla rifusione delle spese medico legali di € 8.608,00 sostenute a causa dell'errata prestazione d'opera effettuata dal convenuto, oltre alle spese sostenute nel procedimento di a.t.p., pari alla somma di € 2.156,30 oltre iva ed oneri di legge, compensi del c.t.u., spese sostenute per la consulenza tecnica di parte pari ad € 1.220,00 per ciascuna parte e spese legali sostenute nel procedimento per a.t.p., pari ad € 4.505,04, con vittoria di spese e compensi di causa.
Il convenuto si costituiva contestando quanto dedotto e richiesto Controparte_1 da parte attrice. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la decadenza degli attori dalla garanzia per i vizi dell'opera e, comunque, la prescrizione ai sensi dell'art. 2226
c.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate e – in caso di
4 accoglimento – di ridurre la pretesa economica nei limiti del provato, con vittoria di spese e compensi di causa.
Eccepiva in particolare l'inapplicabilità del regime del contratto d'opera professionale, ricorrendo la diversa fattispecie del contratto d'opera in quanto l'applicazione della protesi da parte dell'odontoiatra esulerebbe dalla disciplina della prestazione professionale, con conseguente decadenza delle controparti per non aver denunciato i vizi dell'opera e, comunque, prescrizione dall'azione ai sensi dell'art. 2226
c.c.
In punto di fatto, deduceva che la sig.ra successivamente all'intervento, Parte_1 non si era più recata presso lo studio dentistico per effettuare le previste visite di controllo, e che il difetto estetico lamentato potrebbe essere stato causato da successivi interventi estetici alle labbra alle quali ella si era sottoposta successivamente all'intervento odontoiatrico.
Quanto al sig. successivamente all'intervento egli, sebbene più volte CP_2 richiesto dall'odontoiatra, non si era presentato per la cementificazione definitiva della protesi, e ciò anche per evitare il pagamento del corrispettivo, per il quale era poi stato notificato il decreto ingiuntivo;
come peraltro rilevato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, il distacco e la frattura della protesi erano appunto stati causati dalla mancata realizzazione della cementificazione definitiva della protesi, dovuta alla negligenza dell'attore.
Disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario, il procedimento di mediazione veniva espletato con esito negativo.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le eccezioni di decadenza dalla garanzia per i vizi e di prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2226 c.c., sollevate dal convenuto, sono infondate.
Allorquando si instaura un rapporto di cura, tra odontoiatra e paziente viene a realizzarsi un c.d. contratto atipico di cura, in base al quale il professionista si impegna ad adottare la massima diligenza per raggiungere il risultato predicibile, senza tuttavia che questo possa essere garantito (Trib. Napoli 3612/2020), e che rientra tra le prestazioni di opera intellettuale.
Con riferimento alle operazioni odontoiatriche, la Corte di Cassazione più volte affermato l'inapplicabilità della disciplina del contratto d'opera (e dei correlati termini di decadenza e prescrizione), che si riferisce ai soli casi in cui l'attività del prestatore
5 possieda il connotato della materialità, elemento estraneo alla prestazione intellettuale, che è caratterizzata da immaterialità anche quando abbia ad oggetto l'applicazione di una protesi odontoiatrica. In tal senso, da ultima, Cass. 21761/2023, secondo cui “quanto all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. la giurisprudenza di questa Corte, già con la sentenza
23 luglio 2002, n. 10741, emessa proprio in relazione allo svolgimento di prestazioni odontoiatriche, ha avuto modo di precisare che la norma citata, che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale;
essa infatti ha per oggetto, pur quando si estrinsechi nell'istallazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l'attività riservata al medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa. Pertanto, non potendosi individuare un'entità materiale nell'opera del dentista, la protesi può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico. Tale orientamento - che ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza 28 luglio 2005, n. 15781, ancorché riguardante la prestazione d'opera intellettuale nel suo complesso - è stato poi ulteriormente ribadito dalla sentenza 9 marzo 2006, n. 5091, sempre in materia di prestazioni odontoiatriche,
e da altre successive in materia di prestazione d'opera intellettuale in generale (v. Sez.
3, Sent. n. 12871 del 2015; nonché Sez. 3, Sent n. 12871 del 2015)”.
Dalla mancata applicazione dell'art. 2226 c.c. discende il rigetto delle eccezioni preliminari.
Parte attrice ha poi chiesto la restituzione delle somme pagate in forza della procedura esecutiva intrapresa sulla scorta del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace
Sant'Agata di Militello n. 23/2014.
La domanda è manifestamente improponibile.
L'ordinamento processuale civile attribuisce al debitore ingiunto, che intenda contestare la debenza delle somme, lo strumento dell'opposizione; in mancanza di tempestiva opposizione, il decreto ingiuntivo acquista l'efficacia di cosa passata in giudicato, con conseguente improponibilità della domanda presso altro giudice.
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in
6 mancanza di opposizione (o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto), acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass.
21801/2025).
Tale principio spiega i suoi effetti anche sull'ulteriore domanda, proposta dagli attori, di restituzione della somma di € 7.200,00 pagata al convenuto a titolo di ulteriore corrispettivo per le prestazioni odontoiatriche rese.
Anche tale domanda risulta però improponibile, in quanto direttamente connessa all'accertamento della sussistenza o meno del diritto al compenso per l'opera professionale prestata. Tale accertamento risulta infatti ormai precluso alla luce del precedente giudicato, quale presupposto logico indefettibile dal diritto fatto valere in monitorio.
Peraltro, la domanda di ripetizione delle somme pagate in virtù di un contratto è azionabile soltanto nel caso di mancanza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo il pagamento;
invero, la ripetizione di indebito costituisce un diretto corollario del generale principio del divieto di spostamenti patrimoniali non giustificati, stante il necessario controllo causale che l'ordinamento riserva alle operazioni economiche.
Una siffatta domanda presuppone perciò la risoluzione, rescissione, annullamento o nullità del titolo giustificativo, ovvero la sua assenza ab origine, in quanto l'art. 2033
c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito,
è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione ed in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. S.U. 5264/2009).
Qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass.
14013/2017).
7 Viceversa, lo strumento che l'ordinamento attribuisce al creditore per tutelarsi da un eventuale inadempimento non è la ripetizione di indebito, ma l'azione di risarcimento del danno, i cui elementi costitutivi sono del tutto differenti.
Poiché, in specie, è pacifica l'esistenza del contratto di cura, né è stata proposta alcuna domanda idonea a produrre l'effetto caducatorio del rapporto, la domanda di ripetizione non risulterebbe comunque utilmente esperibile.
Parte attrice ha chiesto altresì la rifusione dei costi sostenuti per le successive prestazioni medico-sanitarie cui gli attori si sono dovuti sottoporre a causa della condotta imperita e negligente del convenuto, per complessivi € 8.608,00.
La domanda, da riqualificare quale azione di risarcimento dei danni patrimoniali (e quindi proponibile nonostante il precedente giudicato, in quanto avvinta alla precedente da mera connessione, e non da stretta dipendenza logico-giuridica), è infondata e va rigettata.
Il rapporto tra paziente e odontoiatra, come già evidenziato, rientra nell'alveo del contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., per cui il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante (Cass. 21761/2023).
Come tradizionalmente sostenuto in giurisprudenza, le obbligazioni che il professionista assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, sicché l'inadempimento del professionista non può desumersi, in linea di principio, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata.
L'inadempimento del professionista è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale qualificata, da valutare ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.
La sussistenza del nesso causale deve risultare sussistente sotto un duplice profilo.
In primo luogo, va accertata la causalità cd. materiale, ossia il collegamento tra comportamento e danno-evento, nonché, nell'ipotesi di concorso di cause, la misura di tale collegamento. In tale fase si deve prescindere da ogni valutazione di prevedibilità/previsione - sia soggettiva che oggettiva - da parte dell'autore del fatto, appartenendo tale accertamento al diverso tema dell'elemento soggettivo, da svolgere in
8 un momento idealmente successivo alla ricostruzione della fattispecie oggettiva ed al
(presupposto) accertamento del nesso causale.
In secondo luogo, quale posterius rispetto a quello precedente, dev'essere verificata la causalità cd. giuridica, ossia il nesso tra evento lesivo e danno-conseguenza, inteso come conseguenza di ordine economico, ricollegabile alla condotta dannosa. Tale accertamento consente di individuare le singole conseguenze dannose – che costituiscono il solo oggetto dell'obbligazione risarcitoria – in funzione di delimitazione dei confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria.
IF principi valgono anche nel caso di prestazione medica finalizzata al raggiungimento di un risultato estetico: nelle obbligazioni di mezzi, sebbene il risultato rimanga estraneo al profilo causale dell'obbligazione, il debitore deve comunque adempiere tendendo alla realizzazione dell'interesse finale del creditore. Egli, infatti, esegue sempre una prestazione finalizzata alla soddisfazione dell'interesse creditorio, che costituisce un elemento costitutivo dell'obbligazione, ed il grado di diligenza tenuto a tal fine assurge a fattore di valutazione dell'adempimento dell'obbligazione.
In altri termini, il perseguimento di uno specifico risultato estetico non determina il mutamento della natura dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato;
il professionista non risponde perciò del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza o imperizia, fermo però l'obbligo di prospettare al paziente, in modo completo e realistico, le possibilità di ottenimento del risultato perseguito ed i rischi connessi ad un eventuale insuccesso.
In tale contesto, assume pertanto valenza decisiva il consenso informato. Da un lato, il sanitario deve stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l'operazione, le modalità con le quali avrà luogo l'intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare. Dall'altro, il paziente ha l'onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l'opportunità di sottoporsi all'intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista.
Nel caso di specie, parte attrice non ha prospettato alcuna responsabilità del convenuto da mancanza di consenso informato. D'altro canto, quanto agli interventi in sé, dalle risultanze della c.t.u. è emerso l'esatto adempimento da parte del dott. , CP_1 sicché lo scrutinio in ordine alla sussistenza del nesso causale non può che esitare negativamente.
9 Più specificamente, relativamente alla domanda di risarcimento della somma di €
6.406,00, proposta dalla sig.ra per le cure medico-odontoiatriche di cui ha Parte_1 avuto bisogno, il c.t.u. ha chiarito, per un verso, che l'attrice presentava una protesi
“morfologicamente incongrua e caratterizzata da profili gengivali asimmetrici, specialmente per quanto attiene agli incisivi centrali e laterali”, per altro verso, che la protesi “…è stata costruita con materiali idonei (zirconio e porcellana), e risulta supportata in maniera stabile da denti e impianti dentari, secondo protocolli medici riconosciuti. Tuttavia essa difetta per la morfologia dei denti incisivi centrali e laterali, anche in conseguenza dei differenti livelli dei margini gengivali dei denti e degli impianti dentari che sostengono la protesi stessa”. Aggiunge il c.t.u. che “Per quanto attiene alla funzione estetica, si segnala che l'area del sorriso risulta alterata, oltre che dalla inadeguata morfologia della protesi dentaria, anche dall'asimmetria del labbro superiore dove si riscontra spostamento a sinistra del tubercolo del labbro superiore e alterazione dell'arco di cupido. Tali alterazioni morfologiche del labbro superiore potrebbero essere messe in relazione con le cure estetiche (iniezioni di acido ialuronico) cui la ricorrente riferisce di essersi sottoposta altrove e in epoca successiva alle cure dei
Dr.i e ”. CP_1 Per_4
Ne discende che parte convenuta – in linea con la diligenza qualificata richiesta al professionista – ha adempiuto la prestazione attenendosi ai protocolli medici e linee guida riconosciute;
il non raggiungimento del risultato sperato dipende, invero, anche dalla morfologia dentale dell'attrice, la cui variazione non era prevedibile ex ante e rientrava perciò nell'alea dell'intervento. L'alterazione estetica lamentata è dovuta anche ai successivi interventi estetici alle labbra, che hanno concorso al mancato raggiungimento del risultato estetico complessivo sperato dall'attrice e che, a loro volta, elidono il nesso causale con il danno lamentato.
Non condivisibile appaiono le affermazioni del c.t.u., laddove individua nella riabilitazione di denti mancanti un'obbligazione di risultato estetico.
Le obbligazioni, siano esse “di risultato” o “di mezzi”, sono sempre finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione nel secondo il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori estrinseci ulteriori e concomitanti. Ne consegue che “il debitore “di mezzi” prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e
10 di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili” (Cass. 4876/2014).
Analogamente, quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dal della somma di CP_2
€ 2.202,00, sostenuta per le spese medico-odontoiatriche affrontate successivamente, non
è risultato alcun nesso di causalità materiale tra condotta e danno-evento.
Il c.t.u. ha da un lato dichiarato che il convenuto ha rispettato le linee guida e prassi odontoiatriche con riferimento alla prestazione resa (cfr. a.t.p. p. 21 con riferimento al sig. “La realizzazione di una protesi fissa per la sostituzione del secondo CP_2 premolare superiore costituita da tre denti e sostenuta da due elementi pilastro (primo molare e primo premolare) è prassi consolidata e supportata dall'evidenza scientifica in odontoiatria. Pertanto la soluzione riabilitativa prospettata al e la sua esecuzione CP_2 rispettano pienamente i canoni dell'odontoiatria protesica. Sebbene le attività medico chirurgiche e le protesi siano state conformi ai protocolli medici, è verosimile che un difetto costruttivo della protesi e/o la cementazione non eseguita in forma definitiva (in cartella è riportata soltanto la cementazione con cemento temporaneo Temp-Bond) possano aver concorso nel determinismo del distacco e della successiva frattura della protesi, anche in mancanza di una intensa sollecitazione traumatica. Da ciò si deduce la responsabilità dell'operatore convenuto”); dall'altro ha chiarito che la sola cementificazione temporanea della protesi, se non seguita dalla cementificazione definitiva, non costituisce un intervento in linea con i protocolli odontoiatrici applicabili
(cfr. le risposte alle controdeduzioni del c.t.p. “I protocolli operativi odontoiatrici prevedono che i manufatti protesici si possano considerare definitivamente fissati ai denti solo dopo l'applicazione di cementi definitivi (es. cemento all'ossifosfato di zinco, cementi vetro-ionomerici, cementazioni adesive). Come risulta dalla documentazione sanitaria acquisita dal CTU, il Dr. ha applicato la protesi dentaria al Sig. CP_1 CP_3
con un cemento temporaneo (“Temp- Bond”). A questa temporanea applicazione
[...] non è seguita la cementazione definitiva, a conclusione della procedura riabilitativa protesica. La perdurante cementazione temporanea espone la protesi fissa a rischio di distacco e può concorrere ad un evento fratturativo, specialmente nel caso in cui la protesi presenti un difetto strutturale. Inoltre, il dentista è tenuto a rilasciare certificazione di conformità del manufatto protesico (dispositivo su misura) redatta dal laboratorio odontotecnico fabbricante, sul quale rivalersi qualora venisse dimostrato un difetto strutturale. Tuttavia, dall'analisi di tutta la documentazione clinica, non è stato possibile stabilire se la perdurante cementazione temporanea della protesi dentaria possa essere attribuibile esclusivamente alla responsabilità del sanitario o ad una
11 mancata presentazione del alle visite odontoiatriche di controllo. Se venisse CP_2 dimostrato tale comportamento omissivo, il paziente risulterebbe corresponsabile della rottura della protesi”).
Acclarato quindi che soltanto la cementificazione definitiva comporta il rispetto dei protocolli odontoiatrici, dalle testimonianze assunte è emerso che il convenuto aveva provveduto – in adempimento dei suoi doveri professionali – a chiamare il sig. per CP_2 finalizzare la prestazione resa con la cementificazione definitiva, ma che l'attore non si era recato presso lo studio professionale per sua autonoma scelta.
Invero, la teste ha confermato sia la circostanza secondo cui “Vero Tes_1 che il Sig. , una volta ricevuta la protesi dentaria, in data 13 aprile 2011, CP_3 smetteva di presentarsi presso lo Studio del Dott. per eseguire i controlli di CP_1 routine?”, che quella secondo cui “Vero che il Sig. veniva più volte CP_3 contattato dalla segretaria del Dott. per fissare un appuntamento per la visita di CP_1 controllo, anche al fine di cementare definitivamente la protesi?”, chiarendo che in quel periodo lavorava presso lo studio dentistico del dott. e, in qualità di segretaria, si CP_1 era personalmente occupata di contattare l'attore per fissare un appuntamento, al quale questi non si è mai presentato.
Si soggiunga che la testimonianza di – laddove conferma la Testimone_2 circostanza “Vero o meno che a seguito della istallazione della protesi, avvenuta in data
13.04.2011, il sig. contattava lo studio dentistico del per un Pt_2 CP_1 appuntamento”, precisando che al tentativo effettuato rispondeva la segreteria telefonica
– non elide la veridicità delle dichiarazioni rese da tenuto conto che la Tes_1 difficoltà a contattare lo studio non avrebbe comportato la disdetta dell'appuntamento che era stato fissato, e rispetto al quale non è stata prospettata alcuna impossibilità a presenziare. Ed ancora, laddove la teste conferma le circostanze “Vero o meno che nonostante le ripetute richieste di appuntamento, il dott. si faceva negare” e “Vero CP_1
o meno che in considerazione dei contrasti sorti tra le parti il Sig. i recava più Pt_2 volte presso lo studio del e non veniva ricevuto”, ella fa evidentemente riferimento CP_1 al periodo successivo all'intervento, allorché erano già sorti contrasti tra le parti circa il pagamento della prestazione, come dimostrato dal fatto che la protesi si è fratturata ben due anni e sei mesi dopo l'intervento, arco temporale in cui l'attore non si era mai presentato presso lo studio dentistico per la cementificazione definitiva.
Da siffatte considerazioni di fatto e di diritto discende che parte attrice non ha fornito la prova del nesso di causalità tra condotta e danno evento, stante che esso si interrompe
12 a causa della condotta del convenuto, sostanziatasi nella mancata presentazione per la finalizzazione del trattamento odontoiatrico presso lo studio dentistico.
Quanto alle domande di rifusione delle spese sostenute nel procedimento per a.t.p., assistenza legale, compensi del c.t.u. e spese del c.t.p., esse vanno annoverate fra le spese del giudizio e seguono l'ordinario regime della soccombenza (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017 del 27/07/2005). In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (Cass. n. 12759/1993; n.
1690/2000)”, Cass. 13154/2025).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore del convenuto ed a carico degli attori in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed
€ 13,00 per anticipazioni.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in sede di a.t.p., vanno definitivamente poste a carico degli attori in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1367/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara improponibili le domande di parte attrice di restituzione delle somme pagate in forza del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello n. 23/2014 e di ripetizione delle ulteriori somme pagate a titolo di corrispettivo;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice;
13 3) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi ed € 13,00 per anticipazioni;
4) pone Le spese di c.t.u., come già liquidate in sede di a.t.p., definitivamente a carico degli attori in solido.
Patti, 25/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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