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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 368/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00092289 10 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 985/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 0712024 00092289 10 000 dell'importo di Euro 133,57, notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione il 20 febbraio 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017.
A sostegno del ricorso, l'istante ha eccepito:
1. la nullità della notifica dell'atto opposto;
2. la illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici e la mancata allegazione degli stessi;
3 la illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000;
4. la decadenza dal potere di riscossione;
5. l' estinzione del credito per prescrizione;
6. la infondatezza della pretesa.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania, benché ritualmente citata in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che agli di causa non risulta la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento;
merita, pertanto, accoglimento il motivo inerente alla nullità della cartella impugnata per omessa notificazione dell'avviso di accertamento. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass. Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 e n. 14455 del 2025)
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto per nullità dell'atto impugnato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 70,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore anticipatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 368/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00092289 10 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 985/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 0712024 00092289 10 000 dell'importo di Euro 133,57, notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione il 20 febbraio 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017.
A sostegno del ricorso, l'istante ha eccepito:
1. la nullità della notifica dell'atto opposto;
2. la illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici e la mancata allegazione degli stessi;
3 la illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000;
4. la decadenza dal potere di riscossione;
5. l' estinzione del credito per prescrizione;
6. la infondatezza della pretesa.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania, benché ritualmente citata in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che agli di causa non risulta la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento;
merita, pertanto, accoglimento il motivo inerente alla nullità della cartella impugnata per omessa notificazione dell'avviso di accertamento. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass. Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 e n. 14455 del 2025)
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto per nullità dell'atto impugnato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 70,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore anticipatario.