CA
Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 63/2025
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nel procedimento iscritto al n. r.g. 63/2025 V.G. avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/01” promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
–come da procura in atti- dall'Avv. ENNIO ABRUSCI (C.F.
[...]
) e dall'avv. FEDERICO BORDOGNA (C.F. C.F._1 [...]
), ed elettivamente domiciliate presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo in Milano alla via Donizetti n.38
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
IL GIUDICE DESIGNATO
- letto il ricorso depositato il 22.1.2025 con cui la ricorrente chiede l'indennizzo ex L.89/01 per l'eccessiva durata della procedura concorsuale n. 480/2011 innanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto il fallimento di dichiarato con sentenza Parte_2
n.487/2011;
- esaminati gli atti allegati;
- ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
L.89/2001 in quanto il processo presupposto si è svolto innanzi a
Giudice di questo Distretto di Milano;
- ritenuto che la documentazione prodotta a corredo del ricorso non consente di verificare l'allegata legittimazione della ricorrente quale parte insinuata al fallimento presupposto, ragion per cui -con Decreto
6.2.25 di questo Giudice- essa é stata invitata a depositare per via telematica -entro 15 giorni dalla comunicazione di detto Decreto, termine poi prorogato di ulteriori 15 gg. con Decreto 24.2.2025- copia dello stato passivo integrale da cui risulti l'ammissione della stessa, nonché copia del riparto finale (e di eventuali riparti parziali);
- vista la documentazione e la nota depositata dalla ricorrente in data
10.3.25 con cui la stessa richiede peraltro ulteriore proroga di 30 gg. per la produzione documentale necessaria;
- ritenuto che neanche la documentazione prodotta con la suddetta nota comprova l'allegata legittimazione della ricorrente quale parte insinuata al fallimento presupposto, e ritenuto altresì che la richiesta di ulteriore proroga di 30 gg. non può essere accolta, sia per l'evidente incompatibilità con le esigenze di celerità del presente procedimento, e col disposto dell'art. 3 comma 3 della L.89/01 (che pone espressamente
a carico del richiedente l'indennizzo l'onere di produzione documentale/istruttoria “unitamente al ricorso”, a maggior ragione con riferimento alla documentazione deputata in primis a provare l'allegata legittimazione ad agire), sia perché, peraltro, palesemente inutile alla luce del “non luogo a provvedere” già decretato dal Giudice del fallimento presupposto alla richiesta di documentazione da parte dell'odierna ricorrente (e dalla stessa qui prodotto) in quanto già da tempo in possesso della stessa;
P.Q.M.
rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo.
Si comunichi.
Milano, 12.3.2025 Il Giudice Ausiliario Designato
Giuseppe Nuzzaci
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nel procedimento iscritto al n. r.g. 63/2025 V.G. avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/01” promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
–come da procura in atti- dall'Avv. ENNIO ABRUSCI (C.F.
[...]
) e dall'avv. FEDERICO BORDOGNA (C.F. C.F._1 [...]
), ed elettivamente domiciliate presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo in Milano alla via Donizetti n.38
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
IL GIUDICE DESIGNATO
- letto il ricorso depositato il 22.1.2025 con cui la ricorrente chiede l'indennizzo ex L.89/01 per l'eccessiva durata della procedura concorsuale n. 480/2011 innanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto il fallimento di dichiarato con sentenza Parte_2
n.487/2011;
- esaminati gli atti allegati;
- ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
L.89/2001 in quanto il processo presupposto si è svolto innanzi a
Giudice di questo Distretto di Milano;
- ritenuto che la documentazione prodotta a corredo del ricorso non consente di verificare l'allegata legittimazione della ricorrente quale parte insinuata al fallimento presupposto, ragion per cui -con Decreto
6.2.25 di questo Giudice- essa é stata invitata a depositare per via telematica -entro 15 giorni dalla comunicazione di detto Decreto, termine poi prorogato di ulteriori 15 gg. con Decreto 24.2.2025- copia dello stato passivo integrale da cui risulti l'ammissione della stessa, nonché copia del riparto finale (e di eventuali riparti parziali);
- vista la documentazione e la nota depositata dalla ricorrente in data
10.3.25 con cui la stessa richiede peraltro ulteriore proroga di 30 gg. per la produzione documentale necessaria;
- ritenuto che neanche la documentazione prodotta con la suddetta nota comprova l'allegata legittimazione della ricorrente quale parte insinuata al fallimento presupposto, e ritenuto altresì che la richiesta di ulteriore proroga di 30 gg. non può essere accolta, sia per l'evidente incompatibilità con le esigenze di celerità del presente procedimento, e col disposto dell'art. 3 comma 3 della L.89/01 (che pone espressamente
a carico del richiedente l'indennizzo l'onere di produzione documentale/istruttoria “unitamente al ricorso”, a maggior ragione con riferimento alla documentazione deputata in primis a provare l'allegata legittimazione ad agire), sia perché, peraltro, palesemente inutile alla luce del “non luogo a provvedere” già decretato dal Giudice del fallimento presupposto alla richiesta di documentazione da parte dell'odierna ricorrente (e dalla stessa qui prodotto) in quanto già da tempo in possesso della stessa;
P.Q.M.
rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo.
Si comunichi.
Milano, 12.3.2025 Il Giudice Ausiliario Designato
Giuseppe Nuzzaci