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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10904/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO
Il Giudice RO IS, applicata a distanza ex art 3 D.L. n.117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 10904/2023, pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. CARLO DE MARCHIS Parte_1
EZ e dall'avv. FRANCESCA CURSNO ricorrente e appresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI DI CORRADO Controparte_1 giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Art. 28 fase di opposizione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 ottobre 2023 la presentava Parte_1
opposizione ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 al decreto emesso dal Tribunale di Lecce relativamente al proprio ricorso volto a far valere la antisindacalità della condotta ddella P.A. in merito al recesso e alla disapplicazione del CP_2
C.C.N.L. sottoscritto dalla Parte_1
Chiedeva, quindi, di: “1. Accertare e dichiarare antisindacale la condotta aziendale concretatasi nella mancata preventiva informativa e consultazione della organizzazione sindacale ricorrente in ordine alla decisione di disapplicare la contrattazione collettiva applicata imponendo l'accettazione di un accordo di riallineamento e una nota integrativa del contratto individuale, al fine di sostituirla, con altra contrattazione collettiva, peraltro peggiorativa per condizioni economiche e normative, e, comunque, sottoscritta da organizzazioni sindacali non comparativamente più rappresentative nel settore.
2. Accertare e dichiarare antisindacale la condotta aziendale concretatasi nell'unilaterale recesso/disapplicazione a far data dal 1.3.2023 del C.C.N.L. dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE) sottoscritto dalla e l'imposizione nei confronti di tutti i lavoratori e in Parte_1
particolare dei lavoratori non aderenti alla e in ogni caso nei confronti degli CP_3
iscritti alla del C.C.N.L. Turismo 3. Ordinare la Parte_1 Controparte_4
rimozione di tutti gli effetti del predetto comportamento antisindacale ed in particolare:
a. Condannare la società a fornire alla organizzazione sindacale ricorrente un adeguato flusso informativo finalizzato ad una consultazione preventivamente all'adozione di decisioni aventi una rilevanza collettiva e comunque con riferimento alla decisione di recedere dal C.C.N.L. ovvero disapplicarlo per sostituirlo con la contrattazione collettiva. b. condannare la società convenuta a proseguire senza soluzione di continuità con l'applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE) sottoscritto dalla nei confronti dei lavoratori dissenzienti e comunque nei confronti Parte_1
degli iscritti alla se del caso c. sospendere il presente giudizio e Parte_1
trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte Costituzionale ritenuta non manifestamente infondato il contrasto dell' art. 2077 c.c. e comunque dell' art. 2099
c.c. e dell'art. 2103 c.c., in combinato disposto con l'art. 1322 e dell'art. 1373 c.c. nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 4, 10, 35, 36, 39, 41 e 117 Cost., consentono, in violazione dei diritti fondamentali del lavoratore, in capo al debitore dell'obbligazione retributiva di disapplicare e sostituire il contratto collettivo comparativamente più rappresentativo e incidere, quindi, unilateralmente sul valore e sulle condizioni normative della controprestazione lavorativa recedendo/disapplicando, ad invarianza di prestazione lavorativa, da accordi collettivi qualificati in violazione degli obblighi internazionali ai quali aderisce l'Italia, tesi a promuovere la contrattazione collettiva qualificata come strumento di emancipazione sociale e il diritto sociale fondamentale ad una libera contrattazione. In ogni caso d. Condannare la società al risarcimento del danno in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per i motivi di cui al ricorso e. Condannare la società alla pubblicazione dell'emanando provvedimento decreto su almeno tre quotidiani nazionali (Il Fatto Quotidiano, la Repubblica e La Stampa), con un formato non inferiore a mezza pagina orizzontale 276x186 mm. per almeno 30 giorni, o altro periodo di giustizia, anche sulla bacheca aziendale nonché sul sito della società https://cdshotels.it/lavora-con-noi/ con visibilità almeno pari al 20% della pagina, imponendo al contempo la massima diffusione del provvedimento tra i lavoratori. f.
Condannare la società al pagamento di una astreinte in favore della organizzazione sindacale ricorrente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nella misura di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento. g. assumere ogni altro provvedimento, pur non espressamente richiesto, ritenuto idoneo ad evitare il protrarsi della situazione de qua e che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare alla O.S. la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale.
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio anche della fase sommaria da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva la società convenuta sottolineando la correttezza della decisione del giudice della fase sommaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'istruttoria orale ammessa dal precedente giudice istruttore e del deposito di note scritte la causa veniva decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente si ritiene che non vi siano le condizioni per ritenere rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 2077 c.c., 2099 c.c. e 2103 c.c. in combinato disposto con l'art. 1322 c.c. e dell'art. 1373 c.c. per violazione degli artt. 3, 4, 10, 35, 36, 39, 41 e 117 Cost. ritenendosi che la disciplina degli istituti sottesi alla controversia sia conforme al dettato costituzionale.
La questione sottesa al presente giudizio e risolta negativamente dal giudice della fase sommaria inerisce alla facoltà del datore di lavoro, in presenza di un contratto collettivo scaduto e contenente una clausola di ultra vigenza fino alla stipula del nuovo contratto, di aderire ad altra organizzazione sindacale e stipulare un nuovo contratto.
Nel caso di specie il c.n.n.l. sottoscritto dalla all'art. 220 “(1) Il Parte_1
presente Contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2018 e sarà valido sino al 31 dicembre 2021.
(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. (3) Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo”.
Occorre valutare, quindi, se il regime di ultrattività di cui al punto 2 della norma sopra riportata inerisca lo status di contratto sine die, liberamente recedibile con preavviso , o se invece esso resti un contratto collettivo ad diem, laddove il dies ad quem sarebbe rappresentato dal giorno della “sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.”.
Nel caso di specie l'applicazione del C.C.N.L. “diverso” a seguito dell'iscrizione del datore di lavoro all'associazione datoriale Confimprenditori, firmataria del C.C.N.L. Turismo Agenzie di Viaggio Pubblici Esercizi sottoscritto da
, , , e – con CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
, e è avvenuta durante il periodo in cui il precedente CP_10 CP_11 CP_3
era scaduto e convenzionalmente ultrattivo. CP_12
In materia la Suprema Corte, in tre distinti precedenti del 2021 e 2022, ha riconosciuto la antisindacalità della condotta datoriale analoga a quella qui in esame affermando come “I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.; pertanto, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica” ( conforme Cassazione civile sez. lav., 17/11/2022).
Tuttavia si ritiene più condivisibile l'orientamento di altra pronuncia della
Corte di Cassazione, richiamata anche dal giudice della fase sommaria che ha stabilito come: “(…) il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, purché sia esercitato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e non vengano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio” ( cfr. Cass. 14216/2023 che richiama Cass.sez. lav.,
18.9.2007, n. 19351).
Nel caso di specie, peraltro, la resistente ha comunicato il recesso unilaterale nel primo semestre del 2023 (per cui non potrebbe comunque ritenersi applicabile il rinnovo tacito di anno in anno previsto dall'art. 220, secondo comma, del C.C.N.L.), successivamente al 9/1/23, data in cui si era iscritta all'associazione datoriale
Confimprenditori, firmataria del C.C.N.L. Turismo Agenzie di Viaggio Pubblici
Esercizi sottoscritto da , , , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_13
con , e .
[...] CP_10 CP_11 CP_3
CP_1 Non sembra, quindi, che la disapplicazione unilaterale del C.C.N.L. sia illegittima e possa costituire una condotta antisindacale rilevante ex art. 28 L. 300/1970, posto che – per quanto innanzi esposto - la clausola di ultrattività prevista dall'art. 220, terzo comma, del C.C.N.L. non precludeva la possibilità di un recesso unilaterale ex art. 1373 co. 2 c.c.; tale recesso appare quindi espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., tanto più ove si consideri che è stato comunicato quando la società si era già iscritta ad una associazione datoriale aderente ad un diverso contratto collettivo (cfr. decreto fase sommaria che si riporta condividendosene le motivazioni in diverse sue parti).
D'altronde diversamente opinando, non apparirebbe giustificabile che l'autonomia negoziale consenta di liberarsi in ogni momento da un vincolo privo di scadenza temporale, mentre debba restare prigioniera di un vincolo la cui scadenza è del tutto aleatoria e imprevedibile essendo legata all'eventualità e al momento imprecisato in cui i liberi contraenti, addiverranno, se lo vorranno, ad una pattuizione sostitutiva di quella precedente, scaduta e ultrattiva.
Un vincolo durevole così strutturato e il cui venir meno sia del tutto condizionato al raggiungimento di un accordo, non è in nulla diverso dal vincolo la cui durata non ha una scadenza.
Non si tratta di un termine così come inteso secondo i principi civilistici ma di una situazione assimilabile, piuttosto, ad una condizione.
Non si ritiene, quindi, corretto valutare come antisindacale, ai sensi dell' art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il comportamento del datore di lavoro il quale ha sottoscritto un nuovo contratto collettivo, sostituendo il trattamento in precedenza applicato e scaduto.
Quanto alle ulteriori doglianze della parte ricorrente si ritiene che il giudice della fase sommaria abbia correttamente motivato l'assenza di lesione sia delle prerogative sindacali relative agli obblighi di comunicazione e di informazione, di buona fede e di correttezza contrattuale, nonché di intangibilità dei diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori.
“Con riferimento agli obblighi di informazione nei confronti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. FIPE, si deve premettere che, per giurisprudenza costante, non sussiste “nel nostro ordinamento un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO.SS. e rientra nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con
OO.SS. anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-06-2013, n. 14511); in materia, la S.C. ha inoltre affermato che “il datore di lavoro non ha l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni” (Cass. 14551/2013 già citata)
e che non configura “una condotta antisindacale la scelta del datore di lavoro di trattare a livello decentrato solo con i sindacati firmatari di un contratto collettivo, verso i quali si configurava un impegno scaturente da una espressa previsione contrattuale” (Cass.
29 gennaio 2008 n. 212, cfr. Cass. 3 marzo 1990 n. 1667), non sussistendo, d'altronde, un principio di parità di trattamento tra organizzazioni sindacali (Cass. Sez. Lav., n.
1504 del 1992).
Tanto premesso, nel caso di specie ha dedotto a pag. 5 della Controparte_1
memoria di costituzione che “Come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 25/2007 e dall'art. 6 del C.C.N.L. Fipe Confcommercio, la società resistente ha comunicato la sua volontà di provvedere all'adesione alla nuova piattaforma contrattuale all'unica RS presente in azienda – sig.ra della CA – e successivamente si sono Parte_2
tenuti gli incontri sindacali con la CA IS che hanno permesso alla RS e all'organizzazione sindacale di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite dall'azienda in riferimento al cambio contrattuale. I due incontri si sono svolti in sede sindacale il 24.01.2023 e il 10.02.2023. Pertanto, diversamente da come argomentato da controparte, la società resistente, vista l'esigenza concreta di aderire alla nuova piattaforma contrattuale per l'iscrizione a Confimprenditori, ha regolarmente applicato le procedure previste dalla legge, adempiendo agli obblighi di informazione e garantendo la consultazione tra datore e sindacati, nel rispetto dell'accordo Interconfederale del 28.06.2011 e del Protocollo di Intesa del 31.05.2013.
La tesi della resistente appare corretta, in quanto – per quanto innanzi esposto
– la società non aveva l'obbligo di avviare consultazioni con tutte e tre le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. FIPE e gli incontri con la sola
CA IS (v. verbali del 24/01/2023 e 10/02/2023) erano sufficienti, in quanto era l'unica organizzazione sindacale dotata in quel momento di un rappresentante in azienda Tale circostanza è stata espressamente dedotta dalla resistente e non è smentita da prove contrarie, per cui nella procedura non sembrano ravvisabili violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza, tanto più ove si consideri che le deduzioni sul punto della ricorrente sono generiche con riferimento al soggetto destinatario degli obblighi di informazione, non trattandosi della negoziazione di un nuovo contratto collettivo a livello nazionale, ma della applicazione di un nuovo C.C.N.L. in ambito aziendale.
Con riferimento al contenuto degli incontri con CA IS, si deve rilevare che, in primo luogo, dai verbali risulta che ad essi non era presente solo la RS
NN AR EN, ma vi era anche la dott.ssa (la cui qualifica Persona_1
non è indicata nell'atto, ma presumibilmente doveva essere il segretario provinciale); non appare decisivo il fatto che, durante l'incontro del 10 febbraio, CA IS avesse “insistito sulla applicazione dell'attuale contratto”, posto che anche tale organizzazione sindacale era firmataria del C.C.N.L. FIPE e, pertanto, aveva tutto l'interesse all'applicazione dello stesso;
ciò che rileva è che la “promessa” di vigilare sul cambio del contratto fatta a fine verbale deve ritenersi attuata con la firma anche da parte della già citata RS NN AR EN dell'accordo di armonizzazione del
01.03.2023; tale firma sembra indicare chiaramente che, con il citato accordo di armonizzazione, per CA IS il cambio del vvenisse con sufficienti CP_12
garanzie per i diritti dei lavoratori, né vi sono motivi per ritenere che tale firma fosse insufficiente e, in ogni caso, si tratta di questione che al più avrebbe dovuto sollevare la stessa CA IS, ma non risulta che essa abbia svolto altre attività a tutela dei propri iscritti dopo la firma dell'accordo di armonizzazione.” (cfr. decreto fase sommaria).
Anche con riferimento alla nomina del dipendente Controparte_15
quale RS, l'istruttoria espletata in questa fase di giudizio non modifica le conclusioni cui è giunto il giudice della fase sommaria.
Ed infatti, la testimone escussa ha dichiarato “Io sono dipendente Testimone_1
della e presto attività presso l'hotel I SI sito ad Otranto e sono Parte_3
iscritta alla sigla sindacale dalla metà dell'anno 2023 in seguito ad una Pt_1
modifica contrattuale che mi era stata proposta dal datore di lavoro nella persona del
a responsabile consistente in una rimodulazione delle mensilità che Testimone_2
sarebbero passate da 14 a 13; non so dire se il C.C.N.L. sarebbe rimasto lo stesso in precedenza applicato. In tale occasione mi sono rivolta ad un mio collega
[...]
che lavora nella mia stessa struttura e che era già iscritto alla detta sigla CP_15
sindacale. Non so se vi fossero altri colleghi della struttura iscritti a questo sindacato.
Adr ricordo che tale modifica mi fu proposta dal direttore della struttura sig
[...]
che mi aveva convocato singolarmente, ma non ricordo cosa mi aveva detto Tes_2
nello specifico;
io non firmai tale proposta di modifica e mi rivolsi appunto al sindacato nella persona di poi aderendo al sindacato. ADR Controparte_15
ribadisco che non so se tale modifica nel numero delle mensilità dipendeva dalla sostituzione del C.C.N.L. prima applicato. ADR non sono mai stata messa con le spalle al muro dalla società per sottoscrivere la detta modifica contrattuale. Vero però che dal 2023 forse dal luglio o agosto non ho percepito più la 14° mensilità ma il rateo mensile della mia retribuzione è aumentato;
non ho verificato però se la mia attuale retribuzione annua pari a 13 mensilità sia o meno pari a quella che in precedenza percepivo quando le mensilità erano 14. Non so se tale mia situazione riguardi tutti i colleghi che lavorano nella struttura dei SI. Previa esibizione dei documenti di cui all'allegato 12 del fascicolo ricorrente: ADR ricordo sicuramente che il documento che il direttore mi aveva sottoposto nell'occasione in cui sono stata convocata Tes_2
era il documento intitolato “oggetto: Integrazione contratto individuale di lavoro”; non ricordo se in tale occasione mi era stato sottoposto anche il documento “accordo di allineamento”. Comunque in quell'occasione non ho firmato alcunchè. Non ricordo nessun altro documento che mi sia stato sottoposto in quell'occasione. Non ricordo se prima di tale convocazione individuale vi erano stati incontri tra noi dipendenti e i responsabili della struttura. Io ricordo solo che sono stata convocata singolarmente e che in tale occasione mi è stato sottoposto per la firma il documento “integrazione contratto individuale” che non ho firmato”.
Il testimone ha riferito “ADR Sono tesserato della sigla sindacale CP_15
ricorrente e RS dall'estate 2023; non ricordo da quale mese;
sono inoltre dipendente della società resistente presso l'hotel dei SI di Otranto;
sono tesserato della sigla sindacale ricorrente da circa due anni prima. ADR io sono stato il primo RS della sigla ricorrente. All'interno dell'hotel i SI (di cui è titolare la società resistente) ci sono 5 o 6 tesserati da aprile 2023; prima di aprile 2023 Parte_1
io ero l'unico tesserato all'interno dell'hotel. Non so se vi siano altri Parte_1
tesserati in altre strutture della società. ADR l'iscrizione degli altri Parte_1
colleghi è avvenuta perché la società resistente aveva proposto a noi dipendenti il cambio del C.C.N.L., nello specifico la sostituzione del contratto in vigore con il
C.C.N.L. ; a quel punto anche i colleghi si sono iscritti alla suddetta sigla CP_3
sindacale, così arrivando a 5/6 iscritti. ADR a me era stata proposto il passaggio al
C.C.N.L. all'incirca tra il 22 o 23 marzo 2023. ADR non vi è stata una assemblea CP_3
tra datore di lavoro e dipendenti per discutere del passaggio al nuovo C.C.N.L.; semplicemente ognuno di noi dipendenti veniva chiamato singolarmente per sottoscrivere l'integrazione contrattuale con il diverso C.C.N.L. che io non ho firmato.
Sono tuttora dipendente della società. ADR preciso che non vi erano altre persone presenti oltre il direttore della struttura sig. I miei colleghi hanno Testimone_2
riferito che anche per loro le modalità sono state le stesse. ADR il direttore Tes_2
prima di sottoporre l'integrazione contrattuale ha precisato che non sarebbe cambiato nulla tranne che la parte relativa alla 14° mensilità che non avremmo più ricevuto.
Quanto ora dico si riferisce all' hotel i SI dove io lavoro. Non so cosa sia successo negli altri hotel del gruppo. Preciso che l'hotel i SI ha un numero di dipendenti variabili tra 30 (nel periodo invernale) a 50/60 nel periodo estivo, compresi
i lavoratori stagionali. Viene sottoposto al teste il documento 12 fascicolo ricorrente nonché il documento 10 fascicolo resistente e si chiede al teste quale sia il documento che gli è stato sottoposto alla firma in occasione dell'incontro di fine marzo 2023 con il direttore di cui si è detto: ADR il documento che mi è stato sottoposto e che Tes_2
non ho firmato è il documento 12 allegato al fascicolo (ossia accordo Parte_1
di allineamento e proposta di integrazione contrattuale). Non ho mai visto l'accordo di armonizzazione prodotto dalla società resistente (allegato 10). ADR preciso che comunque il mio rapporto di lavoro, unitamente a quello dei colleghi iscritti alla mia sigla sindacale, è dal 1° marzo 2023 disciplinato dal C.C.N.L. Cisal e tanto nonostante io e gli altri colleghi non abbiamo firmato l'integrazione contrattuale di cui si è detto.
Per tale motivo la sigla sindacale di cui sono RS ha proposto il presente ricorso per condotta antisindacale. Io non ho contenzioso in corso con la resistente per i suddetti fatti”.
Solo da aprile 2023 i lavoratori si sono iscritti alla e solo Parte_1
dall'estate 2023 il è stato nominato come RS . CP_15
Non sono emerse “condizioni economiche e normative notevolmente peggiorative” (così definite dal sindacato ricorrente nel ricorso) nel trattamento economico/normativo dei lavoratori e ciò consente di ritenere infondata anche l'ultima doglianza inerente alla tutela dei diritti dei singoli che il sindacato sarebbe stato impedito a svolgere a causa della condotta datoriale.
Ed anzi dagli atti risulta che l'accordo di armonizzazione prevede: - al punto n.
3 che “la Società si impegna, nel passaggio dal C.C.N.L. precedente al C.C.N.L.
, a conservare i livelli retributivi mensili raggiunti dai Lavoratori CP_4
dipendenti in forza al 28 Febbraio 2023 e, qualora sussistano differenze economiche,
a parificarle attraverso il riconoscimento di superminimo individuale non assorbibile”; - al punto n. 6 che la Società si impegna nei confronti dei Lavoratori dipendenti in forza al 28 Febbraio 2023 a continuare ad applicare per gli istituti delle ferie e permessi per tutti i dipendenti in forza alla data di migrazione il C.C.N.L. precedente - al punto n. 9 che “con riferimento agli scatti di anzianità la Società nei confronti dei Lavoratori dipendenti in forza al 28 Febbraio 2023 si impegna all'applicazione degli importi degli scatti previsti dal nel Controparte_16 rispetto del numero di scatti previsto dal C.C.N.L. precedente, in modo che il conteggio prosegua senza soluzione di continuità”.
Il decreto emesso dal giudice della fase sommaria va quindi integralmente confermato.
Le spese, stante la presenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, possono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Lecce, il 19.11.2025
Il giudice
RO IS
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO
Il Giudice RO IS, applicata a distanza ex art 3 D.L. n.117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 10904/2023, pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. CARLO DE MARCHIS Parte_1
EZ e dall'avv. FRANCESCA CURSNO ricorrente e appresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI DI CORRADO Controparte_1 giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Art. 28 fase di opposizione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 ottobre 2023 la presentava Parte_1
opposizione ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 al decreto emesso dal Tribunale di Lecce relativamente al proprio ricorso volto a far valere la antisindacalità della condotta ddella P.A. in merito al recesso e alla disapplicazione del CP_2
C.C.N.L. sottoscritto dalla Parte_1
Chiedeva, quindi, di: “1. Accertare e dichiarare antisindacale la condotta aziendale concretatasi nella mancata preventiva informativa e consultazione della organizzazione sindacale ricorrente in ordine alla decisione di disapplicare la contrattazione collettiva applicata imponendo l'accettazione di un accordo di riallineamento e una nota integrativa del contratto individuale, al fine di sostituirla, con altra contrattazione collettiva, peraltro peggiorativa per condizioni economiche e normative, e, comunque, sottoscritta da organizzazioni sindacali non comparativamente più rappresentative nel settore.
2. Accertare e dichiarare antisindacale la condotta aziendale concretatasi nell'unilaterale recesso/disapplicazione a far data dal 1.3.2023 del C.C.N.L. dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE) sottoscritto dalla e l'imposizione nei confronti di tutti i lavoratori e in Parte_1
particolare dei lavoratori non aderenti alla e in ogni caso nei confronti degli CP_3
iscritti alla del C.C.N.L. Turismo 3. Ordinare la Parte_1 Controparte_4
rimozione di tutti gli effetti del predetto comportamento antisindacale ed in particolare:
a. Condannare la società a fornire alla organizzazione sindacale ricorrente un adeguato flusso informativo finalizzato ad una consultazione preventivamente all'adozione di decisioni aventi una rilevanza collettiva e comunque con riferimento alla decisione di recedere dal C.C.N.L. ovvero disapplicarlo per sostituirlo con la contrattazione collettiva. b. condannare la società convenuta a proseguire senza soluzione di continuità con l'applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE) sottoscritto dalla nei confronti dei lavoratori dissenzienti e comunque nei confronti Parte_1
degli iscritti alla se del caso c. sospendere il presente giudizio e Parte_1
trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte Costituzionale ritenuta non manifestamente infondato il contrasto dell' art. 2077 c.c. e comunque dell' art. 2099
c.c. e dell'art. 2103 c.c., in combinato disposto con l'art. 1322 e dell'art. 1373 c.c. nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 4, 10, 35, 36, 39, 41 e 117 Cost., consentono, in violazione dei diritti fondamentali del lavoratore, in capo al debitore dell'obbligazione retributiva di disapplicare e sostituire il contratto collettivo comparativamente più rappresentativo e incidere, quindi, unilateralmente sul valore e sulle condizioni normative della controprestazione lavorativa recedendo/disapplicando, ad invarianza di prestazione lavorativa, da accordi collettivi qualificati in violazione degli obblighi internazionali ai quali aderisce l'Italia, tesi a promuovere la contrattazione collettiva qualificata come strumento di emancipazione sociale e il diritto sociale fondamentale ad una libera contrattazione. In ogni caso d. Condannare la società al risarcimento del danno in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per i motivi di cui al ricorso e. Condannare la società alla pubblicazione dell'emanando provvedimento decreto su almeno tre quotidiani nazionali (Il Fatto Quotidiano, la Repubblica e La Stampa), con un formato non inferiore a mezza pagina orizzontale 276x186 mm. per almeno 30 giorni, o altro periodo di giustizia, anche sulla bacheca aziendale nonché sul sito della società https://cdshotels.it/lavora-con-noi/ con visibilità almeno pari al 20% della pagina, imponendo al contempo la massima diffusione del provvedimento tra i lavoratori. f.
Condannare la società al pagamento di una astreinte in favore della organizzazione sindacale ricorrente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nella misura di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento. g. assumere ogni altro provvedimento, pur non espressamente richiesto, ritenuto idoneo ad evitare il protrarsi della situazione de qua e che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare alla O.S. la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale.
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio anche della fase sommaria da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva la società convenuta sottolineando la correttezza della decisione del giudice della fase sommaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'istruttoria orale ammessa dal precedente giudice istruttore e del deposito di note scritte la causa veniva decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente si ritiene che non vi siano le condizioni per ritenere rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 2077 c.c., 2099 c.c. e 2103 c.c. in combinato disposto con l'art. 1322 c.c. e dell'art. 1373 c.c. per violazione degli artt. 3, 4, 10, 35, 36, 39, 41 e 117 Cost. ritenendosi che la disciplina degli istituti sottesi alla controversia sia conforme al dettato costituzionale.
La questione sottesa al presente giudizio e risolta negativamente dal giudice della fase sommaria inerisce alla facoltà del datore di lavoro, in presenza di un contratto collettivo scaduto e contenente una clausola di ultra vigenza fino alla stipula del nuovo contratto, di aderire ad altra organizzazione sindacale e stipulare un nuovo contratto.
Nel caso di specie il c.n.n.l. sottoscritto dalla all'art. 220 “(1) Il Parte_1
presente Contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2018 e sarà valido sino al 31 dicembre 2021.
(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. (3) Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo”.
Occorre valutare, quindi, se il regime di ultrattività di cui al punto 2 della norma sopra riportata inerisca lo status di contratto sine die, liberamente recedibile con preavviso , o se invece esso resti un contratto collettivo ad diem, laddove il dies ad quem sarebbe rappresentato dal giorno della “sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.”.
Nel caso di specie l'applicazione del C.C.N.L. “diverso” a seguito dell'iscrizione del datore di lavoro all'associazione datoriale Confimprenditori, firmataria del C.C.N.L. Turismo Agenzie di Viaggio Pubblici Esercizi sottoscritto da
, , , e – con CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
, e è avvenuta durante il periodo in cui il precedente CP_10 CP_11 CP_3
era scaduto e convenzionalmente ultrattivo. CP_12
In materia la Suprema Corte, in tre distinti precedenti del 2021 e 2022, ha riconosciuto la antisindacalità della condotta datoriale analoga a quella qui in esame affermando come “I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.; pertanto, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica” ( conforme Cassazione civile sez. lav., 17/11/2022).
Tuttavia si ritiene più condivisibile l'orientamento di altra pronuncia della
Corte di Cassazione, richiamata anche dal giudice della fase sommaria che ha stabilito come: “(…) il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, purché sia esercitato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e non vengano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio” ( cfr. Cass. 14216/2023 che richiama Cass.sez. lav.,
18.9.2007, n. 19351).
Nel caso di specie, peraltro, la resistente ha comunicato il recesso unilaterale nel primo semestre del 2023 (per cui non potrebbe comunque ritenersi applicabile il rinnovo tacito di anno in anno previsto dall'art. 220, secondo comma, del C.C.N.L.), successivamente al 9/1/23, data in cui si era iscritta all'associazione datoriale
Confimprenditori, firmataria del C.C.N.L. Turismo Agenzie di Viaggio Pubblici
Esercizi sottoscritto da , , , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_13
con , e .
[...] CP_10 CP_11 CP_3
CP_1 Non sembra, quindi, che la disapplicazione unilaterale del C.C.N.L. sia illegittima e possa costituire una condotta antisindacale rilevante ex art. 28 L. 300/1970, posto che – per quanto innanzi esposto - la clausola di ultrattività prevista dall'art. 220, terzo comma, del C.C.N.L. non precludeva la possibilità di un recesso unilaterale ex art. 1373 co. 2 c.c.; tale recesso appare quindi espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., tanto più ove si consideri che è stato comunicato quando la società si era già iscritta ad una associazione datoriale aderente ad un diverso contratto collettivo (cfr. decreto fase sommaria che si riporta condividendosene le motivazioni in diverse sue parti).
D'altronde diversamente opinando, non apparirebbe giustificabile che l'autonomia negoziale consenta di liberarsi in ogni momento da un vincolo privo di scadenza temporale, mentre debba restare prigioniera di un vincolo la cui scadenza è del tutto aleatoria e imprevedibile essendo legata all'eventualità e al momento imprecisato in cui i liberi contraenti, addiverranno, se lo vorranno, ad una pattuizione sostitutiva di quella precedente, scaduta e ultrattiva.
Un vincolo durevole così strutturato e il cui venir meno sia del tutto condizionato al raggiungimento di un accordo, non è in nulla diverso dal vincolo la cui durata non ha una scadenza.
Non si tratta di un termine così come inteso secondo i principi civilistici ma di una situazione assimilabile, piuttosto, ad una condizione.
Non si ritiene, quindi, corretto valutare come antisindacale, ai sensi dell' art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il comportamento del datore di lavoro il quale ha sottoscritto un nuovo contratto collettivo, sostituendo il trattamento in precedenza applicato e scaduto.
Quanto alle ulteriori doglianze della parte ricorrente si ritiene che il giudice della fase sommaria abbia correttamente motivato l'assenza di lesione sia delle prerogative sindacali relative agli obblighi di comunicazione e di informazione, di buona fede e di correttezza contrattuale, nonché di intangibilità dei diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori.
“Con riferimento agli obblighi di informazione nei confronti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. FIPE, si deve premettere che, per giurisprudenza costante, non sussiste “nel nostro ordinamento un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO.SS. e rientra nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con
OO.SS. anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-06-2013, n. 14511); in materia, la S.C. ha inoltre affermato che “il datore di lavoro non ha l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni” (Cass. 14551/2013 già citata)
e che non configura “una condotta antisindacale la scelta del datore di lavoro di trattare a livello decentrato solo con i sindacati firmatari di un contratto collettivo, verso i quali si configurava un impegno scaturente da una espressa previsione contrattuale” (Cass.
29 gennaio 2008 n. 212, cfr. Cass. 3 marzo 1990 n. 1667), non sussistendo, d'altronde, un principio di parità di trattamento tra organizzazioni sindacali (Cass. Sez. Lav., n.
1504 del 1992).
Tanto premesso, nel caso di specie ha dedotto a pag. 5 della Controparte_1
memoria di costituzione che “Come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 25/2007 e dall'art. 6 del C.C.N.L. Fipe Confcommercio, la società resistente ha comunicato la sua volontà di provvedere all'adesione alla nuova piattaforma contrattuale all'unica RS presente in azienda – sig.ra della CA – e successivamente si sono Parte_2
tenuti gli incontri sindacali con la CA IS che hanno permesso alla RS e all'organizzazione sindacale di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite dall'azienda in riferimento al cambio contrattuale. I due incontri si sono svolti in sede sindacale il 24.01.2023 e il 10.02.2023. Pertanto, diversamente da come argomentato da controparte, la società resistente, vista l'esigenza concreta di aderire alla nuova piattaforma contrattuale per l'iscrizione a Confimprenditori, ha regolarmente applicato le procedure previste dalla legge, adempiendo agli obblighi di informazione e garantendo la consultazione tra datore e sindacati, nel rispetto dell'accordo Interconfederale del 28.06.2011 e del Protocollo di Intesa del 31.05.2013.
La tesi della resistente appare corretta, in quanto – per quanto innanzi esposto
– la società non aveva l'obbligo di avviare consultazioni con tutte e tre le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. FIPE e gli incontri con la sola
CA IS (v. verbali del 24/01/2023 e 10/02/2023) erano sufficienti, in quanto era l'unica organizzazione sindacale dotata in quel momento di un rappresentante in azienda Tale circostanza è stata espressamente dedotta dalla resistente e non è smentita da prove contrarie, per cui nella procedura non sembrano ravvisabili violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza, tanto più ove si consideri che le deduzioni sul punto della ricorrente sono generiche con riferimento al soggetto destinatario degli obblighi di informazione, non trattandosi della negoziazione di un nuovo contratto collettivo a livello nazionale, ma della applicazione di un nuovo C.C.N.L. in ambito aziendale.
Con riferimento al contenuto degli incontri con CA IS, si deve rilevare che, in primo luogo, dai verbali risulta che ad essi non era presente solo la RS
NN AR EN, ma vi era anche la dott.ssa (la cui qualifica Persona_1
non è indicata nell'atto, ma presumibilmente doveva essere il segretario provinciale); non appare decisivo il fatto che, durante l'incontro del 10 febbraio, CA IS avesse “insistito sulla applicazione dell'attuale contratto”, posto che anche tale organizzazione sindacale era firmataria del C.C.N.L. FIPE e, pertanto, aveva tutto l'interesse all'applicazione dello stesso;
ciò che rileva è che la “promessa” di vigilare sul cambio del contratto fatta a fine verbale deve ritenersi attuata con la firma anche da parte della già citata RS NN AR EN dell'accordo di armonizzazione del
01.03.2023; tale firma sembra indicare chiaramente che, con il citato accordo di armonizzazione, per CA IS il cambio del vvenisse con sufficienti CP_12
garanzie per i diritti dei lavoratori, né vi sono motivi per ritenere che tale firma fosse insufficiente e, in ogni caso, si tratta di questione che al più avrebbe dovuto sollevare la stessa CA IS, ma non risulta che essa abbia svolto altre attività a tutela dei propri iscritti dopo la firma dell'accordo di armonizzazione.” (cfr. decreto fase sommaria).
Anche con riferimento alla nomina del dipendente Controparte_15
quale RS, l'istruttoria espletata in questa fase di giudizio non modifica le conclusioni cui è giunto il giudice della fase sommaria.
Ed infatti, la testimone escussa ha dichiarato “Io sono dipendente Testimone_1
della e presto attività presso l'hotel I SI sito ad Otranto e sono Parte_3
iscritta alla sigla sindacale dalla metà dell'anno 2023 in seguito ad una Pt_1
modifica contrattuale che mi era stata proposta dal datore di lavoro nella persona del
a responsabile consistente in una rimodulazione delle mensilità che Testimone_2
sarebbero passate da 14 a 13; non so dire se il C.C.N.L. sarebbe rimasto lo stesso in precedenza applicato. In tale occasione mi sono rivolta ad un mio collega
[...]
che lavora nella mia stessa struttura e che era già iscritto alla detta sigla CP_15
sindacale. Non so se vi fossero altri colleghi della struttura iscritti a questo sindacato.
Adr ricordo che tale modifica mi fu proposta dal direttore della struttura sig
[...]
che mi aveva convocato singolarmente, ma non ricordo cosa mi aveva detto Tes_2
nello specifico;
io non firmai tale proposta di modifica e mi rivolsi appunto al sindacato nella persona di poi aderendo al sindacato. ADR Controparte_15
ribadisco che non so se tale modifica nel numero delle mensilità dipendeva dalla sostituzione del C.C.N.L. prima applicato. ADR non sono mai stata messa con le spalle al muro dalla società per sottoscrivere la detta modifica contrattuale. Vero però che dal 2023 forse dal luglio o agosto non ho percepito più la 14° mensilità ma il rateo mensile della mia retribuzione è aumentato;
non ho verificato però se la mia attuale retribuzione annua pari a 13 mensilità sia o meno pari a quella che in precedenza percepivo quando le mensilità erano 14. Non so se tale mia situazione riguardi tutti i colleghi che lavorano nella struttura dei SI. Previa esibizione dei documenti di cui all'allegato 12 del fascicolo ricorrente: ADR ricordo sicuramente che il documento che il direttore mi aveva sottoposto nell'occasione in cui sono stata convocata Tes_2
era il documento intitolato “oggetto: Integrazione contratto individuale di lavoro”; non ricordo se in tale occasione mi era stato sottoposto anche il documento “accordo di allineamento”. Comunque in quell'occasione non ho firmato alcunchè. Non ricordo nessun altro documento che mi sia stato sottoposto in quell'occasione. Non ricordo se prima di tale convocazione individuale vi erano stati incontri tra noi dipendenti e i responsabili della struttura. Io ricordo solo che sono stata convocata singolarmente e che in tale occasione mi è stato sottoposto per la firma il documento “integrazione contratto individuale” che non ho firmato”.
Il testimone ha riferito “ADR Sono tesserato della sigla sindacale CP_15
ricorrente e RS dall'estate 2023; non ricordo da quale mese;
sono inoltre dipendente della società resistente presso l'hotel dei SI di Otranto;
sono tesserato della sigla sindacale ricorrente da circa due anni prima. ADR io sono stato il primo RS della sigla ricorrente. All'interno dell'hotel i SI (di cui è titolare la società resistente) ci sono 5 o 6 tesserati da aprile 2023; prima di aprile 2023 Parte_1
io ero l'unico tesserato all'interno dell'hotel. Non so se vi siano altri Parte_1
tesserati in altre strutture della società. ADR l'iscrizione degli altri Parte_1
colleghi è avvenuta perché la società resistente aveva proposto a noi dipendenti il cambio del C.C.N.L., nello specifico la sostituzione del contratto in vigore con il
C.C.N.L. ; a quel punto anche i colleghi si sono iscritti alla suddetta sigla CP_3
sindacale, così arrivando a 5/6 iscritti. ADR a me era stata proposto il passaggio al
C.C.N.L. all'incirca tra il 22 o 23 marzo 2023. ADR non vi è stata una assemblea CP_3
tra datore di lavoro e dipendenti per discutere del passaggio al nuovo C.C.N.L.; semplicemente ognuno di noi dipendenti veniva chiamato singolarmente per sottoscrivere l'integrazione contrattuale con il diverso C.C.N.L. che io non ho firmato.
Sono tuttora dipendente della società. ADR preciso che non vi erano altre persone presenti oltre il direttore della struttura sig. I miei colleghi hanno Testimone_2
riferito che anche per loro le modalità sono state le stesse. ADR il direttore Tes_2
prima di sottoporre l'integrazione contrattuale ha precisato che non sarebbe cambiato nulla tranne che la parte relativa alla 14° mensilità che non avremmo più ricevuto.
Quanto ora dico si riferisce all' hotel i SI dove io lavoro. Non so cosa sia successo negli altri hotel del gruppo. Preciso che l'hotel i SI ha un numero di dipendenti variabili tra 30 (nel periodo invernale) a 50/60 nel periodo estivo, compresi
i lavoratori stagionali. Viene sottoposto al teste il documento 12 fascicolo ricorrente nonché il documento 10 fascicolo resistente e si chiede al teste quale sia il documento che gli è stato sottoposto alla firma in occasione dell'incontro di fine marzo 2023 con il direttore di cui si è detto: ADR il documento che mi è stato sottoposto e che Tes_2
non ho firmato è il documento 12 allegato al fascicolo (ossia accordo Parte_1
di allineamento e proposta di integrazione contrattuale). Non ho mai visto l'accordo di armonizzazione prodotto dalla società resistente (allegato 10). ADR preciso che comunque il mio rapporto di lavoro, unitamente a quello dei colleghi iscritti alla mia sigla sindacale, è dal 1° marzo 2023 disciplinato dal C.C.N.L. Cisal e tanto nonostante io e gli altri colleghi non abbiamo firmato l'integrazione contrattuale di cui si è detto.
Per tale motivo la sigla sindacale di cui sono RS ha proposto il presente ricorso per condotta antisindacale. Io non ho contenzioso in corso con la resistente per i suddetti fatti”.
Solo da aprile 2023 i lavoratori si sono iscritti alla e solo Parte_1
dall'estate 2023 il è stato nominato come RS . CP_15
Non sono emerse “condizioni economiche e normative notevolmente peggiorative” (così definite dal sindacato ricorrente nel ricorso) nel trattamento economico/normativo dei lavoratori e ciò consente di ritenere infondata anche l'ultima doglianza inerente alla tutela dei diritti dei singoli che il sindacato sarebbe stato impedito a svolgere a causa della condotta datoriale.
Ed anzi dagli atti risulta che l'accordo di armonizzazione prevede: - al punto n.
3 che “la Società si impegna, nel passaggio dal C.C.N.L. precedente al C.C.N.L.
, a conservare i livelli retributivi mensili raggiunti dai Lavoratori CP_4
dipendenti in forza al 28 Febbraio 2023 e, qualora sussistano differenze economiche,
a parificarle attraverso il riconoscimento di superminimo individuale non assorbibile”; - al punto n. 6 che la Società si impegna nei confronti dei Lavoratori dipendenti in forza al 28 Febbraio 2023 a continuare ad applicare per gli istituti delle ferie e permessi per tutti i dipendenti in forza alla data di migrazione il C.C.N.L. precedente - al punto n. 9 che “con riferimento agli scatti di anzianità la Società nei confronti dei Lavoratori dipendenti in forza al 28 Febbraio 2023 si impegna all'applicazione degli importi degli scatti previsti dal nel Controparte_16 rispetto del numero di scatti previsto dal C.C.N.L. precedente, in modo che il conteggio prosegua senza soluzione di continuità”.
Il decreto emesso dal giudice della fase sommaria va quindi integralmente confermato.
Le spese, stante la presenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, possono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Lecce, il 19.11.2025
Il giudice
RO IS