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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 17968/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:03 è presente l'avv. CULOTTA SERGIO per parte ricorrente nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Culotta conclude riportandosi alle difese e domande svolte e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17968 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CULOTTA SERGIO Parte_1
- opponente-
CONTRO
, Controparte_1
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n 1065/2024 (R.G. 12601/2024), emesso in data 18.09.2024 dal Tribunale di Palermo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_2
ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_2
2 ingiuntivo n 1065/2024 (R.G. 12601/2024), emesso in data 18.09.2024 dal Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro emessoper il recupero della
“somma di € 18.225,65 a titolo di accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo, indebitamente percepiti per i periodi: dal 01 Giugno 2019 al 31 Agosto 2019; dal 01 Novembre 2019 al
31 Gennaio 2021; dal 01 Marzo 2021 al Marzo 2021” eccependone l'illegittimità per violazione degli artt. 633 e 635 C.p.c., nonché per l'infondatezza della pretesa creditoria e chiedendone la revoca.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l'Istituto opposto, rimanendo pertanto contumace.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Il ricorso deve essere accolto.
Va preliminarmente respinta l'eccezione preliminare di illegittimità del decreto perché emesso in carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 635
C.p.c. atteso che, come da giurisprudenza costante, l'attestazione del credito fatta dal funzionario dell'ente previdenziale preposto alla funzione
è prova sufficiente all'emissione del decreto (cfr. per tutte: Cassazione, Sez.
L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014).
Deve osservarsi quindi che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto,
3 mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione,
l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca.
Il decreto è stato emesso per la supposta violazione dell'art. 7 comma 2° del D.L. n. 4/2019 conv. in L. n. 26/2019, per avere l'opponente in sede di domanda di erogazione del reddito di cittadinanza omesso di comunicare la propria reale situazione economica;
specificamente la stessa ometteva di comunicare di aver vinto al gioco oltre 20.000 euro.
Per lo stesso fatto veniva rinviata a giudizio per il medesimo fatto, costituente reato, e assolta dopo il dibattimento.
Va sul punto rilevato che sulla situazione prospettata si è espressa la
Corte Costituzionale con sentenza n. 54/2024, chiarendo che è giusto sanzionare penalmente chi, per ottenere il RdC, non dichiara le vincite al gioco d'azzardo, non essendo violato i principi di uguaglianza sostanziale e di tassatività delle norme penali, di cui agli artt. 3, secondo comma, e 25
Cost.
E si è espressa anche la Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 29 luglio
2021, n. 29706) secondo la quale, la disponibilità di un “conto gioco” su una piattaforma online può mettere a rischio il reddito di cittadinanza.
Ciò premesso in linea di principio, affinché il reato venga compiuto e affinché si verifichino la decadenza del diritto, la revoca del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite, ai sensi dell'art. 7 comma
2° e comma 4°, occorre che la falsa comunicazione in DSU nasconda una reale disponibilità economica escludente il diritto alla prestazione.
Pretermettendo la circostanza evidenziata dall'odierna opponente in sede di dibattimento di non essere titolare di alcun conto gioco e di aver subito un furto d'identità, occorre rilevare che il giudizio penale ha accertato la materiale non disponibilità di alcuna somma incidente sul diritto alla prestazione, essendo stato il conto gioco in questione movimentato parimenti in entrata e in uscita;
ossia che le entrate e le uscite
4 siano state equivalenti.
Di tale accertamento compiuto in sede penale non può dunque non tenersi conto, dovendo considerare che lo stato patrimoniale denunciato in DSU corrispondesse, quantomeno nel fatto, alla impossidenza, con conseguente accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 17968/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:03 è presente l'avv. CULOTTA SERGIO per parte ricorrente nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Culotta conclude riportandosi alle difese e domande svolte e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17968 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CULOTTA SERGIO Parte_1
- opponente-
CONTRO
, Controparte_1
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n 1065/2024 (R.G. 12601/2024), emesso in data 18.09.2024 dal Tribunale di Palermo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_2
ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_2
2 ingiuntivo n 1065/2024 (R.G. 12601/2024), emesso in data 18.09.2024 dal Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro emessoper il recupero della
“somma di € 18.225,65 a titolo di accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo, indebitamente percepiti per i periodi: dal 01 Giugno 2019 al 31 Agosto 2019; dal 01 Novembre 2019 al
31 Gennaio 2021; dal 01 Marzo 2021 al Marzo 2021” eccependone l'illegittimità per violazione degli artt. 633 e 635 C.p.c., nonché per l'infondatezza della pretesa creditoria e chiedendone la revoca.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l'Istituto opposto, rimanendo pertanto contumace.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Il ricorso deve essere accolto.
Va preliminarmente respinta l'eccezione preliminare di illegittimità del decreto perché emesso in carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 635
C.p.c. atteso che, come da giurisprudenza costante, l'attestazione del credito fatta dal funzionario dell'ente previdenziale preposto alla funzione
è prova sufficiente all'emissione del decreto (cfr. per tutte: Cassazione, Sez.
L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014).
Deve osservarsi quindi che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto,
3 mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione,
l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca.
Il decreto è stato emesso per la supposta violazione dell'art. 7 comma 2° del D.L. n. 4/2019 conv. in L. n. 26/2019, per avere l'opponente in sede di domanda di erogazione del reddito di cittadinanza omesso di comunicare la propria reale situazione economica;
specificamente la stessa ometteva di comunicare di aver vinto al gioco oltre 20.000 euro.
Per lo stesso fatto veniva rinviata a giudizio per il medesimo fatto, costituente reato, e assolta dopo il dibattimento.
Va sul punto rilevato che sulla situazione prospettata si è espressa la
Corte Costituzionale con sentenza n. 54/2024, chiarendo che è giusto sanzionare penalmente chi, per ottenere il RdC, non dichiara le vincite al gioco d'azzardo, non essendo violato i principi di uguaglianza sostanziale e di tassatività delle norme penali, di cui agli artt. 3, secondo comma, e 25
Cost.
E si è espressa anche la Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 29 luglio
2021, n. 29706) secondo la quale, la disponibilità di un “conto gioco” su una piattaforma online può mettere a rischio il reddito di cittadinanza.
Ciò premesso in linea di principio, affinché il reato venga compiuto e affinché si verifichino la decadenza del diritto, la revoca del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite, ai sensi dell'art. 7 comma
2° e comma 4°, occorre che la falsa comunicazione in DSU nasconda una reale disponibilità economica escludente il diritto alla prestazione.
Pretermettendo la circostanza evidenziata dall'odierna opponente in sede di dibattimento di non essere titolare di alcun conto gioco e di aver subito un furto d'identità, occorre rilevare che il giudizio penale ha accertato la materiale non disponibilità di alcuna somma incidente sul diritto alla prestazione, essendo stato il conto gioco in questione movimentato parimenti in entrata e in uscita;
ossia che le entrate e le uscite
4 siano state equivalenti.
Di tale accertamento compiuto in sede penale non può dunque non tenersi conto, dovendo considerare che lo stato patrimoniale denunciato in DSU corrispondesse, quantomeno nel fatto, alla impossidenza, con conseguente accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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