Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
13.3.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 5930/2023, cui è stato riunito il giudizio recante
R.G. n. 5939/2023, aventi ad oggetto: differenze retributive;
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere alla via Albana n. C.F._2
72, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Simone che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Napoli al Corso Meridionale 51;
RESISTENTE -CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: condannare la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma lorda di € 6.850,83, ed in favore di della somma lorda di € Parte_2
7.569,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1
1. Con distinti ricorsi depositati il 24.3.2023, e Parte_1 Parte_2 esponevano di aver lavorato alle dipendenze della rispettivamente il primo con Controparte_1 mansioni di posatore di cavi ed inquadramento come operaio nel III livello dal 19.6.2020 al
18.9.2020, ed il secondo con mansioni di giuntista di fibra ottica ed inquadramento come operaio nel IV livello dal 23.3.2020 al 08.7.2020, di cui al CCNL Metalmeccanica.
Deducevano di aver prestato la propria prestazione lavorativa per un numero di ore maggiore di quelle formalizzate, ed in particolare di aver osservato il seguente orario lavorativo: nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle 18:00, con un'ora di pausa pranzo, per un totale di 50 ore settimanali.
Lamentavano di non aver mai percepito alcuna retribuzione, né t.f.r.
Tanto premesso, e convenivano in giudizio innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la per sentirla condannare Controparte_1 al pagamento in favore del primo della somma lorda di € 6.850,83 (di cui € 472,48 a titolo di t.f.r.), ed in favore del secondo della somma lorda di € 7.569,15 (di cui € 379,33 a titolo di t.f.r.), come quantificata nei conteggi in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente notificati i ricorsi introduttivi a mezzo pec del 08.5.2023, la Controparte_1 non si costituiva in nessun giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 13.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. I ricorsi riuniti sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Va premesso che l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro è documentalmente provata (cfr. lettera di assunzione per e comunicazione unilav per ). Pt_1 Parte_2
Ciò detto, entrambi i ricorrenti hanno lamentato di aver lavorato per un numero di ore maggiore rispetto a quello formalizzato (cfr. per lettera di assunzione in atti in cui testualmente si legge Pt_1
“l'orario di lavoro sarà di 30 ore su 40 settimanali”; per D'Onofrio comunicazione Unilav: “ore settimanali: 30”) e di non aver percepito nulla a titolo di retribuzione e di t.f.r.
Alla luce di ciò, hanno domandato l'applicazione di quanto statuito nel CCNL di settore in ordine alla retribuzione e alle altre voci ivi previste.
Ciò detto, la contumacia della non genera una situazione di esonero dei Controparte_1 ricorrenti dagli oneri probatori, trattandosi di una condotta della resistente inidonea a determinare la non contestazione dei fatti allegati, ex artt. 115, co. 1, e 416, co. 3, c.p.c. (Cass. lav., 21/11/2014, n.
24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”). 2 Ebbene, i ricorrenti hanno assolto all'onere ex art. 2697 c.c. in quanto dall'espletata istruttoria, sia orale che documentale, emerge un complessivo quadro probatorio che conferma le circostanze poste a sostegno delle domande.
In ordine di escussione, ha dichiarato: “ADR conosco i fatti di causa in Testimone_1 quanto anche io ho lavorato alle dipendenze della Word Fiber srls, che aveva lo stabilimento sito in provincia di Napoli, non ricordo meglio dove. ADR Attualmente non ho ancora lite pendente con la società, pur vantando un analogo credito retributivo nei suoi confronti. ADR Sono cognato di
ed indifferente al sig ADR Io ho lavorato per la società dal febbraio Parte_2 Pt_1 al settembre 2020 e lì ho conosciuto il ricorrente, . ADR I ricorrenti sono stati Parte_1 entrambi assunti a marzo 2020 circa, ossia 30/45 giorni dopo di me. Eravamo tutti operai giuntisti di fibra ottica, ma il si occupava anche di posare i cavi. In pratica lavoravamo tutti lungo Pt_1 le strade sui cantieri di Open Fiber in comuni siti nel Casertano e nel Molisano. ADR Il sig Pt_1 si è dimesso a giugno 2020 circa, mentre il sig a luglio 2020 circa. Io ho continuato a Parte_2 lavorare fino a settembre, come ho detto, quando sono stato licenziato. ADR Le dimissioni sono state rese in quanto la società non ci pagava;
non ci hanno dato proprio nulla per il lavoro espletato. ADR
Lavoravamo tutti dalle 7:00 alle 18:00 con un'ora circa di pausa pranzo nei giorni dal lunedì al venerdì, saltuariamente il sabato. ADR Partivamo ogni mattina dal loro deposito col furgone aziendale, ma quando lavoravamo nel Molise, ad esempio a Capracotta, dormivamo lì in quanto eravamo in trasferta”. ha affermato: “ADR conosco i fatti di causa in quanto anche io ho lavorato Testimone_2 alle dipendenze della Word Fiber srls, che aveva lo stabilimento in Napoli, non ricordo in che strada.
ADR Attualmente non ho lite pendente con la società, pur avendo un analogo credito retributivo nei suoi confronti. ADR conosco il ricorrente che, se ben ricordo, è stato assunto Parte_2 all'incirca nel marzo 2020, circa un mese dopo la mia assunzione;
fui proprio io a presentarlo in società. ADR abbiamo lavorato insieme per la società sino al giugno 2020 quando mi sono dimesso.
ADR non conosco personalmente il ricorrente ma ho sentito parlare di lui nel senso Parte_1 che è stato assunto proprio per sostituirmi dopo le dimissioni. Non ho mai visto lavorare il Pt_1 ma mi hanno parlato di lui i colleghi e . ADR nella mia squadra, composta da me, Tes_1 Parte_2
e dal sig. eravamo tutti operai giuntisti di fibra ottica. In pratica, Parte_2 Testimone_1 lavoravamo tutti per la realizzazione di nuovi impianti in fibra lungo le strade sui cantieri di Open
Fiber, in vari comuni siti prevalentemente nella Regione Molise. ADR per quanto mi risulta, il sig.
ha continuato a lavorare per la convenuta dopo le mie dimissioni per circa un mese fino Parte_2
a luglio. ADR Le mie dimissioni sono state rese in quanto la società non ci pagava. ADR a me risulta che la società non ha pagato nessuno dei dipendenti per questo lavoro espletato. ADR Lavoravamo tutti dalle 7:00 alle 17:00 con un'ora circa di pausa -pranzo nei giorni dal lunedì al venerdì. ADR a volte partivamo direttamente da casa e ci incontravamo sui cantieri, altre volte ci incontravamo presso il deposito e partivamo col furgone aziendale.”.
Dall'istruttoria orale risulta adeguatamente provato quanto dedotto dai ricorrenti relativamente allo svolgimento della prestazione di lavoro per un numero di ore maggiore rispetto a quelle
3 formalizzate.
In effetti, l'orario di lavoro dedotto in giudizio è stato concordemente confermato dai testi escussi, entrambi a conoscenza diretta dei fatti di causa in quanto colleghi degli odierni ricorrenti;
si tratta, evidentemente, di dichiarazioni precise e concordanti che, in quanto tali, hanno tutti gli elementi necessari ad avallare la prospettazione attorea.
Peraltro, a suffragare quanto emerso in sede di istruttoria orale insiste la mancata presentazione, priva di qualsivoglia giustificazione, del legale rapp.te all'interrogatorio formale regolarmente deferito. Tale circostanza, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., deve essere valutata quale comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo al fine di ritenere provato quanto dedotto in ricorso. Per tale ragione, ad essa non va attribuito valore di argomento di prova (come per qualsiasi altro comportamento), né valore di confessione, ma valore di prova liberamente valutabile ed idonea, già di per sé da sola, a fondare la decisione.
Nell'esercizio del prudente apprezzamento ritiene, dunque, il giudicante che sia stato adeguatamente provato l'espletamento di lavoro con modalità full-time, nonché l'espletamento di orario lavorativo straordinario, al di là del tempo pieno previsto dal CCNL di settore.
In altri termini, può dirsi confermato l'orario di lavoro indicato negli scritti difensivi e precisato nelle note conclusionali del 21.2.2025, ossia nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle
17:00, con un'ora di pausa pranzo.
3. In ordine al mancato pagamento della retribuzione per tutto il periodo lavorativo ed il t.f.r., anche tale circostanza risulta adeguatamente provata.
Com'è noto, il rito del lavoro è ispirato al cd. principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova (Cass. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”).
In forza di siffatto principio, oltre che del cd. principio di vicinanza alla prova, il lavoratore, che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione.
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, graverà, invece, sul datore di lavoro (Cass. lav., 27/10/2020,
n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Sarebbe spettato alla resistente, dunque, in virtù di quanto detto, fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti dei lavoratori.
Tuttavia, preferendo rimanere contumace, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata utilmente e tempestivamente dedotta dalla Controparte_1
4. In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, compete ai ricorrenti la retribuzione per
4 il lavoro svolto da per il periodo dal 19.6.2020 al 18.9.2020, e da Parte_1 Parte_2
per il periodo di lavoro svolto 23.3.2020 all'8.7.2020, in misura congrua a quanto stabilito
[...] nel CCNL Metalmeccanici, con applicazione della retribuzione prevista al III livello per il primo ed al IV livello per il secondo.
Dette differenze possono essere determinate in base ai conteggi rimodulati ed allegati alle note del 21.2.2025 in quanto esenti da errori materiali ed immuni da vizi logici;
il che ne consente l'utilizzabilità per l'individuazione del quantum debeatur.
Pertanto, spetta a la somma lorda di € 5.509,36, di cui € 333,14 a titolo di Parte_1
t.f.r.; ed a la somma lorda di € 6.264,48, di cui € 323,17 a titolo di t.f.r. Parte_2
Tali importi vanno maggiorati, ex art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la va condannata al pagamento Controparte_1 in favore di della somma lorda di € 5.509,36 ed in favore di Parte_1 Parte_2 della somma lorda di € 6.264,48, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Di Simone antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in accoglimento dei ricorsi riuniti, condanna la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma lorda di € 5.509,36 ed in favore Parte_1 di della somma lorda di € 6.264,48, oltre interessi legali sulle somme Parte_2 annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 5.388,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 15.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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