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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 524/2020 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO PALLESCHI e dall'avv. DONATELLA LUCCHETTI
Appellante
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t.,
Appellato contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza n.579/2019 del Tribunale Ordinario di Frosinone.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n.579 del 2019 con cui il Tribunale Ordinario di Frosinone ha revocato il decreto 1 ingiuntivo opposto;
ha rigettato la domanda riconvenzionale principale avanzata dall'opponente; in accoglimento delle domande subordinata del e Controparte_1 della domanda riconvenzionale subordinata dell'opponente, ha condannato quest'ultimo a pagare in favore del condominio la somma di Euro 6.401,94, oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale al saldo;
ha condannato l'opponente a rifondere in favore del CP_1
l'80% delle spese sostenute per il giudizio, liquidate per l'intero in Euro 4.835,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. ed al rimborso delle spese generali in misura del 15% come per legge;
spese compensate fra tutte le parti in causa per il residuo 20%; ha posto le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente in misura dell'80% e del Controparte_1 per il residuo 20%.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il (di seguito anche " ), Controparte_1 CP_1 chiedendo: 1) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1068/13; 2) in via riconvenzionale, condannarsi il Condominio opposto a pagare la somma di Euro 1.213,00; 3) in via ulteriormente subordinata, rideterminarsi l'esatto importo dovuto. Ciò sulla base dei seguenti presupposti: a) in data 17/09/2013, gli è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1068/13, emesso su istanza del con cui si ordina il pagamento della somma di Euro 6.749,80, oltre interessi e CP_1 spese, a titolo di conguagli per la gestione anni 2005 - 2013 e di saldo lavori per l'ascensore; b) il Tribunale di Frosinone, con sentenze n. 852/11 e n. 148/13 ha dichiarato nulle le deliberazioni condominiali relative, per un verso, alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale, per la manutenzione del citofono e per la manutenzione dell'ascensore e, per altro verso, all'installazione del nuovo ascensore e l'assemblea condominiale non è stata convocata per adottare un valido criterio di ripartizione di dette spese;
c) l'istante ha già versato le somme di cui si chiede legittimamente il pagamento e riferite a crediti non prescritti;
d) gli importi richiesti, dunque, non sono dovuti: o perché privi di idoneo titolo giustificativo;
o perché relativi a somme già versate;
o, infine, perché relativi a crediti prescritti. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto: 1) rigettarsi l'opposizione; 2) in CP_1 subordine, rideterminarsi l'esatto importo dovuto e condannarsi l'opponente a pagarlo. A sostegno delle proprie pretese, parte convenuta ha allegato quanto segue: a) il conguaglio relativo all'anno 2005 è riferito anche agli anni precedenti, ossia agli anni 2003 e 2004, e solo per mero errore materiale ciò non risulta nel ricorso monitorio;
b) le contestazioni relative ai conguagli per gli anni 2006, 2007 e 2008 ed agli importi dovuti per preventivo gestione 2012 e 2013 sono prive di fondamento;
c) i conguagli relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 non sono contestati;
d) la sentenza n. 148/13 è stata impugnata dal e, in ogni caso, le somme CP_1 richieste sono la risultanza di un calcolo effettuato in conformità con quanto stabilito in detta pronuncia. Espletata C.T.U. ed assegnata la causa a questo giudice, all'udienza del 15/02/2019 la stessa è stata trattenuta in decisione”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Ai fini del decidere, si osserva che il non può contestare i bilanci del Condominio regolarmente approvati, e quindi Parte_1 la debenza delle somme in essi indicate, se non impugnando le relative delibere assembleari nel termine previsto dalla legge, il che nel caso che occupa non è avvenuto. Ne consegue che l'opponente non può contestare, avuto riguardo alle poste indicate in detti bilanci, né l'an debeatur, né il quantum debeatur, ma può eccepire solo: a) che non vi è corrispondenza fra le partite dare-avere; b) che, dopo l'approvazione, sono sopravvenuti fatti modificativi, impeditivi 2 o estintivi della pretesa creditoria del Ciò premesso, si osserva che la C.T.U. CP_1 espletata non può essere utilizzata ai fini del decidere, in quanto viziata da macroscopici errori, che a breve si esporranno, per cui i rapporti dare-avere fra le parti vanno rideterminati come segue. La sentenza del 2013 è relativa unicamente alle spese per l'ascensore e per le scale (ed il citofono); conseguentemente non è dovuta non già l'intera somma relativa alle quote ordinarie, come erroneamente afferma il C.T.U., ma solo quella relativa, appunto, all'ascensore (ossia Euro 241,62) ed alla pulizia delle scale (Euro 117,22). Pertanto, tenuto conto del conguaglio attivo di Euro 164,24, pacificamente esistente, rimane un saldo attivo di Euro 194,60 a favore del condomino opponente. Quanto all'anno 2004, l'importo dovuto è consacrato nel bilancio consuntivo approvato (e non, come erroneamente afferma in C.T.U. nel solo bilancio preventivo), dal che consegue che le relative somme sono dovute, salvo che non siano fondate l'eccezione di prescrizione e quella relativa al rimborso assicurativo formulate dal . Parte_1 La prima (prescrizione) è inammissibile e pure infondata: inammissibile perché tardivamente formulata;
infondata perché l'importo è riportato nel bilancio consuntivo dell'anno successivo, che non è stato impugnato. Le somme relative alla gestione 2004, dunque, sono dovute, essendo stata già scomputata la somma di Euro 368,00, cui fa pure riferimento il C.T.U. ma erroneamente calcolandola due volte a favore dell'opponente. Quanto alla somma di Euro 250,00, relativa alla differenza fra il rimborso assicurativo di Euro 618,00 e quanto effettivamente percepito dall'opponente, si osserva che l'eccezione di parte istante è infondata perché il sinistro è stato risarcito cumulativamente, dal che consegue che la somma di Euro 618,00 è comprensiva dei danni subiti da tutti i condomini interessati. Le somme relative all'anno 2005 sono indicate nel bilancio consuntivo approvato, non impugnato, e sono quindi dovute. In conclusione, relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005, il è debitore Parte_1 della somma di Euro 745,72 (somma algebrica dei seguenti importi: avere 172,99 anno 2003; dare 780,62 anno 2004; dare 749,93 anno 2005; avere 250,00 per parziale versamento;
avere 358,84 per effetto della sentenza del 2013). Per quanto attiene agli anni 2006 e 2007, le somme relative (Euro 224,16 ed Euro 163,64) risultano da bilanci consuntivi approvati e sono, quindi, in assenza di eccezioni ammissibili, ossia relative a fatti verificatisi successivamente all'approvazione, dovute. Quanto all'anno 2008, a fronte di una voce dare di Euro 1.302,11, si deve tenere conto della voce avere di ad Euro 600,00, somma pari all'acconto versato con bonifico bancario del 23/12/2008: ne deriva un saldo dare di Euro 702,11. L'importo indicato dal C.T.U., invece, è il frutto di due errori: a) il perito sottrae l'acconto suddetto alla somma di 702,11 senza tenere conto del fatto che quelle suindicate sono voci di bilancio approvato e non impugnato, ossia non modificabili;
b) l'importo di Euro 1.000,00 versato in data 24/12/2009 cui fa riferimento il tecnico non può essere contabilizzato nel 2008 dovendosi applicare il principio di riferibilità temporale (recte: criterio "per cassa"). Quanto all'anno 2009, il non Parte_1 contesta il debito e neanche avrebbe potuto farlo se non, giova ribadire, allegando un fatto modificativo, impeditivo o estintivo venuto ad esistenza dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, il che non è avvenuto. La somma di Euro 279,67, dunque, è dovuta. Erra il C.T.U. nelle valutazioni relative a detto anno perché le stesse sono fondate sul presupposto che difetterebbe in atti il bilancio consuntivo, laddove, invece, questo documento è stato prodotto da parte opponente (e poi riprodotto dal . Quanto agli anni 2010 e 2011, il debito CP_1 del (Euro 1.054,36 e 1.101,39) risulta dai bilanci approvati e non impugnati ed è, Parte_1 quindi dovuto. Quanto agli anni 2012 e 2013, le partite si fondano su bilanci preventivi e non consuntivi. Le eccezioni di parte opponente, tuttavia, non colgono nel segno, in quanto: a) la somma di Euro 180,09 non è riferibile direttamente a dette annualità, ma alla quota bimestrale (Euro 982,30 più 10% diviso 6 mesi); b) la somma di Euro 650,00 è stata correttamente accreditata in ragione del tempo del versamento, ossia secondo il criterio "per cassa" (per cui erra il C.T.U. nel momento in cui la riferisce all'anno 2012); c) la somma di Euro 500,00 è stata versata dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, per cui il C.T.U. non doveva tenerne conto, perché della stessa deve (ovviamente) trovarsi traccia nel consuntivo 2013. Quanto al saldo per
3 i lavori di installazione dei nuovi ascensori, è senza dubbio irrilevante il fatto che la sentenza di parziale (perché relativa solo al punto n. 3 della delibera) annullamento deliberazione assembleare sia stata appellata (Cass. Civ., n. 19938/12, citata anche da parte opponente). Purtuttavia, il dovuto è stato calcolato tenendo conto dei criteri indicati nella sentenza stessa (imputazione per metà ai millesimi di proprietà, anche avuto riguardo ai locali commerciali e sottoscala, e per metà all'altezza del piano): la somma, pertanto, è dovuta, fatta salva la successiva impugnazione del bilancio consuntivo. In conclusione, il deve la somma Parte_1 di Euro 6.401,94 sulla base del seguente schema: somme dovute anni 2003, 2004 e 2005: Euro 745,72; somme dovute anni 2006 e 2007: Euro 387,80; somme dovute anno 2008: Euro 702,11; somme dovute anni 2009, 2010 e 2011: Euro 2.346,42; somme preventivo 2012 e 2013: Euro 1.965,60; saldo lavori nuovi ascensori tabella A: Euro 687,23; saldo lavori nuovi ascensori tabella B: Euro 3.063,06 totale parziale somme dovute: Euro 9.906,94; a detrarre rimborso assicurazione: Euro 368,00; a detrarre rimborso contributi portiere: Euro 226,22; a detrarre rimborso acqua: Euro 40,68; a detrarre sentenza 2060/03: Euro 171,08; a detrarre somme versate per installazione ascensore: Euro 2.700,00; totale dare: Euro 6.401,94. Pertanto: a) il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
b) va rigettata la domanda riconvenzionale principale avanzata dall'opponente; c) in accoglimento delle domande subordinata del e CP_1 riconvenzionale subordinata dell'opponente, quest'ultimo va condannato a pagare la somma di Euro 6.401,94, oltre interessi legali dal di della domanda giudiziale al saldo”.
4. ha proposto appello avverso la sentenza per i motivi Parte_1 rubricati di seguito enunciati:
1.) Primo motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto all'entità ed al riconoscimento di un conguaglio attivo di € 194,60 in favore dell'appellante con riferimento al conto economico di esercizio 2003 conseguente all'erronea interpretazione ed applicazione della sentenza n.312/2013 Tribunale di Frosinone.
2.) Secondo motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto all'entità delle somme oggetto di conguaglio con riferimento agli esercizi degli anni 2004/2005 in assenza di detrazione dei pagamenti intervenuti successivamente e delle poste espressamente riconosciute a debito del imputabili a siffatti esercizi con conseguente a vizio CP_1 di erronea interpretazione ed applicazione delle risultanze processuali.
3.) Terzo motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto all'omessa valutazione del pagamento degli oneri condominiali 2008 quale fatto integralmente estintivo della relativa obbligazione.
4.) Quarto motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto all'erroneo accertamento di un fatto parzialmente estintivo del debito.
5.) Quinto motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto al riconoscimento del credito condominiale relativo all'installazione spese per lavori nuovo ascensore
L'appellante ha formulato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.. Nel merito, chiede la riforma della sentenza impugnata con la condanna alle spese del doppio grado del giudizio comprese le spese di ctu di primo grado;
in via subordinata, la riforma della sentenza previa determinazione delle somme eventualmente dovute.
4 5.- Il ha resistito svolgendo le proprie difese nella fase inibitoria ante causam, CP_1 definita con il rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., ma non si è costituito nell'odierno giudizio per cui deve essere dichiarata la sua contumacia.
6.- All'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
7.1.-Con il primo motivo, l'appellante lamenta la errata valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie in ordine al rigetto della propria domanda riconvenzionale, deducendo che il giudice di primo grado non avrebbe valutato che la sentenza n.312/2013 del Tribunale di Frosinone aveva annullato la delibera assembleare del 14.4.2004 con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo del 2003. Assume che il conguaglio attivo del 2003 a suo favore non sarebbe stato pari ad €.172,99 ma del superiore importo di euro 747,92, per cui il condominio sarebbe debitore dell'importo di Euro 912.06 per gli oneri condominiali versati in relazione all'esercizio 2003 ed in conseguenza della delibera integralmente annullata dalla sentenza n.312/2013.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 312 del 2013 è relativa non all'intero consuntivo ma unicamente alle spese per l'ascensore e per le scale che ammontano rispettivamente ad euro 241,62 e ad euro 117,22 e che dunque non erano dovuti dal . Parte_1
Da tali importi va detratto il credito a favore del condominio di Euro 164,24, pacificamente esistente, per un saldo di Euro 194,60 a favore del condomino opponente, come già calcolato da giudice di prime cure.
7.2.- Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errore del tribunale nella determinazione degli oneri condominiali dovuti per l'esercizio 2004 e per l'esercizio 2005 per non aver correttamente considerato gli importi versati dal e gli importi che il Parte_1 CP_1 avrebbe dovuto compensare. Assume che dal credito di euro 1.527,55 vantato dal condominio per i periodi 2004/2005 si sarebbero dovuti detrarre i versamenti dell'importo di euro 250,00 (pagato il 16.1.2006) ed il rimborso ottenuto dalla compagnia assicurativa Ras Service in relazione ad un sinistro per la somma di euro 368,00 (data 1.12.2004). Per tali considerazioni il condominio per i periodi 2004/2005 sarebbe risultato creditore nei confronti dell'appellante della minor somma di euro 909,55.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto effettivamente dovute le somme indicate sulla base della definitività e non contestabilità delle somme inserite nei relativi bilanci, approvati dall'assemblea e non impugnati.
7.3.- Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione del tribunale nell'imputazione secondo il principio di cassa del pagamento della somma di euro 1.000,00 in data 14.12.2009. Assume che detto pagamento avrebbe dovuto imputarsi agli oneri
5 condominiali relativi all'esercizio 2008 secondo il criterio indicato dall'art.1193, comma secondo del c.c., e non valutarsi per il periodo 2009 secondo il principio di cassa come ritenuto dal tribunale.
Anche questo motivo non è fondato.
In assenza di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio del 2009, la doglianza deve ritenersi infondata, in considerazione della definitività della posta ivi indicata. Peraltro, essa non pare non sorretta da un idoneo interesse considerata la neutralità, ai fini del corretto rapporto dare-avere, dell'annualità in cui essa viene imputata.
7.4.- Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'errore del tribunale che non avrebbe correttamente valutato il valore parzialmente estintivo del pagamento della somma di euro 650,00, versata dal in data 17.6.2013. Deduce di aver effettuato detto versamento CP_2
a favore del prima del deposito del ricorso ed a titolo di acconto sui canoni CP_1 condominiali scaduti.
Il tribunale avrebbe erroneamente valutato il pagamento effettuato secondo il principio di cassa non imputandolo quale acconto sulla maggior somma dovuta e con riferimento agli esercizi precedenti secondo il criterio generale di imputazione dei pagamenti.
Il motivo è infondato.
Richiamate le precedenti considerazioni in merito alla mancata impugnazione delle delibere relative alle spese di gestione riportate nei bilanci a consuntivo deliberate dall'assemblea dei condomini con riferimento agli esercizi relativi al periodo 2005 sino al 2013, si deve considerare che l'importo di euro 650,00 corrisposto in data 17.6.2013 (in conto quote condominiali) risulta correttamente accreditato dal secondo il c.d. principio di CP_1 cassa. Il pagamento, pertanto, è stato correttamente imputato all'esercizio 2013 e al relativo bilancio che non è stato oggetto di impugnazione.
7.5.- Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla voce del saldo lavori dovuti per l'installazione degli ascensori per un totale di euro 3.750,29 (euro 687,23 per saldo lavori ascensore in applicazione tabella A ed euro 3.063,06 per saldo lavori ascensore in applicazione tabella B).
La delibera del 31.5.2005, relativa alla ripartizione delle spese per l'installazione degli ascensori, era stata difatti annullata con la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 148 del 2013, confermata in appello dalla sentenza n.8195/2018 mentre, successivamente a detto annullamento, la ripartizione della spesa relativa agli ascensori, posta a sostegno della richiesta di ingiunzione, sarebbe stata redatta unilateralmente dall'amministratore senza il supporto di una delibera assembleare. Il tribunale avrebbe, pertanto, ritenuto erroneamente dovuti gli importi per le spese di installazione e lavori dell'ascensore secondo una ripartizione corretta ma in assenza della delibera del sostitutiva della precedente ripartizione assunta con la CP_1 delibera del 31.5.2005 impugnata ed annullata.
La doglianza è priva di fondamento.
Il Tribunale ha accertato la correttezza del calcolo e della ripartizione delle somme dovute dal
6 appellante, a saldo dei lavori per l'installazione degli ascensori ( Euro 687,23 CP_1 secondo Tabella A;
Euro 3.063,06 secondo la Tabella B) per un totale complessivo dovuto di euro 3.750,29. Calcolo determinato chiaramente in funzione della sentenza n.148.2013 del Tribunale di Frosinone come anche indicato nel ricorso per D.I. oggetto dell'opposizione.
Detto giudizio aveva difatti ad oggetto, non già l'installazione degli ascensori, ma la ripartizione delle spese ad essi inerenti in base alla Tabella C riguardante le spese di manutenzione ordinaria.
La ripartizione in base alla indicata Tabella è stata ritenuta illegittima e dunque annullata.
L'amministratore ha quindi effettuato nuovamente i conteggi sulla base di quanto stabilito nella menzionata decisione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che «ai fini dell'insorger;za del debito di contribuzione per le spese di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale, deve farsi riferimento all'approvazione della delibera assembleare che determini l'oggetto dell'appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, fissando gli elementi costitutivi fondamentali dell'opera nella loro consistenza quantitativa e qualitativa, non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. 10 settembre 2020 n. 18793; nel senso che le spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni gravano su chi sia condomino al momento dell'approvazione delle delibere che abbiano deciso l'intervento, Cass. 19 luglío 2023 n.2l094). La successiva delibera di ripartizione, che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, è volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il frutto di una semplice operazione matematica (Cass. 21 luglio 2005 n. 15288).
Alla luce dei menzionati precedenti, deve ritenersi che la mera ripartizione delle spese non necessita di specifica approvazione da parte dell'assemblea.
7.6.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere Parte_1 rigettato.
8.- La contumacia dell'appellato esime dalla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 524 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 579/2019 del 15.6.2019:
-rigetta l'appello di nei confronti del Parte_1 CP_1 [...]
sito in Piazza Caduti di via Fani n.6 - CP_1 CP_1
-dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia – come aggiunto dall'art. 1 comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) a carico di . Parte_1
Roma,1° luglio 2025
7 Il Consigliere relatore
8
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 524/2020 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO PALLESCHI e dall'avv. DONATELLA LUCCHETTI
Appellante
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t.,
Appellato contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza n.579/2019 del Tribunale Ordinario di Frosinone.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n.579 del 2019 con cui il Tribunale Ordinario di Frosinone ha revocato il decreto 1 ingiuntivo opposto;
ha rigettato la domanda riconvenzionale principale avanzata dall'opponente; in accoglimento delle domande subordinata del e Controparte_1 della domanda riconvenzionale subordinata dell'opponente, ha condannato quest'ultimo a pagare in favore del condominio la somma di Euro 6.401,94, oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale al saldo;
ha condannato l'opponente a rifondere in favore del CP_1
l'80% delle spese sostenute per il giudizio, liquidate per l'intero in Euro 4.835,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. ed al rimborso delle spese generali in misura del 15% come per legge;
spese compensate fra tutte le parti in causa per il residuo 20%; ha posto le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente in misura dell'80% e del Controparte_1 per il residuo 20%.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il (di seguito anche " ), Controparte_1 CP_1 chiedendo: 1) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1068/13; 2) in via riconvenzionale, condannarsi il Condominio opposto a pagare la somma di Euro 1.213,00; 3) in via ulteriormente subordinata, rideterminarsi l'esatto importo dovuto. Ciò sulla base dei seguenti presupposti: a) in data 17/09/2013, gli è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1068/13, emesso su istanza del con cui si ordina il pagamento della somma di Euro 6.749,80, oltre interessi e CP_1 spese, a titolo di conguagli per la gestione anni 2005 - 2013 e di saldo lavori per l'ascensore; b) il Tribunale di Frosinone, con sentenze n. 852/11 e n. 148/13 ha dichiarato nulle le deliberazioni condominiali relative, per un verso, alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale, per la manutenzione del citofono e per la manutenzione dell'ascensore e, per altro verso, all'installazione del nuovo ascensore e l'assemblea condominiale non è stata convocata per adottare un valido criterio di ripartizione di dette spese;
c) l'istante ha già versato le somme di cui si chiede legittimamente il pagamento e riferite a crediti non prescritti;
d) gli importi richiesti, dunque, non sono dovuti: o perché privi di idoneo titolo giustificativo;
o perché relativi a somme già versate;
o, infine, perché relativi a crediti prescritti. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto: 1) rigettarsi l'opposizione; 2) in CP_1 subordine, rideterminarsi l'esatto importo dovuto e condannarsi l'opponente a pagarlo. A sostegno delle proprie pretese, parte convenuta ha allegato quanto segue: a) il conguaglio relativo all'anno 2005 è riferito anche agli anni precedenti, ossia agli anni 2003 e 2004, e solo per mero errore materiale ciò non risulta nel ricorso monitorio;
b) le contestazioni relative ai conguagli per gli anni 2006, 2007 e 2008 ed agli importi dovuti per preventivo gestione 2012 e 2013 sono prive di fondamento;
c) i conguagli relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 non sono contestati;
d) la sentenza n. 148/13 è stata impugnata dal e, in ogni caso, le somme CP_1 richieste sono la risultanza di un calcolo effettuato in conformità con quanto stabilito in detta pronuncia. Espletata C.T.U. ed assegnata la causa a questo giudice, all'udienza del 15/02/2019 la stessa è stata trattenuta in decisione”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Ai fini del decidere, si osserva che il non può contestare i bilanci del Condominio regolarmente approvati, e quindi Parte_1 la debenza delle somme in essi indicate, se non impugnando le relative delibere assembleari nel termine previsto dalla legge, il che nel caso che occupa non è avvenuto. Ne consegue che l'opponente non può contestare, avuto riguardo alle poste indicate in detti bilanci, né l'an debeatur, né il quantum debeatur, ma può eccepire solo: a) che non vi è corrispondenza fra le partite dare-avere; b) che, dopo l'approvazione, sono sopravvenuti fatti modificativi, impeditivi 2 o estintivi della pretesa creditoria del Ciò premesso, si osserva che la C.T.U. CP_1 espletata non può essere utilizzata ai fini del decidere, in quanto viziata da macroscopici errori, che a breve si esporranno, per cui i rapporti dare-avere fra le parti vanno rideterminati come segue. La sentenza del 2013 è relativa unicamente alle spese per l'ascensore e per le scale (ed il citofono); conseguentemente non è dovuta non già l'intera somma relativa alle quote ordinarie, come erroneamente afferma il C.T.U., ma solo quella relativa, appunto, all'ascensore (ossia Euro 241,62) ed alla pulizia delle scale (Euro 117,22). Pertanto, tenuto conto del conguaglio attivo di Euro 164,24, pacificamente esistente, rimane un saldo attivo di Euro 194,60 a favore del condomino opponente. Quanto all'anno 2004, l'importo dovuto è consacrato nel bilancio consuntivo approvato (e non, come erroneamente afferma in C.T.U. nel solo bilancio preventivo), dal che consegue che le relative somme sono dovute, salvo che non siano fondate l'eccezione di prescrizione e quella relativa al rimborso assicurativo formulate dal . Parte_1 La prima (prescrizione) è inammissibile e pure infondata: inammissibile perché tardivamente formulata;
infondata perché l'importo è riportato nel bilancio consuntivo dell'anno successivo, che non è stato impugnato. Le somme relative alla gestione 2004, dunque, sono dovute, essendo stata già scomputata la somma di Euro 368,00, cui fa pure riferimento il C.T.U. ma erroneamente calcolandola due volte a favore dell'opponente. Quanto alla somma di Euro 250,00, relativa alla differenza fra il rimborso assicurativo di Euro 618,00 e quanto effettivamente percepito dall'opponente, si osserva che l'eccezione di parte istante è infondata perché il sinistro è stato risarcito cumulativamente, dal che consegue che la somma di Euro 618,00 è comprensiva dei danni subiti da tutti i condomini interessati. Le somme relative all'anno 2005 sono indicate nel bilancio consuntivo approvato, non impugnato, e sono quindi dovute. In conclusione, relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005, il è debitore Parte_1 della somma di Euro 745,72 (somma algebrica dei seguenti importi: avere 172,99 anno 2003; dare 780,62 anno 2004; dare 749,93 anno 2005; avere 250,00 per parziale versamento;
avere 358,84 per effetto della sentenza del 2013). Per quanto attiene agli anni 2006 e 2007, le somme relative (Euro 224,16 ed Euro 163,64) risultano da bilanci consuntivi approvati e sono, quindi, in assenza di eccezioni ammissibili, ossia relative a fatti verificatisi successivamente all'approvazione, dovute. Quanto all'anno 2008, a fronte di una voce dare di Euro 1.302,11, si deve tenere conto della voce avere di ad Euro 600,00, somma pari all'acconto versato con bonifico bancario del 23/12/2008: ne deriva un saldo dare di Euro 702,11. L'importo indicato dal C.T.U., invece, è il frutto di due errori: a) il perito sottrae l'acconto suddetto alla somma di 702,11 senza tenere conto del fatto che quelle suindicate sono voci di bilancio approvato e non impugnato, ossia non modificabili;
b) l'importo di Euro 1.000,00 versato in data 24/12/2009 cui fa riferimento il tecnico non può essere contabilizzato nel 2008 dovendosi applicare il principio di riferibilità temporale (recte: criterio "per cassa"). Quanto all'anno 2009, il non Parte_1 contesta il debito e neanche avrebbe potuto farlo se non, giova ribadire, allegando un fatto modificativo, impeditivo o estintivo venuto ad esistenza dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, il che non è avvenuto. La somma di Euro 279,67, dunque, è dovuta. Erra il C.T.U. nelle valutazioni relative a detto anno perché le stesse sono fondate sul presupposto che difetterebbe in atti il bilancio consuntivo, laddove, invece, questo documento è stato prodotto da parte opponente (e poi riprodotto dal . Quanto agli anni 2010 e 2011, il debito CP_1 del (Euro 1.054,36 e 1.101,39) risulta dai bilanci approvati e non impugnati ed è, Parte_1 quindi dovuto. Quanto agli anni 2012 e 2013, le partite si fondano su bilanci preventivi e non consuntivi. Le eccezioni di parte opponente, tuttavia, non colgono nel segno, in quanto: a) la somma di Euro 180,09 non è riferibile direttamente a dette annualità, ma alla quota bimestrale (Euro 982,30 più 10% diviso 6 mesi); b) la somma di Euro 650,00 è stata correttamente accreditata in ragione del tempo del versamento, ossia secondo il criterio "per cassa" (per cui erra il C.T.U. nel momento in cui la riferisce all'anno 2012); c) la somma di Euro 500,00 è stata versata dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, per cui il C.T.U. non doveva tenerne conto, perché della stessa deve (ovviamente) trovarsi traccia nel consuntivo 2013. Quanto al saldo per
3 i lavori di installazione dei nuovi ascensori, è senza dubbio irrilevante il fatto che la sentenza di parziale (perché relativa solo al punto n. 3 della delibera) annullamento deliberazione assembleare sia stata appellata (Cass. Civ., n. 19938/12, citata anche da parte opponente). Purtuttavia, il dovuto è stato calcolato tenendo conto dei criteri indicati nella sentenza stessa (imputazione per metà ai millesimi di proprietà, anche avuto riguardo ai locali commerciali e sottoscala, e per metà all'altezza del piano): la somma, pertanto, è dovuta, fatta salva la successiva impugnazione del bilancio consuntivo. In conclusione, il deve la somma Parte_1 di Euro 6.401,94 sulla base del seguente schema: somme dovute anni 2003, 2004 e 2005: Euro 745,72; somme dovute anni 2006 e 2007: Euro 387,80; somme dovute anno 2008: Euro 702,11; somme dovute anni 2009, 2010 e 2011: Euro 2.346,42; somme preventivo 2012 e 2013: Euro 1.965,60; saldo lavori nuovi ascensori tabella A: Euro 687,23; saldo lavori nuovi ascensori tabella B: Euro 3.063,06 totale parziale somme dovute: Euro 9.906,94; a detrarre rimborso assicurazione: Euro 368,00; a detrarre rimborso contributi portiere: Euro 226,22; a detrarre rimborso acqua: Euro 40,68; a detrarre sentenza 2060/03: Euro 171,08; a detrarre somme versate per installazione ascensore: Euro 2.700,00; totale dare: Euro 6.401,94. Pertanto: a) il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
b) va rigettata la domanda riconvenzionale principale avanzata dall'opponente; c) in accoglimento delle domande subordinata del e CP_1 riconvenzionale subordinata dell'opponente, quest'ultimo va condannato a pagare la somma di Euro 6.401,94, oltre interessi legali dal di della domanda giudiziale al saldo”.
4. ha proposto appello avverso la sentenza per i motivi Parte_1 rubricati di seguito enunciati:
1.) Primo motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto all'entità ed al riconoscimento di un conguaglio attivo di € 194,60 in favore dell'appellante con riferimento al conto economico di esercizio 2003 conseguente all'erronea interpretazione ed applicazione della sentenza n.312/2013 Tribunale di Frosinone.
2.) Secondo motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto all'entità delle somme oggetto di conguaglio con riferimento agli esercizi degli anni 2004/2005 in assenza di detrazione dei pagamenti intervenuti successivamente e delle poste espressamente riconosciute a debito del imputabili a siffatti esercizi con conseguente a vizio CP_1 di erronea interpretazione ed applicazione delle risultanze processuali.
3.) Terzo motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto all'omessa valutazione del pagamento degli oneri condominiali 2008 quale fatto integralmente estintivo della relativa obbligazione.
4.) Quarto motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto all'erroneo accertamento di un fatto parzialmente estintivo del debito.
5.) Quinto motivo d'appello - Illegittimità della sentenza in punto al riconoscimento del credito condominiale relativo all'installazione spese per lavori nuovo ascensore
L'appellante ha formulato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.. Nel merito, chiede la riforma della sentenza impugnata con la condanna alle spese del doppio grado del giudizio comprese le spese di ctu di primo grado;
in via subordinata, la riforma della sentenza previa determinazione delle somme eventualmente dovute.
4 5.- Il ha resistito svolgendo le proprie difese nella fase inibitoria ante causam, CP_1 definita con il rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., ma non si è costituito nell'odierno giudizio per cui deve essere dichiarata la sua contumacia.
6.- All'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
7.1.-Con il primo motivo, l'appellante lamenta la errata valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie in ordine al rigetto della propria domanda riconvenzionale, deducendo che il giudice di primo grado non avrebbe valutato che la sentenza n.312/2013 del Tribunale di Frosinone aveva annullato la delibera assembleare del 14.4.2004 con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo del 2003. Assume che il conguaglio attivo del 2003 a suo favore non sarebbe stato pari ad €.172,99 ma del superiore importo di euro 747,92, per cui il condominio sarebbe debitore dell'importo di Euro 912.06 per gli oneri condominiali versati in relazione all'esercizio 2003 ed in conseguenza della delibera integralmente annullata dalla sentenza n.312/2013.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 312 del 2013 è relativa non all'intero consuntivo ma unicamente alle spese per l'ascensore e per le scale che ammontano rispettivamente ad euro 241,62 e ad euro 117,22 e che dunque non erano dovuti dal . Parte_1
Da tali importi va detratto il credito a favore del condominio di Euro 164,24, pacificamente esistente, per un saldo di Euro 194,60 a favore del condomino opponente, come già calcolato da giudice di prime cure.
7.2.- Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errore del tribunale nella determinazione degli oneri condominiali dovuti per l'esercizio 2004 e per l'esercizio 2005 per non aver correttamente considerato gli importi versati dal e gli importi che il Parte_1 CP_1 avrebbe dovuto compensare. Assume che dal credito di euro 1.527,55 vantato dal condominio per i periodi 2004/2005 si sarebbero dovuti detrarre i versamenti dell'importo di euro 250,00 (pagato il 16.1.2006) ed il rimborso ottenuto dalla compagnia assicurativa Ras Service in relazione ad un sinistro per la somma di euro 368,00 (data 1.12.2004). Per tali considerazioni il condominio per i periodi 2004/2005 sarebbe risultato creditore nei confronti dell'appellante della minor somma di euro 909,55.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto effettivamente dovute le somme indicate sulla base della definitività e non contestabilità delle somme inserite nei relativi bilanci, approvati dall'assemblea e non impugnati.
7.3.- Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione del tribunale nell'imputazione secondo il principio di cassa del pagamento della somma di euro 1.000,00 in data 14.12.2009. Assume che detto pagamento avrebbe dovuto imputarsi agli oneri
5 condominiali relativi all'esercizio 2008 secondo il criterio indicato dall'art.1193, comma secondo del c.c., e non valutarsi per il periodo 2009 secondo il principio di cassa come ritenuto dal tribunale.
Anche questo motivo non è fondato.
In assenza di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio del 2009, la doglianza deve ritenersi infondata, in considerazione della definitività della posta ivi indicata. Peraltro, essa non pare non sorretta da un idoneo interesse considerata la neutralità, ai fini del corretto rapporto dare-avere, dell'annualità in cui essa viene imputata.
7.4.- Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'errore del tribunale che non avrebbe correttamente valutato il valore parzialmente estintivo del pagamento della somma di euro 650,00, versata dal in data 17.6.2013. Deduce di aver effettuato detto versamento CP_2
a favore del prima del deposito del ricorso ed a titolo di acconto sui canoni CP_1 condominiali scaduti.
Il tribunale avrebbe erroneamente valutato il pagamento effettuato secondo il principio di cassa non imputandolo quale acconto sulla maggior somma dovuta e con riferimento agli esercizi precedenti secondo il criterio generale di imputazione dei pagamenti.
Il motivo è infondato.
Richiamate le precedenti considerazioni in merito alla mancata impugnazione delle delibere relative alle spese di gestione riportate nei bilanci a consuntivo deliberate dall'assemblea dei condomini con riferimento agli esercizi relativi al periodo 2005 sino al 2013, si deve considerare che l'importo di euro 650,00 corrisposto in data 17.6.2013 (in conto quote condominiali) risulta correttamente accreditato dal secondo il c.d. principio di CP_1 cassa. Il pagamento, pertanto, è stato correttamente imputato all'esercizio 2013 e al relativo bilancio che non è stato oggetto di impugnazione.
7.5.- Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla voce del saldo lavori dovuti per l'installazione degli ascensori per un totale di euro 3.750,29 (euro 687,23 per saldo lavori ascensore in applicazione tabella A ed euro 3.063,06 per saldo lavori ascensore in applicazione tabella B).
La delibera del 31.5.2005, relativa alla ripartizione delle spese per l'installazione degli ascensori, era stata difatti annullata con la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 148 del 2013, confermata in appello dalla sentenza n.8195/2018 mentre, successivamente a detto annullamento, la ripartizione della spesa relativa agli ascensori, posta a sostegno della richiesta di ingiunzione, sarebbe stata redatta unilateralmente dall'amministratore senza il supporto di una delibera assembleare. Il tribunale avrebbe, pertanto, ritenuto erroneamente dovuti gli importi per le spese di installazione e lavori dell'ascensore secondo una ripartizione corretta ma in assenza della delibera del sostitutiva della precedente ripartizione assunta con la CP_1 delibera del 31.5.2005 impugnata ed annullata.
La doglianza è priva di fondamento.
Il Tribunale ha accertato la correttezza del calcolo e della ripartizione delle somme dovute dal
6 appellante, a saldo dei lavori per l'installazione degli ascensori ( Euro 687,23 CP_1 secondo Tabella A;
Euro 3.063,06 secondo la Tabella B) per un totale complessivo dovuto di euro 3.750,29. Calcolo determinato chiaramente in funzione della sentenza n.148.2013 del Tribunale di Frosinone come anche indicato nel ricorso per D.I. oggetto dell'opposizione.
Detto giudizio aveva difatti ad oggetto, non già l'installazione degli ascensori, ma la ripartizione delle spese ad essi inerenti in base alla Tabella C riguardante le spese di manutenzione ordinaria.
La ripartizione in base alla indicata Tabella è stata ritenuta illegittima e dunque annullata.
L'amministratore ha quindi effettuato nuovamente i conteggi sulla base di quanto stabilito nella menzionata decisione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che «ai fini dell'insorger;za del debito di contribuzione per le spese di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale, deve farsi riferimento all'approvazione della delibera assembleare che determini l'oggetto dell'appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, fissando gli elementi costitutivi fondamentali dell'opera nella loro consistenza quantitativa e qualitativa, non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. 10 settembre 2020 n. 18793; nel senso che le spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni gravano su chi sia condomino al momento dell'approvazione delle delibere che abbiano deciso l'intervento, Cass. 19 luglío 2023 n.2l094). La successiva delibera di ripartizione, che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, è volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il frutto di una semplice operazione matematica (Cass. 21 luglio 2005 n. 15288).
Alla luce dei menzionati precedenti, deve ritenersi che la mera ripartizione delle spese non necessita di specifica approvazione da parte dell'assemblea.
7.6.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere Parte_1 rigettato.
8.- La contumacia dell'appellato esime dalla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 524 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 579/2019 del 15.6.2019:
-rigetta l'appello di nei confronti del Parte_1 CP_1 [...]
sito in Piazza Caduti di via Fani n.6 - CP_1 CP_1
-dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia – come aggiunto dall'art. 1 comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) a carico di . Parte_1
Roma,1° luglio 2025
7 Il Consigliere relatore
8
Il Presidente