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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa LL CO, all'esito della trattazione cartolare del 14 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
ritenuto che
non possano essere concessi i termini ex art.190 c.p.c. come richiesti dall'appellante posto che il procedimento era espressamente fissato per discussione ed era già stato concesso termine per note conclusionali
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 22 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa LL CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa LL CO ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1576 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Adriana Patrizia Chiaramonte, presso il cui studio, in
Castrovillari alla C/da Magnapoco s.n.c., è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE -
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._3
dall'avv. Assunta Mitidieri, presso il cui studio, in Lagonegro alla Via degli Eucalipti
n. 49, sono elettivamente domiciliati
- APPELLATI –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 157/2021 del Giudice di Pace di Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione in appello, notificato in data 14.12.2021, Parte_1
, proponeva appello avverso la sentenza n. 157/2021 emessa in data
[...]
14.09.2021 dal Giudice di Pace di Lagonegro, con la quale veniva accolta l'opposizione al precetto promossa dagli odierni appellati, e CP_1 [...]
, e dichiarato invalido ed inefficace l'atto di precetto oggetto di contestazione, CP_2
con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il predetto appellante, a sostegno del proposto gravame deduceva:
l'errata applicazione delle norme di diritto, in quanto il giudice di prime cure aveva errato nell'applicare al caso in esame l'art. 2956, n. 2, c.c., in tema di prescrizione di crediti nascenti da prestazioni professionali e la mancata ed errata valutazione delle prove offerte a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, concludeva insistendo per l'accoglimento dell'appello ed, in riforma integrale della sentenza di primo grado, per il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dai Sig.ri e . Il tutto con vittoria di spese CP_1 CP_2
lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.02.2022, si costituivano in giudizio gli appellati, e , deducendo la CP_1 CP_2
correttezza della sentenza di primo grado, poiché il giudice di pace aveva correttamente ritenuto che il credito oggetto di precetto, qualificato quale credito professionale, fosse prescritto in base a quanto disposto dagli artt. 2956, n. 2, cc e 2957, comma 2, cc;
ed eccependo: l'inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità dei motivi;
la violazione del divieto di allegazione e deposito di nuova documentazione in appello;
nonché, le difese svolte in primo grado a sostegno dell'opposizione.
Pertanto, i predetti appellati concludevano per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, nonché condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., e vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado e mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 20.06.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 27.05.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Dopo ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tutto ciò premesso in fatto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Come chiarito anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n.
27199/2017: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Orbene, alla luce del suesposto approccio interpretativo, di tipo non formalistico, indicato dalla Corte di Cassazione, va rilevato che nel caso di specie l'appellante ha chiaramente individuato il punto della sentenza di primo grado a suo dire non conforme a diritto, ed ha quindi in modo specifico argomentato sul motivo per il quale la decisione di primo grado sarebbe errata ed ha, infine, proposto una diversa ricostruzione del fatto.
Nel merito, l'appello è infondato per i motivi che seguono.
Con sentenza n. 157/2021, in accoglimento dell'opposizione a precetto spiegata dai
Sigg.ri e , il Giudice di Pace di Lagonegro dichiarava CP_1 CP_2
invalido ed inefficace l'atto di precetto, notificato in data 28-30.01.2020 da
, dichiarando l'intervenuta prescrizione, tempestivamente Parte_1
eccepita dagli opponenti, del credito di euro 3.649,73 derivante dalla sent. n.
238/2006 emessa in data 28.11.2006 dal Tribunale di Lagonegro.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato il principio per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale (non importa se l'esecuzione sia già iniziata ovvero sia stata solo minacciata con la intimazione del precetto) sono deducibili, al fine di infirmare totalmente o parzialmente il contenuto condannatorio od ordinatorio del titolo, solo fatti posteriori alla sua formazione, e non sono invece allegabili questioni che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate in sede di formazione del titolo medesimo, atteso che, in caso diverso, e cioè nell'ipotesi in cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione fosse consentito un controllo sul contenuto intrinseco del titolo, esso giudice verrebbe a pronunciare non tanto quale giudice dell'opposizione all'esecuzione quanto piuttosto in veste di giudice dell'impugnazione del titolo stesso, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (v. Cass. 24752/08).
In altri termini la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo
(v. Cass. 24752/08).
Inoltre, in sede di opposizione all'esecuzione in base a titolo esecutivo giudiziale la contestazione del diritto a procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su vizi attinenti alla sua formazione solo quando questi ne determinano la inesistenza giuridica, dovendo invece gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto, essere fatte valere nel corso del giudizio di merito.
Venendo al caso di specie, occorre innanzitutto esaminare il motivo di appello relativo alla prescrizione del diritto di credito oggetto di precetto, eccepito tempestivamente dagli odierni appellati ed accolta in primo grado, ma contestato dall'odierno appellante.
Contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime cure, il credito oggetto dell'atto di precetto notificato agli odierni appellati, opponenti in primo grado, non può qualificarsi quale credito professionale.
Infatti, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca, in via alternativa, a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente ed il suo procuratore.
Dunque, non può applicarsi in questo caso l'istituto della prescrizione presuntiva di
3 anni di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale.
In particolare, il credito oggetto di precetto, notificato in data 28-30.01.2020, si fonda su una sentenza, la n. 238/2006 resa dal Tribunale di Lagonegro in data 21.11.2006.
Parte appellante esclude la prescrizione decennale sostenendo che il creditore, venuto a conoscenza dell'esistenza della cessione della società alla terza società CP_3
con contratto d'azienda, redatto dal notaio in Praia a Mare,
[...] Per_1 registrato a Belvedere Marittimo il 04 aprile 2002 al n. 690 serie 1v, sottoscritto tra i legali rappresentanti della società AN di MI IN &. C. e la società
per un canone annuo di euro 24.790,00 CP_3
(ventiquattromilasettecentonovanta), da corrispondersi presso il domicilio della società, in rate mensile di euro 2.065,83, oltre iva, come per legge (cfr. allegato), procedeva a pignorare detto canone. Tale fase esecutiva si concludeva con l'archiviazione del procedimento penale ex art. 388 CP nel 2017.
Sostiene che la procedura, ex art. 388 c.p., dall'avv. veniva attivata, a Parte_1
seguito di verbale negativo, redatto dall'ufficiale giudiziario di Lagonegro, il
20.08.2014, presso la sede legale della , per la mancata esecuzione, CP_3
dolosa, del provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in data 29.10.2009, assegnava all'avv. la somma di euro 2.165,19, a totale soddisfazione Parte_1
del credito vantato, ed euro 794,24, per spese di precetto.
Sul punto la suprema Corte ha affermato che: “L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni
e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo. Ne consegue che, a fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata non ha l'onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione.” (Sent. Cass. n.18250/2009).
Orbene, nel caso di specie parte appellante esclude la prescrizione sulla base dell'interruzione determinata dal pignoramento presso terzi.
L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., commi 1, 2 e 3 e art. 2945 c.c., commi
2 e 3, esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 c.c. e ss.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell'atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell'art. 2944 c.c. (o dall'accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito;
nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, peraltro, la prescrizione non corre ai sensi dell'art. 2935 c.c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato;
essa ricomincia a decorrere dal momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se resa fuori udienza. (Cassazione civile, sez. III - 05/03/2020, sent. n.
6170; Pres. De Stefano;
Cons. rel. Tatangelo).
Orbene, dall'atto di precetto, notificato il 24-01-2020 si evince che la sentenza n.
238/06 è stata depositata il 28.11.2006 e munita di formula esecutiva il 29.11.2007, mentre l'ordinanza di assegnazione somme, dal Giudice dell'esecuzione, dott.ssa
Maria Zumbrano, è stata emessa il 28.10.2009, fuori udienza, e depositata in cancelleria il 29.10 2009.
Parte appellante sostiene che l'interruzione della prescrizione può desumersi dalla procedura, ex art. 388 c.p., attivata dall'avv. a seguito di verbale Parte_1
negativo, redatto dall'ufficiale giudiziario di Lagonegro, il 20.08.2014, presso la sede legale della , per la mancata esecuzione, dolosa, del provvedimento del CP_3
giudice dell'esecuzione.
La stessa appellante chiarisce che detto verbale, se pur non depositato nel procedimento d'opposizione, è richiamato dal GIP nel provvedimento d'archiviazione agli atti. Orbene, si ritiene che parte appellante non abbia offerto prova documentale di tale atto interruttivo nonostante l'onere della prova su essa gravante, tenuto conto del divieto di produzione di documenti nuovi.
Il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile, sez. II,
24 Ottobre 2023, n. 29506. Pres. . Est. Rolfi.) Tes_1
Pertanto, alla luce delle precedenti argomentazioni deve ritenersi che il credito azionato da parte appellante sia estinto per intervenuta prescrizione decennale stante la mancanza di prova documentale dell'atto interruttivo offerta in primo grado e di conseguenza l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Quanto poi alla domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dagli appellati, la stessa deve essere rigettata non ravvisandosi colpa grave o mala fede nella condotta di parte.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria ed applicazione dei valori minimi per la fase decisoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del
20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 157/2021 del Giudice di Pace di Lagonegro;
• Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1
dell'avv. Assunta Mitidieri, quale procuratore di parte appellata dichiaratasi anticipataria, nella misura pari ad euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa LL CO