Parere definitivo 8 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03679/2025REG.PROV.COLL.
N. 00100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2024, proposto da
AS IO Titolare della Rivendita Ordinaria di Tabacchi n°17, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chirillo, Tito Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ER LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di costei in Roma, via Leopoldo Serra 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00426/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex Monopoli, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del sig. ER LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite, che hanno depositato istanza per il passaggio della causa in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è titolare, in Locri, della Rivendita ordinaria n. 17.
2. Con istanza depositata il 28 febbraio 2020 ha chiesto il trasferimento “in zona” della suddetta rivendita, presso la Stazione di Servizio situata sulla S.S. 106, al Km 100+286, con contestuale istituzione di una rivendita speciale.
3. Con nota n. prot. 24875 del 13 novembre 2020 la Direzione Interregionale Campania e Calabria dell’Agenzia ha respinto l’istanza sul rilievo che la nuova sede, da qualificarsi quale rivendita speciale, verrebbe a trovarsi a 290 metri dalla rivendita più vicina, intestata al controinteressato sig. ER LL, con ciò violando la distanza che il DM n. 38/2013 stabilisce debba osservarsi nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, quale è Locri. Ha inoltre rilevato che nel Comune di Locri è ampiamente superato il rapporto di 1 rivendita ogni 1500 abitanti introdotto dalla L. n. 37/2019, la quale non distingue tra rivendite ordinarie e speciali.
4. Tale provvedimento è stato avversato dal sig. AS avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso.
4.1. Ha osservato, in particolare, il TAR che:
- il parametro della distanza dettato dal D.M. n. 38/2011 non si applica alle rivendite speciali, in quanto la disposizione regolamentare che impone, anche per le rivendite speciali, il rispetto dei parametri indicati per le rivendite ordinarie (cioè l’art. 2 del D.M. 38/2013) è stata annullata in via giurisdizionale, con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4208/2018;
- tuttavia, la sopravvenuta L. n. 37/2019, applicabile ratione temporis , ha introdotto il parametro relativo al numero di abitanti per ogni rivendita, che nella specie è già ampiamente superato e che da solo preclude l’istituzione della rivendita speciale nel sito indicato;
- essendo l’atto impugnato plurimotivato, il richiamo alla impossibilità di rispettare il parametro di 1 rivendita ogni 1500 abitante risulta sufficiente a supportare il provvedimento impugnato.
5. Il sig. AS ha proposto appello.
6. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
7. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 marzo 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Con unico motivo d’appello il sig. AS deduce l’erroneità dell’appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto 1 rivendita/1500 abitanti non sarebbe rispettato, implicitamente ritenendo tale previsione applicabile e assorbente.
8.1. Il TAR ha affermato che, prescindendo dalla questione della distanza intercorrente rispetto alla rivendita più vicina, “ il ridetto parametro del rapporto rivendite/popolazione risulta applicabile in virtù dell’espresso richiamo, contenuto nell’art. 4 del D.M. n. 38/2013, ai criteri indicati nell’art. 2 del medesimo decreto e si configura come parametro “ad applicazione necessaria”, in quanto non può non essere applicato dall’Amministrazione, stante la formulazione normativa che impedisce l’istituzione di nuove rivendite ove, come nel caso di specie, sia raggiunta la prevista soglia del rapporto. Il criterio così fissato è infatti espressione di una prevalutazione normativa delle esigenze e degli interessi sottesi all’istituzione di nuove rivendite, al fine di contemperare l’obiettivo di liberalizzazione del mercato con quello di tutela della salute da una “sovraofferta” di prodotti da fumo; la disposizione normativa non lascia perciò spazio, in relazione a una rivendita avente le caratteristiche e l’ubicazione di quella in contestazione, risultando preminente il mantenimento di un equilibrato rapporto tra numero di rivendite e numero di abitanti (cfr. TAR Reggio Calabria, 17 maggio 2022, n. 342)”.
8.2. L’appellante lamenta che la sentenza non avrebbe tenuto conto di quanto stabilisce l’art. 6, comma 14, del D.M. n. 38/2013, in ordine al trasferimento di una rivendita ordinaria con contestuale trasformazione della stessa in rivendita speciale. Tale norma avrebbe dovuto essere applicata al caso di specie in quanto l’art. 4, comma 4, della L. n. 37/2019 ha fatto salvi gli effetti già prodotti, prima della riforma del 2019, dall’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011.
Il trasferimento “in zona” della rivendita del sig. AS, inoltre, non modifica in alcun modo il rapporto rivendite/abitanti preesistente, poiché si tratta del mero trasferimento di una rivendita già preesistente.
L’appellante lamenta, inoltre, l’erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del sig. LL quale controinteressato, precisamente sul presupposto che il trasferimento della rivendita n. 17 avverrebbe con contestuale costituzione di una rivendita speciale.
9. La censura principale è infondata.
10. Il Collegio ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare la normativa di settore, nella sua evoluzione.
10.1. La vendita di prodotti di monopolio è tuttora in parte disciplinata dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, “ Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ”, la quale statuisce che la vendita al pubblico dei generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite ordinarie, rivendite speciali, ovvero può svolgersi in altri luoghi autorizzati a mezzo del rilascio di apposito patentino.
10.2. Con l’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, il legislatore ha demandato al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di un regolamento, ex art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 400/1988, l’adozione delle disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, dettando all’uopo i seguenti principi:
“ a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo .”.
10.3. Il regolamento è stato emanato con D.M. n. 38/2013.
10.3.1. Relativamente alla istituzione di nuove rivendite ordinarie esso stabiliva la necessità di rispettare determinate distanze, diversificate a seconda della popolazione del comune, dalle rivendite già in esercizio, precisando anche che “ In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non e' consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri .”; al comma 5, inoltre, l’art. 2 del d.m. n. 38/2013 poneva quale ulteriore requisito il fatto che il reddito complessivo delle tre rivendite più vicine a quella istituenda superasse una certa soglia minima, e in pratica fosse tale da continuare a garantire a queste ultime e a quella di nuova istituzione, una produttività minima, di entità diversificata a seconda della popolazione residente. Gli indicati requisiti, tuttavia, non trovavano applicazione nel caso in cui le tre rivendite più vicine si trovassero a distanza superiore a 600 da quella di nuova istituzione.
10.3.2. L’art. 3 del d.m. n. 38/2011, inoltre, prevedeva che ai fini della istituzione di nuove rivendite ordinarie, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovesse valutare l’interesse del servizio “ tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda, nonche' delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici ”: a detti fini stabiliva un sistema basato sulla adozione, da parte di ogni Ufficio competente, di piani semestrali adottati entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno, soggetti a pubblicazione e alla partecipazione dei soggetti interessati, predisposti tenendo conto delle domande di trasferimento o di istituzione di nuove rivendite ordinarie pervenute nel semestre precedente; al comma 6, infine, l’art. 3 prevedeva che “ L'Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, comunica l'avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite piu' vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l’Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite… ..”.
10.3.3. L’art. 4 individuava i criteri di istituzione delle rivendite speciali, stabilendo che dovessero rispondere a concrete e particolari esigenze, da valutare in ragione dell’ubicazione degli altri punti vendita, della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto ai punti vendita già esistenti, e del pregiudizio economica che dalla nuova rivendita sarebbe derivato a quelle preesistenti. La norma, inoltre, individuava i luoghi in cui potevano essere sempre istituite le rivendite speciali, in un elenco che non menzionava le stazioni di servizio; consentiva poi l’istituzione di rivendite speciali negli “ altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), nonche' da quelli di cui all'articolo 6, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale non puo' sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino …”. L’art. 6, del D.M. n. 38/2013 prevedeva poi che all’interno degli impianti di distribuzione di carburanti potessero essere istituite solo rivendite speciali, o patentini, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2.
10.3.4. L’art. 10 introduceva la distinzione tra trasferimenti ordinari “in zona” e “fuori zona”, questi ultimi essendo i trasferimenti a una distanza superiore a 600 metri dalla sede originaria o comunque determinanti “ mutamenti in ordina anche ad una sola delle tre rivendite più vicine ”; il trasferimento fuori zona era subordinato al rispetto dei requisiti della distanza e della produttività, indicati all’art. 2, mentre l’art. 11 disciplinava il procedimento di trasferimento delle rivendite ordinarie.
Il D.M. n. 38/2013, invece, non disciplinava il trasferimento delle rivendite speciali, evidentemente per la ragione che ogni rivendita speciale viene autorizzata in quanto funzionale al soddisfacimento di determinate esigenze connesse alla ubicazione della rivendita speciale: si deve quindi presumere che il trasferimento della rivendita speciale non possa fondarsi sulle medesime esigenze, e pertanto una istanza di trasferimento di rivendita speciale deve essere trattata come istanza di istituzione di una nuova rivendita speciale.
Tuttavia l’art. 6, comma 14, del D.M. n. 38/2013 disciplinava in maniera specifica il trasferimento di una rivendita ordinaria presso un impianto di distribuzione carburanti, prevendo che “ Nell'ambito di un medesimo territorio comunale l'attivazione di una rivendita di tabacchi lavorati presso un impianto di distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, puo' avvenire anche per trasferimento presso tale impianto di una rivendita ordinaria gia' attiva nel predetto territorio comunale. In tale caso, per rispetto del saldo del piano per l'istituzione delle rivendite di cui all'articolo 3, l'Ufficio di cui al comma 5 valuta contestualmente la domanda di istituzione della rivendita presso l'impianto di distribuzione di carburanti e quella di trasferimento. Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce e' soppressa. Trova applicazione la disposizione di cui al comma… Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce e' soppressa ….”.
10.4. A seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione con il caso EU-Pilot 8002/15/GROW, nel quale la Commissione aveva prospettato la incompatibilità dell’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, nella misura in cui poneva un criterio di redditività minima contrastante con l’art. 14 della Direttiva 2006/163/CE, c.d. Direttiva Servizi, il legislatore è intervenuto con l'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018), apportando alcune modifiche al richiamato art. 24, comma 42, in particolare stabilendo che:
- il già previsto criterio della distanza non deve essere inferiore a 200 metri, senza ulteriori diversificazioni;
- il criterio della produttività minima è stato sostituito con quello del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;
- è possibile l’istituzione di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti in presenza dei medesimi requisiti di distanza e di popolazione di cui alla lettera b), salvo la non applicabilità del requisito della popolazione in ragione del contesto extraurbano di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 8, lett. b)
10.5. Il d.m. n. 38/2013 è stato conseguentemente modificato, ad opera del D.M. n. 51/2021, a seguito della novella legislativa.
10.5.1. Il nuovo regolamento, all’art. 2, mantiene, quanto alla istituzione delle rivendite ordinarie, il requisito della distanza minima, diversificata, dalle altre rivendite già esistenti; a tale requisito si aggiunge -in sostituzione del criterio della produttività, che scompare – il criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, “ salvo che nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio in altro comune risulti distante oltre 600 metri ”. Sono stati quindi soppressi, all’art. 2, i commi da 5 a 9, recanti una disciplina non compatibile con la intervenuta soppressione del parametro della produttività minima.
10.5.2. Relativamente ai requisiti da osservarsi nei trasferimenti delle rivendite ordinarie, inoltre, l’art. 10 del d.m. n. 38/2013 è stato modificato nel senso che è stata ribadita la necessità della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 -ovvero della distanza minima e del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti – ed è stato inoltre introdotto l’ulteriore requisito della osservanza di una distanza massima, diversificata a seconda della popolazione del comune interessato, tra la sede originaria e quella nuova proposta, “ Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita ”.
10.5.3. Per quanto riguarda, invece, l’istituzione delle rivendite speciali, l’art. 4 è stato modificato nel senso che al di fuori dei luoghi indicati al comma 2, lett. a)- f) (stazioni ferroviarie, stazioni automobilistiche e tramviarie, stazioni marittime, aeroporti, caserme, case di pena), l’istituzione di rivendita speciali negli “ altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), nonche' da quelli di cui all'articolo 6 ” è possibile nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 comma 3, “ e a condizione che la rivendita più vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale non puo' sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, …..”; tuttavia, “Il parametro di cui all'articolo 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora la rivendita più vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”.
Infine, l’art. 6 del D.M. n. 38/2011, è stato modificato ad opera del D.M. n. 51/2021 solo al fine di precisare che i criteri di cui all’art. 2 “ non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia già istituita una rivendita speciale o un patentino ”: resta dunque fermo il principio per cui presso gli impianti di distribuzione di carburanti si possono istituire solo rivendite speciali. Ugualmente immutato è rimasto anche l’art. 6, comma 14, relativamente al trasferimento di rivendite ordinarie all’interno di impianti di distribuzione di carburanti.
In sostanza, l’istituzione di rivendite speciali, anche dopo la novella rimane soggetta al rispetto dei criteri di cui all’art. 2; tuttavia se la rivendita speciale sia istituita presso un impianto di distribuzione carburanti, i criteri di cui all’art. 2 non vengono applicati se l’impianto si trovi in un’area di servizio autostradale o comunque ad una significativa distanza dalla rivendita più vicina, variabile in funzione della popolazione del comune.
10.5.4. Anche dopo la novella legislativa, l’art. 13, comma 3, del d.m. n. 38/2011 ha mantenuto la previsione secondo cui “ Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .”, nonostante il contrario avviso espresso dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1374/2020 del 24/07/2020, secondo cui difetterebbe una norma primaria che consenta di derogare all’ordinaria vacatio legis di 15 giorni, prevista dall’art. 10 disp. prel. c.c., “ che costituisce un principio generale per le leggi e, a fortiori, per i regolamenti, a garanzia della conoscibilità degli atti normativi da parte delle amministrazioni, cittadini e imprese e della disponibilità di uno spazio sufficiente di adattamento alle nuove regole ”. Il d.m. n. 51 del 12 febbraio 2021, di modifica del d.m. n. 38/2013, è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2021.
10.6. Merita ancora ricordare l’art. 4, comma 3, della L. n. 37/2019, il quale ha stabilito che “ Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1 .”, ma tale previsione non può che riferirsi agli aspetti della novella che lasciano al regolamento un ulteriore margine di valutazione, come la norma sulla distanze dalle rivendite già esistenti; viceversa, con riferimento alle previsioni della norma primaria che non hanno lasciato alcuno spazio valutativo ulteriore al regolamento – com’è, appunto, la norma che impone l’applicazione del rapporto tra rivendite e abitanti– non si prospettava la necessità di una regolamentazione attuativa perché tali previsioni (della norma primaria) prendessero immediatamente efficacia, il che risulta anche coerente con la mancata introduzione di un regime transitorio da parte dell’art. 4 della L. n. 37/2019, regime che sarebbe stato necessario prevedere qualora la novella non avesse potuto entrare a regime immediatamente.
Così come l’originaria previsione dell’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011 è stata novellata a far tempo dalla entrata in vigore della L. n. 37/ 2019, allo stesso modo, ed anzi a maggior ragione, le norme secondarie riproduttive e attuative delle previsioni ormai abrogate dalla novella hanno cessato di avere efficacia a partire dallo stesso momento, per sopravvenuta incompatibilità con la sopravvenuta normativa primaria: questo per la ragione che la sorte di una norma regolamentare nei settori non delegificati mutua necessariamente la propria efficacia da una norma di rango primario, il cui venir meno necessariamente determina il travolgimento, sia pure ex nunc , della norma regolamentare.
10.7. Quanto al fatto che l’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, come modificato dall’art. 4, comma 1, della L. n. 37/2019, stabilisce che i trasferimenti di rivendite ordinarie sono consentiti “ solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b) ”, il Collegio ritiene che l’inciso “ ove applicabili ” non sia idoneo a mettere in dubbio l’applicazione generalizzata del criterio basato sulla popolazione demografica: tale inciso, infatti, era già presente nella formulazione originaria della norma (ovvero l’art. 24, comma 42, lett. d), del D.L. n. 98/2011, secondo cui “ I trasferimenti di rivendite ordinarie (sono consentiti: n.d.r.) solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima”) e nel d.m. n. 38/2013 era stato recepito all’art. 10, comma 2, che consentiva di derogare al criterio della produttività per i trasferimenti di rivendite ordinarie “in zona ”.
10.7.1. E’ ben possibile che in sede di modifica il legislatore sia intervenuto in modo “ortopedico” sull’art. 24, comma 42, lett. d), modificandone solo la parte finale: è quindi rimasto l’inciso “ ove possibile ”, che assume un senso solo alla luce della previsione dell’art. 10, comma 2, del d.m. n. 38/2013, il quale, anche dopo la novella di cui al d.m. n. 51/2021, continua a prevedere che ai trasferimenti di rivendita ordinaria si applica solo il criterio della distanza.
10.7.2. In definitiva l’art. 24, comma 42, laddove, alla lett. d), prevede - dopo la novella di cui all’art. 4 della L. n. 37/2019 - che i trasferimenti delle rivendite ordinarie sono possibili “ solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b) ”, implicitamente consente di derogare al criterio del rapporto tra rivendite e popolazione, e di tale facoltà si è avvalso il regolatore prevedendo, solo per i trasferimenti di rivendite ordinarie “in zona”, la possibilità di derogare all’anzidetto criterio, confermando l’applicazione di esso criterio per i trasferimenti di rivendite ordinarie “fuori zona” e per le istituzioni di nuove rivendite ordinarie e speciali.
10.8. In sintesi si può affermare che a seguito della novella introdotta con l’art. 4 della L. n. 37/2019:
- il parametro dato da una rivendita ogni 1500 abitanti è applicabile sin dalla entrata in vigore della L. n, 37/2019, fatti salvi gli effetti già prodotti dalla applicazione della normativa previgente: ciò significa che il parametro non può comportare la soppressione di rivendite ordinarie o speciali già autorizzate in costanza della normativa previgente, neppure se abbiano indotto la saturazione o il superamento di tale parametro;
- in coerenza a ciò il trasferimento “in zona” delle rivendite ordinarie preesistenti alla novella è soggetto solo al parametro delle distanze, sulla evidente considerazione che il trasferimento “in zona” non altera l’equilibrio istituitosi per effetto della presenza di più rivendite ordinarie;
- sono soggette al rispetto del parametro dato dal rapporto tra rivendite e popolazione le nuove istituzioni di rivendite ordinarie e i trasferimenti “fuori zona” delle rivendite ordinarie preesistenti alla novella;
- sono inoltre soggetti al rispetto del parametro dato dal rapporto tra rivendite e popolazione anche le istituzioni di rivendite speciali, ad eccezione di quelle istituite presso impianti di distribuzione di carburanti situati in area di servizio stradale o ad una distanza minima di 1500 metri dalla rivendita più vicina.
11. Tenendo presenti i principi che precedono è agevole rilevare che l’istanza del sig. AS non poteva essere accolta e che il provvedimento impugnato è legittimo.
11.1. L’istanza di trasferimento, infatti, deve considerarsi quale richiesta di istituzione di una rivendita speciale ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 38/2013, e contestuale soppressione della preesistente rivendita ordinaria, in quanto la nuova rivendita si andrebbe a collocare all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti Italpretory Energy s.r.l., posto sulla S.S. 106, al Km 100 + 286, gestito dal medesimo sig. AS: e, come si è visto, la istituzione di rivendite speciali è soggetta al requisito del rapporto tra rivendite e popolazione.
11.2. Non ricorrono le situazioni in cui l’istituzione di rivendite speciali deroga al parametro del rapporto tra rivendite e popolazione: ciò per la ragione che le rivendite speciali istituite presso gli impianti di distribuzione carburanti vi derogano solo se collocati in aree autostradali.
11.3. A nulla rileva il fatto che, per la distanza esistente tra la rivendita ordinaria n. 17 e quella di nuova istituzione, il trasferimento potrebbe qualificarsi quale trasferimento “in zona”: la nozione di trasferimento “in zona” e “fuori zona” si applica, infatti, solo ai trasferimenti tra rivendite ordinarie: e quello richiesto dall’appellante non può considerarsi tale in virtù del fatto che presso gli impianti di distribuzione carburanti possono istituirsi solo rivendite speciali.
11.4. E’ vero che l’art. 6, comma 14, del D.M. n. 38/2013, consente il trasferimento di una rivendita ordinaria all’interno di un impianto di distribuzione carburanti situato nell’ambito del medesimo comune; tuttavia tale norma richiama il rispetto dei criteri di cui all’art. 2 (“ fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 ”), senza prevedere deroghe, come invece il legislatore ha fatto in altre situazioni: ad esempio con riferimento al trasferimento delle rivendite ordinarie o nel caso della istituzione di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti ubicati in aree di servizio autostradali. Deve pertanto concludersi che l’art. 6, comma 14, del D.M. n.38/2013 ha solo inteso chiarire che l’istituzione di una rivendita speciale, presso gli impianti in questione, può anche comportare la contestuale soppressione di una rivendita ordinaria.
12. Alla luce delle considerazioni svolte i motivi d’appello risultano infondati.
13. La parziale novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
La complessità e parziale novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
ER Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO