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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Serena Baccolini Presidente
- dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1422/2023 promossa in grado d'appello da
- (c. f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Saverio TUCCI (c. f. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del predetto difensore in Milano via delle Forze Armate n. 66, difensore che ha dichiarato di ricevere le comunicazioni del procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE contro
- (c. f. ) con sede in Piazza Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Salimbeni n. 3, in persona del dott. nella qualità di Deliberante con funzione CP_2
“legale” del team “difese penali e liti attive civili”, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
pagina 1 di 10 dall'Avv. Giuseppe Avino (c. f. ), domiciliata presso lo studio del predetto C.F._3
difensore in Milano via Peroni Valvassori n. 76 – pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni:
appellante Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza n. 8927/2022, pubblicata il 14.11.2022 del Tribunale di Milano nel giudizio n. r.g. 23111/2019: nell'ipotesi in cui non dovesse ritenere di rimettere la causa al primo giudice e, quindi, ritenesse di decidere nel merito:
- riformare il decreto ingiuntivo opposto e ingiungere alla di consegnare all'odierno appellante, CP_1
la copia dei seguenti documenti: -1. Saldo delle minusvalenze abbattute dal 2008 al 2012; -2. Saldo delle minusvalenze dal 2013 al 2018, -3. Contratto Quadro di Investimento, -4. Documento sui Rischi
Generali degli Investimenti, tutti di titolarità dell'istante e riferibili al proprio codice fiscale, relativi ai rapporti di amministrazione e custodia n. 09426/00000203/000 e n. 09426/00220617/000 riguardanti le operazioni di vendita degli strumenti finanziari “UNICREDIT”, “STMICROELECTRONICS” e
“GEROLIMICH”.
- Il tutto con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio e della fase monitoria e con ogni più ampia riserva istruttoria.
appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, respinta, per i motivi e le causali esposto nel presente atto o per quello ritenuti di giustizia: in via preliminare,
pagina 2 di 10 - dichiarare l'appello inammissibile e/o nullo e/o manifestamente infondato e adottare i provvedimenti ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito
- respingere l'appello promosso dal sig. e confermare l'impugnata sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 8927/2023 dell'11-14.11.2022 emessa a definizione del procedimento n.
23111/2019 r.g.;
- in subordine, ossia nella subordinata ipotesi in cui si ritenessero fondate le domande avverse, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che di seguito si ritrascrivono:
<<nel merito dichiarare nullo inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo del>
Tribunale di Milano n. 7173 del 17.03/3.04.2019 notificato in data 12.04.2019 qui opposto e comunque respingere in quanto infondata in fatto ed in diritto la pretesa azionata in via monitoria dal sig. ; Parte_1
con vittoria si spese competenze ed onorari di causa oltre rimborso spese generali al 15% IVA e
CPA>> con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 8927/2022 pubblicata in data 14.11.2022, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa o assorbita, così disponeva:
- dichiara improcedibile la domanda proposta da e per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. 7173/2019 del 3.04.2019 – n. 55467/2018 r.g.;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
pagina 3 di 10 A seguito di ricorso monitorio, proposto da il Tribunale di Milano, con Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7173/2019 del 3.04.2019, ingiungeva a di Controparte_1
consegnare a copia del saldo delle minusvalenze abbattute dal 2008 al 2012, Parte_1
copia del saldo delle minusvalenze dal 2013 al 2018, copia del contratto quadro di investimento, copia del documento sui rischi generali degli investimenti, documenti tutti riferibili al ricorrente e relativi ai rapporti di amministrazione e custodia n. 09426/00000203/000 e n. 09426/00220617/000 riguardanti operazioni di vendita degli strumenti finanziari “UNICREDIT”, “STMICROELECTRONICS” e
“GEROLIMICH”, oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso monitorio il ricorrente adduceva di aver, senza esito, richiesto alla banca la trasmissione dei predetti documenti.
***
- Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Controparte_1
la quale, previa preliminare richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del
[...]
decreto opposto, chiedeva la declaratoria di nullità e comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Adduceva per un verso l'inesistenza dei documenti indicati in ricorso come minusvalenze abbattute dal 2008 al 2012>> e <>, per altro verso l'avvenuta consegna, sia all'atto della stipulazione del 28.02.2000 sia a seguito di precedente richiesta difensiva, della copia del contratto quadro di investimento e della copia del documento sui rischi generali degli investimenti.
Rilevava inoltre la mancanza di una richiesta scritta in ordine ai primi due documenti menzionati.
- Si costituiva in giudizio adducendo la ammissibilità e fondatezza della Parte_1 domanda monitoria sia in relazione all'obbligo ex art. 119 TUB sia in ordine al rispetto dei doveri di solidarietà e di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, ribadendo che il diritto alla copia dei contratti ha valenza di diritto autonomo del cliente derivante dall'obbligo posto a carico della banca nella esecuzione del contratto;
adduceva inoltre di aver inoltrato specifica richiesta stragiudiziale di rilascio copia e consegna dei predetti documenti, essendo stati detti documenti richiesti in data 8.06.2016 ed in data 6.12.2016, assumendo che, contrariamente a quanto assunto da parte opponente, nella suddetta istanza erano specificamente indicati i documenti di cui si chiedeva il rilascio di copia.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 10 Alla prima udienza di trattazione era assegnato alle parti termine per il promovimento del procedimento di mediazione, introdotto dalla parte opponente ma Controparte_1 non proseguito per dichiarazione dell'opposto di non voler entrare in Parte_1
mediazione.
Alla successiva udienza l'opposto eccepiva l'improcedibilità della causa adducendo che al procedimento di mediazione, introdotto da non Controparte_1 aveva partecipato il procuratore speciale dell'istituto di credito promuovente.
La causa era quindi posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza il decidente di prime cure dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta da e, revocando il decreto ingiuntivo opposto, disponeva la Parte_1
compensazione tra le parti delle spese di lite.
A fondamento della decisione l'organo giudicante di primo grado adduceva la non ritualità del procedimento di mediazione introdotto dall'istituto di credito per mancata partecipazione di un proprio procuratore specificamente abilitato, rilevando che l'onere di attivare il procedimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in assenza di una previsione legale specifica al riguardo, come ritenuto dal Supremo Consesso di Giustizia a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un. 18.09.2020 n. 19596), una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, è a carico della parte opposta, la quale, ove non si attivi, è soggetta alla pronuncia di improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Su tali basi rilevava che nel caso di specie l'opposto pur onerato, non aveva Parte_1 provveduto all'utile attivazione della procedura di mediazione, neanche a fronte della inidoneità, dallo stesso eccepita, del procedimento attivato dall'istituto bancario dallo stesso eccepita, non essendovi intervenuto il procuratore speciale a ciò abilitato.
Ne conseguiva la declaratoria di improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite erano compensate tra le parti.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello assumeva che gli effetti della non rituale partecipazione dell'istituto di credito alla procedura di mediazione non potevano ricadere in capo all'opposto.
pagina 5 di 10 Con il secondo motivo di appello lamentava che i principi affermati dal supremo consesso di giustizia richiamati dall'organo decidente, attenevano a fattispecie diversa, avente ad oggetto il caso in cui, fissato giudizialmente termine per il promovimento della procedura di mediazione, la procedura non era stata attivata, quanto invece, nel caso di specie, la procedura aveva avuto esito negativo.
Con il terzo motivo di appello adduceva che l'unica sanzione prevista per il caso della mancata partecipazione alla procedura di mediazione era il versamento al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Su tali basi chiedeva, nell'ipotesi di non rimessione della causa al giudice di prime cure, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero di ingiungersi alla banca di consegnare la documentazione specificamente indicata domanda, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1
In primis eccepiva l'inammissibilità del gravame proposto, attesa la mancata riproposizione dei motivi di merito, che, secondo il dettato dell'art. 346 c.p.c., vanno riproposti in modo specifico non bastando il semplice richiamo delle difese già articolate nel primo grado di giudizio.
Tanto premesso adduceva l'infondatezza dei motivi articolati, risultando corretto il costrutto posto a base della decisione impugnata della quale chiedeva la conferma.
All'udienza del 18.12.2024 aveva luogo la discussione orale della causa all'esito della quale la causa ex art. 350 bis c.p.c. era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. contenendo lo stesso l'articolazione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui fa seguito l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
Tanto premesso l'appello, nel merito, non appare fondato e va conseguentemente rigettato per i motivi di seguito esposti.
***
pagina 6 di 10 Vale rilevare che l'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria nelle materie ivi espressamente previste e segnatamente in materia di condominio, di diritti reali, di divisione, di successone, di patti di famiglia, di locazione, di comodato, di affitto di azienda, di risarcimento del danno da responsabilità medica, di diffamazione a mezzo stampa, di contratti di assicurazione, di contratti bancari e finanziari. Ne consegue che la parte che intenda introdurre una causa avente ad oggetto una delle predette materie è tenuta preliminarmente ad esperire la procedura di mediazione, la cui omissione comporta l'improcedibilità della domanda.
Tanto premesso, la fattispecie in esame, vertendo in materia di contratti bancari, rientra evidentemente tra quelle per le quali è obbligatoriamente prevista, quale condizione di procedibilità, l'espletamento della procedura di mediazione, della quale è onerata la parte proponente la domanda giudiziale, spettando all'attore chiarire le ragioni e l'oggetto della domanda da indicare nell'istanza di mediazione.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore, quale attore in senso sostanziale, a dover indicare in domanda l'oggetto della pretesa e le relative ragioni e dunque a dover attivare la procedura di mediazione a seguito della instaurazione del giudizio di opposizione. Ciò in quanto secondo il dettato legale è il soggetto che agisce in giudizio, e dunque l'attore in senso sostanziale, a dover prima attivare la mediazione. Questa posizione, nel procedimento per ricorso per decreto ingiuntivo, è rivestita appunto dal creditore che quale soggetto proponente la domanda giudiziale in via monitoria, nel successivo giudizio di opposizione resta onerato di attivare il procedimento di mediazione, e patisce le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dell'onere di attivare la procedura di mediazione, il cui mancato espletamento comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta in via monitoria.
Su tali basi il Supremo Consesso di giustizia a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un., 18.09.2020 n.
19596), dirimendo il contrasto giurisprudenziale originato sul punto – ove si fronteggiavano due contrapposti orientamenti e segnatamente, quello che riteneva gravante sul debitore opponente l'onere processuale di proporre istanza di mediazione quale parte interessata all'istaurazione di un processo ordinario di cognizione, e quello per cui invece l'onere di proporre l'istanza di mediazione in sede di opposizione doveva ricadere necessariamente sul creditore opposto quale parte attrice in senso sostanziale essendo il soggetto proponente la domanda giudiziale in via monitoria – aderendo a tale ultima impostazione, ha affermato che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di proposizione e decise le istanze di pagina 7 di 10 concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, e dunque della parte proponente la domanda monitoria. Ne consegue che ove la parte opposta non si attivi per il promovimento del procedimento di mediazione, ne consegue l'improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso vale rilevare che essendo state le predette statuizioni rese dal Supremo Consesso di
Giustizia per comporre il contrasto originato in ordine alle norme regolatrici del processo, le stesse, in quanto già precedentemente articolate dalla giurisprudenza di legittimità, non configurano una ipotesi di “overruling” avente il carattere di imprevedibilità, e pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, sono direttamente applicabili nel caso in esame.
***
Dagli atti emerge che alla prima udienza di trattazione il giudice di primo grado ha rilevato il mancato espletamento della prescritta procedura di mediazione ed ha conseguentemente posto termine alle parti di 15 giorni per provvedervi.
In esito a tali disposizioni la sola parte opponente, Controparte_1
pur non essendovi onerata, si è attivata promovendo la procedura, che ha avuto esito negativo per dichiarata non adesione dell'opposto Parte_1
Tuttavia, emerge al riguardo che la banca opponente non ha preso ritualmente parte al procedimento di mediazione attivato. Infatti, come rilevato in atti e non oggetto di contestazione da parte della stessa banca opponente, all'udienza innanzi al mediatore l'istituto bancario ha preso parte alla procedura a mezzo del solo difensore, e dunque in assenza del relativo rappresentante o procuratore a ciò specificamente abilitato. Ne consegue che la procedura di mediazione espletata, e conclusasi con dichiarazione di non adesione da parte dell'opposto, come correttamente rilevato dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata, risulta invalidamente espletata atteso il mancato intervento per l'istituto di credito di un soggetto specificamente abilitato e dotato degli specifici poteri rappresentativi.
La circostanza, eccepita dallo stesso appellante – che era specificamente gravato dall'onere di attivare la procedura di mediazione – e non contestata dalla parte opponente, che l'istituto bancario sia intervenuto nella procedura con il solo difensore, e dunque in assenza di procuratore a ciò specificamente abilitato, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, rende invalida la procedura di mediazione in oggetto.
pagina 8 di 10 Al riguardo vale rilevare come sia stata la stessa parte opposta, onerata dell'espletamento della procedura di mediazione, ad eccepire l'invalidità del procedimento attivato su iniziativa della controparte, senza conseguentemente attivarsi per la rinnovazione della procedura di mediazione, costituente condizione necessaria di procedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per le ragioni individuate in premessa, le conseguenze del mancato espletamento dello svolgimento del procedimento di mediazione, introdotto nel caso di specie dall'istituto bancario opponente, non gravato dall'onere di promuovere la procedura di mediazione, incombente invece, trattandosi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sul creditore opposto, non possono che ricadere sul creditore opposto quale soggetto proponente la domanda monitoria.
Era pertanto onere del creditore opposto promuovere la procedura di Parte_1
mediazione.
Ne consegue che, non avendovi il creditore opposto provveduto e non essendosi attivato neanche dopo aver eccepito l'invalidità del procedimento di mediazione promosso dalla controparte intervenuta in assenza di un soggetto a ciò specificamente abilitato, la domanda monitoria risulta improcedibile.
Ciò comporta la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto come correttamente operato dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata.
Segue il rigetto dell'appello proposto.
***
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che Controparte_1
vanno liquidate, in considerazione del valore indeterminabile della causa e della lieve complessità della stessa, in complessivi euro 3.500,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di vverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 8927/2022 pubblicata in data 14.11.2022 del Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domande e/o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro
[...]
3.500,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge;
- da atto che per effetto della presente decisione sussistono in capo all'appellante Parte_1
i presupposti di cui all'art. 1 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 (raddoppio del contributo
[...]
unificato)
Così deciso in Milano il 18 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Serena Baccolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Serena Baccolini Presidente
- dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1422/2023 promossa in grado d'appello da
- (c. f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Saverio TUCCI (c. f. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del predetto difensore in Milano via delle Forze Armate n. 66, difensore che ha dichiarato di ricevere le comunicazioni del procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE contro
- (c. f. ) con sede in Piazza Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Salimbeni n. 3, in persona del dott. nella qualità di Deliberante con funzione CP_2
“legale” del team “difese penali e liti attive civili”, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
pagina 1 di 10 dall'Avv. Giuseppe Avino (c. f. ), domiciliata presso lo studio del predetto C.F._3
difensore in Milano via Peroni Valvassori n. 76 – pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni:
appellante Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza n. 8927/2022, pubblicata il 14.11.2022 del Tribunale di Milano nel giudizio n. r.g. 23111/2019: nell'ipotesi in cui non dovesse ritenere di rimettere la causa al primo giudice e, quindi, ritenesse di decidere nel merito:
- riformare il decreto ingiuntivo opposto e ingiungere alla di consegnare all'odierno appellante, CP_1
la copia dei seguenti documenti: -1. Saldo delle minusvalenze abbattute dal 2008 al 2012; -2. Saldo delle minusvalenze dal 2013 al 2018, -3. Contratto Quadro di Investimento, -4. Documento sui Rischi
Generali degli Investimenti, tutti di titolarità dell'istante e riferibili al proprio codice fiscale, relativi ai rapporti di amministrazione e custodia n. 09426/00000203/000 e n. 09426/00220617/000 riguardanti le operazioni di vendita degli strumenti finanziari “UNICREDIT”, “STMICROELECTRONICS” e
“GEROLIMICH”.
- Il tutto con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio e della fase monitoria e con ogni più ampia riserva istruttoria.
appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, respinta, per i motivi e le causali esposto nel presente atto o per quello ritenuti di giustizia: in via preliminare,
pagina 2 di 10 - dichiarare l'appello inammissibile e/o nullo e/o manifestamente infondato e adottare i provvedimenti ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito
- respingere l'appello promosso dal sig. e confermare l'impugnata sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 8927/2023 dell'11-14.11.2022 emessa a definizione del procedimento n.
23111/2019 r.g.;
- in subordine, ossia nella subordinata ipotesi in cui si ritenessero fondate le domande avverse, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che di seguito si ritrascrivono:
<<nel merito dichiarare nullo inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo del>
Tribunale di Milano n. 7173 del 17.03/3.04.2019 notificato in data 12.04.2019 qui opposto e comunque respingere in quanto infondata in fatto ed in diritto la pretesa azionata in via monitoria dal sig. ; Parte_1
con vittoria si spese competenze ed onorari di causa oltre rimborso spese generali al 15% IVA e
CPA>> con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 8927/2022 pubblicata in data 14.11.2022, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa o assorbita, così disponeva:
- dichiara improcedibile la domanda proposta da e per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. 7173/2019 del 3.04.2019 – n. 55467/2018 r.g.;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
pagina 3 di 10 A seguito di ricorso monitorio, proposto da il Tribunale di Milano, con Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7173/2019 del 3.04.2019, ingiungeva a di Controparte_1
consegnare a copia del saldo delle minusvalenze abbattute dal 2008 al 2012, Parte_1
copia del saldo delle minusvalenze dal 2013 al 2018, copia del contratto quadro di investimento, copia del documento sui rischi generali degli investimenti, documenti tutti riferibili al ricorrente e relativi ai rapporti di amministrazione e custodia n. 09426/00000203/000 e n. 09426/00220617/000 riguardanti operazioni di vendita degli strumenti finanziari “UNICREDIT”, “STMICROELECTRONICS” e
“GEROLIMICH”, oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso monitorio il ricorrente adduceva di aver, senza esito, richiesto alla banca la trasmissione dei predetti documenti.
***
- Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Controparte_1
la quale, previa preliminare richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del
[...]
decreto opposto, chiedeva la declaratoria di nullità e comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Adduceva per un verso l'inesistenza dei documenti indicati in ricorso come minusvalenze abbattute dal 2008 al 2012>> e <
Rilevava inoltre la mancanza di una richiesta scritta in ordine ai primi due documenti menzionati.
- Si costituiva in giudizio adducendo la ammissibilità e fondatezza della Parte_1 domanda monitoria sia in relazione all'obbligo ex art. 119 TUB sia in ordine al rispetto dei doveri di solidarietà e di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, ribadendo che il diritto alla copia dei contratti ha valenza di diritto autonomo del cliente derivante dall'obbligo posto a carico della banca nella esecuzione del contratto;
adduceva inoltre di aver inoltrato specifica richiesta stragiudiziale di rilascio copia e consegna dei predetti documenti, essendo stati detti documenti richiesti in data 8.06.2016 ed in data 6.12.2016, assumendo che, contrariamente a quanto assunto da parte opponente, nella suddetta istanza erano specificamente indicati i documenti di cui si chiedeva il rilascio di copia.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 10 Alla prima udienza di trattazione era assegnato alle parti termine per il promovimento del procedimento di mediazione, introdotto dalla parte opponente ma Controparte_1 non proseguito per dichiarazione dell'opposto di non voler entrare in Parte_1
mediazione.
Alla successiva udienza l'opposto eccepiva l'improcedibilità della causa adducendo che al procedimento di mediazione, introdotto da non Controparte_1 aveva partecipato il procuratore speciale dell'istituto di credito promuovente.
La causa era quindi posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza il decidente di prime cure dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta da e, revocando il decreto ingiuntivo opposto, disponeva la Parte_1
compensazione tra le parti delle spese di lite.
A fondamento della decisione l'organo giudicante di primo grado adduceva la non ritualità del procedimento di mediazione introdotto dall'istituto di credito per mancata partecipazione di un proprio procuratore specificamente abilitato, rilevando che l'onere di attivare il procedimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in assenza di una previsione legale specifica al riguardo, come ritenuto dal Supremo Consesso di Giustizia a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un. 18.09.2020 n. 19596), una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, è a carico della parte opposta, la quale, ove non si attivi, è soggetta alla pronuncia di improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Su tali basi rilevava che nel caso di specie l'opposto pur onerato, non aveva Parte_1 provveduto all'utile attivazione della procedura di mediazione, neanche a fronte della inidoneità, dallo stesso eccepita, del procedimento attivato dall'istituto bancario dallo stesso eccepita, non essendovi intervenuto il procuratore speciale a ciò abilitato.
Ne conseguiva la declaratoria di improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite erano compensate tra le parti.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello assumeva che gli effetti della non rituale partecipazione dell'istituto di credito alla procedura di mediazione non potevano ricadere in capo all'opposto.
pagina 5 di 10 Con il secondo motivo di appello lamentava che i principi affermati dal supremo consesso di giustizia richiamati dall'organo decidente, attenevano a fattispecie diversa, avente ad oggetto il caso in cui, fissato giudizialmente termine per il promovimento della procedura di mediazione, la procedura non era stata attivata, quanto invece, nel caso di specie, la procedura aveva avuto esito negativo.
Con il terzo motivo di appello adduceva che l'unica sanzione prevista per il caso della mancata partecipazione alla procedura di mediazione era il versamento al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Su tali basi chiedeva, nell'ipotesi di non rimessione della causa al giudice di prime cure, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero di ingiungersi alla banca di consegnare la documentazione specificamente indicata domanda, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1
In primis eccepiva l'inammissibilità del gravame proposto, attesa la mancata riproposizione dei motivi di merito, che, secondo il dettato dell'art. 346 c.p.c., vanno riproposti in modo specifico non bastando il semplice richiamo delle difese già articolate nel primo grado di giudizio.
Tanto premesso adduceva l'infondatezza dei motivi articolati, risultando corretto il costrutto posto a base della decisione impugnata della quale chiedeva la conferma.
All'udienza del 18.12.2024 aveva luogo la discussione orale della causa all'esito della quale la causa ex art. 350 bis c.p.c. era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. contenendo lo stesso l'articolazione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui fa seguito l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
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Tanto premesso l'appello, nel merito, non appare fondato e va conseguentemente rigettato per i motivi di seguito esposti.
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pagina 6 di 10 Vale rilevare che l'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria nelle materie ivi espressamente previste e segnatamente in materia di condominio, di diritti reali, di divisione, di successone, di patti di famiglia, di locazione, di comodato, di affitto di azienda, di risarcimento del danno da responsabilità medica, di diffamazione a mezzo stampa, di contratti di assicurazione, di contratti bancari e finanziari. Ne consegue che la parte che intenda introdurre una causa avente ad oggetto una delle predette materie è tenuta preliminarmente ad esperire la procedura di mediazione, la cui omissione comporta l'improcedibilità della domanda.
Tanto premesso, la fattispecie in esame, vertendo in materia di contratti bancari, rientra evidentemente tra quelle per le quali è obbligatoriamente prevista, quale condizione di procedibilità, l'espletamento della procedura di mediazione, della quale è onerata la parte proponente la domanda giudiziale, spettando all'attore chiarire le ragioni e l'oggetto della domanda da indicare nell'istanza di mediazione.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore, quale attore in senso sostanziale, a dover indicare in domanda l'oggetto della pretesa e le relative ragioni e dunque a dover attivare la procedura di mediazione a seguito della instaurazione del giudizio di opposizione. Ciò in quanto secondo il dettato legale è il soggetto che agisce in giudizio, e dunque l'attore in senso sostanziale, a dover prima attivare la mediazione. Questa posizione, nel procedimento per ricorso per decreto ingiuntivo, è rivestita appunto dal creditore che quale soggetto proponente la domanda giudiziale in via monitoria, nel successivo giudizio di opposizione resta onerato di attivare il procedimento di mediazione, e patisce le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dell'onere di attivare la procedura di mediazione, il cui mancato espletamento comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta in via monitoria.
Su tali basi il Supremo Consesso di giustizia a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un., 18.09.2020 n.
19596), dirimendo il contrasto giurisprudenziale originato sul punto – ove si fronteggiavano due contrapposti orientamenti e segnatamente, quello che riteneva gravante sul debitore opponente l'onere processuale di proporre istanza di mediazione quale parte interessata all'istaurazione di un processo ordinario di cognizione, e quello per cui invece l'onere di proporre l'istanza di mediazione in sede di opposizione doveva ricadere necessariamente sul creditore opposto quale parte attrice in senso sostanziale essendo il soggetto proponente la domanda giudiziale in via monitoria – aderendo a tale ultima impostazione, ha affermato che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di proposizione e decise le istanze di pagina 7 di 10 concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, e dunque della parte proponente la domanda monitoria. Ne consegue che ove la parte opposta non si attivi per il promovimento del procedimento di mediazione, ne consegue l'improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso vale rilevare che essendo state le predette statuizioni rese dal Supremo Consesso di
Giustizia per comporre il contrasto originato in ordine alle norme regolatrici del processo, le stesse, in quanto già precedentemente articolate dalla giurisprudenza di legittimità, non configurano una ipotesi di “overruling” avente il carattere di imprevedibilità, e pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, sono direttamente applicabili nel caso in esame.
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Dagli atti emerge che alla prima udienza di trattazione il giudice di primo grado ha rilevato il mancato espletamento della prescritta procedura di mediazione ed ha conseguentemente posto termine alle parti di 15 giorni per provvedervi.
In esito a tali disposizioni la sola parte opponente, Controparte_1
pur non essendovi onerata, si è attivata promovendo la procedura, che ha avuto esito negativo per dichiarata non adesione dell'opposto Parte_1
Tuttavia, emerge al riguardo che la banca opponente non ha preso ritualmente parte al procedimento di mediazione attivato. Infatti, come rilevato in atti e non oggetto di contestazione da parte della stessa banca opponente, all'udienza innanzi al mediatore l'istituto bancario ha preso parte alla procedura a mezzo del solo difensore, e dunque in assenza del relativo rappresentante o procuratore a ciò specificamente abilitato. Ne consegue che la procedura di mediazione espletata, e conclusasi con dichiarazione di non adesione da parte dell'opposto, come correttamente rilevato dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata, risulta invalidamente espletata atteso il mancato intervento per l'istituto di credito di un soggetto specificamente abilitato e dotato degli specifici poteri rappresentativi.
La circostanza, eccepita dallo stesso appellante – che era specificamente gravato dall'onere di attivare la procedura di mediazione – e non contestata dalla parte opponente, che l'istituto bancario sia intervenuto nella procedura con il solo difensore, e dunque in assenza di procuratore a ciò specificamente abilitato, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, rende invalida la procedura di mediazione in oggetto.
pagina 8 di 10 Al riguardo vale rilevare come sia stata la stessa parte opposta, onerata dell'espletamento della procedura di mediazione, ad eccepire l'invalidità del procedimento attivato su iniziativa della controparte, senza conseguentemente attivarsi per la rinnovazione della procedura di mediazione, costituente condizione necessaria di procedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per le ragioni individuate in premessa, le conseguenze del mancato espletamento dello svolgimento del procedimento di mediazione, introdotto nel caso di specie dall'istituto bancario opponente, non gravato dall'onere di promuovere la procedura di mediazione, incombente invece, trattandosi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sul creditore opposto, non possono che ricadere sul creditore opposto quale soggetto proponente la domanda monitoria.
Era pertanto onere del creditore opposto promuovere la procedura di Parte_1
mediazione.
Ne consegue che, non avendovi il creditore opposto provveduto e non essendosi attivato neanche dopo aver eccepito l'invalidità del procedimento di mediazione promosso dalla controparte intervenuta in assenza di un soggetto a ciò specificamente abilitato, la domanda monitoria risulta improcedibile.
Ciò comporta la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto come correttamente operato dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata.
Segue il rigetto dell'appello proposto.
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Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
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Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che Controparte_1
vanno liquidate, in considerazione del valore indeterminabile della causa e della lieve complessità della stessa, in complessivi euro 3.500,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di vverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 8927/2022 pubblicata in data 14.11.2022 del Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domande e/o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro
[...]
3.500,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge;
- da atto che per effetto della presente decisione sussistono in capo all'appellante Parte_1
i presupposti di cui all'art. 1 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 (raddoppio del contributo
[...]
unificato)
Così deciso in Milano il 18 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Serena Baccolini
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