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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 3738/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:08 sono presenti l'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. CP_1
ARONICA CALOGERA in sostituzione dell'avv. BUFFA VITO per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Successivamente, alle ore all'esito della camera di consiglio, alle ore
14:49, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.
Giovanni Lentini, nella causa iscritta al n° 3738/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSI CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale via Laurana 59, con l'Avv. BERNOCCHI CP_1
GIUSEPPE, giusta procura in atti
- -resistente -
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BUFFA VITO
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
2 - annulla l'intimazione di pagamento n. 29620239020906077000 limitatamente agli avvisi d'addebito: n. 59620130006381882, n.
59620140001962648, n. 59620140004761039, n. 59620140008697161, n.
59620150000453506, n. 59620150003284645, e n. 59620160007781578;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensando la restante parte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l e l' CP_1 Controparte_4
proponendo opposizione avverso l''intimazione di pagamento n.
29620239020906077000 notificata in data 9.2.2024 relativamente agli avvisi d'addebito: n. 59620130006381882, n. 59620140001962648, n.
59620140004761039, n. 59620140008697161, n. 59620150000453506,
n. 59620150003284645, n. 59620160007781578 e n.
59620190007045110, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici e per prescrizione del credito, nonché per nullità degli interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto riguardo al primo motivo d'opposizione, ossia l'omessa notifica dei titoli esecutivi si osserva:
l'avviso d'addebito 59620130006381882, risulta ritualmente consegnato a mezzo posta in data 12.2.2014;
l'avviso d'addebito n. 59620140001962648, risulta ritualmente consegnato a mezzo posta in data 12.6.2014;
3 l'avviso d'addebito n. 59620140004761039, risulta ritualmente consegnato a mezzo posta in data 6.11.2014;
l'avviso d'addebito n. 59620140008697161, è allegato come inviato a mezzo PEC in data 20.2.2015
l'avviso d'addebito n. 59620150000453506, è allegato come inviato a mezzo PEC in data 13.7.2015;
l'avviso d'addebito n. 59620150003284645, è allegato come inviato a mezzo PEC in data 2.11.2015;
l'avviso d'addebito n. 59620160007781578 è allegato come inviato a mezzo PEC in data 18.11.2016;
l'avviso d'addebito n. 59620190007045110 risulta ritualmente inviato a mezzo PEC in data 6.12.2019.
Gli avvisi d'addebito n. 59620130006381882, n. 59620140001962648,
n. 59620140004761039 e n. 59620190007045110 risultano correttamente notificati e non opposti.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Avuto riguardo agli avvisi d'addebito n. d'addebito n.
59620140008697161, n. 59620150000453506, n. 59620150003284645,
n. 59620160007781578, va osservato che non è stata depositata in atti alcuna prova certa dello loro notifica.
Tale prova non può essere data mediante la produzione del solo file “.xml” che è un dato tecnico d'invio non relazionabile in alcun modo al documento che si pretende inviato, né tantomeno con un file “.pdf” riproducente il testo del file “.xml”, che è un file di testo il cui contenuto può essere
4 teoricamente creato indipendentemente sia dall'effettivo invio e ricezione di un documento che dall'effettiva esistenza del documento stesso.
La prova processuale della notifica a mezzo PEC può infatti essere fornita esclusivamente mediante deposito del pacchetto originale inalterabile ( files: postacert.eml) ove sono contenuti sia i dati tecnici d'invio che il documento inviato racchiusi in un unico documento complesso.
Né peraltro i files “.xml” possono essere considerati analoghi ad una copia fotostatica della relata di notifica o a una riproduzione in formato
“.pdf” della relata.
Per questo motivo tali avvisi d'addebito, ai fini della presente impugnazione, devono considerarsi non notificati.
Ciò premesso, in ordine alla prescrizione successiva alla notifica, va osservato che l'avviso d'addebito n. 59620130006381882 trova il suo naturale termine di prescrizione in data 12.2.2019; l'avviso d'addebito n.
59620140001962648, in data 12.6.2019, l'avviso d'addebito n.
59620140004761039 in data 6.11.2019 e l'avviso d'addebito n.
59620190007045110 in data 6.12.2024.
La prescrizione dei primi tre titoli esecutivi è allegata dall'agente della riscossione come interrotta dall'intimazione di pagamento n.
29620189010445791000, di cui però lo stesso produce una relata di notifica ma non l'atto; rendendo così impossibile al decidente verificare il contenuto dell'atto notificato e perfino se l'atto notificato fosse effettivamente un'intimazione di pagamento (potendo ben essere una cartella esattoriale di altro ente).
Non potendo per questo motivo considerare la stessa quale prova processuale dell'interruzione della prescrizione.
Viceversa, riguardo l'ultimo avviso d'addebito (59620190007045110), deve rilevarsi come l'azione giudiziaria abbia interrotto ogni termine di prescrizione.
In conseguenza di quanto sopra, l'intimazione di pagamento dovrà essere annullata limitatamente ai titoli esecutivi prescritti e/o non notificati.
5 Le spese di lite sono parzialmente compensate e vanno poste a carico dei convenuti in solido in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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