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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romana Grasso, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, in Via di Monserrato n. 5, giusta delega in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Cosimetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 96, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro, 9997/2023 pubblicata il 10.11.2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, la chiedeva la Parte_1 revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 2151/2021, con il quale il
Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare in favore dell' la somma CP_1 pari ad € 146.525,66 a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, derivanti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica intercorso con , come da accertamento ispettivo Parte_2 svolto dall' e concluso con Verbale n. 77/2018. CP_1
A sostegno della propria pretesa deduceva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e ss. c.p.c., dovendosi riconoscere al verbale di accertamento ispettivo, posto a suo fondamento, non la valenza di prova scritta bensì quella di mero materiale indiziario che, unitamente ad altri elementi, può contribuire alla formazione del libero convincimento del Giudice.
Lamentava, altresì, la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 in ragione dell'assenza, nel verbale di accertamento, di qualsiasi motivazione in ordine sia all'an che al quantum delle pretese contributive e sanzionatorie.
Nel merito, lamentava l'inesistenza e/o infondatezza dei crediti azionati in sede monitoria in ragione dell'assenza nell'ambito delle prestazioni espletate dal lavoratore dei requisiti e delle caratteristiche proprie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Deduceva, infine, la prescrizione quinquennale dei contributi vantati per il periodo antecedente il 22.11.2013, nonché l'omissione da parte dell' i CP_1 tutti i versamenti effettuati medio tempore alla gestione separata dal CP_1 giornalista . Pt_2
Nella resistenza dell' Controparte_1 il Tribunale, così decideva: “- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la al pagamento, per le causali di cui Parte_1 in premessa, dell'ammontare di € 143.966,06 in favore dell' nonché alla CP_1 rifusione, nei confronti dello stesso, di quattro quinti delle spese di giudizio, liquidate, per detta frazione, in complessivi € 5.630,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
- compensa per un quinto le spese di giudizio tra le parti.”
In sintesi, il primo giudice, a seguito dell'espletata istruttoria documentale e testimoniale: i) ha rigettato l'eccezione di parte opponente relativa al difetto dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ritenendo il titolo correttamente emesso sulla base delle risultanze del verbale ispettivo, che costituisce elemento probatorio sufficiente ai fini della fondatezza della domanda in sede monitoria ex art. 634 e 635 c.p.c; ii) riguardo all'efficacia probatoria del verbale ispettivo nel giudizio ordinario, ha evidenziato che “i verbali ispettivi dell' on hanno valore probatorio di CP_1 un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, e dunque non esimono il giudice dalla doverosa valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie” che invero ne avrebbero confermato quanto in esso accertato”; iii) ha dichiarato che dalle testimoniane acquisite sono “emersi inequivocamente i caratteri della parasubordinazione in ogni suo aspetto”: il carattere continuativo della prestazione, l'elemento della coordinazione e della personalità della prestazione. Ha conseguentemente accertato la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché di conseguenza, la fondatezza delle deduzioni dell' quanto alla propria pretesa CP_1 contributiva; iv) relativamente al quantum della pretesa, ha ritenuto priva di fondamento la richiesta della di sottrarre dalla complessiva Parte_1 somma asseritamente dovuta, quanto già versato dal alla Gestione Pt_2
Separata dell'istituto, “trattandosi di due obbligazioni presupponenti un rapporto contributivo affatto differente tra loro e giammai potendosi compensare quanto versato dal lavoratore alla gestione separata (ed eventualmente solo da lui stesso ripetibile) con quanto da versarsi a cura del datore di lavoro”; v) ha ritenuto parimenti infondate le contestazioni dell'opponente relative alla qualifica delle sanzioni applicate, dichiarando che, nella specie ricorresse una chiara ipotesi di “evasione contributiva” e non già di “omissione contributiva”; vi) ha rigettato l'eccezione relativa ai calcoli effettuati dall' ritendo i criteri fattuali e contabili utilizzati dall' CP_1 CP_1 dettagliatamente e correttamente riportati nel contesto del vernale di accertamento e del relativo prospetto contabile nonché nel conteggio allegato al ricorso monitorio;
vii) ha rigettato, da ultimo, l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente, a fronte della notifica del verbale ispettivo del 22 novembre 2018, avendo lo stesso provveduto ad CP_1 operare la riduzione dell'importo decurtandolo da quello richiesto, per il mese di ottobre 2013, per mero errore inserito nel calcolo dall' ; viii) ha così CP_1 revocato il d.i. sulla scorta della erroneità, per una minima parte, dell'importo ingiunto e condannato la al pagamento, per le Parte_1 causali di cui in premessa, dell'ammontare di Euro 143.966,06 in favore dell' CP_1
Avverso tale decisione, ha interposto appello la , Parte_1 affidandosi alle seguenti censure: 1) erronea valutazione del giudice sulla nullità e/o illegittimità del verbale di accertamento: carenza di allegazione e prova in ordine alla natura coordinata e continuativa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
2) errata valutazione del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie;
3) errata valutazione del giudice in ordine al quantum delle pretese avversarie.
Si è costituito in giudizio l' che contestando quanto dedotto ed eccepito, CP_1 ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della gravata sentenza
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
L'appello è infondato e deve essere respinto per le argomentazioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente attribuito al verbale ispettivo valore probatorio, ritenendo accertati, sulla scorta di tale verbale, i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa del rapporto intercorso tra il e la omettendo invece di accertare l'assoluta carenza di Pt_2 CP_2 allegazione e prova in ordine alla natura coordinata e continuativa del rapporto.
Lamenta, in particolare, che il verbale de quo, non avrebbe potuto fondare valido titolo costitutivo, in quanto lo stesso avrebbe del tutto omesso di specificare in cosa il “coordinamento” sarebbe consistito e con quali tempi e modalità si sarebbe attuato, limitandosi di fatto in una indagine contenente solo un insieme di considerazioni personali effettuate dall'ispettrice e prive di qualsivoglia riscontro sul piano fattuale.
Deduce, infine, che il primo giudice avrebbe dovuto considerare nullo il verbale ispettivo, in quanto carente di motivazione e dunque violativo dell'art.
3. Co.1 della l. 241/1990.
Ha così lamentato che il primo giudice avrebbe errato nell'attribuire valore probatorio al verbale oggetto di giudizio, in quanto nello stesso erano stati riportati fatti di cui il pubblico ufficiale non aveva avuto percezione diretta, ma soltanto mediata da dichiarazioni rese da terzi.
Il motivo non merita accoglimento, risultando sul punto la sentenza adeguatamente motivata, logica e coerente.
Il primo giudice, infatti, ha correttamente ritenuto, che ai sensi dell'art. 459
c.p.c, costituiscono, altresì, prove idonee ai fini della fondatezza delle domande in sede monitoria ex art. 634 e 645 c.p.c. “gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato corporativo e dai funzionari degli Enti”.
Orbene, nel caso di specie, l' è indubbiamente l'ente preposto a compiti CP_1 di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in quanto gestisce, con autonoma regolamentazione, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza e assistenza a favore dei giornalisti italiani (v. Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838; legge 20 dicembre 1951, n. 1564; legge 9 novembre 1955,
n. 1122 ; Legge 25 febbraio 1987, n. 67; Decreto Legislativo 30 giugno 1994,
n. 509; legge 23 dicembre 2000, n. 388; decreto Interministeriale del 24 luglio
2005).
In merito all'efficacia probatoria del verbale nell'ambito del giudizio ordinario, il primo Giudice ha poi giustamente evidenziato come “i verbali ispettivi dell' non hanno il valore probatorio di un accertamento CP_1 precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, e dunque non esimono il giudice dalla doverosa valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto ben può rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento stesso;
pertanto, il giudice deve valutare, secondo il suo libero apprezzamento il materiale, raccolto dal verbalizzante, determinando quale sia il conto da farne ai fini della prova.”.
Ebbene, tale valutazione complessiva, risulta essere stata correttamente e scupolosamente effettuata dal giudice di prime cure, il quale, soltanto all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha ritenuto confermato quanto già accertato in sede di indagine ispettiva, come meglio si vedrà nell'esame del secondo motivo di gravame. Quanto alla doglianza formulata da parte appellante, circa l'asserita nullità del verbale ispettivo per vizio di motivazione, la Corte osserva che, dalla lettura dello stesso, emerge invece come siano stati ampiamente descritti tutti gli elementi che sono stati valutati dagli Ispettori ai fini dell'apprezzamento della reale natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, elementi poi tutti valorizzati anche dall'escussione testimoniale effettuata in primo grado.
Sul punto, peraltro, si è già pronunciata questa Corte in un caso analogo, con sentenza che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.c. laddove ha affermato che “si deve premettere la considerazione secondo la quale il giudice del lavoro è giudice del rapporto e non già della legittimità del procedimento amministrativo che ha portato all'accertamento di una pretesa contributiva. Infatti (per tutte Cass. n. 5550/2021), né l'esito del procedimento amministrativo contenzioso, né le regolarità o irregolarità procedurali che lo abbiano connotato impediscono all'ente previdenziale di agire o di resistere in giudizio per l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi e previdenziali: trattasi infatti di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) della potestà amministrativa incide su situazione giuridiche indisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, per conseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale” (Corte
d'Appello di Roma – Sez. Lavoro –Sentenza n. 973/2024 -R.G. n. 1226/2022)
Orbene, il giudice di primo grado, ai fini di verificare la concreta sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, dopo aver puntualmente distinto gli elementi qualificanti la prestazione di collaborazione coordinata e continuativa rispetto al rapporto di lavoro autonomo — con particolare riferimento alla continuità della prestazione, al necessario coordinamento con l'organizzazione del committente, all'inserimento funzionale del collaboratore nell'attività aziendale e alla limitata autonomia organizzativa — è pervenuto alla conclusione che la dedotta natura di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto dovesse ritenersi accertata. Tale qualificazione è stata, peraltro, confermata dall'istruttoria, la quale ha evidenziato la presenza degli elementi sintomatici idonei a dimostrare la reale natura del rapporto di lavoro quale collaborazione coordinata e continuativa, in conformità a quanto già rilevato nel verbale ispettivo.
Il primo giudice risulta, peraltro, aver adeguatamente motivato anche la lamentata carenza di allegazione e prova relativamente alla natura di co.co.co dell'intercorso rapporto lavorativo tra il e la , fornendo Pt_2 Parte_1 argomentazioni assolutamente in linea con i consolidati principi giurisprudenziali in tema di valore probatorio dei verbali ispettivi, che affermano come il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del
2020 ), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass.
n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019; Cass. n. 24388 del 2022).
Come correttamente rilevato nella gravata sentenza, infatti, nel verbale ispettivo gli ispettori hanno espressamente dato atto di aver esaminato una serie corposa di documenti, tra i quali i contratti del succeditisi negli Pt_2 anni e le fatture dallo stesso emesse, nonché di aver raccolto le dichiarazioni spontanee del giornalista medesimo e del Responsabile amministrativo della i cui verbali risultano allegati a quello Parte_1 Testimone_1 dell'ispezione. Ciò posto, non può essere considerata degna di rilevanza la doglianza dell'appellante che si limita a sostenere che tale accertamento sia stato operato sulla delle mere valutazioni personali degli Ispettori. Pt_3
Peraltro, la Corte di legittimità ha più volte ribadito che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. n.17555\02); in sostanza i verbali forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900\03, Cass. n.3527\01, Cass. n.9384\95)”
(Cass n. 24208/2020).
Alcun rilievo può essere ancora attribuito al secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie, dolendosi in particolare del mancato assolvimento da parte dell' dell'onere di provare gli elementi CP_3 costitutivi delle pretese avanzate nei confronti della Parte_1
[...]
L'appellante sostiene, infatti, che l' non avrebbe compiutamente CP_3 provato la natura coordinata e continuativa dl rapporto intercorso tra le parti e soprattutto l'esistenza di un coordinamento costante dell'attività del professionista da parte della e che il Tribunale avrebbe effettuato Parte_1 un malgoverno delle risultanze istruttorie, le quali a suo dire, non avrebbero in alcun modo confermato la dedotta natura del rapporto.
Dalla lettura della gravata sentenza emerge, invero, che il primo giudice non ha affatto travisato il senso delle dichiarazioni testimoniali rese, né ha considerato quali fonti esclusive del convincimento le dichiarazioni rese durante l'accertamento ispettivo.
La decisione appare invece frutto di un percorso logico incensurabile, fondato su una prudente analisi del complessivo quadro istruttorio, pienamente confermata dagli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità in materia di valutazione delle prove.
Da un riesame delle risultanze istruttorie, infatti, appare corretta la parte della gravata pronuncia laddove afferma : “ dalle testimonianze acquisite al giudizio devono dirsi emersi inequivocabilmente i caratteri della parasubordinazione in ogni suo aspetto…….È emerso infatti che il Presidente si coordinasse con il all'inizio di ogni anno e poi con periodiche riunioni per la Pt_2 programmazione delle attività della da svolgere sia in campo Parte_1 nazionale che internazionale;
che dette riunioni, niente affatto sporadiche, erano affatto necessarie per programmare non solo eventi particolari ma per organizzare la programmazione generale dell'attività giornalistica.- “…Le circostanze riferite dai testi, che confermano ulteriormente gli elementi acquisiti dagli ispettori nel corso dell'accertamento, risultano, dunque, univocamente indicative dell'esistenza di un rapporto continuativo protrattosi per lungo tempo, caratterizzato dal coordinamento funzionale con le esigenze datoriali. -….Deve quindi affermarsi la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché, di conseguenza, la fondatezza delle deduzioni dell' quanto alla propria pretesa CP_1 contributiva…”
Le testimonianze, hanno infatti confermato il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti ascoltati dagli Ispettori ed allegate al relativo verbale n.
77/2018, da cui è scaturito il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
così come hanno confermato quanto desumibile delle prove documentali depositate da parte appellata, tra cui non può non essere attribuito valore dirimente alle fatture mensili emesse per circa 5 anni di rapporto, tutte di pari importo, dato del tutto incompatibile con la prospettazione di un incarico professionale occasionale ed autonomo “ a partita iva”.
E' stato infatti sostanzialmente confermato come la pluriennale collaborazione del , si sia svolta sempre con il coordinamento diretto e continuo del Pt_2
Presidente della , con cui si relazionava Parte_4 costantemente per aggiornare e pubblicare comunicati stampa sul sito della organizzare e gestire in qualità di moderatore Conferenze Stampa Parte_1 ed ogni volta che doveva seguire, in qualità di Unico Responsabile dell'Ufficio
Stampa della medesima, le varie nazionali impegnate nei tornei Parte_1
e/o eventi di maggior richiamo (Olimpiadi, Campionati del Mondo ed Europei) al fine di fornire in tempo reale aggiornamenti, notizie ed interviste. (in tal senso depongono le dichiarazioni del teste del e del Tes_1 Tes_2
Presidente ). Pt_4
È utile a tal proposito, per l'ulteriore conferma della correttezza nel merito dell'accertamento effettuato dal primo giudice, ai fini della qualificazione della natura del rapporto lavorativo intercorso tra il e la Pt_2 Parte_1 richiamare la specifica giurisprudenza in materia, preso atto della peculiarità del lavoro di tipo giornalistico.
E' stato infatti più volte chiarito dalla Corte di legittimità, con orientamento fatto proprio anche da questa Corte nella sentenza 1807/2024 che si richiama, che “ Nel lavoro giornalistico, come detto caratterizzato dalla natura creativa ed intellettuale della prestazione, poi, anche il coordinamento da parte del committente - in linea generale sussistente quando la prestazione continuativa
e personale si inserisca nell'organizzazione aziendale del preponente, risulti collegata con gli scopi di essa, e, pur in limiti compatibili con l'autonomia professionale, sia assoggettata ad ingerenze e direttive (ex multis Cass.
6.5.2004 n. 8598) - si presenta in forma attenuta al pari della subordinazione, sicché, fermi gli altri requisiti dell'inserimento nell'organizzazione aziendale del preponente e nel collegamento con gli scopi della stessa, le ingerenze e le direttive ben possono limitarsi a quanto necessario ad assicurare la coerenza dei contenuti informativi con la linea editoriale” (così ad esempio l'art. 1 dell'Accordo FIEG – FNSI sul lavoro autonomo, allegato al CNLG del 2001).
–….. “ La durata del rapporto di collaborazione e soprattutto l'originaria previsione negoziale della sua continuità nel tempo costituiscono seri elementi presuntivi idonei a dimostrare il coordinamento del committente, non solo per
l'evidente originaria finalizzazione dell'attività del giornalista a soddisfare una durevole esigenza aziendale, ma soprattutto perché non si vede come possa postularsi che il prestatore d'opera, al quale si richieda di svolgere una prestazione di natura giornalistica sostanzialmente continuativa nel tempo, non sia poi soggetto ad un del pari periodico coordinamento da parte dell'editore (certamente esercitato tramite il direttore responsabile della testata), non solo in punto di coerenza tra i “pezzi” proposti e la linea editoriale della stessa, ma anche circa la maggior o minor prevalenza di una notizia rispetto ad un'altra.”
In forza dei principi sopra richiamati, non si può che confermare la correttezza dell'accertamento effettuato dal primo giudice.
Ad ulteriore conferma del non condivisibile richiamo di controparte ai doveri di esclusività, caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, si rammenta che nel rapporto di co.co.co. la compatibilità di più rapporti di collaborazione anche con un rapporto di natura subordinata è legittimata dall'art. 8 , CP_4 relativo ai “rapporti plurimi”, che vieta ai giornalisti solo la compresenza di due rapporti giornalistici a tempo pieno, soggetti alla disciplina dell'art. 1
; al di fuori di questa ipotesi il giornalista è infatti libero di attività e/o CP_4 professioni non giornalistiche (fatta salva l'apposita pattuizione di una clausola di esclusività, non ricorrente nel caso di specie). Anche sul punto si è già pronunciata questa Corte, con sentenza n. 3790/2024, richiamata da parte appellata, affermando che “per consolidata giurisprudenza di legittimità il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo solo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (ex pluris Cass. n.
4500/2007). Ed invero, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "nomen iuris" che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma cod. civ.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale (Cass. n.15327/2006). Ne consegue che non assume alcun valore decisivo a escludere la c.d. para- subordinazione il richiamo ai contratti di cessione di diritti d'autore o di collaborazione professionale sottoscritti dai giornalisti oggetto della verifica ispettiva in esame e prodotti in atti, mentre rilevano esclusivamente le modalità concrete di svolgimento del rapporto.”
Ciò posto, alla luce del riesame del materiale istruttorio raccolto, la Corte non può esimersi dall'osservare che tanto la valutazione delle deposizioni, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. sul punto Cass. n. 21187 del
2019 e Cass. n. 4474 del 2022).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti, operata dal
Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del materiale probatorio, ha ritenuto provato lo svolgimento della prestazione del con i caratteri tipici della Pt_2 collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto detto, anche tale motivo deve essere respinto.
Parimenti, non può trovare accoglimento il terzo ed ultimo motivo di gravame, con il quale la appellante censura la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto corretta la quantificazione del credito contributivo azionato dall' CP_1
L'appellante sostiene che l' avrebbe dovuto detrarre Controparte_5 dall'importo richiesto le somme che il giornalista avrebbe versato, nel Pt_2 medesimo periodo, alla Gestione Separata, assumendo che tali versamenti inciderebbero sulla debenza complessiva della contribuzione pretesa. Tale tesi non può essere condivisa.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'obbligazione contributiva oggetto del presente giudizio trova il proprio fondamento nella qualificazione del rapporto di lavoro quale collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica, con conseguente assoggettamento alla specifica gestione previdenziale di riferimento. Essa costituisce un'obbligazione autonoma, inderogabile e indisponibile, gravante esclusivamente sul datore di lavoro, e non può in alcun modo essere elisa o ridotta da versamenti effettuati dal lavoratore a diverso titolo e nell'ambito di un differente regime previdenziale.
I contributi eventualmente versati dal giornalista alla Gestione Separata, infatti, presuppongono una qualificazione del rapporto come lavoro autonomo che è stata correttamente disattesa all'esito dell'accertamento ispettivo e dell'istruttoria giudiziale. Ne consegue che tali versamenti non sono opponibili all'ente previdenziale ai fini della riduzione del credito contributivo, né possono formare oggetto di compensazione, restando semmai impregiudicata la sola eventuale azione restitutoria in capo al lavoratore nei confronti dell'Istituto competente.
Del pari infondate risultano le doglianze relative al regime sanzionatorio applicato.
La sentenza impugnata ha correttamente ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'evasione contributiva, atteso che la qualificazione del rapporto come autonomo, in contrasto con le sue concrete modalità di svolgimento, integra una presunzione di volontà elusiva del datore di lavoro, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ne consegue la legittimità dell'applicazione delle sanzioni civili nella misura prevista per tale ipotesi, correttamente calcolate dall'INPGI sulla base delle disposizioni normative e regolamentari richiamate nel verbale ispettivo e nei prospetti contabili prodotti in giudizio.
Quanto, infine, alla quantificazione del credito, deve rilevarsi che l'INPGI ha puntualmente illustrato i criteri seguiti per il calcolo dei contributi e delle sanzioni, fornendo una ricostruzione analitica e verificabile delle somme dovute. L' ha, inoltre, provveduto a rettificare un mero errore materiale CP_1 originariamente commesso, escludendo dal computo la mensilità di ottobre
2013 e rideterminando conseguentemente l'importo complessivo richiesto, recepito correttamente dal giudice di primo grado.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia contributiva e previdenziale, fornendo una motivazione logica, coerente e adeguatamente supportata dalle risultanze istruttorie.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la al Parte_1 pagamento in favore dell'INPGI delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 4.500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romana Grasso, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, in Via di Monserrato n. 5, giusta delega in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Cosimetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 96, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro, 9997/2023 pubblicata il 10.11.2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, la chiedeva la Parte_1 revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 2151/2021, con il quale il
Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare in favore dell' la somma CP_1 pari ad € 146.525,66 a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, derivanti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica intercorso con , come da accertamento ispettivo Parte_2 svolto dall' e concluso con Verbale n. 77/2018. CP_1
A sostegno della propria pretesa deduceva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e ss. c.p.c., dovendosi riconoscere al verbale di accertamento ispettivo, posto a suo fondamento, non la valenza di prova scritta bensì quella di mero materiale indiziario che, unitamente ad altri elementi, può contribuire alla formazione del libero convincimento del Giudice.
Lamentava, altresì, la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 in ragione dell'assenza, nel verbale di accertamento, di qualsiasi motivazione in ordine sia all'an che al quantum delle pretese contributive e sanzionatorie.
Nel merito, lamentava l'inesistenza e/o infondatezza dei crediti azionati in sede monitoria in ragione dell'assenza nell'ambito delle prestazioni espletate dal lavoratore dei requisiti e delle caratteristiche proprie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Deduceva, infine, la prescrizione quinquennale dei contributi vantati per il periodo antecedente il 22.11.2013, nonché l'omissione da parte dell' i CP_1 tutti i versamenti effettuati medio tempore alla gestione separata dal CP_1 giornalista . Pt_2
Nella resistenza dell' Controparte_1 il Tribunale, così decideva: “- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la al pagamento, per le causali di cui Parte_1 in premessa, dell'ammontare di € 143.966,06 in favore dell' nonché alla CP_1 rifusione, nei confronti dello stesso, di quattro quinti delle spese di giudizio, liquidate, per detta frazione, in complessivi € 5.630,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
- compensa per un quinto le spese di giudizio tra le parti.”
In sintesi, il primo giudice, a seguito dell'espletata istruttoria documentale e testimoniale: i) ha rigettato l'eccezione di parte opponente relativa al difetto dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ritenendo il titolo correttamente emesso sulla base delle risultanze del verbale ispettivo, che costituisce elemento probatorio sufficiente ai fini della fondatezza della domanda in sede monitoria ex art. 634 e 635 c.p.c; ii) riguardo all'efficacia probatoria del verbale ispettivo nel giudizio ordinario, ha evidenziato che “i verbali ispettivi dell' on hanno valore probatorio di CP_1 un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, e dunque non esimono il giudice dalla doverosa valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie” che invero ne avrebbero confermato quanto in esso accertato”; iii) ha dichiarato che dalle testimoniane acquisite sono “emersi inequivocamente i caratteri della parasubordinazione in ogni suo aspetto”: il carattere continuativo della prestazione, l'elemento della coordinazione e della personalità della prestazione. Ha conseguentemente accertato la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché di conseguenza, la fondatezza delle deduzioni dell' quanto alla propria pretesa CP_1 contributiva; iv) relativamente al quantum della pretesa, ha ritenuto priva di fondamento la richiesta della di sottrarre dalla complessiva Parte_1 somma asseritamente dovuta, quanto già versato dal alla Gestione Pt_2
Separata dell'istituto, “trattandosi di due obbligazioni presupponenti un rapporto contributivo affatto differente tra loro e giammai potendosi compensare quanto versato dal lavoratore alla gestione separata (ed eventualmente solo da lui stesso ripetibile) con quanto da versarsi a cura del datore di lavoro”; v) ha ritenuto parimenti infondate le contestazioni dell'opponente relative alla qualifica delle sanzioni applicate, dichiarando che, nella specie ricorresse una chiara ipotesi di “evasione contributiva” e non già di “omissione contributiva”; vi) ha rigettato l'eccezione relativa ai calcoli effettuati dall' ritendo i criteri fattuali e contabili utilizzati dall' CP_1 CP_1 dettagliatamente e correttamente riportati nel contesto del vernale di accertamento e del relativo prospetto contabile nonché nel conteggio allegato al ricorso monitorio;
vii) ha rigettato, da ultimo, l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente, a fronte della notifica del verbale ispettivo del 22 novembre 2018, avendo lo stesso provveduto ad CP_1 operare la riduzione dell'importo decurtandolo da quello richiesto, per il mese di ottobre 2013, per mero errore inserito nel calcolo dall' ; viii) ha così CP_1 revocato il d.i. sulla scorta della erroneità, per una minima parte, dell'importo ingiunto e condannato la al pagamento, per le Parte_1 causali di cui in premessa, dell'ammontare di Euro 143.966,06 in favore dell' CP_1
Avverso tale decisione, ha interposto appello la , Parte_1 affidandosi alle seguenti censure: 1) erronea valutazione del giudice sulla nullità e/o illegittimità del verbale di accertamento: carenza di allegazione e prova in ordine alla natura coordinata e continuativa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
2) errata valutazione del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie;
3) errata valutazione del giudice in ordine al quantum delle pretese avversarie.
Si è costituito in giudizio l' che contestando quanto dedotto ed eccepito, CP_1 ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della gravata sentenza
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
L'appello è infondato e deve essere respinto per le argomentazioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente attribuito al verbale ispettivo valore probatorio, ritenendo accertati, sulla scorta di tale verbale, i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa del rapporto intercorso tra il e la omettendo invece di accertare l'assoluta carenza di Pt_2 CP_2 allegazione e prova in ordine alla natura coordinata e continuativa del rapporto.
Lamenta, in particolare, che il verbale de quo, non avrebbe potuto fondare valido titolo costitutivo, in quanto lo stesso avrebbe del tutto omesso di specificare in cosa il “coordinamento” sarebbe consistito e con quali tempi e modalità si sarebbe attuato, limitandosi di fatto in una indagine contenente solo un insieme di considerazioni personali effettuate dall'ispettrice e prive di qualsivoglia riscontro sul piano fattuale.
Deduce, infine, che il primo giudice avrebbe dovuto considerare nullo il verbale ispettivo, in quanto carente di motivazione e dunque violativo dell'art.
3. Co.1 della l. 241/1990.
Ha così lamentato che il primo giudice avrebbe errato nell'attribuire valore probatorio al verbale oggetto di giudizio, in quanto nello stesso erano stati riportati fatti di cui il pubblico ufficiale non aveva avuto percezione diretta, ma soltanto mediata da dichiarazioni rese da terzi.
Il motivo non merita accoglimento, risultando sul punto la sentenza adeguatamente motivata, logica e coerente.
Il primo giudice, infatti, ha correttamente ritenuto, che ai sensi dell'art. 459
c.p.c, costituiscono, altresì, prove idonee ai fini della fondatezza delle domande in sede monitoria ex art. 634 e 645 c.p.c. “gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato corporativo e dai funzionari degli Enti”.
Orbene, nel caso di specie, l' è indubbiamente l'ente preposto a compiti CP_1 di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in quanto gestisce, con autonoma regolamentazione, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza e assistenza a favore dei giornalisti italiani (v. Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838; legge 20 dicembre 1951, n. 1564; legge 9 novembre 1955,
n. 1122 ; Legge 25 febbraio 1987, n. 67; Decreto Legislativo 30 giugno 1994,
n. 509; legge 23 dicembre 2000, n. 388; decreto Interministeriale del 24 luglio
2005).
In merito all'efficacia probatoria del verbale nell'ambito del giudizio ordinario, il primo Giudice ha poi giustamente evidenziato come “i verbali ispettivi dell' non hanno il valore probatorio di un accertamento CP_1 precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, e dunque non esimono il giudice dalla doverosa valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto ben può rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento stesso;
pertanto, il giudice deve valutare, secondo il suo libero apprezzamento il materiale, raccolto dal verbalizzante, determinando quale sia il conto da farne ai fini della prova.”.
Ebbene, tale valutazione complessiva, risulta essere stata correttamente e scupolosamente effettuata dal giudice di prime cure, il quale, soltanto all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha ritenuto confermato quanto già accertato in sede di indagine ispettiva, come meglio si vedrà nell'esame del secondo motivo di gravame. Quanto alla doglianza formulata da parte appellante, circa l'asserita nullità del verbale ispettivo per vizio di motivazione, la Corte osserva che, dalla lettura dello stesso, emerge invece come siano stati ampiamente descritti tutti gli elementi che sono stati valutati dagli Ispettori ai fini dell'apprezzamento della reale natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, elementi poi tutti valorizzati anche dall'escussione testimoniale effettuata in primo grado.
Sul punto, peraltro, si è già pronunciata questa Corte in un caso analogo, con sentenza che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.c. laddove ha affermato che “si deve premettere la considerazione secondo la quale il giudice del lavoro è giudice del rapporto e non già della legittimità del procedimento amministrativo che ha portato all'accertamento di una pretesa contributiva. Infatti (per tutte Cass. n. 5550/2021), né l'esito del procedimento amministrativo contenzioso, né le regolarità o irregolarità procedurali che lo abbiano connotato impediscono all'ente previdenziale di agire o di resistere in giudizio per l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi e previdenziali: trattasi infatti di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) della potestà amministrativa incide su situazione giuridiche indisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, per conseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale” (Corte
d'Appello di Roma – Sez. Lavoro –Sentenza n. 973/2024 -R.G. n. 1226/2022)
Orbene, il giudice di primo grado, ai fini di verificare la concreta sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, dopo aver puntualmente distinto gli elementi qualificanti la prestazione di collaborazione coordinata e continuativa rispetto al rapporto di lavoro autonomo — con particolare riferimento alla continuità della prestazione, al necessario coordinamento con l'organizzazione del committente, all'inserimento funzionale del collaboratore nell'attività aziendale e alla limitata autonomia organizzativa — è pervenuto alla conclusione che la dedotta natura di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto dovesse ritenersi accertata. Tale qualificazione è stata, peraltro, confermata dall'istruttoria, la quale ha evidenziato la presenza degli elementi sintomatici idonei a dimostrare la reale natura del rapporto di lavoro quale collaborazione coordinata e continuativa, in conformità a quanto già rilevato nel verbale ispettivo.
Il primo giudice risulta, peraltro, aver adeguatamente motivato anche la lamentata carenza di allegazione e prova relativamente alla natura di co.co.co dell'intercorso rapporto lavorativo tra il e la , fornendo Pt_2 Parte_1 argomentazioni assolutamente in linea con i consolidati principi giurisprudenziali in tema di valore probatorio dei verbali ispettivi, che affermano come il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del
2020 ), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass.
n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019; Cass. n. 24388 del 2022).
Come correttamente rilevato nella gravata sentenza, infatti, nel verbale ispettivo gli ispettori hanno espressamente dato atto di aver esaminato una serie corposa di documenti, tra i quali i contratti del succeditisi negli Pt_2 anni e le fatture dallo stesso emesse, nonché di aver raccolto le dichiarazioni spontanee del giornalista medesimo e del Responsabile amministrativo della i cui verbali risultano allegati a quello Parte_1 Testimone_1 dell'ispezione. Ciò posto, non può essere considerata degna di rilevanza la doglianza dell'appellante che si limita a sostenere che tale accertamento sia stato operato sulla delle mere valutazioni personali degli Ispettori. Pt_3
Peraltro, la Corte di legittimità ha più volte ribadito che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. n.17555\02); in sostanza i verbali forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900\03, Cass. n.3527\01, Cass. n.9384\95)”
(Cass n. 24208/2020).
Alcun rilievo può essere ancora attribuito al secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie, dolendosi in particolare del mancato assolvimento da parte dell' dell'onere di provare gli elementi CP_3 costitutivi delle pretese avanzate nei confronti della Parte_1
[...]
L'appellante sostiene, infatti, che l' non avrebbe compiutamente CP_3 provato la natura coordinata e continuativa dl rapporto intercorso tra le parti e soprattutto l'esistenza di un coordinamento costante dell'attività del professionista da parte della e che il Tribunale avrebbe effettuato Parte_1 un malgoverno delle risultanze istruttorie, le quali a suo dire, non avrebbero in alcun modo confermato la dedotta natura del rapporto.
Dalla lettura della gravata sentenza emerge, invero, che il primo giudice non ha affatto travisato il senso delle dichiarazioni testimoniali rese, né ha considerato quali fonti esclusive del convincimento le dichiarazioni rese durante l'accertamento ispettivo.
La decisione appare invece frutto di un percorso logico incensurabile, fondato su una prudente analisi del complessivo quadro istruttorio, pienamente confermata dagli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità in materia di valutazione delle prove.
Da un riesame delle risultanze istruttorie, infatti, appare corretta la parte della gravata pronuncia laddove afferma : “ dalle testimonianze acquisite al giudizio devono dirsi emersi inequivocabilmente i caratteri della parasubordinazione in ogni suo aspetto…….È emerso infatti che il Presidente si coordinasse con il all'inizio di ogni anno e poi con periodiche riunioni per la Pt_2 programmazione delle attività della da svolgere sia in campo Parte_1 nazionale che internazionale;
che dette riunioni, niente affatto sporadiche, erano affatto necessarie per programmare non solo eventi particolari ma per organizzare la programmazione generale dell'attività giornalistica.- “…Le circostanze riferite dai testi, che confermano ulteriormente gli elementi acquisiti dagli ispettori nel corso dell'accertamento, risultano, dunque, univocamente indicative dell'esistenza di un rapporto continuativo protrattosi per lungo tempo, caratterizzato dal coordinamento funzionale con le esigenze datoriali. -….Deve quindi affermarsi la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché, di conseguenza, la fondatezza delle deduzioni dell' quanto alla propria pretesa CP_1 contributiva…”
Le testimonianze, hanno infatti confermato il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti ascoltati dagli Ispettori ed allegate al relativo verbale n.
77/2018, da cui è scaturito il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
così come hanno confermato quanto desumibile delle prove documentali depositate da parte appellata, tra cui non può non essere attribuito valore dirimente alle fatture mensili emesse per circa 5 anni di rapporto, tutte di pari importo, dato del tutto incompatibile con la prospettazione di un incarico professionale occasionale ed autonomo “ a partita iva”.
E' stato infatti sostanzialmente confermato come la pluriennale collaborazione del , si sia svolta sempre con il coordinamento diretto e continuo del Pt_2
Presidente della , con cui si relazionava Parte_4 costantemente per aggiornare e pubblicare comunicati stampa sul sito della organizzare e gestire in qualità di moderatore Conferenze Stampa Parte_1 ed ogni volta che doveva seguire, in qualità di Unico Responsabile dell'Ufficio
Stampa della medesima, le varie nazionali impegnate nei tornei Parte_1
e/o eventi di maggior richiamo (Olimpiadi, Campionati del Mondo ed Europei) al fine di fornire in tempo reale aggiornamenti, notizie ed interviste. (in tal senso depongono le dichiarazioni del teste del e del Tes_1 Tes_2
Presidente ). Pt_4
È utile a tal proposito, per l'ulteriore conferma della correttezza nel merito dell'accertamento effettuato dal primo giudice, ai fini della qualificazione della natura del rapporto lavorativo intercorso tra il e la Pt_2 Parte_1 richiamare la specifica giurisprudenza in materia, preso atto della peculiarità del lavoro di tipo giornalistico.
E' stato infatti più volte chiarito dalla Corte di legittimità, con orientamento fatto proprio anche da questa Corte nella sentenza 1807/2024 che si richiama, che “ Nel lavoro giornalistico, come detto caratterizzato dalla natura creativa ed intellettuale della prestazione, poi, anche il coordinamento da parte del committente - in linea generale sussistente quando la prestazione continuativa
e personale si inserisca nell'organizzazione aziendale del preponente, risulti collegata con gli scopi di essa, e, pur in limiti compatibili con l'autonomia professionale, sia assoggettata ad ingerenze e direttive (ex multis Cass.
6.5.2004 n. 8598) - si presenta in forma attenuta al pari della subordinazione, sicché, fermi gli altri requisiti dell'inserimento nell'organizzazione aziendale del preponente e nel collegamento con gli scopi della stessa, le ingerenze e le direttive ben possono limitarsi a quanto necessario ad assicurare la coerenza dei contenuti informativi con la linea editoriale” (così ad esempio l'art. 1 dell'Accordo FIEG – FNSI sul lavoro autonomo, allegato al CNLG del 2001).
–….. “ La durata del rapporto di collaborazione e soprattutto l'originaria previsione negoziale della sua continuità nel tempo costituiscono seri elementi presuntivi idonei a dimostrare il coordinamento del committente, non solo per
l'evidente originaria finalizzazione dell'attività del giornalista a soddisfare una durevole esigenza aziendale, ma soprattutto perché non si vede come possa postularsi che il prestatore d'opera, al quale si richieda di svolgere una prestazione di natura giornalistica sostanzialmente continuativa nel tempo, non sia poi soggetto ad un del pari periodico coordinamento da parte dell'editore (certamente esercitato tramite il direttore responsabile della testata), non solo in punto di coerenza tra i “pezzi” proposti e la linea editoriale della stessa, ma anche circa la maggior o minor prevalenza di una notizia rispetto ad un'altra.”
In forza dei principi sopra richiamati, non si può che confermare la correttezza dell'accertamento effettuato dal primo giudice.
Ad ulteriore conferma del non condivisibile richiamo di controparte ai doveri di esclusività, caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, si rammenta che nel rapporto di co.co.co. la compatibilità di più rapporti di collaborazione anche con un rapporto di natura subordinata è legittimata dall'art. 8 , CP_4 relativo ai “rapporti plurimi”, che vieta ai giornalisti solo la compresenza di due rapporti giornalistici a tempo pieno, soggetti alla disciplina dell'art. 1
; al di fuori di questa ipotesi il giornalista è infatti libero di attività e/o CP_4 professioni non giornalistiche (fatta salva l'apposita pattuizione di una clausola di esclusività, non ricorrente nel caso di specie). Anche sul punto si è già pronunciata questa Corte, con sentenza n. 3790/2024, richiamata da parte appellata, affermando che “per consolidata giurisprudenza di legittimità il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo solo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (ex pluris Cass. n.
4500/2007). Ed invero, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "nomen iuris" che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma cod. civ.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale (Cass. n.15327/2006). Ne consegue che non assume alcun valore decisivo a escludere la c.d. para- subordinazione il richiamo ai contratti di cessione di diritti d'autore o di collaborazione professionale sottoscritti dai giornalisti oggetto della verifica ispettiva in esame e prodotti in atti, mentre rilevano esclusivamente le modalità concrete di svolgimento del rapporto.”
Ciò posto, alla luce del riesame del materiale istruttorio raccolto, la Corte non può esimersi dall'osservare che tanto la valutazione delle deposizioni, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. sul punto Cass. n. 21187 del
2019 e Cass. n. 4474 del 2022).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti, operata dal
Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del materiale probatorio, ha ritenuto provato lo svolgimento della prestazione del con i caratteri tipici della Pt_2 collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto detto, anche tale motivo deve essere respinto.
Parimenti, non può trovare accoglimento il terzo ed ultimo motivo di gravame, con il quale la appellante censura la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto corretta la quantificazione del credito contributivo azionato dall' CP_1
L'appellante sostiene che l' avrebbe dovuto detrarre Controparte_5 dall'importo richiesto le somme che il giornalista avrebbe versato, nel Pt_2 medesimo periodo, alla Gestione Separata, assumendo che tali versamenti inciderebbero sulla debenza complessiva della contribuzione pretesa. Tale tesi non può essere condivisa.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'obbligazione contributiva oggetto del presente giudizio trova il proprio fondamento nella qualificazione del rapporto di lavoro quale collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica, con conseguente assoggettamento alla specifica gestione previdenziale di riferimento. Essa costituisce un'obbligazione autonoma, inderogabile e indisponibile, gravante esclusivamente sul datore di lavoro, e non può in alcun modo essere elisa o ridotta da versamenti effettuati dal lavoratore a diverso titolo e nell'ambito di un differente regime previdenziale.
I contributi eventualmente versati dal giornalista alla Gestione Separata, infatti, presuppongono una qualificazione del rapporto come lavoro autonomo che è stata correttamente disattesa all'esito dell'accertamento ispettivo e dell'istruttoria giudiziale. Ne consegue che tali versamenti non sono opponibili all'ente previdenziale ai fini della riduzione del credito contributivo, né possono formare oggetto di compensazione, restando semmai impregiudicata la sola eventuale azione restitutoria in capo al lavoratore nei confronti dell'Istituto competente.
Del pari infondate risultano le doglianze relative al regime sanzionatorio applicato.
La sentenza impugnata ha correttamente ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'evasione contributiva, atteso che la qualificazione del rapporto come autonomo, in contrasto con le sue concrete modalità di svolgimento, integra una presunzione di volontà elusiva del datore di lavoro, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ne consegue la legittimità dell'applicazione delle sanzioni civili nella misura prevista per tale ipotesi, correttamente calcolate dall'INPGI sulla base delle disposizioni normative e regolamentari richiamate nel verbale ispettivo e nei prospetti contabili prodotti in giudizio.
Quanto, infine, alla quantificazione del credito, deve rilevarsi che l'INPGI ha puntualmente illustrato i criteri seguiti per il calcolo dei contributi e delle sanzioni, fornendo una ricostruzione analitica e verificabile delle somme dovute. L' ha, inoltre, provveduto a rettificare un mero errore materiale CP_1 originariamente commesso, escludendo dal computo la mensilità di ottobre
2013 e rideterminando conseguentemente l'importo complessivo richiesto, recepito correttamente dal giudice di primo grado.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia contributiva e previdenziale, fornendo una motivazione logica, coerente e adeguatamente supportata dalle risultanze istruttorie.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la al Parte_1 pagamento in favore dell'INPGI delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 4.500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa