Sentenza 31 marzo 2026
Decreto presidenziale 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00420/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Ufficio Incarichi e Funzioni Speciali - -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., Ufficio Incarichi e Funzioni Speciali di -OMISSIS-, (Atto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. NZ IA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 12.10.2022 e depositato il 15.10.2022, il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, -OMISSIS-, ha chiesto l'annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., Ufficio Incarichi e Funzioni Speciali di -OMISSIS-, nella parte in cui non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, come modificato dall'art. 21 della Legge n. 232 del 1990, nonché l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei predetti scatti, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
1.1. Ha allegato di essere stato collocato in quiescenza a domanda in data -OMISSIS-, avendo compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato trentasei anni di servizio utile alla data del pensionamento, risultando pertanto in possesso di entrambi i requisiti previsti dall'art. 6- bis , comma 2, del D.L. n. 387 del 1987. Ha altresì allegato che nel prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, adottato dall'I.N.P.S. il 04.02.2020, alla voce "Legge di beneficio applicata" risulta indicato il valore zero, con il riquadro completamente vuoto, a riprova del mancato computo degli scatti.
Ha infine allegato di avere presentato, in data -OMISSIS-, apposita istanza di ricalcolo al competente ufficio amministrativo, rimasta senza risposta nel termine di trenta giorni, con conseguente formazione del silenzio-rifiuto.
1.2. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, come convertito dalla Legge n. 472 del 1987, e dell'art. 21 della Legge n. 232 del 1990, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché la violazione dell'art. 36 della Costituzione (motivo I).
Ha dedotto che l'I.N.P.S. avrebbe negato il beneficio sul presupposto che il collocamento in quiescenza a domanda non rientrerebbe in alcuna delle fattispecie previste dalla norma, limitando arbitrariamente l'ambito di applicazione dell'art. 6- bis alle sole ipotesi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso di cui al comma 1, con totale pretermissione del comma 2, il quale estende espressamente il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza purché abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile, requisiti entrambi posseduti dal ricorrente.
2. L'I.N.P.S. non si è costituito in giudizio.
3. All'udienza del 04.03.2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato, richiamando per relationem quanto statuito da questa Sezione con la sentenza N. 01470/2025, pubblicata il 20.12.2025.
5. Va individuata, in via preliminare, la cornice normativa entro cui si inscrive la vicenda.
L'art. 6- bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472, nel testo sostituito dall'art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 232, dispone al comma 1 che al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
Il comma 2 della medesima disposizione estende poi il beneficio anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile.
6. La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio è se il beneficio dei sei scatti stipendiali competa anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, in possesso dei requisiti anagrafici e di carriera previsti dal comma 2 dell'art. 6 bis citato.
La risposta è positiva.
7. Non sono condivisibili le ragioni poste a fondamento del diniego, le quali si risolvono in una lettura parziale e frammentaria del quadro normativo di riferimento, che isola il comma 1 dell'art. 6- bis dal comma 2 della medesima disposizione, obliterando che quest'ultimo estende espressamente il beneficio ai cessati a domanda in possesso dei requisiti di legge.
Il testo normativo è inequivoco: i sei scatti stipendiali competono non soltanto a chi cessa per età, inabilità o decesso, ma anche a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo compiuto i cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile.
8. Nel caso di specie risulta documentalmente accertato che il ricorrente, alla data del collocamento in quiescenza, aveva compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato trentasei anni di servizio utile, sicché ricorrono pienamente i presupposti richiesti dalla norma.
9. Va poi disatteso l'argomento, che l'Amministrazione potrebbe trarre dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 6- bis , secondo cui la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
La disposizione non comminata alcuna decadenza espressa dal diritto soggettivo in questione, né potrebbe ragionevolmente farlo: in materia di diritti patrimoniali dei pubblici dipendenti, l'eventuale ritardo nella presentazione della domanda può al più determinare che il riconoscimento del beneficio operi con decorrenza dall'anno successivo a quello della domanda tardiva, ma non comporta la perdita definitiva del diritto, in assenza di una comminatoria espressa in tal senso.
Nel senso della riconoscibilità del beneficio in favore del personale cessato a domanda, in possesso dei requisiti di legge, si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale pressoché uniforme, al quale il Collegio intende dare continuità (si vedano, tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019; Cons. Stato, Sez. II, n. 2985 del 2023; TAR Puglia, Sez. III, n. 1044 del 04.10.2024; TAR Puglia, Sez. III, n. 894 del 23.07.2024; TAR Puglia, Sez. III, n. 882 del 19.07.2024; TAR Puglia, Sez. II, n. 1184 del 04.10.2023; TAR Milano, Sez. IV, n. 1184 del 13.05.2021; TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 133 del 2021 e n. 161 del 2021; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 756 del 15.03.2022 e n. 1100 del 09.03.2022; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 770 del 2022 e n. 926 del 2022).
10. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte impugnata, con accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, come modificato dall'art. 21 della Legge n. 232 del 1990, oltre agli interessi nei limiti previsti dall'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 22, comma 36, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 45, comma 6, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto azionato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI DA, Presidente
NZ Ieva, Primo Referendario
NZ IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IA | VI DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.