Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della cartella per incompetenza territoriale dell'agente della riscossione

    La competenza territoriale dell'agente della riscossione è inderogabile e correlata al domicilio fiscale del contribuente (sede legale per le società). Nel caso di specie, la sede legale della società è a luogo_1, pertanto l'Agente delle Entrate della Provincia di Monza e Brianza ha correttamente consegnato il ruolo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione – provincia di luogo_1, che è l'agente competente per territorio.

  • Rigettato
    Nullità ed invalidità della notifica PEC

    La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica tramite PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri è valida se è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione e se il destinatario ha potuto esercitare pienamente i propri diritti di difesa. La regola si applica principalmente alle notifiche degli avvocati, mentre per le pubbliche amministrazioni l'indirizzo PEC può essere individuato anche tramite l'Indice Nazionale delle PEC (INI-PEC). Nel caso di specie, la società ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella per difetto di presupposto e titolo

    I motivi di ricorso contro una cartella di pagamento sono esclusivamente collegati ai vizi propri della cartella (notifica, prescrizione, importo, ecc.) e non a quelli degli atti presupposti, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notifica della cartella. Nel caso di specie, il ricorrente cita gli estremi dell'avviso di accertamento, smentendo tale circostanza.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella in via derivata per illegittimità dell'atto presupposto

    I motivi di ricorso contro una cartella di pagamento sono esclusivamente collegati ai vizi propri della cartella (notifica, prescrizione, importo, ecc.) e non a quelli degli atti presupposti, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notifica della cartella. Nel caso di specie, il ricorrente cita gli estremi dell'avviso di accertamento, smentendo tale circostanza.

  • Rigettato
    Sospensione in attesa di definitività di procedimento collegato

    La richiesta di sospensione è stata opposta dall'Agenzia delle Entrate e ritenuta inammissibile dalla Corte, che ha rigettato il ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 39
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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