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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6627 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.447/2016 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.15082/2015 del Tribunale di Napoli vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, Persona_1 DA'Avv. Nicola Di Ronza (C.F. ) e con il medesimo domiciliato in C.F._1
Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec:
t) Email_1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ciro Sito (C.F. ) e Fiorentina C.F._5
EL (C.F. ), in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._6 costituzione in riassunzione, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli al Centro
Direzionale Isola E/2 Scala A e con i quali dichiarano di voler ricevere comunicazione e notificazioni di cancelleria all'indirizzo pec: Email_2
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APPELLATI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli, Controparte_4 C.F._7
Centro Direzionale isola B/7, presso lo studio dell'avv.Maria Beatrice D'Arrigo (C.F.
), DAa quale è rappresento e difeso, in virtù di procura incalce alla C.F._8 comparsa di costituzione in riassunzione (fax n.081/7875417, PEC
) Email_4
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Controparte_5 C.F._9
Viale M.Cristina di Savoia 18/C presso lo studio degli avvocati GI Gambardella, (C.F.
e CH IV (C.F. ) che, anche CodiceFiscale_10 CodiceFiscale_11 disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione (PEC e Email_5
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APPELLATA IN RIASSUNZIONE
(C.F. Controparte_6 C.F._12
(C.F. ) Controparte_7 C.F._13
(C.F. nella qualità di eredi di Controparte_8 C.F._14 Per_2
;
[...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._15
(C.F. ) Parte_3 C.F._16
(C.F. ) Parte_4 C.F._17
APPELLATI IN RIASSUNZIONE NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025 le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2012 , , Parte_4 Controparte_5 [...]
, , , , nella qualità di eredi CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 di , , , , , Persona_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1 CP_2 [...]
, quali proprietari di abitazioni site in Napoli alla via Taddeo da Sessa al Centro Parte_3
Direzionale, acquistate in attuazione del D. Lgs. 104/96 sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali ed a seguito della prima operazione di cartolarizzazione denominata SCIP 1, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli
l . CP_9
Esponevano che il prezzo finale dei singoli immobili da essi comprati era stato determinato in base ai valori correnti di mercato del secondo semestre 2002 e che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, primo comma del D.L. n. 41/2004 (poi convertito con modifiche nella legge 104/2004) era stato successivamente riconosciuto agli acquirenti il diritto al rimborso parziale del prezzo di vendita, pari al 24,05% di esso, corrispondente al previsto coefficiente aggregato di abbattimento dello 0,7595 stabilito per il Comune di Napoli sulla base dei prezzi di mercato degli immobili con caratteristiche analoghe riferiti al 2001.
Aggiungevano che in violazione di detta normativa l' , preposta all'attuazione CP_9 di detta procedura di dismissione immobiliare, determinava tale rimborso del 24,05% non già in base al solo prezzo di vendita effettivo degli immobili, ma tenendo conto e defalcando da tale rimborso l'altro sconto dell'8% a loro già in precedenza riconosciuto DA' , CP_9 quali assegnatari di immobili posti nelle Torri del Centro Direzionale di Napoli, con l'accordo sindacale siglato con le OO.SS. degli inquilini in data 07.05.2003.
Pertanto, chiedevano di accertare il loro diritto ad ottenere DA' , a titolo di differenza CP_9 tra la maggior somma dovuta a titolo di rimborso e la minor somma riconosciuta e corrisposta DA' , gli importi specificati in citazione e precisamente: per CP_9 Parte_4
€ 4.463,51, per 7.833,16, per , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
eredi di € 5.739,99, per € 8.102,88, per CP_8 Persona_2 Controparte_3 Pt_2
€.6.053,92, per € 7.863,11, per €.4.606,08, per
[...] Controparte_4 CP_1 CP_2
€.6.648,06, per €.7.800,34; chiedevano la condanna dell' al
[...] Parte_3 CP_9 pagamento di dette somme, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali DAa maturazione al soddisfo, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l , succeduto nei rapporti facenti capo all' , che contestava la Pt_1 CP_9 domanda sostenendo che era stata già effettuata “la riduzione dell'8% computata nel prezzo corrisposto in sede di stipula del 2003”, sia perchè la riduzione dell' 8% doveva considerarsi compresa nelle riduzioni computate a norma della L.104/04, e la sua applicazione comporterebbe comunque un ingiustificato arricchimento;
eccepiva altresì “avvenute transazioni sul rimborso del prezzo sottoscritte in data 29/12/2005”.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.15082/2015, depositata il 10.12.2015, accoglieva le domande degli attori e condannava l al pagamento, in favore di ciascuno di essi, delle Pt_1 somme richieste, oltre interessi legali decorrenti dal marzo 2004 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €.7.800,00, di cui €.214,00 per spese, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Edoardo
Cannellini.
Avverso tale decisione con atto notificato in data 27.01.2016 proponeva appello l , Pt_1 succeduto medio tempore ex lege all' , sulla base dei seguenti motivi: 1- difetto di CP_9 giurisdizione del giudice ordinario 2- illegittimità e/o nullità della sentenza per erronea interpretazione degli accordi transattivi intercorsi;
3- illegittimità e/o nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di avvenuto adempimento, per la configurabilità di ingiustificato arricchimento e illegittimità per errore di valutazione sulla causale dello sconto e sull'identità di ratio con la L.n.104/04”; 4-“illegittimità della sentenza per erronea interpretazione dell'art.1 del D.L. N.41/2004”.
Sul punto l argomentava la correttezza dei propri calcoli e della liquidazione da essa Pt_1 operata, in considerazione della non cumulabilità, stante la omogeneità di causa e funzione, dei due rimborsi/sconti dell'8% e del 24,05% rispettivamente stabiliti, successivamente alla vendita degli immobili, DA'accordo sindacale del 07.05.2003 e DA'art.1, primo comma del
D.L.n.41/2004 (convertito in legge 104/2004).
A fondamento delle proprie difese deduceva l'identità di ratio del D.L. n. 41/2004 che aveva recepito a livello nazionale quelle stesse istanze che, a livello locale, avevano determinato il contenuto dell'accordo del 7.05.2004.
L' chiedeva pertanto: “in via preliminare e previa sospensione dell'efficacia esecutiva Pt_1 della sentenza, accertare il difetto di giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria;
- sempre in via preliminare ma gradata, riformare la sentenza n. 15082/2015, depositata il 10.12.2015, pronunciata dal Tribunale di Napoli, in persona del dott.ssa Anna Maria Pezzullo, accertando la sussistenza di validi accordi transattivi tra l' ed i sig.ri , CP_9 Parte_4
, , e e, per l'effetto, rigettare la Controparte_5 Controparte_3 CP_1 CP_2 domanda dagli stessi proposta;
- nel merito, riformare la sentenza n. 15082/2015, accertando la insussistenza del diritto degli appellati tutti all'ulteriore rimborso per i motivi sopra esposti e, in particolare, per la sussistenza di identità di ratio tra lo sconto dell'8% e dello 0,7595; in via subordinata, accertare e dichiarare che l'abbattimento dello 0,7595 va applicato sul valore stimato DA'Agenzia del Territorio e non sul prezzo di vendita e, per
l'effetto, rideterminare gli importi spettanti;
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano contestando integralmente quanto dedotto DA'Ente appellante e reiterando le loro argomentazioni e difese recepite in sentenza dal giudice di primo grado.
Concludevano pertanto per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza con vittoria delle spese del giudizio.
Con provvedimento del 24.11.2024, in seguito alla sospensione volontaria dell'avv.
Cannellini DA'albo degli Avvocati, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
L' in data 21.02.2025 riassumeva il giudizio con ricorso ritualmente notificato alle parti, Pt_1 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 29.05.2025 di prosecuzione del giudizio.
Si costituivano in riassunzione i soli appellati , , , CP_1 CP_2 Controparte_3
e , i quali riportandosi ai precedenti atti, contestavano Controparte_4 Controparte_5
l'appello e ne chiedevano il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione ai rispettivi procuratori dichiaratisi anticipatari.
Conclusa l'attività prevista ex art.350 c.p.c., all'udienza del 29.05.2025 celebrata in presenza la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Prima di esaminare i motivi posti a fondamento dell'appello proposto giova brevemente ripercorrere i punti essenziali della vicenda in esame.
Gli attori-odierni appellati, ai sensi del D.L. 25/9/2001 n. 351, come convertito con modificazioni nella L. 23/11/2001 n. 410 (“Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ...”: c.d. “cartolarizzazione” ), avendo già manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 ed esercitando il diritto di opzione previsto DA'art. 3 della cit. legge, acquistarono DAa - quale ente CP_10 cartolarizzante, rappresentata quale ente ES DA , precedente proprietario che CP_9
a favore della detta SCIP aveva ex lege dismesso gli immobili - la proprietà dei loro rispettivi alloggi già condotti in locazione, ubicati nel complesso immobiliare in Napoli, via Taddeo da Sessa, denominato “Centro Direzionale di Napoli”, nell'anno 2003 con rogiti collettivi e per il prezzo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato D.L. n. 351 del 2001.
Su tale prezzo fu successivamente prevista l'applicazione di una speciale riduzione (c.d.
“abbattimento”) dal D.L. 23/2/2004 n. 41, convertito con modifiche nella L. 23/4/2004 n. 104, il quale così disponeva nei primi tre commi dell'art. 1: “
1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, DAa legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001. 2. Ai fini dell'applicazione del comma
1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati DA'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati DA'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi
1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili”.
Il comma 4 del medesimo art.1, infine, disponeva che con decreto di natura non regolamentare fossero fissati i criteri e le modalità applicative delle suddette disposizioni.
All'uopo fu così emanato dal Ministero Economia e Finanza di concerto con il Ministero del
Lavoro il decreto applicativo del 26/3/2004 (pubblicato nella G. U. n. 124 del 28/5/04), il quale disponeva all'art.1 che la riduzione del prezzo di vendita di cui sopra si effettuava
“applicando i coefficienti di abbattimento riferiti al Comune in cui è ubicato l'immobile e contenuti nelle tabelle pubblicate con cadenza semestrale” nella Gazzetta Ufficiale.
Il medesimo decreto applicativo precisava altresì che la prima tabella da pubblicare dovesse contenere i coefficienti di abbattimento relativi ai valori medi degli immobili compresi tra il periodo “immediatamente precedente il mesi di ottobre 2001 e la fine del primo semestre
2003”. Tale tabella, contenente i “coefficienti aggregati di abbattimento”, era pubblicata nella G.U.
n. 74 del 29/3/2004, ed in essa, per il Comune di Napoli, il coefficiente indicato è pari a
0,7595.
Sussistendo pertanto in capo agli acquirenti i due requisiti, e cioè la manifestazione entro il
31 ottobre 2001 della volontà di acquisto dei rispettivi alloggi e l'acquisto effettivo avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 41/2004, l
[...] inviò ai singoli Controparte_11 acquirenti, tra la fine dell'anno 2005 e l'inizio del 2006, una nota, con allegata tabella di calcolo, in cui comunicava l'ammontare del rimborso loro rispettivamente dovuto in applicazione del predetto coefficiente di abbattimento 0,7595.
Nella medesima nota, però, l'INPDAP precisava che la somma da rimborsare era al netto della detrazione dell'8% corrispondente ad un presunto “sconto” che esso Ente avrebbe già spontaneamente applicato sul prezzo a suo tempo pagato al momento di effettuare la compravendita dei singoli immobili.
Ritenendo illegittima la decurtazione dell'8% effettuata DA'Ente sulla somma da rimborsare ai sensi della citata L. 104/2004, gli attori-odierni appellati convenivano in giudizio l CP_9 per sentire accertare e dichiarare - disapplicando incidentalmente l'eventuale atto amministrativo di autotutela lesivo dei loro diritti - che l aveva illegittimamente CP_9 trattenuto una quota DAe somme rispettivamente corrisposte ai singoli acquirenti a titolo di rimborso del maggior prezzo pagato per l'acquisto dei rispettivi alloggi, rimborso previsto DAa L. 104/04 e disciplinato dal Decreto Interministeriale attuativo del 20/04/0; e, per l'effetto, condannare il medesimo Ente alla restituzione delle differenze dovute, a saldo della parte di rimborso già effettuata, oltre gli interessi legali.
1.2 Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e condannava l al pagamento, in Pt_1 favore degli attori, delle somme richieste per le causali di cui sopra, oltre interessi legali da corrispondersi dal marzo 2004 al soddisfo.
2. Contesta tale decisione l' sostenendo l'erroneità della decisione del primo giudice. Pt_1
2.1 Con il primo motivo di appello, rubricato “difetto di giurisdizione del giudice ordinario”,
l sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in quanto la domanda Pt_1 degli attori verte sulla fase procedimentale di formazione del prezzo, di natura pubblicistica anteriore al diritto di acquistare, a nulla rilevando che il contratto sia stato già concluso e il prezzo versato.
L'eccezione è infondata. Invero in tema di dismissione degli immobili pubblici, la domanda dell'acquirente che, avendo pagato un prezzo ridotto in base ad accordo sindacale locale, agisca per il rimborso della quota di prezzo corrispondente all'abbattimento previsto DA'art. 1 del d.l. n. 41 del
2004, conv. in l. n. 104 del 2004, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la discrezionalità amministrativa concernente la fissazione del prezzo si è esaurita con la conclusione del procedimento di cartolarizzazione, mentre stabilire se la riduzione legale del prezzo coincida con quella concordata implica una valutazione di puro diritto, che non coinvolge alcun potere discrezionale della P.A. (Cass. Sez. Un. n.3728 del 25/02/2016).
2.2 Con il secondo motivo di appello, rubricato: “illegittimità e/o nullità della sentenza per erronea interpretazione degli accordi transattivi intercorsi”, l'appellante sostiene l'erroneità della qualificazione giuridica delle scritture private intercorse tra l ed , CP_9 Parte_4
, , , in data 29.12.2005, ritenuti Controparte_5 Controparte_3 CP_1 CP_2 negozi di accertamento e non atti transattivi dal giudice di prime cure che ometteva di considerare che le parti conclusero tale accordo sulla base di reciproche concessioni: le parti acquirenti avrebbero rinunciato ai giudizi instaurati al fine di ottenere il rimborso del prezzo ex D.L. n.41/04, dietro riconoscimento da parte dell' del loro diritto al CP_9 rimborso precedentemente negato, previa decurtazione dell'8% riconosciuto al momento della vendita.
Sul punto, si osserva che, al di là della valenza probatoria da attribuire a tale documentazione, la stessa, benché richiamata non risulta prodotta in giudizio.
L'appellante, infatti, ha omesso di depositare in grado di appello la propria produzione di parte del primo grado, contenente a suo dire la documentazione citata.
In particolare va rilevato che nell'ultima pagina dell'atto di appello (pag.18) è indicata tra i documenti offerti in comunicazione “produzione relativa al 1°grado di giudizio”, indicazione poi depennata con due freghi obbliqui a penna;
inoltre nel foliario inserito nel fascicolo di parte del secondo grado, la produzione di primo grado non è richiamata in alcun modo, sicchè deve ritenersi che all'atto della costituzione in grado di appello l'appellante non abbia depositato tale fascicolo contenente a suo dire i documenti fondamentali alla decisione della causa.
Si rammenta che ove l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti sufficientemente richiamato DAa sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, come nel caso di specie, è onere della stessa parte impugnante sottoporre al giudice dell'appello il documento, affinché questi possa procedere al richiesto riesame. E ciò perché l'appellante deve fornire la dimostrazione delle singole censure mosse, per cui
è onere di quest'ultimo, quale che sia stata la sua posizione nella precedente fase processuale, produrre i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, ivi compresi i documenti già prodotti in primo grado.” (cfr Cassazione, civile, Ordinanza 1161 del 17 gennaio 2025).
Invero quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, è onere dell'appellante produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame. (Cass. n.28498/2005; n.3033/2013.)
L'omesso deposito dei documenti suddetti si riflette negativamente sul giudizio di ammissibilità del motivo di appello essendo necessario per la comprensione e l'intellegibilità della censura avanzata e dei motivi formulati l'esame del documento, unica attività che consente al giudice di appello di valutare la fondatezza delle censure stesse e le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento debba essere diversamente valutato.
Come affermato DAa Suprema Corte l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, essendo nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non più, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). (Cass., Sez.
Un., 8 febbraio 2013, n. 3033).
L'omesso deposito degli accordi sottoscritti da alcuni degli attori, e la omessa integrale trascrizione attori rende impossibile ogni interpretazione ed ogni valutazione della Corte sulla decisività e fondatezza delle censure proposte sul punto DA' . Pt_1
Il motivo di appello va pertanto rigettato.
2.3 Con il terzo motivo di appello, rubricato illegittimità e/o nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di avvenuto adempimento, per la configurabilità di ingiustificato arricchimento
e illegittimità per errore di valutazione sulla causale dello sconto e sull'identità di ratio con la
L.n.104/04”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudicante ha affermato una diversità di causali tra gli sconti dell'8% e del coefficiente dello 0,7595.
Orbene, lo sconto dell'8%, frutto dell'accordo sindacale del 7.05.2003, riconosciuto in sede di rogito, aveva il fine di eliminare la sperequazione derivata dai ritardi burocratici nella stima di alcuni immobili effettuata solo nel secondo semestre 2002, ma secondo l'appellante con il D.L.104/2004, con identica ratio, veniva riconosciuto agli acquirenti, uno sconto di prezzo secondo il coefficiente di abbattimento che per Napoli era 0,7595. Secondo tale visione,
l'obbligazione di rimborso adempiuta con il pagamento della differenza ed il cumulo dei due sconti, avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento degli acquirenti.
La questione è stata esaminata DAa giurisprudenza di legittimità con diverse pronunce molto recenti, tra queste l'ordinanza della Corte di Cassazione del 12.09.2022 n. 26801, che accogliendo la richiesta di risarcimento avanzata da alcuni acquirenti di appartamenti siti nelle torri del Centro direzionale di Napoli in attuazione del D.Lgs 104/96 sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali ed a seguito della prima operazione di cartolarizzazione denominata SCIP1, fondava la sua decisione sulla considerazione della diversa ratio posta a fondamento della disciplina di cui all'art. 1 del DL
41/2004 e del rimborso ivi contemplato, rispetto a quella dell'accordo sindacale del
07.05.2003. Al riguardo, evidenziava che la normativa innanzi richiamata aveva l'intento di evitare che l'anomalo aumento del mercato immobiliare verificatosi nell'anno 2001 potesse pregiudicare quegli acquirenti che, per cause imputabili all'ente proprietario relative al ritardo nell'espletamento delle procedure di vendita, ne avevano subito le conseguenze dannose costituite DA'aumento del prezzo di vendita. Invece, lo sconto dell'8% sul prezzo dell'immobile previsto DA'accordo sindacale del 07.05.2003, come evincibile DAa sua lettura, trovava la sua giustificazione soprattutto nelle condizioni di fatto in cui versavano specificamente gli immobili siti nelle Torri del Centro Direzionale di Napoli e nella esigenza di rendere omogenei i loro valori medi di stima proprio in considerazione di tale stato di fatto.
Affermava specificamente la Cassazione che: “l'accordo locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo la prima destinata ad incidere sulla determinazione del prezzo, anche in considerazione delle condizioni manutentive, mentre la seconda, operando
a livello nazionale e generale, ha lo scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità, determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima”.
La Suprema Corte ha ritenuto pertanto evidente l'errore di interpretazione del precedente orientamento giurisprudenziale, richiamato anche DA'appellante, che, ritenendone la omogeneità, considerava non cumulabili i due rimborsi, evidenziando anche il contrasto di tale interpretazione normativa con la lettera della legge che parla di prezzo “eventualmente pagato per le vendite già concluse”, e statuendo infine che “nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare ai suddetti ricorrenti, il coefficiente di abbattimento del 24,05 % deve, dunque, ritenersi applicabile alla somma effettivamente versata”. A sostegno del principio espresso DAa Cassazione, appare opportuno citare anche la successiva conforme decisione della Corte di Cassazione di cui all'ordinanza n. 27250 del
25.09.2023, con la quale la Suprema Corte ha nuovamente affrontato e risolto la questione della cumulabilità del diritto al rimborso nascente DAa applicazione del coefficiente di abbattimento previsto dal D.L. n. 41/2004 con lo sconto dell'8% stabilito DA'intesa sindacale del maggio 2003, soffermandosi, e risolvendola anche questa volta in senso positivo, sulla questione dell'applicabilità del coefficiente di abbattimento de quo al prezzo effettivamente versato al momento della compravendita, sottolineando di nuovo al riguardo, a conferma della correttezza di detta interpretazione, il chiaro disposto letterale della legge che fa riferimento al prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse .
Tale orientamento del giudice di legittimità trova, d'altra parte, origine e fondamento nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3728/2016, correttamente richiamata nella ordinanza n.26801/22 della Cassazione.
Il ragionamento compiuto dal Giudice di legittimità pone in evidenza, si ripete, la ontologica diversità tra le due agevolazioni riconosciute agli assegnatari: da un lato, la disposizione operante sul piano nazionale volta a ricondurre ad equità una situazione di disparità determinatasi per i ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione delle procedure di stima e di vendita;
DA'altro, la disposizione locale rappresentata DA'intesa conclusa DAe organizzazioni sindacali, destinata ad incidere fin DA'inizio sulla determinazione del prezzo di vendita, ed avente la sua giustificazione soprattutto nelle scarse condizioni manutentive in cui si trovavano di fatto gli immobili oggetto di dismissione siti al centro Direzionale di
Napoli.
Ancora, come ulteriore argomento a sostegno della cumulabilità dei benefici, la S.C. rileva come sia proprio il dato letterale della normativa generale a prevedere che, la riduzione del
24,05% vada applicata sul prezzo concretamente pagato per l'acquisto del bene. Citando il terzo comma dell'art. 1 del D.L. 41/2004, la Cassazione ha posto in evidenza che la norma prevede espressamente che il coefficiente di abbattimento dello 0,7595 vada applicato sul prezzo “eventualmente pagato per le vendite già concluse”, e dunque già ricondotto ad equità e scontato in base alla riduzione nella misura dell'8%.
Infine, va sottolineato il fatto che, laddove il legislatore avesse voluto escludere l'applicabilità di entrambe le riduzioni di prezzo, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, trattandosi di una normativa sopravvenuta che va ad aggiungersi ad una situazione giuridica pregressa già caratterizzata da accordi locali volti alla perequazione degli interessi in gioco. 2.4 Con il quarto motivo di appello rubricato: “illegittimità della sentenza per erronea interpretazione dell'art.1 del D.L. n41/2004” l'appellante sostiene che l'applicazione del coefficiente di abbattimento per la determinazione del rimborso del maggior prezzo doveva essere applicato direttamente alla valutazione effettuata DA'Agenzia del Territorio, anziché al prezzo effettivamente corrisposto dagli acquirenti in sede di rogito. Il motivo è infondato.
L'art. 1, comma 4, della L. 104/2004 e relativo Decreto Interministeriale attuativo del 20 aprile 2005 specificano chiaramente che il coefficiente di abbattimento deve essere applicato al prezzo effettivamente corrisposto per l'acquisto dell'unità immobiliare: “Con uno
o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo”; e così, in applicazione di tale ultima disposizione, è stato emanato il Decreto Interministeriale attuativo del 20 aprile 2005, pubblicato nella G. U. del 3 giugno 2005 n. 127, il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che l'Ente ES “procede al rimborso del maggior prezzo corrisposto …. con applicazione al prezzo corrisposto per l'acquisto dell'unità immobiliare del coefficiente aggregato di abbattimento”.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono e in conformità ed attuazione delle conformi pronunce della giurisprudenza di legittimità, che hanno riconosciuto diversità di ratio e funzione dello sconto dell'8% di cui all'accordo sindacale concluso tra l e le CP_9
OO.SS degli inquilini in data 07.05.2003, e del rimborso del 24,05% determinato in applicazione della normativa di cui all'art. 1 del DL 23.2.2004 n. 41, l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado con la quale sono stati correttamente riconosciuti agli attori acquirenti gli importi richiesti a titolo di rimborso residuo ex art. 1 DL 23.2.2004 n.
41, e correttamente calcolati tenuto conto della cumulabilità dello sconto e del rimborso dovuto, e dunque considerando quale base di calcolo del conteggio il prezzo effettivo di vendita degli immobili, senza defalcare da tale rimborso, come invece fatto DA'ente pubblico, la somma pari allo sconto dell' 8% a loro già in precedenza riconosciuto, quali assegnatari di immobili posti nelle Torri del Centro Direzionale di Napoli, in virtù dell'accordo sindacale siglato DA' con le OO.SS. degli inquilini in data 07.05.2003. CP_9
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano Pt_1 come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal
D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo. 4.1 Alcuna statuizione sulle spese legali in ordine al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati non costituiti.
4.2 In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, essendo stata totalmente rigettata un'impugnazione proposta in data posteriore al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.15082/2015 del Tribunale di Napoli, nei confronti di , , Parte_4 Controparte_5 [...]
, , , , nella qualità di eredi CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 di , , , , , Persona_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1 CP_2 [...]
, con atto notificato in data 27.1.2016, riassunto con atto notificato in data Parte_3
21.2.2025, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di , che liquida in €.3.966,00 per compensi, oltre IVA e CPA come Controparte_5 per legge e rimborso forfettario per spese generali, con attribuzione agli Avv.ti Gambardella
GI e IV CH, procuratori anticipatari;
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di , , , che liquida in €.5.155,80 per CP_1 CP_2 Controparte_3 compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario per spese generali, con attribuzione agli Avv.ti Sito Ciro e EL Fiorentina, procuratori anticipatari;
d) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di , che liquida in €.3.996,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per Controparte_4 legge e rimborso forfettario per spese generali, con attribuzione all'Avv. Maria Beatrice
D'Arrigo procuratore anticipatario;
e) alcuna statuizione sulle spese legali in ordine al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati non costituiti;
f) dà atto dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.447/2016 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.15082/2015 del Tribunale di Napoli vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, Persona_1 DA'Avv. Nicola Di Ronza (C.F. ) e con il medesimo domiciliato in C.F._1
Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec:
t) Email_1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ciro Sito (C.F. ) e Fiorentina C.F._5
EL (C.F. ), in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._6 costituzione in riassunzione, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli al Centro
Direzionale Isola E/2 Scala A e con i quali dichiarano di voler ricevere comunicazione e notificazioni di cancelleria all'indirizzo pec: Email_2
Email_3
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli, Controparte_4 C.F._7
Centro Direzionale isola B/7, presso lo studio dell'avv.Maria Beatrice D'Arrigo (C.F.
), DAa quale è rappresento e difeso, in virtù di procura incalce alla C.F._8 comparsa di costituzione in riassunzione (fax n.081/7875417, PEC
) Email_4
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Controparte_5 C.F._9
Viale M.Cristina di Savoia 18/C presso lo studio degli avvocati GI Gambardella, (C.F.
e CH IV (C.F. ) che, anche CodiceFiscale_10 CodiceFiscale_11 disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione (PEC e Email_5
Email_6
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
(C.F. Controparte_6 C.F._12
(C.F. ) Controparte_7 C.F._13
(C.F. nella qualità di eredi di Controparte_8 C.F._14 Per_2
;
[...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._15
(C.F. ) Parte_3 C.F._16
(C.F. ) Parte_4 C.F._17
APPELLATI IN RIASSUNZIONE NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025 le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2012 , , Parte_4 Controparte_5 [...]
, , , , nella qualità di eredi CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 di , , , , , Persona_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1 CP_2 [...]
, quali proprietari di abitazioni site in Napoli alla via Taddeo da Sessa al Centro Parte_3
Direzionale, acquistate in attuazione del D. Lgs. 104/96 sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali ed a seguito della prima operazione di cartolarizzazione denominata SCIP 1, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli
l . CP_9
Esponevano che il prezzo finale dei singoli immobili da essi comprati era stato determinato in base ai valori correnti di mercato del secondo semestre 2002 e che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, primo comma del D.L. n. 41/2004 (poi convertito con modifiche nella legge 104/2004) era stato successivamente riconosciuto agli acquirenti il diritto al rimborso parziale del prezzo di vendita, pari al 24,05% di esso, corrispondente al previsto coefficiente aggregato di abbattimento dello 0,7595 stabilito per il Comune di Napoli sulla base dei prezzi di mercato degli immobili con caratteristiche analoghe riferiti al 2001.
Aggiungevano che in violazione di detta normativa l' , preposta all'attuazione CP_9 di detta procedura di dismissione immobiliare, determinava tale rimborso del 24,05% non già in base al solo prezzo di vendita effettivo degli immobili, ma tenendo conto e defalcando da tale rimborso l'altro sconto dell'8% a loro già in precedenza riconosciuto DA' , CP_9 quali assegnatari di immobili posti nelle Torri del Centro Direzionale di Napoli, con l'accordo sindacale siglato con le OO.SS. degli inquilini in data 07.05.2003.
Pertanto, chiedevano di accertare il loro diritto ad ottenere DA' , a titolo di differenza CP_9 tra la maggior somma dovuta a titolo di rimborso e la minor somma riconosciuta e corrisposta DA' , gli importi specificati in citazione e precisamente: per CP_9 Parte_4
€ 4.463,51, per 7.833,16, per , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
eredi di € 5.739,99, per € 8.102,88, per CP_8 Persona_2 Controparte_3 Pt_2
€.6.053,92, per € 7.863,11, per €.4.606,08, per
[...] Controparte_4 CP_1 CP_2
€.6.648,06, per €.7.800,34; chiedevano la condanna dell' al
[...] Parte_3 CP_9 pagamento di dette somme, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali DAa maturazione al soddisfo, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l , succeduto nei rapporti facenti capo all' , che contestava la Pt_1 CP_9 domanda sostenendo che era stata già effettuata “la riduzione dell'8% computata nel prezzo corrisposto in sede di stipula del 2003”, sia perchè la riduzione dell' 8% doveva considerarsi compresa nelle riduzioni computate a norma della L.104/04, e la sua applicazione comporterebbe comunque un ingiustificato arricchimento;
eccepiva altresì “avvenute transazioni sul rimborso del prezzo sottoscritte in data 29/12/2005”.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.15082/2015, depositata il 10.12.2015, accoglieva le domande degli attori e condannava l al pagamento, in favore di ciascuno di essi, delle Pt_1 somme richieste, oltre interessi legali decorrenti dal marzo 2004 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €.7.800,00, di cui €.214,00 per spese, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Edoardo
Cannellini.
Avverso tale decisione con atto notificato in data 27.01.2016 proponeva appello l , Pt_1 succeduto medio tempore ex lege all' , sulla base dei seguenti motivi: 1- difetto di CP_9 giurisdizione del giudice ordinario 2- illegittimità e/o nullità della sentenza per erronea interpretazione degli accordi transattivi intercorsi;
3- illegittimità e/o nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di avvenuto adempimento, per la configurabilità di ingiustificato arricchimento e illegittimità per errore di valutazione sulla causale dello sconto e sull'identità di ratio con la L.n.104/04”; 4-“illegittimità della sentenza per erronea interpretazione dell'art.1 del D.L. N.41/2004”.
Sul punto l argomentava la correttezza dei propri calcoli e della liquidazione da essa Pt_1 operata, in considerazione della non cumulabilità, stante la omogeneità di causa e funzione, dei due rimborsi/sconti dell'8% e del 24,05% rispettivamente stabiliti, successivamente alla vendita degli immobili, DA'accordo sindacale del 07.05.2003 e DA'art.1, primo comma del
D.L.n.41/2004 (convertito in legge 104/2004).
A fondamento delle proprie difese deduceva l'identità di ratio del D.L. n. 41/2004 che aveva recepito a livello nazionale quelle stesse istanze che, a livello locale, avevano determinato il contenuto dell'accordo del 7.05.2004.
L' chiedeva pertanto: “in via preliminare e previa sospensione dell'efficacia esecutiva Pt_1 della sentenza, accertare il difetto di giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria;
- sempre in via preliminare ma gradata, riformare la sentenza n. 15082/2015, depositata il 10.12.2015, pronunciata dal Tribunale di Napoli, in persona del dott.ssa Anna Maria Pezzullo, accertando la sussistenza di validi accordi transattivi tra l' ed i sig.ri , CP_9 Parte_4
, , e e, per l'effetto, rigettare la Controparte_5 Controparte_3 CP_1 CP_2 domanda dagli stessi proposta;
- nel merito, riformare la sentenza n. 15082/2015, accertando la insussistenza del diritto degli appellati tutti all'ulteriore rimborso per i motivi sopra esposti e, in particolare, per la sussistenza di identità di ratio tra lo sconto dell'8% e dello 0,7595; in via subordinata, accertare e dichiarare che l'abbattimento dello 0,7595 va applicato sul valore stimato DA'Agenzia del Territorio e non sul prezzo di vendita e, per
l'effetto, rideterminare gli importi spettanti;
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano contestando integralmente quanto dedotto DA'Ente appellante e reiterando le loro argomentazioni e difese recepite in sentenza dal giudice di primo grado.
Concludevano pertanto per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza con vittoria delle spese del giudizio.
Con provvedimento del 24.11.2024, in seguito alla sospensione volontaria dell'avv.
Cannellini DA'albo degli Avvocati, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
L' in data 21.02.2025 riassumeva il giudizio con ricorso ritualmente notificato alle parti, Pt_1 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 29.05.2025 di prosecuzione del giudizio.
Si costituivano in riassunzione i soli appellati , , , CP_1 CP_2 Controparte_3
e , i quali riportandosi ai precedenti atti, contestavano Controparte_4 Controparte_5
l'appello e ne chiedevano il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione ai rispettivi procuratori dichiaratisi anticipatari.
Conclusa l'attività prevista ex art.350 c.p.c., all'udienza del 29.05.2025 celebrata in presenza la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Prima di esaminare i motivi posti a fondamento dell'appello proposto giova brevemente ripercorrere i punti essenziali della vicenda in esame.
Gli attori-odierni appellati, ai sensi del D.L. 25/9/2001 n. 351, come convertito con modificazioni nella L. 23/11/2001 n. 410 (“Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ...”: c.d. “cartolarizzazione” ), avendo già manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 ed esercitando il diritto di opzione previsto DA'art. 3 della cit. legge, acquistarono DAa - quale ente CP_10 cartolarizzante, rappresentata quale ente ES DA , precedente proprietario che CP_9
a favore della detta SCIP aveva ex lege dismesso gli immobili - la proprietà dei loro rispettivi alloggi già condotti in locazione, ubicati nel complesso immobiliare in Napoli, via Taddeo da Sessa, denominato “Centro Direzionale di Napoli”, nell'anno 2003 con rogiti collettivi e per il prezzo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato D.L. n. 351 del 2001.
Su tale prezzo fu successivamente prevista l'applicazione di una speciale riduzione (c.d.
“abbattimento”) dal D.L. 23/2/2004 n. 41, convertito con modifiche nella L. 23/4/2004 n. 104, il quale così disponeva nei primi tre commi dell'art. 1: “
1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, DAa legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001. 2. Ai fini dell'applicazione del comma
1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati DA'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati DA'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi
1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili”.
Il comma 4 del medesimo art.1, infine, disponeva che con decreto di natura non regolamentare fossero fissati i criteri e le modalità applicative delle suddette disposizioni.
All'uopo fu così emanato dal Ministero Economia e Finanza di concerto con il Ministero del
Lavoro il decreto applicativo del 26/3/2004 (pubblicato nella G. U. n. 124 del 28/5/04), il quale disponeva all'art.1 che la riduzione del prezzo di vendita di cui sopra si effettuava
“applicando i coefficienti di abbattimento riferiti al Comune in cui è ubicato l'immobile e contenuti nelle tabelle pubblicate con cadenza semestrale” nella Gazzetta Ufficiale.
Il medesimo decreto applicativo precisava altresì che la prima tabella da pubblicare dovesse contenere i coefficienti di abbattimento relativi ai valori medi degli immobili compresi tra il periodo “immediatamente precedente il mesi di ottobre 2001 e la fine del primo semestre
2003”. Tale tabella, contenente i “coefficienti aggregati di abbattimento”, era pubblicata nella G.U.
n. 74 del 29/3/2004, ed in essa, per il Comune di Napoli, il coefficiente indicato è pari a
0,7595.
Sussistendo pertanto in capo agli acquirenti i due requisiti, e cioè la manifestazione entro il
31 ottobre 2001 della volontà di acquisto dei rispettivi alloggi e l'acquisto effettivo avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 41/2004, l
[...] inviò ai singoli Controparte_11 acquirenti, tra la fine dell'anno 2005 e l'inizio del 2006, una nota, con allegata tabella di calcolo, in cui comunicava l'ammontare del rimborso loro rispettivamente dovuto in applicazione del predetto coefficiente di abbattimento 0,7595.
Nella medesima nota, però, l'INPDAP precisava che la somma da rimborsare era al netto della detrazione dell'8% corrispondente ad un presunto “sconto” che esso Ente avrebbe già spontaneamente applicato sul prezzo a suo tempo pagato al momento di effettuare la compravendita dei singoli immobili.
Ritenendo illegittima la decurtazione dell'8% effettuata DA'Ente sulla somma da rimborsare ai sensi della citata L. 104/2004, gli attori-odierni appellati convenivano in giudizio l CP_9 per sentire accertare e dichiarare - disapplicando incidentalmente l'eventuale atto amministrativo di autotutela lesivo dei loro diritti - che l aveva illegittimamente CP_9 trattenuto una quota DAe somme rispettivamente corrisposte ai singoli acquirenti a titolo di rimborso del maggior prezzo pagato per l'acquisto dei rispettivi alloggi, rimborso previsto DAa L. 104/04 e disciplinato dal Decreto Interministeriale attuativo del 20/04/0; e, per l'effetto, condannare il medesimo Ente alla restituzione delle differenze dovute, a saldo della parte di rimborso già effettuata, oltre gli interessi legali.
1.2 Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e condannava l al pagamento, in Pt_1 favore degli attori, delle somme richieste per le causali di cui sopra, oltre interessi legali da corrispondersi dal marzo 2004 al soddisfo.
2. Contesta tale decisione l' sostenendo l'erroneità della decisione del primo giudice. Pt_1
2.1 Con il primo motivo di appello, rubricato “difetto di giurisdizione del giudice ordinario”,
l sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in quanto la domanda Pt_1 degli attori verte sulla fase procedimentale di formazione del prezzo, di natura pubblicistica anteriore al diritto di acquistare, a nulla rilevando che il contratto sia stato già concluso e il prezzo versato.
L'eccezione è infondata. Invero in tema di dismissione degli immobili pubblici, la domanda dell'acquirente che, avendo pagato un prezzo ridotto in base ad accordo sindacale locale, agisca per il rimborso della quota di prezzo corrispondente all'abbattimento previsto DA'art. 1 del d.l. n. 41 del
2004, conv. in l. n. 104 del 2004, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la discrezionalità amministrativa concernente la fissazione del prezzo si è esaurita con la conclusione del procedimento di cartolarizzazione, mentre stabilire se la riduzione legale del prezzo coincida con quella concordata implica una valutazione di puro diritto, che non coinvolge alcun potere discrezionale della P.A. (Cass. Sez. Un. n.3728 del 25/02/2016).
2.2 Con il secondo motivo di appello, rubricato: “illegittimità e/o nullità della sentenza per erronea interpretazione degli accordi transattivi intercorsi”, l'appellante sostiene l'erroneità della qualificazione giuridica delle scritture private intercorse tra l ed , CP_9 Parte_4
, , , in data 29.12.2005, ritenuti Controparte_5 Controparte_3 CP_1 CP_2 negozi di accertamento e non atti transattivi dal giudice di prime cure che ometteva di considerare che le parti conclusero tale accordo sulla base di reciproche concessioni: le parti acquirenti avrebbero rinunciato ai giudizi instaurati al fine di ottenere il rimborso del prezzo ex D.L. n.41/04, dietro riconoscimento da parte dell' del loro diritto al CP_9 rimborso precedentemente negato, previa decurtazione dell'8% riconosciuto al momento della vendita.
Sul punto, si osserva che, al di là della valenza probatoria da attribuire a tale documentazione, la stessa, benché richiamata non risulta prodotta in giudizio.
L'appellante, infatti, ha omesso di depositare in grado di appello la propria produzione di parte del primo grado, contenente a suo dire la documentazione citata.
In particolare va rilevato che nell'ultima pagina dell'atto di appello (pag.18) è indicata tra i documenti offerti in comunicazione “produzione relativa al 1°grado di giudizio”, indicazione poi depennata con due freghi obbliqui a penna;
inoltre nel foliario inserito nel fascicolo di parte del secondo grado, la produzione di primo grado non è richiamata in alcun modo, sicchè deve ritenersi che all'atto della costituzione in grado di appello l'appellante non abbia depositato tale fascicolo contenente a suo dire i documenti fondamentali alla decisione della causa.
Si rammenta che ove l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti sufficientemente richiamato DAa sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, come nel caso di specie, è onere della stessa parte impugnante sottoporre al giudice dell'appello il documento, affinché questi possa procedere al richiesto riesame. E ciò perché l'appellante deve fornire la dimostrazione delle singole censure mosse, per cui
è onere di quest'ultimo, quale che sia stata la sua posizione nella precedente fase processuale, produrre i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, ivi compresi i documenti già prodotti in primo grado.” (cfr Cassazione, civile, Ordinanza 1161 del 17 gennaio 2025).
Invero quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, è onere dell'appellante produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame. (Cass. n.28498/2005; n.3033/2013.)
L'omesso deposito dei documenti suddetti si riflette negativamente sul giudizio di ammissibilità del motivo di appello essendo necessario per la comprensione e l'intellegibilità della censura avanzata e dei motivi formulati l'esame del documento, unica attività che consente al giudice di appello di valutare la fondatezza delle censure stesse e le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento debba essere diversamente valutato.
Come affermato DAa Suprema Corte l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, essendo nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non più, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). (Cass., Sez.
Un., 8 febbraio 2013, n. 3033).
L'omesso deposito degli accordi sottoscritti da alcuni degli attori, e la omessa integrale trascrizione attori rende impossibile ogni interpretazione ed ogni valutazione della Corte sulla decisività e fondatezza delle censure proposte sul punto DA' . Pt_1
Il motivo di appello va pertanto rigettato.
2.3 Con il terzo motivo di appello, rubricato illegittimità e/o nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di avvenuto adempimento, per la configurabilità di ingiustificato arricchimento
e illegittimità per errore di valutazione sulla causale dello sconto e sull'identità di ratio con la
L.n.104/04”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudicante ha affermato una diversità di causali tra gli sconti dell'8% e del coefficiente dello 0,7595.
Orbene, lo sconto dell'8%, frutto dell'accordo sindacale del 7.05.2003, riconosciuto in sede di rogito, aveva il fine di eliminare la sperequazione derivata dai ritardi burocratici nella stima di alcuni immobili effettuata solo nel secondo semestre 2002, ma secondo l'appellante con il D.L.104/2004, con identica ratio, veniva riconosciuto agli acquirenti, uno sconto di prezzo secondo il coefficiente di abbattimento che per Napoli era 0,7595. Secondo tale visione,
l'obbligazione di rimborso adempiuta con il pagamento della differenza ed il cumulo dei due sconti, avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento degli acquirenti.
La questione è stata esaminata DAa giurisprudenza di legittimità con diverse pronunce molto recenti, tra queste l'ordinanza della Corte di Cassazione del 12.09.2022 n. 26801, che accogliendo la richiesta di risarcimento avanzata da alcuni acquirenti di appartamenti siti nelle torri del Centro direzionale di Napoli in attuazione del D.Lgs 104/96 sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali ed a seguito della prima operazione di cartolarizzazione denominata SCIP1, fondava la sua decisione sulla considerazione della diversa ratio posta a fondamento della disciplina di cui all'art. 1 del DL
41/2004 e del rimborso ivi contemplato, rispetto a quella dell'accordo sindacale del
07.05.2003. Al riguardo, evidenziava che la normativa innanzi richiamata aveva l'intento di evitare che l'anomalo aumento del mercato immobiliare verificatosi nell'anno 2001 potesse pregiudicare quegli acquirenti che, per cause imputabili all'ente proprietario relative al ritardo nell'espletamento delle procedure di vendita, ne avevano subito le conseguenze dannose costituite DA'aumento del prezzo di vendita. Invece, lo sconto dell'8% sul prezzo dell'immobile previsto DA'accordo sindacale del 07.05.2003, come evincibile DAa sua lettura, trovava la sua giustificazione soprattutto nelle condizioni di fatto in cui versavano specificamente gli immobili siti nelle Torri del Centro Direzionale di Napoli e nella esigenza di rendere omogenei i loro valori medi di stima proprio in considerazione di tale stato di fatto.
Affermava specificamente la Cassazione che: “l'accordo locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo la prima destinata ad incidere sulla determinazione del prezzo, anche in considerazione delle condizioni manutentive, mentre la seconda, operando
a livello nazionale e generale, ha lo scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità, determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima”.
La Suprema Corte ha ritenuto pertanto evidente l'errore di interpretazione del precedente orientamento giurisprudenziale, richiamato anche DA'appellante, che, ritenendone la omogeneità, considerava non cumulabili i due rimborsi, evidenziando anche il contrasto di tale interpretazione normativa con la lettera della legge che parla di prezzo “eventualmente pagato per le vendite già concluse”, e statuendo infine che “nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare ai suddetti ricorrenti, il coefficiente di abbattimento del 24,05 % deve, dunque, ritenersi applicabile alla somma effettivamente versata”. A sostegno del principio espresso DAa Cassazione, appare opportuno citare anche la successiva conforme decisione della Corte di Cassazione di cui all'ordinanza n. 27250 del
25.09.2023, con la quale la Suprema Corte ha nuovamente affrontato e risolto la questione della cumulabilità del diritto al rimborso nascente DAa applicazione del coefficiente di abbattimento previsto dal D.L. n. 41/2004 con lo sconto dell'8% stabilito DA'intesa sindacale del maggio 2003, soffermandosi, e risolvendola anche questa volta in senso positivo, sulla questione dell'applicabilità del coefficiente di abbattimento de quo al prezzo effettivamente versato al momento della compravendita, sottolineando di nuovo al riguardo, a conferma della correttezza di detta interpretazione, il chiaro disposto letterale della legge che fa riferimento al prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse .
Tale orientamento del giudice di legittimità trova, d'altra parte, origine e fondamento nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3728/2016, correttamente richiamata nella ordinanza n.26801/22 della Cassazione.
Il ragionamento compiuto dal Giudice di legittimità pone in evidenza, si ripete, la ontologica diversità tra le due agevolazioni riconosciute agli assegnatari: da un lato, la disposizione operante sul piano nazionale volta a ricondurre ad equità una situazione di disparità determinatasi per i ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione delle procedure di stima e di vendita;
DA'altro, la disposizione locale rappresentata DA'intesa conclusa DAe organizzazioni sindacali, destinata ad incidere fin DA'inizio sulla determinazione del prezzo di vendita, ed avente la sua giustificazione soprattutto nelle scarse condizioni manutentive in cui si trovavano di fatto gli immobili oggetto di dismissione siti al centro Direzionale di
Napoli.
Ancora, come ulteriore argomento a sostegno della cumulabilità dei benefici, la S.C. rileva come sia proprio il dato letterale della normativa generale a prevedere che, la riduzione del
24,05% vada applicata sul prezzo concretamente pagato per l'acquisto del bene. Citando il terzo comma dell'art. 1 del D.L. 41/2004, la Cassazione ha posto in evidenza che la norma prevede espressamente che il coefficiente di abbattimento dello 0,7595 vada applicato sul prezzo “eventualmente pagato per le vendite già concluse”, e dunque già ricondotto ad equità e scontato in base alla riduzione nella misura dell'8%.
Infine, va sottolineato il fatto che, laddove il legislatore avesse voluto escludere l'applicabilità di entrambe le riduzioni di prezzo, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, trattandosi di una normativa sopravvenuta che va ad aggiungersi ad una situazione giuridica pregressa già caratterizzata da accordi locali volti alla perequazione degli interessi in gioco. 2.4 Con il quarto motivo di appello rubricato: “illegittimità della sentenza per erronea interpretazione dell'art.1 del D.L. n41/2004” l'appellante sostiene che l'applicazione del coefficiente di abbattimento per la determinazione del rimborso del maggior prezzo doveva essere applicato direttamente alla valutazione effettuata DA'Agenzia del Territorio, anziché al prezzo effettivamente corrisposto dagli acquirenti in sede di rogito. Il motivo è infondato.
L'art. 1, comma 4, della L. 104/2004 e relativo Decreto Interministeriale attuativo del 20 aprile 2005 specificano chiaramente che il coefficiente di abbattimento deve essere applicato al prezzo effettivamente corrisposto per l'acquisto dell'unità immobiliare: “Con uno
o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo”; e così, in applicazione di tale ultima disposizione, è stato emanato il Decreto Interministeriale attuativo del 20 aprile 2005, pubblicato nella G. U. del 3 giugno 2005 n. 127, il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che l'Ente ES “procede al rimborso del maggior prezzo corrisposto …. con applicazione al prezzo corrisposto per l'acquisto dell'unità immobiliare del coefficiente aggregato di abbattimento”.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono e in conformità ed attuazione delle conformi pronunce della giurisprudenza di legittimità, che hanno riconosciuto diversità di ratio e funzione dello sconto dell'8% di cui all'accordo sindacale concluso tra l e le CP_9
OO.SS degli inquilini in data 07.05.2003, e del rimborso del 24,05% determinato in applicazione della normativa di cui all'art. 1 del DL 23.2.2004 n. 41, l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado con la quale sono stati correttamente riconosciuti agli attori acquirenti gli importi richiesti a titolo di rimborso residuo ex art. 1 DL 23.2.2004 n.
41, e correttamente calcolati tenuto conto della cumulabilità dello sconto e del rimborso dovuto, e dunque considerando quale base di calcolo del conteggio il prezzo effettivo di vendita degli immobili, senza defalcare da tale rimborso, come invece fatto DA'ente pubblico, la somma pari allo sconto dell' 8% a loro già in precedenza riconosciuto, quali assegnatari di immobili posti nelle Torri del Centro Direzionale di Napoli, in virtù dell'accordo sindacale siglato DA' con le OO.SS. degli inquilini in data 07.05.2003. CP_9
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano Pt_1 come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal
D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo. 4.1 Alcuna statuizione sulle spese legali in ordine al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati non costituiti.
4.2 In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, essendo stata totalmente rigettata un'impugnazione proposta in data posteriore al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.15082/2015 del Tribunale di Napoli, nei confronti di , , Parte_4 Controparte_5 [...]
, , , , nella qualità di eredi CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 di , , , , , Persona_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1 CP_2 [...]
, con atto notificato in data 27.1.2016, riassunto con atto notificato in data Parte_3
21.2.2025, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di , che liquida in €.3.966,00 per compensi, oltre IVA e CPA come Controparte_5 per legge e rimborso forfettario per spese generali, con attribuzione agli Avv.ti Gambardella
GI e IV CH, procuratori anticipatari;
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di , , , che liquida in €.5.155,80 per CP_1 CP_2 Controparte_3 compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario per spese generali, con attribuzione agli Avv.ti Sito Ciro e EL Fiorentina, procuratori anticipatari;
d) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di , che liquida in €.3.996,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per Controparte_4 legge e rimborso forfettario per spese generali, con attribuzione all'Avv. Maria Beatrice
D'Arrigo procuratore anticipatario;
e) alcuna statuizione sulle spese legali in ordine al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati non costituiti;
f) dà atto dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'ambrosio