Art. 2.
Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , sono sostituite dalla seguente:
"a) nuove costruzioni di navi da pesca, complete o di soli scafi, previa demolizione di vecchi natanti per un tonnellaggio che verra' stabilito dal comitato di cui al successivo art. 3".
Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , sono sostituite dalla seguente:
"a) nuove costruzioni di navi da pesca, complete o di soli scafi, previa demolizione di vecchi natanti per un tonnellaggio che verra' stabilito dal comitato di cui al successivo art. 3".