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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3412/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3412/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F.: ), nato ad ASTI (AT), in [...] Parte_2 C.F._2 30.08.1970 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Av. come da procura in atti Parte_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Mongardino (AT) il 07/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mongardino (AT) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 24.01.2000 e , il 25.08.2003. Persona_1 Persona_2
1 Con ricorso depositato il 29/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1998, parte II serie A n. 2.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mongardino (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA ATTO CHE
La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la Per_2 madre, sig.ra , presso l'abitazione coniugale continuando ad avere lì la residenza. Parte_1
A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il sig. si impegna Per_2 Parte_2 a versare direttamente alla figlia sul suo conto corrente e fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario.
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In aggiunta, il sig. si impegna a consegnare direttamente alla figlia i buoni pasto di Parte_2 Per_2 cui dispone in ragione della sua attività lavorativa, quale ulteriore forma di contributo al suo sostentamento che sono circa 20/22 buoni pasto al mese del valore di € 8,00 l'uno.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alla figlia finché Per_2 non sarà economicamente autosufficiente, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità con il Protocollo del Tribunale di Asti.
2 Il genitore che anticiperà la spesa dovrà presentare all'altro la relativa documentazione per ottenere il rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni dalla richiesta.
La casa coniugale, sita in San Martino Alfieri (AT), Via Roma n. 9, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che continuerà a vivere con la figlia (si Pt_1 Per_2 tratta del piano primo).
I sig.ri e , con il presente accordo che sarà recepito nel verbale di Parte_2 Parte_1 separazione e nella sentenza di divorzio, si impegnano a trasferire, entro 90 giorni dalla sentenza di separazione, a titolo di donazione, la piena proprietà delle rispettive quote (pari al 50% ciascuno) della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e identificata catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di San Martino Alfieri (AT), come segue:
• Abitazione: Foglio 3, Particella n. 26, subalterno 3, categoria A/2, Classe 2, Consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 249 mq, rendita € 346,80;
• Garage: Foglio 3, Particella n. 26, subalterno 2, categoria C/6, Classe U, Consistenza 22 mq, superficie catastale totale 27 mq, rendita € 43,18. ai figli e i quali ne diverranno comproprietari in parti uguali Persona_1 Persona_2 (50% ciascuno) quali nudi proprietari.
Contestualmente, viene costituito in favore della sig.ra il diritto di usufrutto vitalizio Parte_1 sull'intero immobile di cui al punto precedente.
Le parti chiedono che il Tribunale, con il provvedimento di omologa della separazione e con la sentenza di divorzio, dia atto della volontà dei coniugi di effettuare il predetto atto di trasferimento immobiliare, il quale avviene in esecuzione degli obblighi nascenti dalla crisi coniugale e che essi ritengono esente da imposte ai sensi della normativa vigente, salvo valutazione in merito del Notaio rogante.
Le spese notarile verranno sostenute dalla sig.ra . Parte_1
Il sig. attualmente, si è già trasferito a casa della lui madre in Asti, Via Tiziano Parte_2 De IO modificherà la sua residenza entro il 30.04.2025.
In ogni caso, i ricorrenti danno atto che l'appartamento sito al piano terra dell'immobile indicato nel ricorso introduttivo (dove il sig. potrebbe vivere fino al 30.09.2025 se non trovasse altra Parte_2 unità abitativa oppure non possa continuare a stare con la madre), si trova nello stabile in cui al piano primo vi è l'abitazione coniugale, ma è costituito da un'unità immobiliare completamente autonoma, già immediatamente abitabile, che necessita di alcuni interventi di ristrutturazione.
Le due unità abitative non sono comunicanti e sono distinte, con ingressi separati.
L'immobile al piano terra è provvisto di cucina, servizio igienico e camera da letto.
Il sig. si impegna a eseguire a propria cura e spese i lavori di ristrutturazione di tale unità Parte_2 abitativa sita al piano terreno dello stabile e la sig.ra si impegna a sostenere i costi per Parte_1 l'acquisto dei materiali necessari a detta ristrutturazione.
Il sig. lascerà, in ogni caso, l'appartamento sito al piano terreno (distinto dalla casa Parte_2 coniugale) entro e non oltre il 30.09.2026.
A titolo di contributo per le spese relative alle utenze (acqua, luce, gas, etc.) dell'abitazione in cui risiederà il sig. che rimarranno intestate alla sig.ra lo stesso verserà alla sig.ra Parte_2 Pt_1 Pt_1 la somma di € 100,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, fino a quando resterà nell'immobile predetto.
I coniugi, stante la rispettiva indipendenza economica, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, dichiarando di non averne bisogno e di non avanzare pretese in tal senso.
3 Tutti i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno nella disponibilità della sig.ra
Il sig. è autorizzato a prelevare i propri effetti personali e la propria attrezzatura Pt_1 Parte_2 meccanica, previo accordo con la moglie sulle modalità e i tempi.
L'autovettura Ford Fiesta targata DW 281 HH, attualmente intestata al sig. sarà trasferita in Parte_2 piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra entro 90 giorni dalla sentenza di separazione. Pt_1
Le spese per il passaggio di proprietà saranno a carico della sig.ra Pt_1
Fino al completamento del trasferimento, il sig. si farà carico del pagamento del bollo auto Parte_2 e del premio assicurativo.
La sig.ra sarà responsabile del pagamento di eventuali sanzioni amministrative derivanti dalla Pt_1 circolazione del veicolo a far data odierna.
Il conto corrente cointestato presso l'Intesa Sanpaolo SpA – agenzia di Asti, Corso Dante sarà estinto entro e non oltre il 31.12.2025, con divisione a metà del saldo attivo, mentre eventuali passività verranno sostenute interamente dal sig. il quale fin da ora manleva la sig.ra da ogni Parte_2 Pt_1 richiesta dovesse pervenire dall'Istituto Bancario. Fino a tale data, le parti si impegnano a non effettuare operazioni se non di comune accordo.
Ciascun coniuge manterrà la titolarità esclusiva dei propri conti correnti personali, depositi titoli e altre forme di investimento e nulla hanno a che pretendere uno dall'altro.
Con l'adempimento di quanto sopra pattuito, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o causale, ad eccezione degli obblighi derivanti dal presente accordo.
I coniugi concordano che le spese legali del presente giudizio, poste in via solidale ad entrambi i coniugi, siano versate dalla sig.ra . Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa RE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3412/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F.: ), nato ad ASTI (AT), in [...] Parte_2 C.F._2 30.08.1970 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Av. come da procura in atti Parte_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Mongardino (AT) il 07/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mongardino (AT) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 24.01.2000 e , il 25.08.2003. Persona_1 Persona_2
1 Con ricorso depositato il 29/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1998, parte II serie A n. 2.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mongardino (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA ATTO CHE
La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la Per_2 madre, sig.ra , presso l'abitazione coniugale continuando ad avere lì la residenza. Parte_1
A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il sig. si impegna Per_2 Parte_2 a versare direttamente alla figlia sul suo conto corrente e fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario.
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In aggiunta, il sig. si impegna a consegnare direttamente alla figlia i buoni pasto di Parte_2 Per_2 cui dispone in ragione della sua attività lavorativa, quale ulteriore forma di contributo al suo sostentamento che sono circa 20/22 buoni pasto al mese del valore di € 8,00 l'uno.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alla figlia finché Per_2 non sarà economicamente autosufficiente, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità con il Protocollo del Tribunale di Asti.
2 Il genitore che anticiperà la spesa dovrà presentare all'altro la relativa documentazione per ottenere il rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni dalla richiesta.
La casa coniugale, sita in San Martino Alfieri (AT), Via Roma n. 9, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che continuerà a vivere con la figlia (si Pt_1 Per_2 tratta del piano primo).
I sig.ri e , con il presente accordo che sarà recepito nel verbale di Parte_2 Parte_1 separazione e nella sentenza di divorzio, si impegnano a trasferire, entro 90 giorni dalla sentenza di separazione, a titolo di donazione, la piena proprietà delle rispettive quote (pari al 50% ciascuno) della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e identificata catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di San Martino Alfieri (AT), come segue:
• Abitazione: Foglio 3, Particella n. 26, subalterno 3, categoria A/2, Classe 2, Consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 249 mq, rendita € 346,80;
• Garage: Foglio 3, Particella n. 26, subalterno 2, categoria C/6, Classe U, Consistenza 22 mq, superficie catastale totale 27 mq, rendita € 43,18. ai figli e i quali ne diverranno comproprietari in parti uguali Persona_1 Persona_2 (50% ciascuno) quali nudi proprietari.
Contestualmente, viene costituito in favore della sig.ra il diritto di usufrutto vitalizio Parte_1 sull'intero immobile di cui al punto precedente.
Le parti chiedono che il Tribunale, con il provvedimento di omologa della separazione e con la sentenza di divorzio, dia atto della volontà dei coniugi di effettuare il predetto atto di trasferimento immobiliare, il quale avviene in esecuzione degli obblighi nascenti dalla crisi coniugale e che essi ritengono esente da imposte ai sensi della normativa vigente, salvo valutazione in merito del Notaio rogante.
Le spese notarile verranno sostenute dalla sig.ra . Parte_1
Il sig. attualmente, si è già trasferito a casa della lui madre in Asti, Via Tiziano Parte_2 De IO modificherà la sua residenza entro il 30.04.2025.
In ogni caso, i ricorrenti danno atto che l'appartamento sito al piano terra dell'immobile indicato nel ricorso introduttivo (dove il sig. potrebbe vivere fino al 30.09.2025 se non trovasse altra Parte_2 unità abitativa oppure non possa continuare a stare con la madre), si trova nello stabile in cui al piano primo vi è l'abitazione coniugale, ma è costituito da un'unità immobiliare completamente autonoma, già immediatamente abitabile, che necessita di alcuni interventi di ristrutturazione.
Le due unità abitative non sono comunicanti e sono distinte, con ingressi separati.
L'immobile al piano terra è provvisto di cucina, servizio igienico e camera da letto.
Il sig. si impegna a eseguire a propria cura e spese i lavori di ristrutturazione di tale unità Parte_2 abitativa sita al piano terreno dello stabile e la sig.ra si impegna a sostenere i costi per Parte_1 l'acquisto dei materiali necessari a detta ristrutturazione.
Il sig. lascerà, in ogni caso, l'appartamento sito al piano terreno (distinto dalla casa Parte_2 coniugale) entro e non oltre il 30.09.2026.
A titolo di contributo per le spese relative alle utenze (acqua, luce, gas, etc.) dell'abitazione in cui risiederà il sig. che rimarranno intestate alla sig.ra lo stesso verserà alla sig.ra Parte_2 Pt_1 Pt_1 la somma di € 100,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, fino a quando resterà nell'immobile predetto.
I coniugi, stante la rispettiva indipendenza economica, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, dichiarando di non averne bisogno e di non avanzare pretese in tal senso.
3 Tutti i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno nella disponibilità della sig.ra
Il sig. è autorizzato a prelevare i propri effetti personali e la propria attrezzatura Pt_1 Parte_2 meccanica, previo accordo con la moglie sulle modalità e i tempi.
L'autovettura Ford Fiesta targata DW 281 HH, attualmente intestata al sig. sarà trasferita in Parte_2 piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra entro 90 giorni dalla sentenza di separazione. Pt_1
Le spese per il passaggio di proprietà saranno a carico della sig.ra Pt_1
Fino al completamento del trasferimento, il sig. si farà carico del pagamento del bollo auto Parte_2 e del premio assicurativo.
La sig.ra sarà responsabile del pagamento di eventuali sanzioni amministrative derivanti dalla Pt_1 circolazione del veicolo a far data odierna.
Il conto corrente cointestato presso l'Intesa Sanpaolo SpA – agenzia di Asti, Corso Dante sarà estinto entro e non oltre il 31.12.2025, con divisione a metà del saldo attivo, mentre eventuali passività verranno sostenute interamente dal sig. il quale fin da ora manleva la sig.ra da ogni Parte_2 Pt_1 richiesta dovesse pervenire dall'Istituto Bancario. Fino a tale data, le parti si impegnano a non effettuare operazioni se non di comune accordo.
Ciascun coniuge manterrà la titolarità esclusiva dei propri conti correnti personali, depositi titoli e altre forme di investimento e nulla hanno a che pretendere uno dall'altro.
Con l'adempimento di quanto sopra pattuito, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o causale, ad eccezione degli obblighi derivanti dal presente accordo.
I coniugi concordano che le spese legali del presente giudizio, poste in via solidale ad entrambi i coniugi, siano versate dalla sig.ra . Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa RE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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