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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/11/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 2673, vertente
tra
, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1 dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Parte_2
Frosinone, Via Mastroianni n. 14,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
TE ZI, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo di Parte_1 CP_1 aver iniziato la propria attività lavorativa dal 1973 come dipendente della soc. di Persona_1
e del svolgendo l'attività di autista di mezzi pesanti, tra cui autocarri e mezzi Persona_2 cingolati. Successivamente, dal 1992 al 2012 di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
occupandosi di assistenza in magazzino in particolare del carico e Controparte_2 scarico delle gomme e dello smontaggio e montaggio degli pneumatici per autocarri attraverso l'uso del compressore e di aver contratto l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, per la quale, in esito alla procedura amministrativa, l' non ha riconosciuto l'indennizzabilità. CP_1
Tanto premesso, il sig. ha convenuto in giudizio l' presso l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:” Accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da una malattia professionale causata da Ipoacusia neurosensoriale bilaterale il cui danno come sopra indicato è pari al 10%, dalla data di presentazione della domanda o comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da unificare il danno da preesistenze per altre patologie valutate nella misura del 18% ; per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai sensi di legge, l'indennizzo e/o rendita nella misura complessivamente suindicata con la condanna dell' in persona del suo legale rappresentante, ad erogare la prestazione di cui sopra ovvero CP_1
a corrispondere detto indennizzo e/o rendita nella misura richiesta o in quella diversa indennizzabile accertata in corso di giudizio a mezzo di CTU che espressamente si richiede, oltre alla rivalutazione e agli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 429 cpc, a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero a decorrere dal dì di accertamento dello stato invalidante. Con vittoria di spese e corrispettivi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. , che si dichiara antistatario ex art. 93 Parte_2 cpc”.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, espletata CTU medico legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della C.T.U. Dalla
2 documentazione in atti il sig. risulta affetto da ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale. Tale diagnosi trova riscontro nella documentazione presente nel fascicolo di causa e nell'obiettività clinica rilevata in occasione della visita peritale;
inoltre, risulta che l'attività lavorativa del ricorrente sia stata quella di autista con conduzione di mezzi pesanti, anche cingolati, per circa 35 anni, con esposizione a lavorazioni rumorose e successivamente l'attività di montaggio e smontaggio pneumatici presso un locale molto rumoroso e attraverso l'uso di strumentazione tecnica particolarmente rumorosa (come dichiarato dai testi). L'esposizione prolungata al rumore prodotto dai mezzi pesanti costituisce un rischio professionale ben documentato, con rilevanti implicazioni medico-legali contribuendo allo sviluppo di ipoacusia da rumore, patologia irreversibile dell'apparato uditivo. In ambito medico-legale, l'ipoacusia da rumore viene riconosciuta come malattia professionale tabellata dall' (Tabella Malattie CP_1
Professionali – Industria), quando derivante da esposizioni superiori a 85 dB per almeno 8 ore al giorno. Alla stregua di tali considerazioni, considerate le conclusioni rassegnate dal CTU, dal punto di vista causale si può ritenere che la lamentata patologia risulti ascrivibile per nesso causale all'attività lavorativo svolta, avendo con esso uno stretto ed esclusivo nesso eziologico.
Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente in misura pari al 10% il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione di cui al DL
38/2000 nella voce tabellare identificata con il codice n. 312 dalla data di domanda amministrativa.
La parte istante richiede anche l'unificazione del danno biologico con le ulteriori patologie già riconosciute al ricorrente nella misura del 18%.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' tenuto conto dell'integrale accoglimento CP_1 delle domande attoree, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, il ricorrente presenta un danno biologico in misura del 10% Parte_1
(dieci%);
2) il danno biologico riconosciuto al capo 1) deve essere unificato ai postumi già riconosciuti dall'Istituto per altre malattie professionali nella misura del 18% con conseguente condanna l' a liquidare in favore del ricorrente l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, detratto CP_1
l'indennizzo già liquidato, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) pone le spese di lite a carico dell' , liquidate in €.2.697,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore avv. , dichiaratosi antistatario;
Parte_2
4) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 06/11/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Stefania Rescigno
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