Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 161 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Giovanni Russo) Parte_1
appellante
E
(avv. Pierpaolo Giardino) e NTroparte_1
(avv.ti Marco Villani, Matteo NTroparte_2
Moraschini e Camilla Villani) appellati
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, rivendicazioni salariali e impugnativa di licenziamento orale.
Conclusioni: come da rispettivi atti
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, adito con ricorso del 24.7.2021, ha ritenuto indimostrato il rapporto di lavoro che sostiene di aver svolto, dal 15.12.2020 Parte_1
al 20.1.2021, alle dipendenze della o in NTroparte_3
subordine della in qualità NTroparte_1
di addetto al cario/scarico delle merci e alla loro consegna. Ha quindi rigettato: a) la
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b) l'impugnativa del licenziamento orale che il ricorrente denuncia essergli stato intimato dal legale rappresentante della seconda delle anzidette società, presso cui solo in via subordinata avanza la richiesta di tutela reintegratoria che, in via principale, rivolge alla prima di esse;
c) la rivendicazione del salario maturato e non corrispostogli nel citato periodo di lavoro. Ha posto le spese di lite a carico del ricorrente.
2. Questi appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché – per i motivi di seguito riassunti ed esaminati – addebita al tribunale l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quale sostiene che, invece, emerga “la natura subordinata del rapporto intercorso sia con la società sia il coinvolgimento diretto della NTroparte_1
”, lamentandosi, altresì, della condanna alle spese. CP_3
3. Nella resistenza delle due società appellate, che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Con la prima delle plurime censure che si rinvengono articolate in modo complessivo ed indistinto nel primo dei tre motivi di impugnazione, l'appellante si duole della mancata considerazione del riconoscimento del rapporto di lavoro che, in via stragiudiziale, l'ex difensore “della ha operato nella “nota NTroparte_1 dell'8/02/2021”, con la quale – secondo l'appellante – ha ammesso l'esistenza di quello stesso rapporto di lavoro e gli “stabili rapporti di collaborazione” tra le due società convenute in giudizio.
5.1. La censura, nella parte in cui attinge l'assorbente profilo del riconoscimento del rapporto di lavoro negato dal tribunale, va disattesa per un duplice e alternativo ordine di ragioni.
5.2. Omette, in fatto, la constatazione, invero dirimente e come tale già effettuata dal tribunale, che l'ex legale di “ ” si è limitato, in quella comunicazione, a CP_1 replicare alle rivendicazioni dell'odierno appellante e lo ha invitato a rivolgerle altrove (“ad altri imprenditori”), poiché “un eventuale rapporto … se effettivamente sia esistito, lo sarà NT stato con la ditta e non con la ”. E questa affermazione, che già NTroparte_1 contraddice gli assunti attorei nel momento in cui mette in dubbio l'esistenza del dedotto
Pag. 2 di 7 rapporto di lavoro, si rivela coerente con la replica a quegli stessi assunti in quanto muove
NT da un presupposto che è solo ipotizzato (“Con la sono stati presi eventuali accordi – se esistenti – non con la ditta rappresentata dal mio assistito”), senza perciò fornire allo stesso alcun conforto o riscontro.
5.3. In diritto, la censura è formulata senza considerare che gli scritti stragiudiziali del difensore, non sottoscritti dalla parte che egli rappresenta, non hanno comunque valore confessorio1.
6. Con la seconda censura che si evince dal primo motivo di impugnazione,
l'appellante si duole della valutazione della prova testimoniale raccolta giacché, da un canto, sostiene che i testimoni da lui citati ( e ) hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato le sue allegazioni in merito alle prestazioni lavorative rese e, d'altro canto, denuncia l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'unico teste citato da controparte (
[...]
che le ha invece smentite. Tes_3
6.1. La censura non merita seguito, sotto un primo profilo, perché la testimonianza del è stata correttamente valutata insufficiente dal tribunale in quanto: a) Tes_1
NT concerne una sola consegna di “buste e scatole … marchiate che il teste ha riferito di aver visto eseguire all'odierno appellante presso la propria abitazione, “prima di Natale” NT del 2020, con indosso una “divisa con la scritta ; b) è contraddetta dalla testimonianza del secondo cui all'indirizzo del , nel “mese di dicembre” del 2020, Tes_3 Tes_1 nessuna consegna era stata eseguita dalla società “ ”, per cui il teste lavora;
NTroparte_1
c) non trova conforto nelle ulteriori dichiarazioni del medesimo il quale ha negato Tes_3 di aver mai visto il ricorrente lavorare e ha riferito di averlo incontrato solo “un paio di
Pag. 3 di 7 volte” nei pressi del capannone aziendale, ove si era presentato alla ricerca del titolare della ditta offrendosi vanamente, nell'attesa, di “dare una mano”; d) è smentita, quanto alla divisa di lavoro che il vide indossare al ricorrente, dalla fotografia che Tes_1
l'appellata ha prodotto e che sostiene – incontestata – raffiguri il ricorrente NTroparte_1
(privo di divisa) nell'unica occasione in cui, nel mese di gennaio del 2021, gli era stato consentito di accompagnare i corrieri nel giro di consegne per rendersi conto dell'impegno lavorativo che lo aspettava qualora fosse stato assunto.
6.2. Sotto un secondo profilo, la censura va disattesa perché trascura, con riguardo al teste , fratello dell'appellante, il motivo di inattendibilità della sua deposizione Pt_1
che il tribunale ha desunto non tanto da detto legame familiare, quanto dal contrasto tra ciò che il ricorrente asserisce in ordine allo scioglimento del suo rapporto di lavoro (che imputa al licenziamento intimatogli oralmente) e ciò che invece il teste ha riferito in merito (“mio fratello mi disse che non veniva retribuito e per questo lasciò il lavoro”): l'appellante non spiega perché il fratello sia inattendibile su quest'ultimo punto e non anche sul resto, come invece ha ritenuto il tribunale.
7. La terza censura articolata dall'appellante col primo motivo di gravame si appunta sull'omessa valorizzazione, da parte del tribunale, del “periodo di prova” che – sostiene – la società ha ammesso di avergli fatto fare in affiancamento ai NTroparte_1 propri autisti ancor prima di assumerlo, senza considerare che “la prova è successiva all'assunzione”, va stipulata per iscritto e, indipendentemente dalla sua durata, “è sufficiente alla costituzione di un rapporto in piena regola”.
7.1. La censura è infondata per due ordini di ragioni.
7.2. In fatto, è infondata perché la società non ha ammesso di aver consentito al ricorrente di effettuare un periodo di prova, seppure di una sola giornata. Ha invece sostenuto che, in occasione del colloquio di lavoro, lo aveva informato che anche “per
l'eventuale periodo di prova” avrebbe dovuto consegnare “tutta la documentazione personale” richiestagli, ma che lui “non ha mai consegnato”. Ed è vero che la società ha riferito della presenza del ricorrente a bordo di un suo furgone in una sola giornata successiva al “4 gennaio 2021”, ma ha ribadito che, in quell'occasione, egli si era limitato ad accompagnare gli autisti senza svolgere alcuna prestazione lavorativa e, come dimostra la già menzionata fotografia, senza indossare alcuna divisa.
Pag. 4 di 7 7.3. In diritto, la censura è infondata perché la mera presenza del ricorrente in ambito aziendale e per un periodo circoscritto, che non si accompagni all'espletamento di alcuna prestazione, ben può essere ricondotta ad un'attività esplorativa dell'ambiente di lavoro, finalizzata unicamente all'acquisizione delle informazioni concernenti un rapporto ancora da instaurare2.
8. Con la quarta censura, desumibile dall'unitaria ed omogenea esposizione del primo motivo di appello, il ricorrente addebita al tribunale di aver ignorato la documentazione da lui prodotta che è integrata: a) dalla suddetta comunicazione dell'ex difensore della;
b) dalle fotografie del luogo di lavoro;
c) da due annunci di NTroparte_1
lavoro.
8.1. L'addebito è ingiustificato per quanto concerne la ridetta missiva che correttamente il tribunale ha giudicato inidonea a rivelare il dedotto rapporto di lavoro perché ad esso si riferisce, come già detto, in termini meramente ipotetici.
8.2. È poi infondato per quanto concerne le fotografie dei luoghi di lavoro, perché
NTr esse riproducono solo il capannone aziendale, recante l'insegna , e due furgoni con lo stesso marchio, senza che le si possa mettere in relazione alla prestazione lavorativa che l'appellante sostiene (ma non prova) di avervi svolto.
8.3. È infine irrilevante per quanto concerne i documentati annunci di lavoro, perché la ricerca di un autista da parte della società , da adibire a mansioni di NTroparte_1 corriere, risale al 14.5.2020: dunque, non ricade nel torno di tempo in cui l'appellante afferma di aver lavorato alle sue dipendenze o in un momento prossimo ad esso e, neppure, in quello immediatamente successivo al suo dedotto (e non provato) allontanamento dall'azienda.
9. Con la quinta censura formulata nel primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale non abbia valorizzato, a fini di prova, la mancata comparizione del NTr legale rappresentante della all'udienza in cui avrebbe dovuto rendere CP_2
l'interrogatorio formale che gli era stato deferito. Chiede, quindi, che il suo rifiuto sia valutato ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Pag. 5 di 7 9.1. La doglianza è infondata perché occorre considerare, in diritto, che le conseguenze probatorie postulate dall'appellante presuppongono il valido esperimento dell'interpello che, essendo finalizzato a provocare una confessione giudiziale, può essere riconosciuto tale solo ove l'interpellato abbia una diretta conoscenza dei fatti dei quali è chiamato a dare conferma3.
9.2. Nel caso di specie, non è invece neppure dedotto come il legale rappresentante di una società avente sede in Lombardia e operante sull'intero territorio nazionale possa aver avuto contezza di un rapporto di lavoro instaurato irregolarmente e per un breve periodo di tempo da un'azienda attiva in una porzione del territorio calabrese nel quale – secondo quando sostiene lo stesso appellante – si limita ad effettuare consegne “per conto” di quella società.
9.3. A ciò si aggiunga che nessuna delle circostanze sulle quali al predetto legale rappresentante è stato deferito l'interrogatorio formale attiene ai rapporti che sarebbero intercorsi tra quella società e la società per cui l'appellante assume di aver concretamente lavorato. Il mezzo istruttorio si dimostra pertanto inidoneo a sconfessare le risultanze della documentazione prodotta dalla per provare che essa (1) esercita il solo NTroparte_3 ruolo di franchisor4, (2) non ha sedi in Calabria e (3) ha concesso l'uso del proprio marchio, nella provincia di Cosenza, ad una società (la “Meditransport Sud s.r.l.”) affatto diversa da quella, convenuta in giudizio, a cui il ricorrente l'ha accomunata nel ruolo di sua datrice di lavoro.
10. Dall'infondatezza delle plurime censure passate in rassegna consegue il rigetto del complessivo primo motivo d'appello e l'assorbimento del secondo motivo, che si appunta contro il mancato riconoscimento, da parte del tribunale, della legittimazione passiva di entrambe le società appellate e, in particolare, della Ed invero, NTroparte_3
Pag. 6 di 7 l'utilità di siffatto riconoscimento (in base agli eterogenei titoli di responsabilità indicati in ricorso: l'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008, in materia di “autotrasporto per conto terzi”, o, in subordine, l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, in materia di “appalti, somministrazione di lavoro ed interposizione illegittima”) presuppone l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro che l'appellante non è però riuscito a provare.
11. Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna alle spese,
“alla luce delle risultanze istruttorie e considerata la fondatezza della domanda”, invocandone quantomeno la compensazione. Ma è una doglianza immotivata perché il tribunale ha regolato le spese in base alla soccombenza e l'appellante non indica quali siano le ragioni gravi ed eccezionali che, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., avrebbero dovuto indurre il tribunale a compensarle5.
12. Anche le spese del grado di appello seguono quindi la soccombenza e, in favore di ciascuna delle parti resistenti, si liquidano come da dispositivo.
13. Stante l'esito dell'appello ricorrono i presupposti oggettivi, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 16/02/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 5/2024 pubblicata in data 04/01/2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che, in favore di ciascuna controparte, liquida in € 3.000 oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 13/02/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale 5 Cass. 4696/2019: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”. Conf. Cass.
3977/2020.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 3686/1987: “Le ammissioni del difensore della parte - che, pur non avendo valore di confessione, costituiscono tuttavia elementi indiziari che, da soli od in concorso con altri elementi processualmente acquisiti, possono essere liberamente valutati dal giudice al fine della formazione del suo convincimento - sono solo quelle contenute negli scritti difensivi e non anche quelle eventualmente contenute in atti stragiudiziali. (nella specie: in una lettera del legale della parte, spedita alla controparte, anteriormente alla instaurazione del giudizio)”. Cass. 26686/2005: “Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato”. 2 Cass. 3910/1997: “Le parti del contratto di lavoro subordinato possono legittimamente, nella loro autonomia negoziale, convenire che il lavoratore, prima dell'effettiva assunzione, si limiti a svolgere una semplice attività
"esplorativa" dell'ambiente di lavoro che sia finalizzata unicamente all'acquisizione delle opportune, reciproche informazioni concernenti l'instaurando rapporto”. Conf. Cass. 8463/2007. 3 Cass. 6816/1988: “La natura strumentale dell'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale il cui effetto probatorio ha la sua base giuridica e logica nella conoscenza che il confitente ha del fatto che ne costituisce l'oggetto, comporta la sua inammissibilità ogni volta che sia da escludere che il fatto rientri nella diretta conoscenza dell'interrogando”. 4 Cass. 647/2007: “Con il contratto di affiliazione commerciale (o "franchising") un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi ("franchisor") ed un distributore ("franchisee"), al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato - creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali -, concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi ad un autonomo ed indipendente distributore ("franchisee"), che, con l'utilizzarne il marchio e nel giovarsi del suo prestigio ha modo di intraprendere un'attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio”.