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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa SI Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1571/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1
CALABRETTA DAMIANO e CALABRETTA MARIA TERESA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP_1
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv.COLUCCI MICHELE
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 e ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria
P.I n. 5183/34 ricevuta in data 4.4.2024 nella parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
• n. 0342003000672908100000 presumibilmente notificata il
16.05.2006 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 51.321,55 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 03420040007318608000000 presumibilmente notificata il 26.05.2006 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 24.938,53 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342004000920772000000 presumibilmente notificata il
26.05.2006 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 18.987,74 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342004001638883500000 presumibilmente notificata il
16.05.2006 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 53.391,12 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342004003276451900000 presumibilmente notificata il
02.11.2004 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 20.175,27 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342005000621623400000 presumibilmente notificata il
23.05.2006 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 49.151,08 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342005003909183500000 presumibilmente notificata il
26.05.2006 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 22.242,05 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342005004556948300000 presumibilmente notificata l'01.06.2006 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 35.169,64 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342006002962896300000 presumibilmente notificata il
10.08.2006 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 9.767,14 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 03420060075417517000000 presumibilmente notificata il 29.05.2008 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 4.203,16 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342006008040342800000 presumibilmente notificata l'01.10.2007 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 13.977.19 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342006008782664600000 presumibilmente notificata il
29.08.2008 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 1.666,95 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342007002706204500000 presumibilmente notificata il
06.11.2007 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 9.839,48 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342007004389060100000 presumibilmente notificata il
27.09.2008 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 6.263,21 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342008000702790900000 presumibilmente notificata il
14.10.2009 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 5.214,05 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342008003409434300000 presumibilmente notificata il
05.08.2009 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 8.105,69 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342008004585894400000 presumibilmente notificata il
14.10.2009 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 4.046,37 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342009000850072600000 presumibilmente notificata il
10.10.2009 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 11.208,84 dovuta a titolo di modello DM
10;
• n. 0342009003164953700000 presumibilmente notificata il
09.03.2010 per l'omesso pagamento della somma complessiva di € 4.133,30 dovuta a titolo di modello DM
10
chiedendo “[..] dichiarare in via principale: la nullità
e/o la revoca e/o l'annullamento/la cancellazione della iscrizione ipotecaria P.I. n. 5183/34 [..] sempre in via principale dichiarare la prescrizione quinquennale del credito contenuto nelle cartelle esattoriali [….], in ogni caso dichiarare la illegittimità della iscrizione ipotecaria de qua effettuata dall'Equitalia ETR s.p.a. oggi Agenzia delle Entrate/Riscossione ordinando la cancellazione delle stessa a cura ed a spese di quest'ultima [..]”.
Premetteva di aver appreso dell'esistenza della iscrizione di ipoteca su bene di proprietà a seguito di visura catastale e di aver chiesto all' il 13.3.2024 CP_3 copia della comunicazione di detta iscrizione ipotecaria ottenendo il documento in data 4.4.2024 e lamentava la illegittimità di tale atto per: 1) mancata notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria - insussistenza delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973;
2) intervenuta prescrizione;
3) omessa notifica delle cartelle presupposte.
Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio l' deducendo l'avvenuto CP_1 sgravio delle cartelle di pagamento presupposte ad eccezione delle cartelle indicate nella memoria di costituzione a pag 3 e chiedendo di dichiarare la parziale cessata materia del contendere nei confronti dell' . CP_1
Nel resto eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché tardivo rispetto al termine di 20 giorni previsto dall'art.617 cpc e il difetto di legittimazione relativamente alle eccezioni di prescrizione per omessa notifica delle cartelle demandata esclusivamente al concessionario. si costituiva in Controparte_4 giudizio chiedendo “[..] In via pregiudiziale e in rito:
Dichiarare inammissibile il ricorso, essendo
l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo in violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 e dell'art. dell'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973; Nel merito a)
Rigettare totalmente l'opposizione proposta dal ricorrente perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa oltre che non provata [..]”.
Istruita documentalmente, causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 26.3.2025 – sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'agente della riscossione rilevandosi l'inconferenza dei richiami normativi operati in memoria di costituzione agli artt.
19 del D. Lgs. 546/1992 e 12 comma 4-bis del DPR 602/1973, non trattandosi qui di opposizione ad estratto di ruolo
(e di processo tributario) ma dovendo la domanda proposta qualificarsi alla stregua di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (nella parte in cui l'opponente si duole dell'intervenuta prescrizione del credito) non sottoposta a alcun termine , ovvero agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (nella parte in cui l'opponente si duole della omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e delle cartelle di pagamento presupposte) sottoposta al termine di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto di impugnativa che risulta rispettato ove si consideri che l'iscrizione ipotecaria è stata notificata il 4.4.2024
e il ricorso è stato depositato il 18.4.2024.
Deduce che la Controparte_4 comunicazione di iscrizione ipotecaria sarebbe stata notificata il 22.7.2010 e che pertanto il ricorso oggi sub iudice sarebbe tardivo.
Detta eccezione va rigettata.
Cont Va infatti osservato come il referto prodotto da reca la firma di qualificatasi come Persona_1 portiere dello stabile.
Parte opponente ha dedotto e provato come la suddetta non rivestiva la qualità di portiere e Persona_1 che nel condominio ove era stata effettuata la notifica non esiste struttura di portierato.
Come precisato dalla Suprema Corte, in tema di relata di notifica, la qualità di portiere di chi, come tale qualificatosi, riceve l'atto notificato dal pubblico ufficiale, non è assistita da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., ben potendo il destinatario dell'atto, che contesti la validità di tale notificazione, fornire la prova contraria, allegando e provando l'inesistenza della succitata qualità(Cass 1197 del 2017 e n. 53 del 2024)
La mancanza della qualità di portiere addetto allo stabile dove è l'abitazione del destinatario, attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell'atto notificato, può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all'esistenza di rapporto del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto attraverso lo strumento della querela di falso;
in particolare, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come, appunto, la dichiarazione del consegnatario di essere portiere dello stabile dove è
l'abitazione del destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, attestazioni, queste, assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria.
Tanto precisato, per come dedotto e documentato da entrambe le resistenti (cfr. fasc. e ), le CP_1 CP_3 cartelle di pagamento presupposte qui di interesse sono state oggetto di sgravio ad eccezione delle cartelle di pagamento n. 0342005000621623400000 e n.
0342006008040342800000 di cui si dirà, sicchè è venuto meno il titolo che giustifica la misura di garanzia del credito adottata dall'agente della riscossione e che, pertanto, deve essere in parte qua dichiarata inefficace con conseguente ordine ad di cancellazione. CP_3
Relativamente alle cartelle n. 0342005000621623400000 e n. 0342006008040342800000 parte ricorrente eccepisce la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la mancata notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione dei crediti vantati.
A fronte di tale censura l'agente della riscossione, a ciò onerato , non ha provato l'avvenuta notifica né della comunicazione preventiva né delle cartelle (cfr
Cont fascicolo di )
Ritiene il Tribunale che sia fondata la censura relativa alla violazione della procedura di cui al DPR 602/1973, articolata in ragione del fatto, non contestato, che l'iscrizione ipotecaria non è stata preceduta da alcuna comunicazione.
Sul punto si osserva che le S.U. (sentenza n. 19667 del
18.9.2014) hanno affermato il principio per cui “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n.
70 del 2011, l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità”.
All'affermazione del citato principio di diritto le S.U sono pervenute valorizzando in primo luogo il principio generale di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, che impone l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento – da ricondurre principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione - ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
Il principio affermato dalle S.U, inoltre, è attuativo di specifiche previsioni dello Statuto del contribuente
(art. 5, che obbliga l'amministrazione a promuovere la conoscenza da parte del contribuente delle disposizioni legislative in materia tributaria;
art. 6, che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito;
art. 7, che sancisce l'obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato dalla già richiamata legge 241/1990; art. 10, comma 1, che fissa il fondamentale principio secondo il quale i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
art. 12, comma 2, a norma del quale quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche). Nella sentenza, infine, vengono richiamati anche gli 41,
47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, che sanciscono il diritto dei cittadini alla partecipazione ai procedimenti che li coinvolgono ed in particolare il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo.
Detto orientamento è stato poi ribadito di recente dalla
Suprema Corte con le sentenza n. 5577 e 5522 del 2019.
Posto, allora, che, come sopra detto, non è in atti la prova di tale notifica, la domanda deve essere accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità della procedura di iscrizione e conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca anche relativamente a dette due cartelle, per le quali, ad abundantiam si rileva anche la mancata prova della notifica.
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite relative ai rapporti tra parte ricorrente e agente della riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' stante l'estraneità della parte al motivo CP_1 della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto,dichiara l'inefficacia della comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata e ne ordina la cancellazione nei limiti di cui in parte motiva;
condanna Controparte_4
al pagamento delle spese di lite nei
[...] confronti di parte ricorrente che liquida in complessive
€ 9459,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione,maggiorate di € 43,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_1
Così deciso in Cosenza, 29 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa SI D.Ferrentino