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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CARACCIOLO GIUSEPPE, Presidente
ZA NA, EL
TONIOLO DOMENICO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240018081738000 IVA-ALTRO 2021
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2024/000634 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 419/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso, in subordine chiede la sospensione del giudizio in attesa di definitività di procedimento collegato.
Resistente/Appellato: chiede respingersi il ricorso, ed in ordine alla richiesta di sospensione di oppone ritenendola inamissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.12.2024, la società ricorrente con sede legale in Indirizzo_1 luogo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1 domiciliato a luogo_1 Indirizzo_2 – luogo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 11920240018081738000 (Lotto di stampa n. 05078, Gruppo 0001), emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione – provincia di luogo_1, e del sotteso ruolo ordinario 2023/000634, trasmessa in data 17 ottobre 2024, eccependo:
1)L'illegittimità della cartella di pagamento in quanto emessa da un Agente della Riscossione non competente per territorio in considerazione dell'Ufficio che ha iscritto il ruolo sotteso alla cartella, cioè la Direzione provinciale di Monza e Brianza;
2) Nullità ed invalidità della notifica PEC perché eseguita da un indirizzo dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi ufficiali;
3) L'illegittimità della cartella notificata per difetto di presupposto e titolo. violazione dell'art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. 78/2010.
4) L'illegittimità della cartella in via derivata, per illegittimità dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento T9503GA00152/2024.
Il ricorso è stato presentato contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della riscossione – prov. di luogo_1, nonché contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza e Brianza chiedendo l'annullamento, totale o parziale del citato atto, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Si costituisce la Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, anche nell'interesse dell'Agenzia Entrate
Riscossione, rappresentando che le doglianze del ricorrente risultano del tutto prive di fondamento giuridico e chiede venga respinto il ricorso e confermata la legittimità dell'atto impugnato con condanna alla rifusione delle spese di lite.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e modalità come da verbale, conclusa la discussione, le cause sono state introitate per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte procede all'esame ddi quanto eccepito dalla parte ricorrente, in particolare:
1) Sull'illegittimità della cartella di pagamento in quanto emessa da un Agente della riscossione non competente per territorio in considerazione dell'Ufficio che ha iscritto il ruolo sotteso alla cartella, cioè la
Direzione provinciale di Monza e Brianza.
A decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia
S. p. a., sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa).
La questione è stata poi oggetto di ampia riflessione, tanto che la giurisprudenza ha evidenziato che il domicilio fiscale, per le persone fisiche residenti in Italia, coincide di norma con il Comune di residenza anagrafica. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti), il domicilio fiscale è nel Comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa. Se anche questa manca, si fa riferimento alla sede secondaria o stabile organizzazione e, in ulteriore mancanza, al Comune dove è prevalentemente esercitata l'attività.
La regola della competenza territoriale mira a garantire una corretta organizzazione dell'azione amministrativa e a tutelare il contribuente, assicurandogli un interlocutore istituzionale vicino e facilmente accessibile per la gestione della propria posizione.
Nel caso della società ricorrente il ricorso riporta i dati della sede legale che si trova in Indirizzo_1
luogo_1, e del rappresentante legale pro tempore dott. Rappresentante_1 pure domiciliato a luogo_1 Indirizzo_2 – luogo_1.
Il principio è stato quindi chiarito: la competenza a emettere una cartella di pagamento spetta all'agente della riscossione nel cui ambito territoriale si trova il la sede legale del contribuente se società. Questo criterio non è derogabile e risponde a precise esigenze normative di correlazione diretta e di efficienza e speditezza. La regola garantisce una gestione più efficiente e rapida del procedimento di riscossione.
Di conseguenza, l'ente impositore deve consegnare il ruolo all'agente competente per il territorio del contribuente, e solo quest'ultimo può legittimamente notificare la cartella.
Nel caso specifico, essendo pacifico che la sede legale della società è a luogo_1, l'Agente delle entrate della Provincia Monza e Brianza ha correttamente consegnato l'atto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione – provincia di luogo_1, dove appunto ha la sede legale la società ricorrente..
Infatti, consolidata giurisprudenza stabilisce una correlazione inderogabile tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione e il domicilio fiscale del contribuente (nel caso di specie sede legale).
Questo legame, previsto dagli articoli 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è posto a garanzia del contribuente e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale rientra il domicilio fiscale del contribuente o la sede legale della società può legittimamente emettere la cartella di pagamento.
In conclusione, la validità di una cartella di pagamento dipende strettamente dal rispetto delle norme sulla competenza territoriale, competenza che nel nostro caso rende la cartella di pagamento n.
11920240018081738000 legittima in quanto notificata dall' Agente della riscossione competente per territorio. 2) Nullità ed invalidità della notifica PEC perché eseguita da un indirizzo dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi ufficiali;
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 26682 del 14.10.2024 ha recentemente chiarito la questione, stabilendo che tale notifica non è nulla se consente al destinatario di esercitare pienamente i propri diritti di difesa.
La suprema Corte ha affermato che la notifica di una cartella di pagamento effettuata tramite PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri è valida ed efficace, a condizione che sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione. Questo significa che la notifica deve essere chiara e inequivocabile, permettendo al destinatario di comprendere senza ombra di dubbio l'origine e il contenuto dell'atto.
La disciplina delle notifiche tramite PEC è regolata dall'articolo 3-bis della legge n. 53/1994. Questo articolo specifica che le notifiche telematiche devono essere effettuate a un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa regola si applica principalmente alle notifiche eseguite dagli avvocati, non alle pubbliche amministrazioni. Per queste ultime, l'indirizzo PEC può essere individuato anche attraverso l'Indice Nazionale delle PEC (INI-PEC), come stabilito dall'art.
6-ter del Decreto Legislativo
82/2005.
Nel nostro caso è del tutto evidente che la società è stata in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
3) L'illegittimità della cartella notificata per difetto di presupposto e titolo. violazione dell'art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. 78/2010.
4) L'illegittimità della cartella in via derivata, per illegittimità dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento T9503GA00152/2024.
I punti 3 e 4 vengono trattati congiuntamente.
I motivi per cui un contribuente può presentare un ricorso contro una cartella di pagamento sono esclusivamente collegati ai vizi propri della cartella (vizi di notifica, prescrizione, errori nell'importo, etc.) e non di atti presupposti che sono oggetto di differenti giudizi.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cassazione
S.U. n. 16412/07).
La cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico- giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo. Principio in base al quale (con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturita la pretesa.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. n. 2944 del 2018), cosa smentita dallo stesso ricorrente che negli atti cita gli estremi dell'avviso di accertamento.
In conclusione, in ragione di quanto fin qui evidenziato, il ricorso va respinto.
Le spese seguono il principio generale della soccombenza di cui all'art. 15 del D.lgs. 546/1992 e vengono liquidate in favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in € 7.000,00 omnicomprensivi.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CARACCIOLO GIUSEPPE, Presidente
ZA NA, EL
TONIOLO DOMENICO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240018081738000 IVA-ALTRO 2021
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2024/000634 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 419/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso, in subordine chiede la sospensione del giudizio in attesa di definitività di procedimento collegato.
Resistente/Appellato: chiede respingersi il ricorso, ed in ordine alla richiesta di sospensione di oppone ritenendola inamissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.12.2024, la società ricorrente con sede legale in Indirizzo_1 luogo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1 domiciliato a luogo_1 Indirizzo_2 – luogo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 11920240018081738000 (Lotto di stampa n. 05078, Gruppo 0001), emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione – provincia di luogo_1, e del sotteso ruolo ordinario 2023/000634, trasmessa in data 17 ottobre 2024, eccependo:
1)L'illegittimità della cartella di pagamento in quanto emessa da un Agente della Riscossione non competente per territorio in considerazione dell'Ufficio che ha iscritto il ruolo sotteso alla cartella, cioè la Direzione provinciale di Monza e Brianza;
2) Nullità ed invalidità della notifica PEC perché eseguita da un indirizzo dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi ufficiali;
3) L'illegittimità della cartella notificata per difetto di presupposto e titolo. violazione dell'art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. 78/2010.
4) L'illegittimità della cartella in via derivata, per illegittimità dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento T9503GA00152/2024.
Il ricorso è stato presentato contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della riscossione – prov. di luogo_1, nonché contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza e Brianza chiedendo l'annullamento, totale o parziale del citato atto, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Si costituisce la Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, anche nell'interesse dell'Agenzia Entrate
Riscossione, rappresentando che le doglianze del ricorrente risultano del tutto prive di fondamento giuridico e chiede venga respinto il ricorso e confermata la legittimità dell'atto impugnato con condanna alla rifusione delle spese di lite.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e modalità come da verbale, conclusa la discussione, le cause sono state introitate per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte procede all'esame ddi quanto eccepito dalla parte ricorrente, in particolare:
1) Sull'illegittimità della cartella di pagamento in quanto emessa da un Agente della riscossione non competente per territorio in considerazione dell'Ufficio che ha iscritto il ruolo sotteso alla cartella, cioè la
Direzione provinciale di Monza e Brianza.
A decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia
S. p. a., sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa).
La questione è stata poi oggetto di ampia riflessione, tanto che la giurisprudenza ha evidenziato che il domicilio fiscale, per le persone fisiche residenti in Italia, coincide di norma con il Comune di residenza anagrafica. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti), il domicilio fiscale è nel Comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa. Se anche questa manca, si fa riferimento alla sede secondaria o stabile organizzazione e, in ulteriore mancanza, al Comune dove è prevalentemente esercitata l'attività.
La regola della competenza territoriale mira a garantire una corretta organizzazione dell'azione amministrativa e a tutelare il contribuente, assicurandogli un interlocutore istituzionale vicino e facilmente accessibile per la gestione della propria posizione.
Nel caso della società ricorrente il ricorso riporta i dati della sede legale che si trova in Indirizzo_1
luogo_1, e del rappresentante legale pro tempore dott. Rappresentante_1 pure domiciliato a luogo_1 Indirizzo_2 – luogo_1.
Il principio è stato quindi chiarito: la competenza a emettere una cartella di pagamento spetta all'agente della riscossione nel cui ambito territoriale si trova il la sede legale del contribuente se società. Questo criterio non è derogabile e risponde a precise esigenze normative di correlazione diretta e di efficienza e speditezza. La regola garantisce una gestione più efficiente e rapida del procedimento di riscossione.
Di conseguenza, l'ente impositore deve consegnare il ruolo all'agente competente per il territorio del contribuente, e solo quest'ultimo può legittimamente notificare la cartella.
Nel caso specifico, essendo pacifico che la sede legale della società è a luogo_1, l'Agente delle entrate della Provincia Monza e Brianza ha correttamente consegnato l'atto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione – provincia di luogo_1, dove appunto ha la sede legale la società ricorrente..
Infatti, consolidata giurisprudenza stabilisce una correlazione inderogabile tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione e il domicilio fiscale del contribuente (nel caso di specie sede legale).
Questo legame, previsto dagli articoli 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è posto a garanzia del contribuente e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale rientra il domicilio fiscale del contribuente o la sede legale della società può legittimamente emettere la cartella di pagamento.
In conclusione, la validità di una cartella di pagamento dipende strettamente dal rispetto delle norme sulla competenza territoriale, competenza che nel nostro caso rende la cartella di pagamento n.
11920240018081738000 legittima in quanto notificata dall' Agente della riscossione competente per territorio. 2) Nullità ed invalidità della notifica PEC perché eseguita da un indirizzo dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi ufficiali;
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 26682 del 14.10.2024 ha recentemente chiarito la questione, stabilendo che tale notifica non è nulla se consente al destinatario di esercitare pienamente i propri diritti di difesa.
La suprema Corte ha affermato che la notifica di una cartella di pagamento effettuata tramite PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri è valida ed efficace, a condizione che sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione. Questo significa che la notifica deve essere chiara e inequivocabile, permettendo al destinatario di comprendere senza ombra di dubbio l'origine e il contenuto dell'atto.
La disciplina delle notifiche tramite PEC è regolata dall'articolo 3-bis della legge n. 53/1994. Questo articolo specifica che le notifiche telematiche devono essere effettuate a un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa regola si applica principalmente alle notifiche eseguite dagli avvocati, non alle pubbliche amministrazioni. Per queste ultime, l'indirizzo PEC può essere individuato anche attraverso l'Indice Nazionale delle PEC (INI-PEC), come stabilito dall'art.
6-ter del Decreto Legislativo
82/2005.
Nel nostro caso è del tutto evidente che la società è stata in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
3) L'illegittimità della cartella notificata per difetto di presupposto e titolo. violazione dell'art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. 78/2010.
4) L'illegittimità della cartella in via derivata, per illegittimità dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento T9503GA00152/2024.
I punti 3 e 4 vengono trattati congiuntamente.
I motivi per cui un contribuente può presentare un ricorso contro una cartella di pagamento sono esclusivamente collegati ai vizi propri della cartella (vizi di notifica, prescrizione, errori nell'importo, etc.) e non di atti presupposti che sono oggetto di differenti giudizi.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cassazione
S.U. n. 16412/07).
La cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico- giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo. Principio in base al quale (con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturita la pretesa.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. n. 2944 del 2018), cosa smentita dallo stesso ricorrente che negli atti cita gli estremi dell'avviso di accertamento.
In conclusione, in ragione di quanto fin qui evidenziato, il ricorso va respinto.
Le spese seguono il principio generale della soccombenza di cui all'art. 15 del D.lgs. 546/1992 e vengono liquidate in favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in € 7.000,00 omnicomprensivi.