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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13095 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente ai sensi dell'art 281 sexies e 281-terdecies
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35375 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante con domicilio eletto in Modena, Via Ferruccio Parte_1
Lamborghini, 81, presso lo studio dell'Avvocato VALENTINA ZANNI, che la rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avv. Vittorio Colomba rappresentanti e difensori per procura notarile in atti
-ricorrente –
E
CP_1
-resistente contumace–
OGGETTO: Mutuo.
Conclusioni come da verbale del 23.9.2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente regolarmente convenuta in giudizio e non costituitasi.
Nel merito parte ricorrente ha fornito la prova del proprio fatto costitutivo assolvendo il proprio onere probatorio ai sensi dell'art 2697 c.c..
Infatti, parte ricorrente ha prodotto il contratto da cui deriva l'obbligazione assunta da parte resistente unitamente alla Pubblicazione GU cessione Consumit - Monte crediti ed all'estratto del cambio denominazione oltre alla Cessione Monte Crediti - all'elenco crediti Controparte_2 Controparte_3 ceduti ai fini della prova della titolarità; nonché il contratto di prestito e l'estratto conto ex art 50 TUB.
Ha prodotto altresì la comunicazione cessione ed il piano di ammortamento.
La documentazione prodotto è idonea a fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa. La parte resistente, rimasta contumace nulla ha provato in merito ad eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede
[...]
1.- accerta e dichiara l'inadempimento del sig. alle obbligazioni contrattuali assunte e, per CP_1 effetto di ciò,
- condanna il sig. , c.f. , al pagamento, in favore di della CP_1 C.F._1 Parte_1 somma di € 13.831,46, , oltre interessi legali dalla data di ciascuna cessione sino all'effettivo saldo.
.- condanna altresì al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 237,00 per esborsi ed €. CP_1
1.907,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 23/09/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente ai sensi dell'art 281 sexies e 281-terdecies
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35375 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante con domicilio eletto in Modena, Via Ferruccio Parte_1
Lamborghini, 81, presso lo studio dell'Avvocato VALENTINA ZANNI, che la rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avv. Vittorio Colomba rappresentanti e difensori per procura notarile in atti
-ricorrente –
E
CP_1
-resistente contumace–
OGGETTO: Mutuo.
Conclusioni come da verbale del 23.9.2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente regolarmente convenuta in giudizio e non costituitasi.
Nel merito parte ricorrente ha fornito la prova del proprio fatto costitutivo assolvendo il proprio onere probatorio ai sensi dell'art 2697 c.c..
Infatti, parte ricorrente ha prodotto il contratto da cui deriva l'obbligazione assunta da parte resistente unitamente alla Pubblicazione GU cessione Consumit - Monte crediti ed all'estratto del cambio denominazione oltre alla Cessione Monte Crediti - all'elenco crediti Controparte_2 Controparte_3 ceduti ai fini della prova della titolarità; nonché il contratto di prestito e l'estratto conto ex art 50 TUB.
Ha prodotto altresì la comunicazione cessione ed il piano di ammortamento.
La documentazione prodotto è idonea a fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa. La parte resistente, rimasta contumace nulla ha provato in merito ad eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede
[...]
1.- accerta e dichiara l'inadempimento del sig. alle obbligazioni contrattuali assunte e, per CP_1 effetto di ciò,
- condanna il sig. , c.f. , al pagamento, in favore di della CP_1 C.F._1 Parte_1 somma di € 13.831,46, , oltre interessi legali dalla data di ciascuna cessione sino all'effettivo saldo.
.- condanna altresì al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 237,00 per esborsi ed €. CP_1
1.907,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 23/09/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari