Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 10523/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 31/07/2024
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall' Avv. BONETTI FRANCESCA e il secondo dall'Avv. STANIZZI MIRELLA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1.I SI.ri e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto, comunicandosi, di volta in volta, ogni cambio di residenza e di domicilio.
1
2.Il figlio minore della coppia, , rimane affidato ad entrambi i genitori nella Per_1 forma dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e fissazione di residenza presso quella materna;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ex art. 337 ter III comma codice civile e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
I SInori e avranno, in ogni caso, la facoltà di gestire liberamente il Pt_1 Pt_2
figlio per tutte le scelte di ordinario rilievo, allorquando, il minore rimarrà collocato presso ciascuno di loro. Il SI. avrà il diritto/dovere di vedere e di tenere Parte_2
con sé il figlio ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la SI.ra e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i ricorrenti Pt_1
riconoscono quale contenuto minimo del tempo che il minore trascorrerà con il padre:
- Un fine settimana dal sabato mattina entro le ore 10,00 fino al lunedì mattina, quando il padre avrà cura di accompagnare il minore a scuola o nei periodi di sospensione scolastica alle attività ludiche, sportive, grest o altro o presso la residenza materna entro le ore 10.00 del mattino se il minore non avesse in programma lo svolgimento di attività alcuna.
- Un giorno infrasettimanale, il mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori, nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, dalle 18,00 circa, con pernotto, fino al giovedì mattina quando il padre avrà cura di accompagnare il minore a scuola o nei periodi di sospensione scolastica alle attività ludiche, sportive, grest o altro o presso la residenza materna entro le ore 10.00 del mattino, se il minore non avesse in programma lo svolgimento di attività alcuna.
- Due giorni infrasettimanali, il mercoledì e il venerdì, salvo diverso accordo tra i genitori, nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, dalle ore 18.00 circa, con pernotto fino al mattino successivo quando il padre avrà cura di accompagnare a scuola o nei periodi di sospensione scolastica alle Per_1
attività ludiche, sportive, ecc. o presso la residenza materna, entro le ore 10.00 del mattino, se il minore non avesse in programma lo svolgimento di attività alcuna..
- Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere in esclusiva con ciascun
2 genitore un periodo di tre settimane, anche non consecutive. La scelta delle settimane estive in cui il minore potrà trascorrere il periodo in esclusiva con ciascun genitore dovrà essere comunicata all'altro, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà il periodo che va dall'inizio delle Per_1
stesse, indicativamente il 23 dicembre al 31 dicembre al mattino, entro le ore 10.00, con un genitore e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze natalizie, indicativamente il 6 gennaio con l'altro genitore, con modalità alternata annuale. Il Natale 2024 verrà trascorso da con la madre e il Capodanno 2025 con il padre. Per_1
- Il periodo delle vacanze pasquali potrà essere trascorso dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al pomeriggio di Pasqua, indicativamente entro le ore 18.00, con un genitore e dal pomeriggio del giorno di Pasqua fino alla fine delle vacanze con l'altro.
- In misura equamente paritaria e alternata anche le festività religiose e/o nazionali riconosciute dal calendario che dovessero “cadere” durante l'anno, compresi i cd ponti scolastici. Quanto alla regolamentazione di ogni aspetto economico relativo al mantenimento e al rimborso delle spese extra del figlio
3.Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore , la somma mensile di €. 600,00 (euro Per_1 seicento,00=) a decorrere dal mese in cui verrà venduta l'unità immobiliare sita in
PE (VR) alla via Tre Santi n. 76.
4.Le somme che verranno corrisposte a titolo di assegno di mantenimento a favore del figlio saranno soggette a rivalutazione monetaria, in base agli indici ISTAT di ogni anno, a decorrere dal compimento del primo anno della loro debenza e verranno corrisposte, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento, con valuta fissa permanente sul conto corrente che verrà indicato dalla SI.ra . Parte_1
Ciascun genitore contribuirà in misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come da vigente protocollo del Tribunale di
Verona che di seguito si riporta:
I- spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo di entrambi i genitori: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
3 II- spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
III- spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV- spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
V- spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività, connesso al programma di studio differenziato (BES) o necessari per l'attività lavorativa;
VI- spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti capi di abbigliamento e attrezzature, viaggi e vacanze senza i genitori.
Le parti danno atto che, in deroga a quanto previsto dal vigente protocollo famiglia, le eventuali spese per baby-sitting saranno sopportate esclusivamente dal genitore che si avvarrà di tale servizio.
Le parti precisano che per il periodo di vacanza scolastica estiva del minore vi sarà necessità di inscrivere a grest, campi estivi ecc e pertanto alcuno dovrà Per_1
opporsi a soluzioni proposte dall'altro, senza indicazione di valide alternative. Le parti riconoscono che il minore fin dalla nascita è seguito da un naturopata. Le prescrizioni di questi avranno per la coppia genitoriale valore di prescrizione medica e come tali le relative spese, tutte anche per i prodotti curativi “naturali”, “omeopatici”, ecc., saranno tra i genitori divise al 50%, senza necessità di specifico consenso.
4 I ricorrenti, qualora il figlio minore manifestasse difficoltà a somatizzare il divorzio dei genitori, prestano sin d'ora autorizzazione reciproca a far seguire ad un Per_1 percorso di sostegno da specialista in psicologia dell'età evolutiva che dovrà essere scelto di comune accordo tra i genitori e , ciò fino al 14° anno del minore. Dai 14 anni ai 18 anni, in caso di disaccordo tra i genitori, il minore potrà indicare il professionista di sua preferenza, eventualmente dopo 1 o 2 incontri consecutivi con entrambi i professionisti scelti dai genitori.
Quando i ricorrenti debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che la ritenga necessaria od utile, dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostentamento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del figlio, la spesa andrà comunque divisa al 50% tra i genitori.
Il rimborso delle spese avverrà mensilmente tra i genitori previa esibizione, da farsi tramite consegna a mano da parte del genitore anticipatario delle relative pezze giustificative (fattura, scontrino fiscale o altra forma equipollente) ovvero, in alternativa, tramite loro fotoriproduzione da inviare a mezzo e-mail o WhatsApp o altra forma equipollente. Il rimborso, al genitore che ha sostenuto la spesa, dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta medesima.
Quanto al regime economico tra i coniugi
5.L'assegno unico universale viene di comune accordo attribuito nella misura del 100%
a favore della SI.ra e il SI. si obbliga a compiere tutto Parte_1 Parte_2 quanto necessario affinché l'Inps vi provveda.
6.I ricorrenti convengono che le detrazioni fiscali relative alle spese extra del figlio, fintantoché la SI.ra sarà in regime forfettario, siano usufruite al 100% Parte_1
dal SI. Parte_2
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi
I coniugi di comune accordo hanno deciso di porre in vendita l'unità immobiliare sita in PE (VR) alla via Tre Santi, n. 76, catastalmente identificata al NCEU del già menzionato Comune al foglio 23, mappale 379, sub. 2 graffato con il mappale 380 sub.
3 e mappale 579 cat A/2, nonché mappale 379 sub. 1 cat C/6, in comproprietà, nella
5 misura del 50% ciascuno, ai SIg.ri e con annessi Parte_1 Parte_2
accessori e parti comuni. I coniugi a tal fine hanno già conferito incarico all'agenzia
“INT&SA Immobiliare”, sita in MO (VR) via Campostrini, n. 70 (P iva
). P.IVA_1
Gli arredi e le suppellettili della casa (compresa la biancheria, il pentolame, le stoviglie, la posateria, i tendaggi, i tappeti, ecc.) verranno ripartiti equamente tra i SI.ri e , salvo, per gli arredi, che se di interesse per i Parte_1 Parte_2 promissari acquirenti dell'unità immobiliare verranno agli stessi alienati e il ricavato andrà ripartito al 50% tra i coniugi.
I costi delle utenze domestiche (luce, acqua, gas, telefono, ecc.), fino alla vendita della casa, saranno tra i ricorrenti ripartiti nella seguente percentuale: 70% a carico di e 30% a carico di . Parte_2 Parte_1
Entrambi i coniugi rinunciano, fin da ora, a qualsivoglia richiesta di rimborso nei confronti dell'altro, di quanto speso per l'acquisto e per le migliorie apportate all'unità immobiliare sita in PE (VR) via Tre Santi, n. 76, come sopra catastalmente identificata e/o per l'arredo e i corredi ivi presenti.
7.La SI.ra è proprietaria esclusiva dell'autovettura targata GC853RD, Parte_1
mentre il SI. non è proprietario di alcun bene mobile registrato. Il SI. Parte_2 dichiara di nulla avere a pretendere rispetto all'autovettura in proprietà Pt_2
esclusiva della SI.ra . Parte_1
8.I coniugi sono cointestatari del conto corrente n. [...] acceso su Banco BMP, che si impegnano ad estinguere, con divisione al 50% delle somme ivi depositate, solo una volta alienata l'unità immobiliare di PE alla via
Tre Santi n. 67.
I coniugi sono titoli esclusivi dei seguenti rapporti di conto corrente:
-la SI.ra conto n. [...] acceso su Banco Parte_1
BPM;
-il SI. conto n. [...] acceso su Banco Parte_2
BPM.
-I coniugi reciprocamente dichiarano di nulla avere a pretendere rispetto alle somme depositate sul conto corrente personale dell'altro.
9.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti
6 con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio.
10.Le spese del giudizio verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50 % ciascuno e le competenze dei rispettivi procuratori saranno sostenute da ciascuno per il proprio, escludendo la solidarietà tra avvocati.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di un figlio minorenne, nato il Persona_2
13/12/2013, alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento di . La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli Per_1
elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del
7 divorzio con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e il 11.06.2011 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio del Comune di Verona al n. 135, parte 2, serie A, anno 2011, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
8