Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 09/03/2026, n. 59
CCONTI
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Assenza visto di regolarità amministrativo-contabile e provvedimento di parifica

    La Corte ha ritenuto che la parifica, rilasciata dal Segretario comunale in caso di coincidenza tra economo e responsabile del Servizio Finanziario, è un adempimento fondamentale e non surrogabile dalla verifica di cassa.

  • Accolto
    Non conformità del conto al modello 23

    La Corte ha constatato l'assenza di elementi essenziali per la rappresentazione dei fatti di gestione, quali il carico, lo scarico e i resi da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza.

  • Accolto
    Procedura irrituale di compensazione contabile

    La Corte ha ritenuto tale procedura completamente irrituale, in quanto non prevista dal quadro normativo di riferimento e violativa dei principi di integrale rappresentazione delle poste in bilancio, annualità e trasparenza.

  • Accolto
    Disallineamento tra mandati e reversale

    La Corte ha constatato un disallineamento tra i mandati di pagamento e la reversale di incasso, ammettendo in sostanza l'irregolarità anche da parte del contabile.

  • Accolto
    Spese eccedenti il perimetro del Regolamento

    La Corte ha ritenuto che spese quali manutenzione del verde e attività di ristorazione non fossero sussumibili nell'elenco delle spese ammissibili ex art. 4 del Regolamento e non presentassero i caratteri di indifferibilità, imprevedibilità e urgenza.

  • Accolto
    Spese non programmabili ed urgenti e documentazione generica

    La Corte ha rilevato che, nonostante le specificazioni fornite in giudizio, mancavano dati oggettivamente necessari a riscontrare la regolarità della gestione, come l'identificazione del soggetto venditore, la data di acquisto e la riconducibilità all'attività istituzionale, nonché la ricorrenza dei requisiti di non programmabilità ed urgenza.

  • Accolto
    Documentazione insufficiente o non idonea

    La Corte ha evidenziato la parzialità rappresentativa dei dati inerenti all'oggetto della fornitura, in contrasto con i principi di veridicità, attendibilità e correttezza delle rendicontazioni contabili.

  • Accolto
    Assenza della relazione degli organi di controllo interno

    La Corte ha constatato la violazione dell'art. 139, comma 2, c.g.c., poiché il Comune non ha ottemperato alla richiesta di deposito della relazione, la quale non è surrogabile dalla verifica di cassa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 09/03/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania
    Numero : 59
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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