Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3307 del 20.01.2023 Oggetto: risarcimento danni- rivendicazione crediti di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Potenza Parte_1
Appellante
e rappresentata e difesa dall'avv. Irene Chiffi Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.12.2018, la società (da ora in poi Società) Controparte_1
esponeva che: negli anni 2017 e 2018 aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione con
[...]
, per l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di depurazione delle acque;
il 6 Pt_1
luglio 2018, , segretaria presso la sede di Santa Teresa di Riva (Messina), aveva Persona_1
affidato a , di ritorno dalla provincia di Messina, la somma di € 14.000,00 in contanti, Parte_1 oltre a vari assegni per l'ammontare di € 11.500,00, da consegnare presso gli uffici della società, in
Acquarica del Capo;
la mattina del 7 luglio, aveva comunicato a , legale Parte_1 Tes_1 rappresentante della società, che durante la notte l'autovettura, al cui interno era rimasto il plico contenenti gli assegni e le somme suddette, parcheggiata presso la sua abitazione in Presicce, era stata forzata e il predetto plico era stato rubato;
nella stessa giornata, sia che Parte_1 Tes_1
avevano sporto denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri. Tutto ciò premesso, la Società
1
responsabile della perdita delle somme, ai sensi degli artt. 1176, 1177, 1681 e 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio , contestando gli avversi assunti e affermando di non essere Parte_1
stato informato che il plico, che era stato incaricato di trasportare e consegnare, contenesse somme in denaro, sicché nessuna responsabilità gli poteva essere addebitata. Per contro, evidenziava che aveva prestato la propria attività lavorativa sin dall'anno 2015 presso diverse società ( , Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_1
), tutte facenti capo a , operando con modalità riconducibili allo schema del
[...] Parte_2
rapporto di lavoro subordinato e, comunque, con modalità di esecuzione organizzate dal committente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo compreso dall'1.03.2017 al 6.07.2018, con inquadramento nel livello 4 del CCNL, con conseguente condanna della Società al pagamento della somma di € 47.616,22 a titolo di differenze retributive;
in subordine, chiedeva la condanna della Società al pagamento della medesima somma, in applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità di
[...]
, per violazione dell'obbligo di custodia, in relazione alla sottrazione della somma di € Pt_1
14.000,00, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi, i quali avevano confermato che egli era a conoscenza del contenuto del plico che gli era stato consegnato (così i testi , Persona_1 [...]
e e che l'obbligazione di custodia era stata di fatto concordata tra le parti Tes_2 Testimone_3 del rapporto di collaborazione (così il teste . Riteneva, invece, l'insussistenza di un rapporto Tes_4
di lavoro subordinato tra le parti, in quanto dalla prova testimoniale era emerso che i collaboratori potevano organizzare in assoluta autonomia la propria attività, non essendo tenuti a rispettare specifici orari o a giustificare le proprie assenze. Il Tribunale, pertanto, accoglieva la domanda proposta dalla
Società, condannando al pagamento della somma di € 14.000,00 oltre interessi legali;
Parte_1
rigettava, invece, la domanda riconvenzionale, condannando al pagamento delle spese Parte_1 di lite, liquidate in € 1.775,00.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola per i seguenti motivi: 1) il Parte_1
Tribunale aveva errato nella valutazione della prova testimoniale, in quanto non aveva tenuto conto, in primo luogo, dell'incapacità a testimoniare della teste , in quanto ella stessa era Persona_1
responsabile della consegna della ingente somma di denaro. Per altro verso, il Tribunale aveva omesso di cogliere le contraddizioni in cui erano incorsi i testi e e la R_ Tes_3
inverosimiglianza della versione dei fatti dagli stessi forniti;
2) il Tribunale aveva omesso di
2 esaminare la domanda riconvenzionale subordinata, fondata sull'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, nonostante che dalla prova testimoniale espletata fosse emersa prova della “etero-organizzazione” dell'attività da parte della Società. Ha chiesto, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta dalla Società e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha chiesto di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente le caratteristiche di cui all'art. 2 d.lgs n. 81/2015, con condanna della Società al pagamento della somma di € 47.6161,22.
La Società si è costituita nel presente giudizio ribadendo le difese già svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che si è formato il giudicato interno in merito all'accertamento dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, ai sensi dell'art. 2094 c.c., in mancanza di impugnazione sul punto da parte dell'appellante, che, nel presente grado di giudizio, ha limitato la domanda all'accertamento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente le caratteristiche di cui all'art. 2 d.lgs n. 81/2015.
***
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di appello -concernente la valutazione della prova testimoniale effettuata dal
Tribunale- deve ritenersi che gli argomenti svolti da parte appellante non appaiono condivisibili.
In primo luogo, non appare fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare della tese
[...]
, formulata ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto, per come è pacifico in giurisprudenza, la R_
situazione di incapacità si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c. tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo (cfr. fra le tante Cass. n. 18225/2023).
Circa le risultanze emerse dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, ritiene la Corte di condividere la valutazione fatta dal Tribunale.
Infatti, deve ritenersi acclarato che la mattina del 6 luglio 2018 la signora consegnò Persona_1
a la busta contenente il denaro contante per cui è causa e che fu reso edotto del Parte_1 Pt_1
3 contenuto della busta. Siffatta circostanza è stata riferita dalla teste e confermata dal teste R_
(magazziniere presso la sede di Santa Teresa di Riva) che -essendo stato presente al momento Tes_3
della consegna del plico- ha dichiarato che la signora riferì al che in una delle buste R_ Pt_1 erano contenuti € 14.000,00 e nell'altra vi erano gli assegni.
Le dichiarazioni dei testi appaiono concordanti e non risultano inficiate dalle pretese incongruenze rilevate da parte appellante (a proposito del fatto che il teste aveva dichiarato di aver visto Tes_3
contare il denaro in contanti dalla al momento della consegna al , mentre tale R_ Pt_1
circostanza non era stata riferita dalla stessa;
e, ancora, a proposito del fatto che il teste R_
non aveva riferito anche della consegna di un distinto plico contenente i contratti stipulati, Tes_3 circostanza riferita, invece, dalla ), in quanto le circostanze evidenziate dall'appellante R_
attengono a fatti secondari che non incidono sulla ricostruzione dei fatti di causa e non contengono alcun contraddizione che giustifichi un giudizio di inattendibilità dei testimoni.
E anzi, conferme in merito alla attendibilità dei predetti testi e alla versione dei fatti dagli stessi fornita si traggono dalle deposizioni rese dagli altri testi escussi.
In particolare, la teste (impiegata con compiti amministrativi presso la sede di Testimone_2
Acquarica del Capo) ha dichiarato che già in altre occasioni aveva ricevuto l'incarico, Parte_1
da parte della , di trasportare i proventi dell'attività commerciali in denaro contante presso R_
la sede di Acquarica del Capo e, in tali occasioni, al momento della consegna i plichi erano stati aperti alla presenza dello stesso appellante, che, quindi, aveva avuto contezza del contenuto. Allo stesso modo, il teste (collaboratore della con i medesimi compiti dell'appellante) ha Tes_4 Pt_3
dichiarato che capitava di essere incaricati del trasporto e della consegna presso la sede legale di plichi contenenti denaro contentante, o valori o, comunque, documenti importanti da custodire.
Siffatte dichiarazioni forniscono un quadro probatorio da cui emerge che il trasporto e la consegna del danaro contante da parte dei collaboratori fosse un adempimento ricorrente, che gli stessi effettuavano nella consapevolezza della natura dei beni trasportati. Ciò conferma la verosimiglianza della versione dei fatti fornita dai testi e R_ Tes_3
Da quanto detto consegue che la valutazione della prova effettuata dal Tribunale appare condivisibile e deve essere confermata anche in questa sede.
In mancanza di ulteriori specifici motivi di censura, quindi, la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha disposto la condanna di al pagamento, in favore della Parte_1
Società, della somma di € 14.000,00 per avere questi violato l'obbligo di custodia del plico
4 consegnatogli, tenendo un comportamento negligente (lasciando il denaro contante incustodito all'interno dell'autovettura parcheggiata all'aperto, durante un'intera notte).
***
Quanto al secondo motivo di appello -con cui parte appellante ha lamentato la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015- si osserva quanto segue.
Giova riportare il comma 1, dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di causa, ai sensi del quale “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (…)”.
Il testo della norma è stato modificato dal d.l. n. 101/2019, convertito, con modificazioni, in l.n.
128/2019, che ha sostituito la parola "esclusivamente" con "prevalentemente" e ha soppresso le parole
"anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"; tali modifiche, non avendo carattere retroattivo, non si applicano alla presente fattispecie.
Ebbene, è noto che sull'interpretazione di tale norma è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 1663/2020 (richiamata anche nell'atto di appello), affermando che “In tema di rapporti di collaborazione ex art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai fini dell'individuazione della nozione di etero- organizzazione, rilevante per l'applicazione della disciplina della subordinazione, è sufficiente che il coordinamento imposto dall'esterno sia funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione predisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, costituendo la unilaterale determinazione anche delle modalità spazio- temporali della prestazione una possibile, ma non necessaria, estrinsecazione del potere di etero- organizzazione”.
Ai fini del decidere è, dunque, necessario distinguere i rapporti “etero-organizzati”, contemplati dall'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, dai rapporti di collaborazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. (“…rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”)
Leggendo la formulazione dell'art. 2 cit. e confrontandola con quella dell'art. 409, n. 3, c.p.c., la differenza va individuata nel modo di atteggiarsi del coordinamento. Il coordinamento dell'art. 2, tanto nella fase genetica, quanto in quella esecutiva del rapporto, è rimesso unilateralmente al
5 committente, mentre le modalità di coordinamento dell'art. 409, n. 3, c.p.c. sono stabilite di comune accordo tra le parti e, sulla base di tale accordo, il collaboratore organizza la propria attività.
In un caso il collaboratore “subisce” dunque l'organizzazione del committente, dovendo necessariamente collocarsi all'interno della stessa e dovendo mutare le modalità della propria prestazione in relazione alle modifiche che il committente imprime alla propria organizzazione;
pertanto il collaboratore è considerato più bisognoso di protezione. Nell'altro caso, invece, il collaboratore contribuisce con il committente a determinare le modalità di coordinamento. In tale contesto, solo l'accertamento dell'“etero-organizzazione”, intesa quale modalità di coordinamento stabilita unilateralmente dal committente, porterà, in assenza di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, all'applicazione della disciplina della subordinazione per effetto del comma 1 del richiamato art. 2.
Tanto premesso, dalla prova testimoniale espletata non è emerso che l'attività espletata da
[...]
presso la Società sia stata “etero-organizzata” nel senso sopra indicato. Pt_1
I testi escussi sul punto ( e , anch'essi tecnici legati alla Società da Testimone_5 Testimone_6
un contratto di collaborazione) hanno riferito che -sebbene, in genere, fosse la Società a fissare gli appuntamenti con i clienti per gli interventi di installazione e manutenzione degli impianti- i tecnici erano sempre liberi di modificare gli appuntamenti già fissati, a seconda delle proprie necessità e di riprogrammarli in date compatibili con i propri impegni personali (a nulla rilevando che, eventualmente, fosse la Società a ricontattare il cliente), senza essere tenuti a giustificare le modifiche eventualmente così disposte. Altre volte l'elenco dei clienti veniva consegnato direttamente al tecnico che provvedeva personalmente a contattare i clienti e a fissare gli appuntamenti secondo le proprie necessità (così il teste ). In ogni caso, nessun tecnico era vincolato all'osservanza di specifici Tes_6
orari di lavoro.
Siffatte emergenze istruttorie consentono di affermare che il coordinamento delle attività non fosse riservato alla Società, ma che ciascuno dei tecnici legati dal contratto di collaborazione -come anche l'appellante- poteva concorrere nel determinare le modalità e i tempi dell'attività lavorativa.
Non sussistono, dunque, elementi sufficienti per ritenere che la fattispecie dedotta in giudizio rientri tra quelle disciplinate dall'art. 2 d.lgs. n. 81/2015.
Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le considerazioni che precedono inducono al rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.02.2023 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
20.01.2023 n. 3307 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Irene Chiffi.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 13.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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