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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17398 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 28858/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza dell'11.12.2025, è presente per l'opponente l'Avvocato Valerio Papi il quale si riporta agli atti di parte, comprese le note conclusive.
Per l'opposta è presente l'Avvocata Rosalba RO la quale si riporta agli atti di parte, comprese le note conclusive;
precisale conclusioni, richiamando il contenuto della memoria ex art.171 ter,
n.1), c.p.c.; richiama altresì le richieste istruttorie di cui alla memoria ex art.171 ter, n.2), c.p.c..
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,03.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 28858/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
28858/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Valerio Papi); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocata Rosalba RO ed CP_1
Avvocato IO NO RO);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza dell'11.12.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia del rapporto contrattuale tra le parti, con conseguente avvenuta dimostrazione della fonte delle obbligazioni, a mente dell'art.115, I comma, ultima parte, c.p.c..
3. L'opponente ha, invece, lamentato l'esistenza di difetti nella merce consegnata.
Al riguardo, va sottolineato come, in materia di garanzia per i vizi dei beni, sia nel caso di compravendita, sia nel caso di appalto, l'onere della prova in ordine all'esistenza degli inconvenienti rimanga a carico dell'acquirente / committente (cfr., rispettivamente, Cass. civ., SS.
UU., 3.5.2019, n.11748 e Cass. civ., 13.12.2021, n.39599).
4. In ordine alla doglianza della a fronte dell'eccezione di decadenza dalla Parte_1
garanzia per i vizi, sollevata dalla ai sensi dell'art.1495 c.c., l'opponente ha dedotto CP_1
l'inapplicabilità della sopra richiamata disposizione, ritenendo la ricorrenza di un'ipotesi di consegna di aliud pro alio e non di sussistenza di vizi dei beni acquistati.
Appare opportuno, a questo punto, riportare il testo dell'ordinanza in data 11.7.2024, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue. Va, anzitutto, rilevato che l'opponente non ha contestato né la sussistenza, né la validità né
l'efficacia del rapporto contrattuale tra le parti;
parimenti, appare pacifica l'avvenuta fornitura dei
beni ad opera dell'opposta.
Pertanto, a mente dell'art.115, I comma, ultima parte, c.p.c., risulta raggiunta la prova su tali
aspetti della vicenda.
Ciò premesso, a fronte della pretesa dell'opposta, l'opponente ha allegato l'esistenza di alcuni
inconvenienti nelle merci fornite dalla quest'ultima ha sollevato, ai sensi CP_1
dell'art.1495 c.c., le eccezioni di decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi e di prescrizione
dell'azione.
A tali eccezioni la ha replicato deducendo che si verterebbe in tema non di Parte_1
fornitura di beni viziati, bensì di consegna di aliud pro alio, rilievo che risulta svincolato dai
termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.1495 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. 20.9.2023,
n.26897; Cass. civ., 5.2.2016, n.2313; Cass. civ., 18.5.2011, n.10916; Cass. civ., 10.7.2008,
n.18859).
Al riguardo, occorre sottolineare come il vizio redibitorio presupponga l'appartenenza della cosa
al genere pattuito e riguardi le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione,
fabbricazione, formazione e conservazione della cosa;
tale inconveniente differisce dalla consegna
di aliud pro alio, ipotesi che si verifica quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto
diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella
ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. civ., 5.4.2016, n.6596).
Ora, nel caso in esame, l'opponente lamenta “l'ingiallimento del rivestimento, definito
“intonachino”, fornito da nonché “l'ammaloramento precoce”. Tali asseriti difetti, per CP_1
quanto rilevanti, configurano anomalie nella produzione ovvero nella conservazione del materiale
fornito, ma non sembra che possano determinare uno “snaturamento” dei beni consegnati.
In altri termini, i rappresentati inconvenienti – vale a dire l'alterazione del colore ed un
decadimento anticipato – possono attenere ad una scarsa qualità dei materiali, ma non risultano tali da trasformare gli stessi in cose appartenenti ad un genere del tutto diverso ovvero da impedire
che l'intonaco svolga la funzione che gli è propria. Né può ritenersi che detti materiali, a causa dei
vizi, non possano assolvere ad una finalità considerata essenziale dalle parti, atteso che
l'opponente non ha neppure indicato tale – eventuale – diversa funzione pattiziamente stabilita.
Ne segue che i lamentati difetti rientrano nella categoria dei vizi ex art.1490 c.c., con conseguente
applicabilità dell'art.1495 c.c., in ordine alla decadenza ed alla prescrizione.
A fronte della richiamata eccezione di decadenza, sollevata dall'opposta, l'opponente non ha
neppure dedotto – prima ancora di aver provato – di aver denunciato la presenza dei difetti nel
termine decadenziale previsto.
P.Q.M.
visti gli artt.186 e 281 sexies c.p.c.,
ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza
dell'11 dicembre 2025, ore 10,30, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la
decisione, con termine fino al 15.7.2025 per il deposito tempestivo – necessario ai fini della
pronuncia della sentenza per la suindicata udienza – di note conclusive”.
5. Non essendo intervenuti elementi di novità, deve confermarsi il contenuto del richiamato provvedimento.
Ed infatti, la pretesa sostanziale della è stata contrastata dalla CP_1 Parte_1
sulla base dell'asserita sussistenza di alcuni inconvenienti nei beni consegnati dall'opposta, la quale,
a propria volta, ha eccepito, a mente dell'art.1495 c.c., la decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi e la prescrizione dell'azione.
In proposito, l'opponente ha dedotto la ricorrenza non di una fornitura viziata, bensì di una consegna di aliud pro alio, rilievo che risulta svincolato dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.1495 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. 20.9.2023, n.26897; Cass. civ., 5.2.2016, n.2313; Cass.
civ., 18.5.2011, n.10916; Cass. civ., 10.7.2008, n.18859). Sul punto, si evidenzia come il vizio redibitorio presupponga l'appartenenza del bene al genere pattuito, inerendo le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione,
formazione e conservazione della cosa, e differisca dalla consegna di aliud pro alio, nella quale il bene acquistato appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. civ.,
5.4.2016, n.6596).
Nell'ipotesi al vaglio di questo giudicante, la lamenta “l'ingiallimento del Parte_1
rivestimento, definito “intonachino”, fornito da nonché “l'ammaloramento precoce”, vizi CP_1
che, per quanto rilevanti, configurano anomalie nella produzione ovvero nella conservazione del materiale fornito, ma non determinano uno “snaturamento” della fornitura.
L'eventuale alterazione del colore ed il possibile decadimento anticipato riguardano, quindi, una ipotetica scarsa qualità dei materiali, ma non risultano tali da trasformare gli stessi in cose appartenenti ad un genere del tutto diverso ovvero da impedire che l'intonaco svolga la funzione che gli è propria.
Neppure può ritenersi che i beni consegnati, a causa dei vizi, non possano assolvere ad una finalità
considerata essenziale dalle parti, atteso che l'opponente non ha neppure indicato tale – eventuale –
diversa funzione pattiziamente stabilita.
Da quanto fin qui esposto deriva la riconducibilità dei dedotti inconvenienti nell'alveo della categoria dei vizi ex art.1490 c.c., con conseguente applicabilità dell'art.1495 c.c., in ordine alla decadenza ed alla prescrizione.
A fronte della riferita eccezione di decadenza, sollevata dalla l'opponente non ha CP_1
neppure dedotto – prima ancora di aver dimostrato – di aver denunciato la presenza dei difetti nel termine decadenziale nella richiamata disposizione.
6. Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
7. Quanto agli importi dovuti, occorre sottolineare come, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – l'avvenuto pagamento – anche solo parziale – della somma ingiunta comporti la revoca in toto del decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione del provvedimento monitorio, sostituendosi, eventualmente, la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. civ.,
24.9.2013, n.21840; Cass. civ., 17.10.2011, n.21432; Cass. civ., SS. UU., 7.7.1993, n.7448).
A fortiori, l'integrale pagamento della somma ingiunta comporta la revoca del provvedimento monitorio, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo (cfr.
Cass. civ., 10.4.2014, n.8428; Cass. civ., 22.5.2008, n.13085).
Nel caso in esame, la ha dato atto di aver ricevuto dall'opponente – successivamente CP_1
all'instaurazione del giudizio di opposizione (cfr. doc.4 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione e memoria ex art.171 ter, n.1), c.p.c. dell'opponente) – il versamento della sorte e delle spese del procedimento monitorio, ma non degli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo, che,
dunque, devono essere qui riconosciuti.
8. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c..
9. In ordine alle spese della fase monitoria, va precisato che quest'ultima e quella di opposizione ex
art.645 c.p.c. appartengono ad un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (cfr. Cass. civ., ord. 28.12.2020, n.29642); nel caso, invece, di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del predetto pagamento, non può, tuttavia, qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. civ., ord.
27.8.2020, n.17854; Cass. civ., 21.7.2017, n.18125).
9a. Poiché il (parziale) pagamento da parte della è avvenuto successivamente Parte_1
all'istaurazione del giudizio di opposizione – e, quindi, alla notifica del decreto ingiuntivo –
secondo i princìpi sopra esposti, le spese sia della fase monitoria, sia del giudizio di opposizione devono essere liquidate in favore dei difensori della – dichiaratisi antistatari – atteso CP_1
che – come osservato – il procedimento per ingiunzione e quello di opposizione sono parte di un unico processo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
- per effetto del parziale pagamento successivamente all'instaurazione del giudizio di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.7724/2023, reso dal Tribunale di Roma in data 14 –
17.4.2023;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
versamento, in favore della , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, degli interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
- respinge la richiesta di condanna dell'opponente ex art.96 c.p.c.;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore dei difensori della Avvocata Rosalba RO ed Avvocato CP_1
IO NO RO – dichiaratisi antistatari, con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi – delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 5.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 11 dicembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza dell'11.12.2025, è presente per l'opponente l'Avvocato Valerio Papi il quale si riporta agli atti di parte, comprese le note conclusive.
Per l'opposta è presente l'Avvocata Rosalba RO la quale si riporta agli atti di parte, comprese le note conclusive;
precisale conclusioni, richiamando il contenuto della memoria ex art.171 ter,
n.1), c.p.c.; richiama altresì le richieste istruttorie di cui alla memoria ex art.171 ter, n.2), c.p.c..
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,03.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 28858/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
28858/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Valerio Papi); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocata Rosalba RO ed CP_1
Avvocato IO NO RO);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza dell'11.12.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia del rapporto contrattuale tra le parti, con conseguente avvenuta dimostrazione della fonte delle obbligazioni, a mente dell'art.115, I comma, ultima parte, c.p.c..
3. L'opponente ha, invece, lamentato l'esistenza di difetti nella merce consegnata.
Al riguardo, va sottolineato come, in materia di garanzia per i vizi dei beni, sia nel caso di compravendita, sia nel caso di appalto, l'onere della prova in ordine all'esistenza degli inconvenienti rimanga a carico dell'acquirente / committente (cfr., rispettivamente, Cass. civ., SS.
UU., 3.5.2019, n.11748 e Cass. civ., 13.12.2021, n.39599).
4. In ordine alla doglianza della a fronte dell'eccezione di decadenza dalla Parte_1
garanzia per i vizi, sollevata dalla ai sensi dell'art.1495 c.c., l'opponente ha dedotto CP_1
l'inapplicabilità della sopra richiamata disposizione, ritenendo la ricorrenza di un'ipotesi di consegna di aliud pro alio e non di sussistenza di vizi dei beni acquistati.
Appare opportuno, a questo punto, riportare il testo dell'ordinanza in data 11.7.2024, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue. Va, anzitutto, rilevato che l'opponente non ha contestato né la sussistenza, né la validità né
l'efficacia del rapporto contrattuale tra le parti;
parimenti, appare pacifica l'avvenuta fornitura dei
beni ad opera dell'opposta.
Pertanto, a mente dell'art.115, I comma, ultima parte, c.p.c., risulta raggiunta la prova su tali
aspetti della vicenda.
Ciò premesso, a fronte della pretesa dell'opposta, l'opponente ha allegato l'esistenza di alcuni
inconvenienti nelle merci fornite dalla quest'ultima ha sollevato, ai sensi CP_1
dell'art.1495 c.c., le eccezioni di decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi e di prescrizione
dell'azione.
A tali eccezioni la ha replicato deducendo che si verterebbe in tema non di Parte_1
fornitura di beni viziati, bensì di consegna di aliud pro alio, rilievo che risulta svincolato dai
termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.1495 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. 20.9.2023,
n.26897; Cass. civ., 5.2.2016, n.2313; Cass. civ., 18.5.2011, n.10916; Cass. civ., 10.7.2008,
n.18859).
Al riguardo, occorre sottolineare come il vizio redibitorio presupponga l'appartenenza della cosa
al genere pattuito e riguardi le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione,
fabbricazione, formazione e conservazione della cosa;
tale inconveniente differisce dalla consegna
di aliud pro alio, ipotesi che si verifica quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto
diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella
ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. civ., 5.4.2016, n.6596).
Ora, nel caso in esame, l'opponente lamenta “l'ingiallimento del rivestimento, definito
“intonachino”, fornito da nonché “l'ammaloramento precoce”. Tali asseriti difetti, per CP_1
quanto rilevanti, configurano anomalie nella produzione ovvero nella conservazione del materiale
fornito, ma non sembra che possano determinare uno “snaturamento” dei beni consegnati.
In altri termini, i rappresentati inconvenienti – vale a dire l'alterazione del colore ed un
decadimento anticipato – possono attenere ad una scarsa qualità dei materiali, ma non risultano tali da trasformare gli stessi in cose appartenenti ad un genere del tutto diverso ovvero da impedire
che l'intonaco svolga la funzione che gli è propria. Né può ritenersi che detti materiali, a causa dei
vizi, non possano assolvere ad una finalità considerata essenziale dalle parti, atteso che
l'opponente non ha neppure indicato tale – eventuale – diversa funzione pattiziamente stabilita.
Ne segue che i lamentati difetti rientrano nella categoria dei vizi ex art.1490 c.c., con conseguente
applicabilità dell'art.1495 c.c., in ordine alla decadenza ed alla prescrizione.
A fronte della richiamata eccezione di decadenza, sollevata dall'opposta, l'opponente non ha
neppure dedotto – prima ancora di aver provato – di aver denunciato la presenza dei difetti nel
termine decadenziale previsto.
P.Q.M.
visti gli artt.186 e 281 sexies c.p.c.,
ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza
dell'11 dicembre 2025, ore 10,30, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la
decisione, con termine fino al 15.7.2025 per il deposito tempestivo – necessario ai fini della
pronuncia della sentenza per la suindicata udienza – di note conclusive”.
5. Non essendo intervenuti elementi di novità, deve confermarsi il contenuto del richiamato provvedimento.
Ed infatti, la pretesa sostanziale della è stata contrastata dalla CP_1 Parte_1
sulla base dell'asserita sussistenza di alcuni inconvenienti nei beni consegnati dall'opposta, la quale,
a propria volta, ha eccepito, a mente dell'art.1495 c.c., la decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi e la prescrizione dell'azione.
In proposito, l'opponente ha dedotto la ricorrenza non di una fornitura viziata, bensì di una consegna di aliud pro alio, rilievo che risulta svincolato dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.1495 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. 20.9.2023, n.26897; Cass. civ., 5.2.2016, n.2313; Cass.
civ., 18.5.2011, n.10916; Cass. civ., 10.7.2008, n.18859). Sul punto, si evidenzia come il vizio redibitorio presupponga l'appartenenza del bene al genere pattuito, inerendo le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione,
formazione e conservazione della cosa, e differisca dalla consegna di aliud pro alio, nella quale il bene acquistato appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. civ.,
5.4.2016, n.6596).
Nell'ipotesi al vaglio di questo giudicante, la lamenta “l'ingiallimento del Parte_1
rivestimento, definito “intonachino”, fornito da nonché “l'ammaloramento precoce”, vizi CP_1
che, per quanto rilevanti, configurano anomalie nella produzione ovvero nella conservazione del materiale fornito, ma non determinano uno “snaturamento” della fornitura.
L'eventuale alterazione del colore ed il possibile decadimento anticipato riguardano, quindi, una ipotetica scarsa qualità dei materiali, ma non risultano tali da trasformare gli stessi in cose appartenenti ad un genere del tutto diverso ovvero da impedire che l'intonaco svolga la funzione che gli è propria.
Neppure può ritenersi che i beni consegnati, a causa dei vizi, non possano assolvere ad una finalità
considerata essenziale dalle parti, atteso che l'opponente non ha neppure indicato tale – eventuale –
diversa funzione pattiziamente stabilita.
Da quanto fin qui esposto deriva la riconducibilità dei dedotti inconvenienti nell'alveo della categoria dei vizi ex art.1490 c.c., con conseguente applicabilità dell'art.1495 c.c., in ordine alla decadenza ed alla prescrizione.
A fronte della riferita eccezione di decadenza, sollevata dalla l'opponente non ha CP_1
neppure dedotto – prima ancora di aver dimostrato – di aver denunciato la presenza dei difetti nel termine decadenziale nella richiamata disposizione.
6. Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
7. Quanto agli importi dovuti, occorre sottolineare come, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – l'avvenuto pagamento – anche solo parziale – della somma ingiunta comporti la revoca in toto del decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione del provvedimento monitorio, sostituendosi, eventualmente, la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. civ.,
24.9.2013, n.21840; Cass. civ., 17.10.2011, n.21432; Cass. civ., SS. UU., 7.7.1993, n.7448).
A fortiori, l'integrale pagamento della somma ingiunta comporta la revoca del provvedimento monitorio, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo (cfr.
Cass. civ., 10.4.2014, n.8428; Cass. civ., 22.5.2008, n.13085).
Nel caso in esame, la ha dato atto di aver ricevuto dall'opponente – successivamente CP_1
all'instaurazione del giudizio di opposizione (cfr. doc.4 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione e memoria ex art.171 ter, n.1), c.p.c. dell'opponente) – il versamento della sorte e delle spese del procedimento monitorio, ma non degli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo, che,
dunque, devono essere qui riconosciuti.
8. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c..
9. In ordine alle spese della fase monitoria, va precisato che quest'ultima e quella di opposizione ex
art.645 c.p.c. appartengono ad un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (cfr. Cass. civ., ord. 28.12.2020, n.29642); nel caso, invece, di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del predetto pagamento, non può, tuttavia, qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. civ., ord.
27.8.2020, n.17854; Cass. civ., 21.7.2017, n.18125).
9a. Poiché il (parziale) pagamento da parte della è avvenuto successivamente Parte_1
all'istaurazione del giudizio di opposizione – e, quindi, alla notifica del decreto ingiuntivo –
secondo i princìpi sopra esposti, le spese sia della fase monitoria, sia del giudizio di opposizione devono essere liquidate in favore dei difensori della – dichiaratisi antistatari – atteso CP_1
che – come osservato – il procedimento per ingiunzione e quello di opposizione sono parte di un unico processo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
- per effetto del parziale pagamento successivamente all'instaurazione del giudizio di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.7724/2023, reso dal Tribunale di Roma in data 14 –
17.4.2023;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
versamento, in favore della , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, degli interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
- respinge la richiesta di condanna dell'opponente ex art.96 c.p.c.;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore dei difensori della Avvocata Rosalba RO ed Avvocato CP_1
IO NO RO – dichiaratisi antistatari, con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi – delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 5.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 11 dicembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò