Articolo 15 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
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Versione
4 novembre 1986
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Versione
28 marzo 1987
Art. 15. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' determinato in complessive lire 1.266.950 milioni per il quinquennio 1986-1990.
2. (( Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalita' specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo;)) quanto a lire 1.042.000 milioni, a carico del fondo per la protezione civile, che viene a tal fine integrato in ragione di lire 229.000 milioni per l'anno 1986, di lire 244.000 milioni per l'anno 1987, di lire 229.000 milioni per l'anno 1988, di lire 188.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 152.000 milioni per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando sia lo specifico accantonamento "Interventi per calamita' naturali" e sia, quanto a lire 85.000 milioni per l'anno 1986, l'accantonamento "Difesa del suolo".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 marzo 1987