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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 27441 del 2024, vertente tra
- , nata a [...], il [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Finanze, giusta procura in C.F._1 atti;
-ricorrente- contro
- , nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Caria, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUIONI: all'udienza del 01.04.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che: aveva Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 27.08.2005 nella provincia di Zbarazh CP_1
(Ucraina), e dalla loro unione erano nati i figli (05.11.2006) e Persona_1 Per_2 (24.06.2012); venuta meno la comunione materiale e spirituale, nell'anno 2016,
[...] con sentenza del 28.11.2016, passata in giudicato il 09.12.2016, il Tribunale della Provincia di
Zbarazh (Ucraina) aveva pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio, senza nulla disporre in merito all'affidamento ed al mantenimento dei due figli minorenni (causa n. 598/1590/16); essi aveva continuato a coabitare sino al mese di dicembre del 2016, quando ella era stata costretta a lasciare la casa familiare con i figli per sottrarsi alle violenze domestiche dell'ex marito;
nel corso del tempo, nel luglio 2017, il sig. aveva continuato ad aggredirla e Pt_1 minacciarla, non accettando la sua nuova relazione con il nuovo compagno, ; Testimone_1 per tali condotte persecutorie l'ex marito era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (stalking) alla pena di anni uno e cinque mesi di reclusione (sentenza n. 13768/18 del
18.10.2018), nonché al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere ed al risarcimento dei danni nei suoi confronti, costituita parte civile, liquidati in € 10.000; la condanna era stata confermata nel giudizio di appello con sentenza n. 6307/19 del 06.05.2019; in conseguenza dei predetti comportamenti, anche a danno dei figli (in modo particolare della figlia ), con decreto del 22-27 gennaio 2020, il Tribunale per i Minorenni di Roma Persona_3 aveva pronunciato la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti Pt_1 di entrambi i figli, con espresso divieto di contatti;
in conseguenza dei maltrattamenti in danno della figlia minorenne , con sentenza del 25.03.2024 il Tribunale Penale di Roma, Persona_1 condannava il resistente alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, nonché ad una provvisionale di € 15.000. Tanto premesso, avuto riguardo al fatto che il sig. dalla cessazione della convivenza, Pt_1 non aveva mai provveduto al versamento di alcun contributo per il mantenimento dei figli, parte ricorrente chiedeva un contributo paterno per il mantenimento di (18 anni) e di Persona_1 (quasi tredicenne) di € 800 mensili, oltre al 50% delle spese Persona_2 straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente il quale, contestando tutto quanto dedotto, dalla signora
, in quanto infondato, chiedeva il rigetto delle domande formulate, si dichiarava Parte_1 disponibile a un contributo, avuto riguardo ai redditi percepiti, per il mantenimento dei figli di complessivi € 450 mensili (€ 225 ciascuno al mese), oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva in riconvenzionale, di disporre un diritto di visita con il figlio minore con modalità graduali, al fine di consentire un riavvicinamento.
In data 19.03.2025 il Servizio sociale Municipio X, previamente attivato giusto decreto del
09.07.2024, depositava relazione di aggiornamento sul nucleo, in modo particolare sulla situazione del figlio minore nonché sulle relazioni familiari anche con Persona_2 il nuovo compagno della signora , . Pt_1 Testimone_1
Il Servizio sociale evidenziava che il nucleo era già conosciuto dal mese di gennaio 2024 a seguito di richiesta effettuata da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma (proc. n. 1002/2023 SE). Il Servizio incaricato evidenziava che il nuovo compagno della signora, negli anni, aveva avuto modo di costruire con entrambi i figli un ottimo rapporto (tanto da essere chiamato dal figlio secondogenito “papà”) e che non vi erano situazioni di pregiudizio nei rapporti madre figlio, assolvendo la signora ai suoi compiti genitoriali in modo adeguato. All'udienza fissata in data 01.04.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, ascoltate separatamente le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Il presente giudizio è stato instaurato per domande di carattere economico (domanda della signora di determinazione di un assegno di mantenimento paterno per i figli Parte_1
e . Persona_1 Persona_2 Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 01.04.2025, è emerso quanto segue.
I figli (18 anni) e (12 anni) frequentano rispettivamente Persona_1 Persona_2 l'ultimo anno del liceo grafico pubblicitario “Carlo Urbani” in zona Acilia-Ostia; terminati gli studi superiori vorrebbe iscriversi all'università. e la classe seconda delle scuole medie inferiori. Entrambi non hanno più rapporti con il padre dal 2017 e vivono con la madre in un immobile in zona Roma-Ostia, via delle Baleniere 103.
Quanto alla domanda di carattere economico (richiesta di mantenimento paterno per i figli) la condizione delle parti può essere riassunta nei seguenti termini.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La signora emerge dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni Parte_2 dalla stessa rese all'udienza del 01.04.2025- è attualmente inoccupata, avendo terminato il suo ultimo periodo di servizio come cameriera a chiamata/stagionale presso attività di ristorazione nel settembre 2024, percependo nei mesi in cui presta attività lavorativa circa € 700 mensili (durante i periodi invernali) e circa € 1.600 (durante i periodi estivi) (cfr. doc. 10 e 11). La signora ha dichiarato di aver percepito indennità NASPI fino al mese di dicembre 2024 e di farsi carico di un canone di locazione di € 650 mensili per l'immobile dove vive, unitamente al nuovo compagno.
Di contro, il sig. emerge dalla documentazione versata in atti e dalle Controparte_2 dichiarazioni rese – svolge l'attività di camionista (dal 22.06.2022 per la società ALI
TRASPORTI SRL), percependo una contribuzione mensile netta, variabile a seconda delle trasferte effettuate, di circa € 2.400/2.500 (i redditi netti degli ultimi tre anni: € 26.059,13 per il 2023; € 12.473,56 per il 2022; € 14.719 per il 2021, cfr. all. 11 comparsa). Infine, parte resistente ha dichiarato di farsi carico di un canone di locazione dell'immobile dove vive di € 870 mensili.
Cristallizzata l'attuale situazione economico finanziaria delle parti, il Collegio osserva che, dall'epoca dello scioglimento del matrimonio e dal successivo allontanamento della signora dalla ex casa familiare, il signore non ha mai provveduto a corrispondere alcun Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli. Durante l'udienza di comparizione delle parti (udienza del 01.04.2025) parte resistente, si è reso disponibile a contribuire al mantenimento di entrambi i figli, essendo impiegato stabilmente presso una ditta di trasporti come camionista, potendo contare su un reddito stabile,
a differenza della ex moglie che svolge lavori stagionali e a chiamata, occupandosi contestualmente e in via esclusiva della cura, crescita e accudimento dei due figli, nonché facendosi carico delle spese alloggiative.
Con la sentenza di divorzio non era stato previsto alcun mantenimento in favore dei figli. Alla luce della situazione economico-reddituale descritta, e dell'assenza di contatti padre figli, vi sono dunque i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente, determinando un contributo paterno per il mantenimento di , maggiorenne non autonoma, e Persona_1
ancora minorenne, tenuto comunque riguardo del fatto che il padre non Persona_2 sostiene nessun onere quotidianio di gestione dei figli, che gravano esclusivamente sulla madre. Pertanto, avuto riguardo della situazione lavorativa e patrimoniale delle parti, dato atto delle esigenze di vita di entrambi i figli, avuto altresì riguardo dei tempi di cura interamente a carico della madre, la quale provvede in via esclusiva alle loro primarie necessità ed esigenze, il Tribunale dispone che il corrisponda a la somma complessiva di € CP_1 Parte_1 640 mensili (€ 320 per ciascun figlio), con decorrenza dal momento del deposito del ricorso. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, ripartendo tra le parti le spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Quanto alla frequentazione padre-figlio minore, chiesta dal resistente in via riconvenzionale, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma (decreto del 22-27 gennaio 2020), era stata disposta la decadenza della responsabilità genitoriale e il divieto di contatti padre figlio. Dalle dichiarazioni del resistente non risulta intervenuto nessun fatto nuovo, non avendo lo stesso seguito alcun percorso di revisione critica delle sue precedenti condotte e di sostegno alla genitorialità, propedeutico al tentativo di un riavvicinamento mediante incontri in spazio neutro.
Pertanto, viste le conclusioni del Servizio sociale (Municipio X), il Collegio dispone che la eventuale ripresa degli incontri padre figlio sia subordinata ad un fattivo impegno del padre e all'esito di un positivo percorso psicologico, propedeutico a ricostruire i rapporti con il figlio, previa valutazione del Servizio sociale (MUNICIPIO X) che la ripresa della relazione risponda all'interesse del minore. In assenza di tali presupposti la domanda va rigettata.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico ministero, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti, così decide:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dispone che le Parte_1 CP_1 corrisponda un assegno mensile per il mantenimento dei figli , maggiorenne non Persona_1 autonoma, e minorenne, di complessivi € 640 mensili (€ 320 ciascuno), Persona_2 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dal deposito del ricorso, e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate nel protocollo tra tribunale di Roma e foro del 17.12.2014;
- rigetta la domanda riconvenzionale di ripristinare il diritto di visita;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 27441 del 2024, vertente tra
- , nata a [...], il [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Finanze, giusta procura in C.F._1 atti;
-ricorrente- contro
- , nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Caria, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUIONI: all'udienza del 01.04.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che: aveva Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 27.08.2005 nella provincia di Zbarazh CP_1
(Ucraina), e dalla loro unione erano nati i figli (05.11.2006) e Persona_1 Per_2 (24.06.2012); venuta meno la comunione materiale e spirituale, nell'anno 2016,
[...] con sentenza del 28.11.2016, passata in giudicato il 09.12.2016, il Tribunale della Provincia di
Zbarazh (Ucraina) aveva pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio, senza nulla disporre in merito all'affidamento ed al mantenimento dei due figli minorenni (causa n. 598/1590/16); essi aveva continuato a coabitare sino al mese di dicembre del 2016, quando ella era stata costretta a lasciare la casa familiare con i figli per sottrarsi alle violenze domestiche dell'ex marito;
nel corso del tempo, nel luglio 2017, il sig. aveva continuato ad aggredirla e Pt_1 minacciarla, non accettando la sua nuova relazione con il nuovo compagno, ; Testimone_1 per tali condotte persecutorie l'ex marito era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (stalking) alla pena di anni uno e cinque mesi di reclusione (sentenza n. 13768/18 del
18.10.2018), nonché al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere ed al risarcimento dei danni nei suoi confronti, costituita parte civile, liquidati in € 10.000; la condanna era stata confermata nel giudizio di appello con sentenza n. 6307/19 del 06.05.2019; in conseguenza dei predetti comportamenti, anche a danno dei figli (in modo particolare della figlia ), con decreto del 22-27 gennaio 2020, il Tribunale per i Minorenni di Roma Persona_3 aveva pronunciato la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti Pt_1 di entrambi i figli, con espresso divieto di contatti;
in conseguenza dei maltrattamenti in danno della figlia minorenne , con sentenza del 25.03.2024 il Tribunale Penale di Roma, Persona_1 condannava il resistente alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, nonché ad una provvisionale di € 15.000. Tanto premesso, avuto riguardo al fatto che il sig. dalla cessazione della convivenza, Pt_1 non aveva mai provveduto al versamento di alcun contributo per il mantenimento dei figli, parte ricorrente chiedeva un contributo paterno per il mantenimento di (18 anni) e di Persona_1 (quasi tredicenne) di € 800 mensili, oltre al 50% delle spese Persona_2 straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente il quale, contestando tutto quanto dedotto, dalla signora
, in quanto infondato, chiedeva il rigetto delle domande formulate, si dichiarava Parte_1 disponibile a un contributo, avuto riguardo ai redditi percepiti, per il mantenimento dei figli di complessivi € 450 mensili (€ 225 ciascuno al mese), oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva in riconvenzionale, di disporre un diritto di visita con il figlio minore con modalità graduali, al fine di consentire un riavvicinamento.
In data 19.03.2025 il Servizio sociale Municipio X, previamente attivato giusto decreto del
09.07.2024, depositava relazione di aggiornamento sul nucleo, in modo particolare sulla situazione del figlio minore nonché sulle relazioni familiari anche con Persona_2 il nuovo compagno della signora , . Pt_1 Testimone_1
Il Servizio sociale evidenziava che il nucleo era già conosciuto dal mese di gennaio 2024 a seguito di richiesta effettuata da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma (proc. n. 1002/2023 SE). Il Servizio incaricato evidenziava che il nuovo compagno della signora, negli anni, aveva avuto modo di costruire con entrambi i figli un ottimo rapporto (tanto da essere chiamato dal figlio secondogenito “papà”) e che non vi erano situazioni di pregiudizio nei rapporti madre figlio, assolvendo la signora ai suoi compiti genitoriali in modo adeguato. All'udienza fissata in data 01.04.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, ascoltate separatamente le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Il presente giudizio è stato instaurato per domande di carattere economico (domanda della signora di determinazione di un assegno di mantenimento paterno per i figli Parte_1
e . Persona_1 Persona_2 Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 01.04.2025, è emerso quanto segue.
I figli (18 anni) e (12 anni) frequentano rispettivamente Persona_1 Persona_2 l'ultimo anno del liceo grafico pubblicitario “Carlo Urbani” in zona Acilia-Ostia; terminati gli studi superiori vorrebbe iscriversi all'università. e la classe seconda delle scuole medie inferiori. Entrambi non hanno più rapporti con il padre dal 2017 e vivono con la madre in un immobile in zona Roma-Ostia, via delle Baleniere 103.
Quanto alla domanda di carattere economico (richiesta di mantenimento paterno per i figli) la condizione delle parti può essere riassunta nei seguenti termini.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La signora emerge dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni Parte_2 dalla stessa rese all'udienza del 01.04.2025- è attualmente inoccupata, avendo terminato il suo ultimo periodo di servizio come cameriera a chiamata/stagionale presso attività di ristorazione nel settembre 2024, percependo nei mesi in cui presta attività lavorativa circa € 700 mensili (durante i periodi invernali) e circa € 1.600 (durante i periodi estivi) (cfr. doc. 10 e 11). La signora ha dichiarato di aver percepito indennità NASPI fino al mese di dicembre 2024 e di farsi carico di un canone di locazione di € 650 mensili per l'immobile dove vive, unitamente al nuovo compagno.
Di contro, il sig. emerge dalla documentazione versata in atti e dalle Controparte_2 dichiarazioni rese – svolge l'attività di camionista (dal 22.06.2022 per la società ALI
TRASPORTI SRL), percependo una contribuzione mensile netta, variabile a seconda delle trasferte effettuate, di circa € 2.400/2.500 (i redditi netti degli ultimi tre anni: € 26.059,13 per il 2023; € 12.473,56 per il 2022; € 14.719 per il 2021, cfr. all. 11 comparsa). Infine, parte resistente ha dichiarato di farsi carico di un canone di locazione dell'immobile dove vive di € 870 mensili.
Cristallizzata l'attuale situazione economico finanziaria delle parti, il Collegio osserva che, dall'epoca dello scioglimento del matrimonio e dal successivo allontanamento della signora dalla ex casa familiare, il signore non ha mai provveduto a corrispondere alcun Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli. Durante l'udienza di comparizione delle parti (udienza del 01.04.2025) parte resistente, si è reso disponibile a contribuire al mantenimento di entrambi i figli, essendo impiegato stabilmente presso una ditta di trasporti come camionista, potendo contare su un reddito stabile,
a differenza della ex moglie che svolge lavori stagionali e a chiamata, occupandosi contestualmente e in via esclusiva della cura, crescita e accudimento dei due figli, nonché facendosi carico delle spese alloggiative.
Con la sentenza di divorzio non era stato previsto alcun mantenimento in favore dei figli. Alla luce della situazione economico-reddituale descritta, e dell'assenza di contatti padre figli, vi sono dunque i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente, determinando un contributo paterno per il mantenimento di , maggiorenne non autonoma, e Persona_1
ancora minorenne, tenuto comunque riguardo del fatto che il padre non Persona_2 sostiene nessun onere quotidianio di gestione dei figli, che gravano esclusivamente sulla madre. Pertanto, avuto riguardo della situazione lavorativa e patrimoniale delle parti, dato atto delle esigenze di vita di entrambi i figli, avuto altresì riguardo dei tempi di cura interamente a carico della madre, la quale provvede in via esclusiva alle loro primarie necessità ed esigenze, il Tribunale dispone che il corrisponda a la somma complessiva di € CP_1 Parte_1 640 mensili (€ 320 per ciascun figlio), con decorrenza dal momento del deposito del ricorso. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, ripartendo tra le parti le spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Quanto alla frequentazione padre-figlio minore, chiesta dal resistente in via riconvenzionale, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma (decreto del 22-27 gennaio 2020), era stata disposta la decadenza della responsabilità genitoriale e il divieto di contatti padre figlio. Dalle dichiarazioni del resistente non risulta intervenuto nessun fatto nuovo, non avendo lo stesso seguito alcun percorso di revisione critica delle sue precedenti condotte e di sostegno alla genitorialità, propedeutico al tentativo di un riavvicinamento mediante incontri in spazio neutro.
Pertanto, viste le conclusioni del Servizio sociale (Municipio X), il Collegio dispone che la eventuale ripresa degli incontri padre figlio sia subordinata ad un fattivo impegno del padre e all'esito di un positivo percorso psicologico, propedeutico a ricostruire i rapporti con il figlio, previa valutazione del Servizio sociale (MUNICIPIO X) che la ripresa della relazione risponda all'interesse del minore. In assenza di tali presupposti la domanda va rigettata.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico ministero, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti, così decide:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dispone che le Parte_1 CP_1 corrisponda un assegno mensile per il mantenimento dei figli , maggiorenne non Persona_1 autonoma, e minorenne, di complessivi € 640 mensili (€ 320 ciascuno), Persona_2 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dal deposito del ricorso, e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate nel protocollo tra tribunale di Roma e foro del 17.12.2014;
- rigetta la domanda riconvenzionale di ripristinare il diritto di visita;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi