Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 09/03/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Paolo Novelli Presidente dott. Rossella Cassaneti Giudice dott. Marzia de Falco Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n°74760 del registro di Segreteria, avente ad oggetto il conto n.
28691, depositato dall’economo del Comune di S. OR Magno, OR SC
([...]), residente in [...],3, 84020 San OR Magno (Sa)
relativamente alla gestione economale per l’anno 2023 del Comune di S. OR Magno;
Uditi, all’udienza del 13/11/2025, il Vice Procuratore generale dott.ssa Raffaella Miranda, e con l’assistenza del Segretario dott. Andrea De Cicco;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con relazione n. 180 del 2025, il Magistrato relatore per i conti giudiziali esponeva che, in data 15 maggio 2024, era stato depositato, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il conto reso dal sig. OR SC, quale economo del Comune di S. OR Magno, per l’esercizio finanziario 2023.
Esponeva il Relatore che difettava il visto di regolarità amministrativo-contabile che, in ipotesi di coincidenza tra economo e responsabile del Servizio Finanziario, come nel caso di specie, andava reso dal Segretario Comunale.
SENTENZA - 59/2026 Difettava altresì il provvedimento di parifica che, ex art. 618 del R.D. 827/1924, costituisce un adempimento imprescindibile relativo al deposito del conto stesso (Corte dei conti, Sez. Riunite, delibera n. 4/2020).
Deduceva il Relatore, in punto di diritto, l’avvenuta violazione delle norme regolanti il procedimento finanziario di spesa, atteso che, in base all’assetto normativo delineato dal TUEL, nella fattispecie della costituzione del fondo economale, unicamente a seguito dell’assunzione dell’impegno di spesa l’economo poteva impiegare le risorse finanziarie disponibili e, in conseguenza, procedere all’autorizzazione ed effettuazione delle spese.
L’impegno di spesa, con la conseguente copertura finanziaria, integra dunque un provvedimento necessario e indefettibile.
La violazione delle norme giuscontabili, che regolano l’assunzione degli impegni, rende, anche in caso di spese minute, “meramente apparente l’acquisizione di beni e servizi all’ente locale”
determinando la “scissione ex lege del rapporto di immedesimazione organica dell’amministratore o del funzionario con l’Amministrazione, ponendo i primi in posizione di terzietà rispetto all’amministrazione di appartenenza” (Se. Puglia, n. 668/2021).
Deduceva quindi il Relatore la non conformità del conto al modello 23, di cui al D.P.R. 194/1996, che prevede, nella parte sinistra, l’indicazione delle anticipazioni e dei rimborsi periodici, con indicazione del periodo, del mandato di pagamento e dell’importo e, nella parte destra, i versamenti in tesoreria, con indicazione del periodo e della tipologia di pagamento, il numero d’ordine e gli estremi della deliberazione di scarico.
Nel caso in esame, erano risultati assenti l’indicazione degli estremi dell’anticipazione ricevuta, gli estremi e l’importo dei buoni economali nonché gli estremi e l’importo della reversale di restituzione dell’anticipazione, con la quietanza del tesoriere.
Rappresentava la violazione dell’art. 6 del Regolamento economale, che prevede una dotazione a inizio anno di euro 5.165,00, reintegrabile durante l’esercizio con cadenza massima trimestrale e previa presentazione del rendiconto, e, in particolare, la non corrispondenza delle spese alle previsioni di tale norma regolamentare, laddove sancisce che le spese debbano essere precedute da ; invero la richiesta del responsabile del settore interessato era risultata generica, sì da non consentire di identificare le ragioni di urgenza tipiche delle spese economali. Difettava invero l’indicazione del tipo di prodotto acquistato, della quantità e del prezzo.
Inoltre, rappresentava il Relatore che gli acquisti a valere sulla cassa economale dovevano essere comprovati da idonei documenti di spesa, tra cui anche la ricevuta e lo scontrino fiscale, ove tuttavia siano riportati la descrizione dei beni e dei relativi acquirenti.
Mancando tali requisiti, l’Economo aveva provveduto al rimborso di euro 2.536,00 di spese illegittime, in quanto non giustificate da idonea documentazione.
Evidenziava inoltre il Relatore l’omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., la quale si sarebbe dovuta porre a valle della rendicontazione già definitivamente depositata dall’agente contabile, nonché l’assenza di preventive richieste di spesa da parte dei responsabili dei settori interessati, come previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale per il Servizio di Economato, e l’inidoneità della documentazione giustificativa depositata.
Chiedeva dichiararsi l’irregolarità del conto, con condanna dell’Economo al pagamento di euro 2.640,90 per spese non discaricabili, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva l’agente contabile, per il Comune di S. OR Magno, depositando una relazione ai sensi dell’art. 145 c.g.c. e rappresentava che la parifica poteva evincersi dalla verifica di cassa del revisore dei conti, attestante la concordanza dei conti dell’economo e della tesoreria.
Quanto alla contestata violazione dell’art. 6, deduceva che l’ufficio aveva fatto ricorso all’istituto della compensazione contabile, con lo scopo di estinguere il debito verso l’economo, per le spese sostenute per il pagamento dei buoni, corredati da scontrini e fatture e, in conseguenza aveva emesso l’ordinativo di incasso a estinzione dei debiti dell’economo verso il Comune.
Evidenziava come l’oggetto delle spese fosse desumibile non dalla dicitura generica delle scritture contabili ma dallo scontrino o dalla bolla di consegna.
Trasmetteva la verifica di cassa del revisore unico.
Con memoria del 1/7/2025 il Procuratore regionale rilevava il mancato deposito della delibera di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2023, del provvedimento di parifica del conto, nonché della delibera di discarico della gestione economale; quindi, condividendo le argomentazioni del Magistrato relatore, concludeva per la declaratoria di irregolarità del conto, con addebito al Contabile delle spese riconosciute illegittime.
All’udienza del 13 novembre 2025 il giudizio veniva discusso e ritenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e segg. C.G.C., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico; l’interesse ordinamentale cui tende il processo, quindi, si appunta nell’accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso oggetto dell’odierno scrutinio, riguarda la gestione della cassa economale del Comune di San OR Magno (SA) nell’esercizio finanziario 2023, affidata all’agente contabile SC OR.
Ai ridetti fini, va premesso che la gestione economale presenta una serie di specifici caratteri distintivi, come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex plurimis, Sez. Giur Sicilia sent. n. 640/2022). Si tratta, in particolare, di una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'Economo ed alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre; di norma, infatti, con cadenza trimestrale l’economo presenta un rendiconto delle spese sostenute, al fine sia del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell’anticipazione, la quale comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.
Al termine dell’esercizio, qualora siano residuati fondi, l’economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell’economo.
Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi.
Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell’esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo, ma in entrata.
Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall’anticipazione della spesa, in deroga all’ordine cronologico delle fasi dell’ordinario procedimento di assunzione delle spese delle PP.AA. Mentre, invero, quest’ultimo inizia con l’impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario, con l’imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Ancor più in dettaglio, l'Economo comunale, che avendo il maneggio di denaro dell’ente di riferimento assume la qualifica cd. di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli Servizi/Settori, che preventivamente ne abbiano fatto richiesta e che abbiano ottenuto il nulla osta a procedere.
Prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l’Economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.
Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l’esistenza della gestione di spese c.d.
“economali”, per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come “semplificata” rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l’effettuazione delle quali il ricorso all’ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa.
Negli enti pubblici possono certamente prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi od uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite.
Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli enti locali è rinvenibile nel T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) negli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152; 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3;191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4; 233. Ulteriori principi sono desumibili dal d.lgs. 118/2011 (contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) e nei Regolamenti di Contabilità di ciascun ente locale.
Il Servizio di Economato gestisce (secondo l’art. 153 comma 7 del T.U.E.L.) la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare. Ulteriori attività attribuite di norma al Servizio di Economato ineriscono la gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell’Ente;
dell’autoparco; del servizio di foto-riproduzione e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Presso l’Istituto di Credito che gestisce la Tesoreria comunale è istituito apposito conto corrente per la gestione della cassa economale; in esso confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal Servizio Finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.
2. Nella fattispecie in esame, la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la dedotta irregolarità della resa del conto giudiziale, da parte dell’Economo del Comune di S. OR Magno, SC OR, per la gestione 2023.
Osserva il Collegio che, dall’esame del conto, si evince effettivamente la sussistenza delle contestate irregolarità.
3. Va in primis evidenziata l’assenza del visto di regolarità amministrativo-contabile e del provvedimento di parifica del conto giudiziale, ovvero di quell’adempimento imprescindibile relativo al deposito del conto, costituito da una “dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture dell’ Amministrazione”, rilasciata all’esito di un “procedimento complesso, finalizzato ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali esterne in possesso dell’amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un controllo incrociato tra i dati forniti dall’agente contabile e quelle ricavabili dalle scritture dell’amministrazione” (Corte Conti sez. giur. Campania n. 63/2025, citata nella stessa relazione d’irregolarità).
Invero, ai sensi dell’art. 618 del R.D. 827/1924, “tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili… riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso”.
La parificazione costituisce dunque un adempimento fondamentale, quale presupposto per il successivo deposito del conto giudiziale (SS.RR., delibera n. 4 del 2020).
In ipotesi, come nel caso di specie, di coincidenza dell’Economo e del Responsabile del Servizio Finanziario, il provvedimento di parifica va adottato dal Segretario comunale, e costituisce atto ben diverso dalla verifica di cassa, cui ha fatto riferimento l’Agente Contabile.
4. Ulteriore rilievo del magistrato relatore riguarda la non conformità del conto, oggetto del presente giudizio, al modello 23 ex DPR n. 194/1996, che riguarda proprio il conto della gestione dell’economo e “prevede l’indicazione nella parte sinistra delle anticipazioni e dei rimborsi periodici con indicazione del periodo, del mandato di pagamento e dell’importo, nella parte destra i versamenti in tesoreria con indicazione del periodo e della tipologia di pagamento, il numero d’ordine e l’importo e infine gli estremi della deliberazione di scarico. Il totale della parte sinistra deve pareggiare con quello della parte destra”. Nel conto oggetto dell’odierno scrutinio, infatti, mancava: nella parte sinistra del carico, l’indicazione degli estremi dell’anticipazione ricevuta e dell’importo degli eventuali mandati di reintegro; nella parte destra dello scarico, gli estremi e l’importo dei buoni economali, nonché gli estremi e l’importo della reversale di restituzione dell’anticipazione con la relativa quietanza del tesoriere.
In definitiva, pertanto, il conto depositato si presenta carente sotto il profilo della attendibile rappresentazione dei fatti di gestione, atteso che le informazioni riportate nel conto n. 28691 non appaiono idonee ad evidenziare, sia pur riassuntivamente, i risultati della gestione contabile propria dell’economo, in considerazione della mancanza degli elementi minimi previsti dall’art. 616 del R.D.
n. 827/1924, ossia: il carico, lo scarico ed i resi da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza. Ne consegue che il conto non è conforme al modello 23, di cui al DPR n. 194/1996.
5. Resta evidente che i profili d’irregolarità rilevati nella relazione del magistrato relatore non possono dirsi superati da integrazioni documentali e da osservazioni esplicative intervenute soltanto nel corso del presente giudizio; è altresì vero che tali profili d’irregolarità hanno una connotazione, sì formale, ma suscettibile di riverberarsi sul piano sostanziale delle evidenze, ricavabili dal conto della gestione economale qui analizzato, nel senso che il conto depositato non consentiva di avere contezza dei risultati della gestione contabile propria dell’economo, sebbene alla luce delle predette integrazioni documentali e osservazioni esplicative possa escludersi l’esistenza di ammanchi.
In particolare, permane la consistente perplessità descritta al punto 3. della relazione d’irregolarità, dove si evidenzia che per i mandati di pagamento da 1713 a 1717 del 2023, “è indicata la poco chiara dicitura ‘non pagare-compensazione contabile’”
Sul punto, nella relazione difensiva dell’agente contabile si rappresenta che l'ufficio, nel caso specifico, ha fatto ricorso all'istituto della compensazione con lo scopo di estinguere il debito dei confronti dell'economo per le spese sostenute per il pagamento dei buoni corredati da scontrini e fatture e, contestualmente, ha emesso l'ordinativo d'incasso a estinzione del debito dell'economo nei confronti del comune per la restituzione dell'anticipazione di cassa ricevuta. Tanto al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili (mandati di pagamento) effettuati in uscita a pareggio degli ordinativi d'incasso.
Tale procedura è completamente irrituale, poiché non solo non è prevista dal quadro normativo di riferimento della gestione economale, sopra dettagliatamente descritto, ma viola innanzi tutto il principio di integrale rappresentazione delle poste in bilancio, con divieto di compensazione tra partite di segno opposto, principio di latissima estensione non solo nell’ambito della contabilità finanziaria ma anche in quella economico-patrimoniale (art. 2423-ter cod. civ.), nonché contravviene al principio di annualità ed altresì confligge con l’esigenza di assoluta trasparenza delle operazioni eseguite necessarie per ricondurre interamente a bilancio ed entro l’anno gli effetti della gestione economale.
5.1 Oltre alla giacenza del fondo economale dell’anno 2023, di euro 5.165,00, non risultavano indicati, nel rendiconto contabile depositato, i mandati di pagamento per il reintegro, con estremi della determina di discarico e tutte le reversali di incasso, per l’importo complessivo di euro 2.640,90.
Invero, il conto depositato riportava la cifra complessiva anticipata di euro 10.310,00, mentre in atti risulta depositato l’ordinativo di incasso n. 781 del 28.12.2023, per l’importo di euro 5.165,00, con evidente disallineamento tra i mandati e la reversale.
Tale irregolarità emerge obiettivamente ed è stata in sostanza ammessa dallo stesso contabile.
Solo in sede di memoria il contabile ha esposto che per un errore, imputato alla società fornitrice del software, quest’ultima ha provveduto a rettificare alcune descrizioni delle operazioni contabili inerenti: i rimborsi delle spese effettuate dall’economo, in precedenza riportati erroneamente
“anticipazioni “; a dare indicazioni all’ufficio di ragioneria dell’ente circa la stampa analitica del mod. 23), dal quale ora emerge che il conto pareggia: le spese effettuate ammontano ad euro 5.165,00; sono state riconosciute interamente e rimborsate all’economo, in unica soluzione, in data 28/12/2023. Le anticipazioni ricevute dall’ economo per complessivi euro 5.165,00 sono state restituite a fine gestione, e precisamente in data 28/12/2023, con ordinativo di incasso 781.
6. Ritiene questa Sezione, invece, non superati i rilievi proposti nella relazione d’irregolarità e concernenti la difformità di una parte delle spese effettuate mediante la gestione economale, rispetto alle previsioni degli artt. 4 e 6 del Regolamento del Servizio Economato del Comune (di cui alla deliberazione consiliare comunale n. 9 del 30/5/2016).
6.1 In particolare, risultano travalicare il perimetro tracciato dal suddetto art. 4 -che in armonia con il quadro normativo di riferimento, indica un elenco tassativo delle spese che l’economo può affrontare (acquisto di stampati e articoli vari di cancelleria, di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di materiale didattico, di materiale di ferramenta, nonché spese per piccole e urgenti riparazioni) - le spese di cui ai buoni nn. 15, 21 e 40 (manutenzione del verde), 36
(scontrino per attività di ristorazione).
Tali spese, come accennato, non sono sussumibili nel tassativo elenco delle spese ammissibili ex art. 4 del Regolamento economale e non presentano nemmeno i caratteri di “indifferibilità, imprevedibilità e urgenza” tipici della procedura delle spese economali, fondate sulla non programmabilità e sull’urgenza dell’acquisto. Per tali ragioni l’economo ha provveduto al rimborso di € 284,90 di spese illegittime (cfr. pag. 6 della relazione d’irregolarità).
7. Quanto alla contestata non corrispondenza delle spese alle previsioni dell’art. 6 del Regolamento economale, va premesso che gli acquisti a valere sulla cassa economale devono essere comprovati da documenti di spesa conformi alle previsioni legislative in materia fiscale, dai quali poter trarre i dati “oggettivamente necessari a riscontrare la regolarità della gestione economale, ovvero l’identificazione del bene acquistato, il soggetto compratore, il prezzo pagato, la data di acquisto e la riconducibilità all’attività istituzionale” (Sez. Molise, n. 11/2020 e n. 14/2019). Essi devono essere inoltre connotati dal requisito dell’imprevedibilità e dell’urgenza.
Dispone infatti l’art. 6 del suddetto Regolamento che le spese economali debbano essere precedute dalla richiesta del Responsabile del settore interessato.
Sotto tale profilo, va rilevato che, nella maggior parte dei casi la richiesta risulta generica e non consente di identificare le ragioni per cui tali spese fossero non programmabili ed urgenti, come necessario per le spese economali.
7.1 Non appaiono, invero, “non programmabili” ed “urgenti” gli acquisti di cui ai buoni nn. 8 -
materiale di consumo, 9 -materiale di consumo, 11 -materiale di consumo, 12 -materiale di piccola manutenzione, 16 -materiale di piccola manutenzione, 17 -materiale di cancelleria, 23 -materiale di manutenzione, 25 -materiale di consumo, 26 -materiale di consumo, 27 -materiale di consumo, 29 -materiale di consumo, 30 -materiale di consumo, 32 -materiale di consumo, 33 -materiale di consumo, 34 -materiale di consumo, 35 -materiale di manutenzione, 37 -cancelleria e stampati, 38
-cancelleria e stampati, 42 -materiale di consumo per manutenzione, 45 -materiale di consumo per manutenzione, 48 -materiale di consumo per manutenzione.
A tale riguardo si osserva che, pur avendo l’Economo specificato, nelle deduzioni depositate in giudizio, quali fosse l’oggetto di tali acquisti ed il prezzo pagato per essi, tuttavia, difettano le ulteriori indicazioni aventi ad oggetto i dati “oggettivamente necessari a riscontrare la regolarità della gestione economale, ovvero il soggetto venditore, la data di acquisto e la riconducibilità all’attività istituzionale” (Sez. Molise, n. 11/2020 e n. 14/2019), nonché la ricorrenza dei requisiti della non programmabilità ed urgenza.
7.2 In particolare, sotto tale profilo, si rileva nel caso all’esame la sussistenza di irregolarità relative a specifiche categorie di spesa, come nel caso delle spese per gli automezzi e la manutenzione (di cui non è palese, peraltro, la riconducibilità ai fini istituzionali), nonché delle spese di cancelleria e per i “materiali di consumo” indicati dall’Economo, spese che appaiono generalmente programmabili, in quanto inerenti al normale e corretto svolgimento della vita dell’Ente; né consente di addivenire a differenti conclusioni, la richiesta del Responsabile, che appare generica, sicché da essa non si evince quali fossero le ragioni della non programmabilità ed urgenza delle spese.
8. Emergono pertanto, alla stregua di quanto innanzi evidenziato, manifesti profili di irregolarità sostanziale, come già individuati da pregressa giurisprudenza di questa Sezione (sentenza 110/2025).
8.1 Invero, il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti che lo legittimano tra i quali rientra immancabilmente l’ascrivibilità delle spese alle categorie specificamente individuate nella normativa interna all’Amministrazione.
Va in consgeuenza affermata l’irregolarità delle spese economali, allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente (Sezione giurisdizionale Calabria 42/2023 e 134/2022).
8.2 Costituiscono, inoltre, profili di illegittimità delle spese quelli riconnessi alla impossibilità di sussumerle nelle categorie specificamente elencate nella norma regolamentare.
Conseguentemente, sussiste la responsabilità in capo al contabile per aver dato corso alla spesa violando i paradigmi che, per un verso, impongono che il ricorso alle spese in economia sia limitato a fattispecie codificate e che, per altro, prescrivono che siano motivati e documentati i presupposti del ricorso a tale tipo di spesa (in termini, Sezione giurisdizionale Sicilia 177/2022 e 837/2022).
Peraltro, la previsione regolamentare costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ad attestare la regolarità della gestione in quanto le spese economali non debbono mai mancare dei caratteri che le sono necessariamente propri (imprevedibilità, non programmabilità, tempestività e inerenza), dovendosi diversamente ritenere l’illiceità della condotta tenuta dall’agente contabile
(cfr. Sezione giurisdizionale Liguria 61/2022 e 39/2022).
8.3 Il conto appare irregolare altresì quanto alla documentazione a sostegno delle spese effettuate, che attesta un “disordinato” modo di procedere alle spese economali, stante in molti casi l’assenza di preventive “richieste di pagamento” da parte dei Responsabili dei Settori interessati che, ex art.
6 del Regolamento comunale, devono precedere l’emissione dei buoni economali, dando contezza della motivazione della spesa e della sua sussumibilità tra quelle autorizzabili in economia.
Si tratta di una previsione coerente con la consolidata giurisprudenza contabile, secondo cui il
“ricorso alla cassa economale presuppone per obbligo una motivata richiesta da parte del dirigente responsabile, cioè una formale e documentata istanza, idonea a rendere esplicita, nella genesi e nei presupposti, ed immediata nei fini, la riconducibilità alle ipotesi di spesa in economia” (App. Sicilia, n. 187/2021; Sez. Giur. Sicilia, n. 640/2022).
Invero, l’economo ha il preliminare dovere di verificare “che il procedimento a monte del pagamento sia regolarmente finalizzato e che sia giustificato da un idoneo supporto documentale che renda esplicita l’indicazione della motivazione della spesa a riscontro della regolarità della stessa” (Sez. Sicilia, n. 554/2022 e App. Sicilia, n. 187/2021).
8.4 Venendo alla fattispecie attualmente all’esame del Collegio, si osserva che, per talune spese dell’esercizio finanziario 2023, risultano prodotti documenti non fiscalmente idonei o scontrini non parlanti, né essi sono accompagnati da ulteriori atti che consentano di individuare con ragionevole certezza i beni oggetto di acquisto.
Tale disordine procedimentale e parziarietà rappresentativa dei dati inerenti all’oggetto della fornitura non consente l’agevole lettura dei dati e, pertanto, si pone in contrasto con i principi di veridicità, attendibilità e correttezza delle rendicontazioni contabili, secondo i quali il conto deve dare rappresentazione intellegibile ed esaustiva “delle reali condizioni delle operazioni di gestione”,
garantendo il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (Sez. Calabria, n. 103/2023).
L’attenzione va dunque posta sugli elementi ritenuti imprescindibili dal legislatore per una idonea e completa rappresentazione della gestione e per il suo esame, in sede amministrativa e giudiziaria.
In particolare, qualunque sia la cornice documentale utilizzata dall’agente contabile, le gestioni in essa rappresentate “devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente” e questo “deve necessariamente emergere in primis dal conto reso e sottoposto a giudizio” L’agente contabile, pertanto, non può “eludere l’indefettibilità non solo dell’obbligo di rendicontazione… ma, sotto il profilo contenutistico, dell’obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione” (Sezione giurisdizionale Veneto 329/2022 e 34/2023).
Il conto deve, dunque, sempre “dare rappresentazione concreta e coerente dall’operato del contabile” (Sezione giurisdizionale Sicilia, n. 1084/2021) così da consentire la sua (necessaria) ed effettiva verifica giudiziale in coerenza con la indiscussa funzione, a quest’ultima costituzionalmente attribuita, di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive.
Ed è proprio tale necessaria compiutezza a difettare nel conto depositato dal Comune di S. OR Magno.
9. Ulteriore profilo di irregolarità si riscontra con riferimento all’assenza della relazione degli organi di controllo interno, quale prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., pur essendone stato richiesto il deposito in corso di istruttoria.
Invero, con nota interlocutoria in data 3/2/2025, è stato richiesto al Comune di depositare la detta relazione, ma a tanto non è stato ottemperato, in violazione dell’art. 139, comma 2, che pone a carico del Responsabile del procedimento l’obbligo di depositare presso la Sezione giurisdizionale competente il conto, unitamente alla parificazione e alla relazione degli organi di controllo interno.
Tale atto, invero, non appare surrogabile, stante la diversa natura e finalità, dalla verifica di cassa.
10. Ne consegue che, alla stregua dei rilievi innanzi effettuati, va dichiarata l’irregolarità del conto n. 28691, presentato dall’economo del Comune di s. OR Magno, sig. OR SC, per l’anno 2023 e quest’ultimo va condannato al rimborso, in favore dell’Ente, della somma di euro 2.640,90, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota allegata al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania definitivamente pronunciando sul conto in epigrafe indicato, reso dall’agente contabile SC OR, così provvede:
dichiara l’irregolarità del conto n. 28691, presentato dall’economo del Comune di S. OR Magno, sig. OR SC, per l’anno 2023;
condanna quest’ultimo al rimborso, in favore dell’Ente, della somma di euro 2.640,90, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, nonché al rimborso delle spese processuali, che si liquidano come da nota allegata al dispositivo.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Marzia de Falco IL PRESIDENTE Dott. Paolo Novelli
(firma digitale)
(firma digitale)
Depositata in Segreteria in data 09/03/2026
PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA ZI NZ
Il Funzionario dott.ssa Valentina Tomarchi (firma digitale)