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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16278 dell'anno 2023 R.G. vertente
TRA
c.f , e c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi degli Avv.ti LUIGI DE ROSA e MICHELE C.F._2
MASELLI, giuste procure in calce (collazionate telematicamente) all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Campobasso, Via Duca degli Abruzzi n.4 (cfr. recte domicilio digitale);
ATTORI - OPPONENTI
E
c.f , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Borchi, giusta procura in calce
(collazionata telematicamente) all'atto di precetto, e con domicilio digitale ex art. 16 sexies D. L
179/12 avv.fabrizio. e con domicilio fisico eletto in Bologna, via Email_1
Indipendenza 27, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nicolini
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie ex art. 189 c.p.c. depositate” (cfr. verbale d'udienza del 15.07.2025)
FATTO
Con atto di citazione ex art. 615 primo comma c.p.c, notificato alla controparte in data 04.12.2023, i signori e hanno contestato il diritto del creditore opposto di agire Parte_1 Parte_2 esecutivamente nei loro confronti in forza della sentenza n.548/2019 Tribunale di Genova, sottesa al precetto opposto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del suddetto titolo giudiziale:“ nel merito della controversia, accertare e dichiarare che sussiste il giudicato ex art.
1 2909 c.c. sulla carenza di titolarità della odierna opposta in relazione al diritto vantato e messo in esecuzione con il precetto notificato in data 17.11.2023, in forza della sentenza n. 776/2022 della
Corte di Appello di Genova;
per l'effetto, ed in ogni caso, dichiarare che la opposta non ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata e tantomeno vantare alcun diritto di credito nei confronti dei concludenti;
.. in via alternativa e sempre nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in parte motiva del presente atto, la nullità ex art. 298 c.p.c. delle sentenze emesse dal Tribunale di
Genova, rispettivamente n. 3247/17 non definitiva del 20/12/17 e definitiva n. 548/19 del 25/2/19, quest'ultima portata in esecuzione dalla opposta;
per l'effetto, ed in ogni caso, dichiarare che la opposta non ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata. Con vittoria di spese di lite, rimborso
c.u., rimborso forfettario al 15%, accessori come legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno dell'opposizione, gli attori in epigrafe hanno assunto che:
- l'atto di precetto, fondato sulla sentenza n. 548/2019 del Trib. di Genova, non tiene conto del fatto che “la sentenza conclusiva del giudizio non è quella ex adverso citata ma quella resa dalla Corte
d'Appello di Genova (sentenza n. 776/22), conclusasi con pronuncia di estinzione ex art.307 c.p.c,
a seguito di un procedimento in cui l'odierna convenuta-opposta non ha provato la titolarità del credito vantato nei loro confronti”;
- in ogni caso, “la sentenza posta in esecuzione sarebbe affetta da nullità insanabile ex art. 298 c.p.c, in quanto emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento della società Parte_3
, unitamente, agli odierni opponenti nel procedimento innanzi al Tribunale di Genova - (fatto
[...] di cui le parti hanno avuto conoscenza nel corso del giudizio d'appello) pronunciata in data
10.03.2016 dal Tribunale di Bologna, che ai sensi dell'art. 43 della L. Fallimentare avrebbe determinato l'automatica interruzione del sopracitato procedimento”.
Si è costituito il creditore procedente opposto chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione (e preliminare istanza di sospensiva), con accertamento della propria legittimazione sostanziale a procedere in executivis nei confronti degli odierni attori-opponenti per il credito indicato nell'atto di precetto sulla base del titolo giudiziale ivi richiamato, alla stregua della documentazione prodotta
(osservando, altresì, che “la fonte del credito riconosciuto nella citata sentenza definitiva deriva dai mutui fondiari stipulati in data 14/10/05 e 28/2/07 dai Sigg.ri (produz. nn. 8-11), Pt_2 Pt_1 ai quali , poi fallita, era completamente estranea”). Persona_1
Indi, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, la causa -istruita documentalmente- all'udienza del 15.07.2025 è stata trattenuta in decisione avanti a questo Giudice, frattanto subentrato ai precedenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e memorie ex art. 189 c.p.c. depositate nei termini (rito Cartabia).
2 DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di agire esecutivamente o il quantum del credito per cui si procede (o la pignorabilità dei beni, quanto all'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.), mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame, benchè rubricata anche quale opposizione ex art. 617 co. 1
c.p.c., deve qualificarsi come opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., venendo in rilievo solo contestazioni incentrate sulla asserita insussistenza del diritto del creditore procedente opposto di agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti sulla base del titolo giudiziale (rectius sentenza parziale n. 3247 del 20 dicembre 2017 e sentenza definitiva n.
548 del 25 febbraio 2019 del Tribunale di Genova) sotteso al precetto opposto, sotto il duplice
(gradato) versante del:
1) difetto di legittimazione attiva del creditore opposto – eccezione di giudicato esterno;
2) nullità della sentenza n. 548/2019 Tribunale di Genova, sottesa al precetto opposto (per intervenuta interruzione automatica ex art. 43 L. Fallimentare del processo in primo grado, ancorché non dichiarata e conseguente mancata riassunzione nel termine di legge, con conseguente nullità assoluta degli atti processuali successivi ex art. 298 c.p.c.).
2.1 Sull'asserito difetto di legittimazione attiva del creditore opposto e preclusione “pro giudicato” in forza della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 776/2022
Nella prospettazione di parte opponente, il titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (sentenza del Tribunale di Genova n. 548/2019, che richiamata altresì la presupposta sentenza parziale n.
3247 del 20 dicembre 2017) sulla cui base è stato intimato il pagamento dell'importo di €
347.586,91, oltre accessori e interessi nei confronti degli odierni opponenti, non terrebbe conto della sopravvenuta sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova n. 776/2022, emessa proprio nel giudizio di appello (r.g. n. 877/2019) proposto dagli odierni opponenti avverso il titolo giudiziale azionato in executivis; quest'ultima sentenza avrebbe accertato, con efficacia di
3 giudicato sostanziale (dunque anche esterno a quel giudizio), la carenza di legittimazione attiva dell'odierno creditore opposto, in relazione al titolo giudiziale azionato. CP_1
A fondamento del primo motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. risulta, dunque, dedotta l'asserita valenza preclusiva pro iudicato della sentenza della Corte di Appello sopra richiamata sì da escludere il diritto del creditore opposto, di agire esecutivamente, in quanto non CP_1 titolare del credito azionato in executivis.
Orbene, l'eccezione di giudicato (esterno) in esame, alla stregua dell'evidenza documentale disponibile e tenore letterale della citata sentenza (escluse/inammissibili 'reinterpretazioni' dell'inequivoco tenore della pronuncia di appello), non coglie nel segno e come tale và rigettata.
La citata sentenza prende posizione sulle eccezioni “in rito” sollevate dagli odierni opponenti
(e già appellanti) in comparsa conclusionale nel giudizio di appello (cfr. pag. 7 della parte motiva1), rigettando l'eccezione di asserita nullità della sentenza oggetto di gravame (cfr. infra punto 2.2.) e ritenendo, invero, fondata “l'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione ad agire” (in riassunzione) “dell'intervenuta ” ex art. 111 c.p.c. (cfr. pag 8 e 9) 2 osservando che: a CP_1
seguito dell'interruzione del giudizio di appello (tra le parti originarie), “il presente procedimento, riassunto da una parte ( che non ha provato la propria legittimazione attiva, deve essere CP_1 dichiarato estinto ex art. 305 c.p.c.”, esimendo la Corte dall'esaminare “il merito” del gravame .
Si tratta, all'evidenza, di statuizione di “mero rito”, che “ dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non
è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.” (Cass. ordinanza n. 20636 del 24/07/2024).
Non assumono rilievo, in senso contrario, i principi espressi dalla sentenza della S.C. n.
9558/2009 richiamata da parte opponente, invero confermativa della conclusione di cui sopra.
Se, infatti, con la citata sentenza si afferma il principio (consolidato) secondo cui “ la pronuncia di rigetto della domanda per difetto della legittimazione ad agire … intesa come rigetto per
4 mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto valere, … è una decisione di merito”, appare evidente come, nel caso di specie, non venga in rilievo alcuna pronuncia di merito (id est di rigetto della domanda proposta da soggetto non titolare del rapporto dedotto in giudizio), quanto piuttosto una pronuncia “in rito” di estinzione ex art. 305 c.p.c. del processo di appello (proposto proprio dagli odierni opponenti) per mancata tempestiva riassunzione da parte di soggetto legittimato ad causam
(id est l'intervenuto ex art. 111 c.p.c. in riassunzione alla stregua della documentazione CP_1 prodotta) nel termine perentorio di legge dalla interruzione del processo.
Né la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione si configura come mera difesa ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Al contrario, come precisato dalle S.U. della Suprema Corte n. 2951/2016, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e in ogni stato e grado del giudizio la sua carenza può essere eccepita e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto di agire
è invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio; la relativa questione attiene al merito della causa, dato che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, …; essa “rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio delle parti interessate” (in termini Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 14537 del 2025).
Neppure condivisibile è l'assunto dell'opponente, secondo il quale poichè “l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza” (Cass. civ. n. 26914/2020: principio di diritto espresso al fine di ritenere ammissibile lo strumento impugnatorio proprio delle sentenze e dunque nella specie il ricorso per cassazione), ciò comporterebbe il giudicato non solo formale, ma anche sostanziale (esterno) sulla carenza di legittimazione del creditore opposto.
Una cosa è, infatti, la “legittimazione ad agire” in riassunzione della parte intervenuta ex art
111 c.p.c., in luogo della originaria parte processuale (neppure formalmente estromessa), altro è la legittimazione sostanziale (titolarità) del rapporto dedotto in giudizio, questione di merito esulante all'evidenza dai limiti del giudicato (meramente formale) della sentenza in oggetto.
In altri termini, non è seriamente dubitabile, nel caso di specie, che la pronuncia di estinzione del giudizio di appello ex art. 305 c.p.c. (per non essere stato riassunto, nei termini perentori di legge, dalle parti all'uopo legittimate) sia mera pronuncia 'in rito' (esclusa ogni valenza di giudicato sostanziale) tale da escludere l'effetto sostitutivo proprio delle sentenze di appello
(limitato alle sole sentenze che pronunciano nel merito, confermando o riformando la sentenza
5 impugnata, non già a quelle in rito3) e determinare, come previsto dall'art. 338 c.p.c., la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito appellata, che passa in giudicato, ed è, dunque, idoneo titolo esecutivo anche a favore dei suoi successori ex art. 475 c.p.c.
Rigettata, dunque, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del creditore opposto fondata sulla asserita (invero inoperante) preclusione pro iudicato della sentenza della Corte di Appello di
Genova sopra esaminata, deve rilevarsi che con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. parte opponente ha sollevato contestazioni nel merito della legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto, come documentata nel presente giudizio (sia pure attraverso il richiamo, in citazione, al contenuto della sentenza della Corte di Appello sul punto ed ai principi della S.C. sull'onere della prova in punto di cessione del credito nelle operazioni di cartolarizzazioni).
Ciò posto, non coglie nel segno, anzitutto, l'assunto secondo cui l'unica prova documentale capace di dimostrare l'inclusione del credito vantato, eliminando ogni dubbio circa la titolarità sostanziale del rapporto, è il contratto di acquisto dei crediti in blocco ex art. 58 TUB.
Ed invero, come chiarito dalla S.C. con ordinanza n. 17944 del 22/06/2023:
“a) la prova della cessione del credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”.
Con la conseguenza che, in relazione al punto sub a), come già condivisibilmente chiarito dalla S.C. con ordinanza n. 10200 del 2021 , “non può neppure esservi un ostacolo a che la … prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio” dalle contestazioni sul punto; “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario
6 intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo..(è) un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ( Cass. ord. cit. n. 10200 del 2021).
Ed ancora, in relazione al punto sub b), “si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nella specie, non è contestata l'esistenza del contratto di cessione, appuntandosi la censura degli opponenti (precisata in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., inammissibili ulteriori/tardive contestazioni) sulla carenza di prova dell'inclusione del credito azionato “tra quelli ceduti in blocco, secondo la specifica modalità di pubblicità disciplinata in G.U. del 02.01.2020, “Seconda Parte”, laddove al punto a) iii) deduce esser compresi nel blocco oggetto di cessione: “i debitori .. hanno ricevuto una comunicazione inviata da una delle Cedenti recante una data compresa tra il 25 novembre 2019 e il 20 dicembre 2019, con la quale sono stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato "Hydra".
Orbene, ritiene l'adito Tribunale che concorrano ad offrire un substrato probatorio idoneo e sufficiente a provare la legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto, quale cessionario del
7 credito portato dal titolo giudiziale in esame (passato in giudicato) nei confronti degli odierni opponenti ed a favore della dante causa (cedente) i seguenti elementi Controparte_2 probatori, convergenti e circostanziati, cumulativamente considerati:
1) contenuto dell'avviso di cessione pubblicato in. Gazzetta Ufficiale – parte Seconda – del
2/1/20, n. 161 ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (doc. 3);
2) comunicazione proveniente da attestante l'inclusione del credito nei Controparte_2 confronti dei Sigg.ri nel portafoglio Hydra oggetto di trasferimento ad Pt_2 Pt_1
(produz. n. 4), a valere quale elemento indiziario, liberamente valutabile, pur in assenza CP_1 di prova di avvenuta spedizione/ricezione di detta comunicazione ai destinatari (rilevante al più, e comunque non dirimente nel caso di cessione di crediti ex art. 58 TUB, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, laddove risulti dedotto un pagamento liberatorio in favore del creditore cedente o altra cessione comunicata prima, non già al fine di rendere inoperante l'effetto traslativo del credito inter alios);
3) dichiarazione unilaterale e circostanziata riconducibile alla banca cedente CP_2 CP_2
(già in data 2/11/20), sottoscritta dal Dott. dell'Ufficio Collection e Persona_2
Sofferenze della Banca in forza di delibera 22/12/16 (produz. nn. 5-6), con indicazione del numero di sofferenza (NDG) 3630231 riportato a pag. 342 dell'elenco dei rapporti Pt_4 ceduti reperibile sul sito istituzionale di MC (produz. n. 7): documento privo di valenza
'certificatoria', ma in ogni caso liberamente valutabile dal GI, unitamente agli ulteriori indici;
4) disponibilità dei titoli contrattuali (mutui fondiari allegati doc. 8 e 10) sottesi, in parte, al titolo giudiziale azionato in executivis dal creditore opposto.
Tanto basta, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio di segno contrario (non offerto da parte opponente), a ritenere provata la legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto, con conseguente rigetto del primo motivo di opposizione, anche nel merito.
2.2 Sull'eccepita nullità della sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo.
Inammissibile (oltre che infondato nel merito) è, poi, il secondo motivo di opposizione con il quale si censura il titolo giudiziale sotteso al precetto opposto per asserita nullità della sentenza ex art. 298 c.p.c., sull'assunto secondo cui, vertendosi in tema di “inscindibilità” di cause,
l'intervenuto fallimento della società debitrice principale, con sentenza del Tribunale di Bologna depositata il 10 Marzo 2016, avrebbe comportato l'interruzione ope legis del processo di primo grado, benchè non dichiarata, con conseguente nullità derivata di tutti gli atti processuali compiuti dopo il fallimento, ivi compresa la sentenza di primo grado, inutiliter data ex art. 304 e 298 c.p.c.
Orbene, detta eccezione di nullità della sentenza di primo grado, già avanzata in sede di appello dagli odierni opponenti (in comparsa conclusionale, come allegato dagli stessi) ed espressamente
8 disattesa dalla Corte di Appello nella sentenza n. 776/2022 sopra citata (peraltro con motivazione pienamente ossequiosa dei consolidati principi giurisprudenziali sul punto 4), è all'evidenza inammissibile nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
E', infatti, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con
l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass. 24027/2009) e dunque, nella specie, con ricorso per cassazione.
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…)non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”; “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne (o sospenderne) l'efficacia in base ad eccezioni o difese nel merito del titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo (e sua esecutività)”, attribuendo “rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez.
III n. 9247 del 07.05.2015).
Ad abundantiam si evidenzia, peraltro, la manifesta infondatezza dell'assunto, in punto di diritto, sul quale si fonda la tesi di parte opponente, non essendo seriamente dubitabile la natura
'scindibile' della causa promossa dall'allora nei confronti degli odierni opponenti CP_2
(tanto in relazione al rapporto di garanzia, quanto in relazione alla domanda riconvenzionale fondata su contratti di mutuo direttamente riconducibili agli odierni opponenti) rispetto a quella promossa nei confronti della società debitrice principale fallita, sì da escludere in radice l'ipotizzabilità di una interruzione 'di diritto' dell'intero processo, in assenza di declaratoria giudiziale, e “nullità derivata” della sentenza tout court (cfr. ex multis Cass. ord. n. 8123 del 23/04/2020 ; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che
- confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, aveva 4 Gli odierni appellanti non provano, ma prima ancora neppure allegano, che l'odierna appellata, convenuta nel giudizio di primo grado, avesse avuto conoscenza legale dell'intervenuto fallimento di e che, pertanto, le Parte_3 incombesse l'onere di riassumere il procedimento entro tre mesi dalla data di dichiarazione del fallimento. In secondo luogo, poi, sempre secondo il Supremo Collegio (cfr. sez. I, Sentenza n. 614 del 15 gennaio 2016; sez. III, Sentenza n. 3558 del 13 febbraio 2020), la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale”. 9
ritenuto che
il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, in violazione del consolidato principio di scindibilità delle cause e conseguente separazione delle stesse, con prosecuzione della causa nei confronti dei condebitori solidali).
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione come proposta (in parte, come sopra precisato, inammissibile quanto al motivo di opposizione sub. 2, suscettibile di essere dedotto solo in sede di tempestivo gravame), con conseguente accertamento della sussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti per l'importo precettato (nessuna contestazione sul quantum) in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, pienamente valido ed efficace inter partes.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (valore della causa: importo precettato;
minimi tabellari per complessità ridotta e natura documentale della causa, esclusa fase istruttoria, con maggiorazione, tab. 18, che tiene conto dell'incidente cautelare), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. in esame, accertando la sussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente, per Controparte_1
l'importo precettato, in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (sentenza del
Tribunale di Genova n. 548/2019 e presupposta sentenza parziale n. 3247 del 20 dicembre
2017 del medesimo Tribunale) nei confronti degli odierni opponenti;
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore del creditore opposto, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 8.646,00 (di cui €
2623,00 per incidente cautelare ed € 6023,00 per fase di merito) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 22.10.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di rito sollevate dagli appellanti in comparsa conclusionale, eccezioni che attengono a possibili profili di nullità delle decisioni di primo grado, nonché della riassunzione del presente procedimento in quanto effettuata da soggetto non legittimato, questioni tutte rilevabili anche d'ufficio e in relazione alle quali non si pone pertanto un problema di tardività”. 2 Secondo i giudici di appello “ai fini di provare la propria legittimazione in causa, si è limitata alla CP_1 produzione in giudizio dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020 (allegato E agli atti di intervento), in cui si legge che tutti i rapporti oggetto di cessione riportano, tra le altre caratteristiche, quella che “ i debitori hanno ricevuto una comunicazione inviata da una delle Cedenti recante una data compresa tra il 25 novembre 2019 e il 20 dicembre 2019, con la quale sono stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato “Hydra” (cfr. lettera a - iii dell'avviso). Per consentire di verificare che i crediti di cui si discute nel presente giudizio facciano effettivamente parte di quelli ceduti, l'intervenuta avrebbe pertanto dovuto produrre copia di tali comunicazioni, mentre si è limitata a versare in atti (all. F) una missiva indirizzata dalla cedente all'avvocato delle parti cedute datata 4 novembre 2020, priva delle caratteristiche contenutistiche e temporali Pt_4 indicate nell'avviso di cessione”. 3 Cass. n. 21838 del 29/07/2025 “Quando un provvedimento giudiziario esecutivo venga impugnato, e l'impugnazione sia accolta in parte o non sia respinta per sole ragioni di rito, la decisione di secondo grado si sostituisce a quella impugnata e rappresenta il titolo esecutivo, anche con riferimento alle parti della decisione impugnata che sono state confermate” (c.d. effetto sostitutivo: ex permultis, Cass. Sez. 3, 14/06/2024, n. 16664; Cass. Sez. 3, 13/11/2018, n. 29021; Cass. Sez. 3, 27/03/2009, n. 7537; Cass. Sez. 3, 22/03/1995, n. 3273; trattasi comunque di principio semisecolare: cfr. già in tal senso Cass. Sez. 3, 17/07/1967).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16278 dell'anno 2023 R.G. vertente
TRA
c.f , e c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi degli Avv.ti LUIGI DE ROSA e MICHELE C.F._2
MASELLI, giuste procure in calce (collazionate telematicamente) all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Campobasso, Via Duca degli Abruzzi n.4 (cfr. recte domicilio digitale);
ATTORI - OPPONENTI
E
c.f , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Borchi, giusta procura in calce
(collazionata telematicamente) all'atto di precetto, e con domicilio digitale ex art. 16 sexies D. L
179/12 avv.fabrizio. e con domicilio fisico eletto in Bologna, via Email_1
Indipendenza 27, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nicolini
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie ex art. 189 c.p.c. depositate” (cfr. verbale d'udienza del 15.07.2025)
FATTO
Con atto di citazione ex art. 615 primo comma c.p.c, notificato alla controparte in data 04.12.2023, i signori e hanno contestato il diritto del creditore opposto di agire Parte_1 Parte_2 esecutivamente nei loro confronti in forza della sentenza n.548/2019 Tribunale di Genova, sottesa al precetto opposto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del suddetto titolo giudiziale:“ nel merito della controversia, accertare e dichiarare che sussiste il giudicato ex art.
1 2909 c.c. sulla carenza di titolarità della odierna opposta in relazione al diritto vantato e messo in esecuzione con il precetto notificato in data 17.11.2023, in forza della sentenza n. 776/2022 della
Corte di Appello di Genova;
per l'effetto, ed in ogni caso, dichiarare che la opposta non ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata e tantomeno vantare alcun diritto di credito nei confronti dei concludenti;
.. in via alternativa e sempre nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in parte motiva del presente atto, la nullità ex art. 298 c.p.c. delle sentenze emesse dal Tribunale di
Genova, rispettivamente n. 3247/17 non definitiva del 20/12/17 e definitiva n. 548/19 del 25/2/19, quest'ultima portata in esecuzione dalla opposta;
per l'effetto, ed in ogni caso, dichiarare che la opposta non ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata. Con vittoria di spese di lite, rimborso
c.u., rimborso forfettario al 15%, accessori come legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno dell'opposizione, gli attori in epigrafe hanno assunto che:
- l'atto di precetto, fondato sulla sentenza n. 548/2019 del Trib. di Genova, non tiene conto del fatto che “la sentenza conclusiva del giudizio non è quella ex adverso citata ma quella resa dalla Corte
d'Appello di Genova (sentenza n. 776/22), conclusasi con pronuncia di estinzione ex art.307 c.p.c,
a seguito di un procedimento in cui l'odierna convenuta-opposta non ha provato la titolarità del credito vantato nei loro confronti”;
- in ogni caso, “la sentenza posta in esecuzione sarebbe affetta da nullità insanabile ex art. 298 c.p.c, in quanto emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento della società Parte_3
, unitamente, agli odierni opponenti nel procedimento innanzi al Tribunale di Genova - (fatto
[...] di cui le parti hanno avuto conoscenza nel corso del giudizio d'appello) pronunciata in data
10.03.2016 dal Tribunale di Bologna, che ai sensi dell'art. 43 della L. Fallimentare avrebbe determinato l'automatica interruzione del sopracitato procedimento”.
Si è costituito il creditore procedente opposto chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione (e preliminare istanza di sospensiva), con accertamento della propria legittimazione sostanziale a procedere in executivis nei confronti degli odierni attori-opponenti per il credito indicato nell'atto di precetto sulla base del titolo giudiziale ivi richiamato, alla stregua della documentazione prodotta
(osservando, altresì, che “la fonte del credito riconosciuto nella citata sentenza definitiva deriva dai mutui fondiari stipulati in data 14/10/05 e 28/2/07 dai Sigg.ri (produz. nn. 8-11), Pt_2 Pt_1 ai quali , poi fallita, era completamente estranea”). Persona_1
Indi, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, la causa -istruita documentalmente- all'udienza del 15.07.2025 è stata trattenuta in decisione avanti a questo Giudice, frattanto subentrato ai precedenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e memorie ex art. 189 c.p.c. depositate nei termini (rito Cartabia).
2 DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di agire esecutivamente o il quantum del credito per cui si procede (o la pignorabilità dei beni, quanto all'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.), mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame, benchè rubricata anche quale opposizione ex art. 617 co. 1
c.p.c., deve qualificarsi come opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., venendo in rilievo solo contestazioni incentrate sulla asserita insussistenza del diritto del creditore procedente opposto di agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti sulla base del titolo giudiziale (rectius sentenza parziale n. 3247 del 20 dicembre 2017 e sentenza definitiva n.
548 del 25 febbraio 2019 del Tribunale di Genova) sotteso al precetto opposto, sotto il duplice
(gradato) versante del:
1) difetto di legittimazione attiva del creditore opposto – eccezione di giudicato esterno;
2) nullità della sentenza n. 548/2019 Tribunale di Genova, sottesa al precetto opposto (per intervenuta interruzione automatica ex art. 43 L. Fallimentare del processo in primo grado, ancorché non dichiarata e conseguente mancata riassunzione nel termine di legge, con conseguente nullità assoluta degli atti processuali successivi ex art. 298 c.p.c.).
2.1 Sull'asserito difetto di legittimazione attiva del creditore opposto e preclusione “pro giudicato” in forza della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 776/2022
Nella prospettazione di parte opponente, il titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (sentenza del Tribunale di Genova n. 548/2019, che richiamata altresì la presupposta sentenza parziale n.
3247 del 20 dicembre 2017) sulla cui base è stato intimato il pagamento dell'importo di €
347.586,91, oltre accessori e interessi nei confronti degli odierni opponenti, non terrebbe conto della sopravvenuta sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova n. 776/2022, emessa proprio nel giudizio di appello (r.g. n. 877/2019) proposto dagli odierni opponenti avverso il titolo giudiziale azionato in executivis; quest'ultima sentenza avrebbe accertato, con efficacia di
3 giudicato sostanziale (dunque anche esterno a quel giudizio), la carenza di legittimazione attiva dell'odierno creditore opposto, in relazione al titolo giudiziale azionato. CP_1
A fondamento del primo motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. risulta, dunque, dedotta l'asserita valenza preclusiva pro iudicato della sentenza della Corte di Appello sopra richiamata sì da escludere il diritto del creditore opposto, di agire esecutivamente, in quanto non CP_1 titolare del credito azionato in executivis.
Orbene, l'eccezione di giudicato (esterno) in esame, alla stregua dell'evidenza documentale disponibile e tenore letterale della citata sentenza (escluse/inammissibili 'reinterpretazioni' dell'inequivoco tenore della pronuncia di appello), non coglie nel segno e come tale và rigettata.
La citata sentenza prende posizione sulle eccezioni “in rito” sollevate dagli odierni opponenti
(e già appellanti) in comparsa conclusionale nel giudizio di appello (cfr. pag. 7 della parte motiva1), rigettando l'eccezione di asserita nullità della sentenza oggetto di gravame (cfr. infra punto 2.2.) e ritenendo, invero, fondata “l'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione ad agire” (in riassunzione) “dell'intervenuta ” ex art. 111 c.p.c. (cfr. pag 8 e 9) 2 osservando che: a CP_1
seguito dell'interruzione del giudizio di appello (tra le parti originarie), “il presente procedimento, riassunto da una parte ( che non ha provato la propria legittimazione attiva, deve essere CP_1 dichiarato estinto ex art. 305 c.p.c.”, esimendo la Corte dall'esaminare “il merito” del gravame .
Si tratta, all'evidenza, di statuizione di “mero rito”, che “ dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non
è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.” (Cass. ordinanza n. 20636 del 24/07/2024).
Non assumono rilievo, in senso contrario, i principi espressi dalla sentenza della S.C. n.
9558/2009 richiamata da parte opponente, invero confermativa della conclusione di cui sopra.
Se, infatti, con la citata sentenza si afferma il principio (consolidato) secondo cui “ la pronuncia di rigetto della domanda per difetto della legittimazione ad agire … intesa come rigetto per
4 mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto valere, … è una decisione di merito”, appare evidente come, nel caso di specie, non venga in rilievo alcuna pronuncia di merito (id est di rigetto della domanda proposta da soggetto non titolare del rapporto dedotto in giudizio), quanto piuttosto una pronuncia “in rito” di estinzione ex art. 305 c.p.c. del processo di appello (proposto proprio dagli odierni opponenti) per mancata tempestiva riassunzione da parte di soggetto legittimato ad causam
(id est l'intervenuto ex art. 111 c.p.c. in riassunzione alla stregua della documentazione CP_1 prodotta) nel termine perentorio di legge dalla interruzione del processo.
Né la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione si configura come mera difesa ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Al contrario, come precisato dalle S.U. della Suprema Corte n. 2951/2016, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e in ogni stato e grado del giudizio la sua carenza può essere eccepita e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto di agire
è invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio; la relativa questione attiene al merito della causa, dato che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, …; essa “rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio delle parti interessate” (in termini Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 14537 del 2025).
Neppure condivisibile è l'assunto dell'opponente, secondo il quale poichè “l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza” (Cass. civ. n. 26914/2020: principio di diritto espresso al fine di ritenere ammissibile lo strumento impugnatorio proprio delle sentenze e dunque nella specie il ricorso per cassazione), ciò comporterebbe il giudicato non solo formale, ma anche sostanziale (esterno) sulla carenza di legittimazione del creditore opposto.
Una cosa è, infatti, la “legittimazione ad agire” in riassunzione della parte intervenuta ex art
111 c.p.c., in luogo della originaria parte processuale (neppure formalmente estromessa), altro è la legittimazione sostanziale (titolarità) del rapporto dedotto in giudizio, questione di merito esulante all'evidenza dai limiti del giudicato (meramente formale) della sentenza in oggetto.
In altri termini, non è seriamente dubitabile, nel caso di specie, che la pronuncia di estinzione del giudizio di appello ex art. 305 c.p.c. (per non essere stato riassunto, nei termini perentori di legge, dalle parti all'uopo legittimate) sia mera pronuncia 'in rito' (esclusa ogni valenza di giudicato sostanziale) tale da escludere l'effetto sostitutivo proprio delle sentenze di appello
(limitato alle sole sentenze che pronunciano nel merito, confermando o riformando la sentenza
5 impugnata, non già a quelle in rito3) e determinare, come previsto dall'art. 338 c.p.c., la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito appellata, che passa in giudicato, ed è, dunque, idoneo titolo esecutivo anche a favore dei suoi successori ex art. 475 c.p.c.
Rigettata, dunque, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del creditore opposto fondata sulla asserita (invero inoperante) preclusione pro iudicato della sentenza della Corte di Appello di
Genova sopra esaminata, deve rilevarsi che con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. parte opponente ha sollevato contestazioni nel merito della legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto, come documentata nel presente giudizio (sia pure attraverso il richiamo, in citazione, al contenuto della sentenza della Corte di Appello sul punto ed ai principi della S.C. sull'onere della prova in punto di cessione del credito nelle operazioni di cartolarizzazioni).
Ciò posto, non coglie nel segno, anzitutto, l'assunto secondo cui l'unica prova documentale capace di dimostrare l'inclusione del credito vantato, eliminando ogni dubbio circa la titolarità sostanziale del rapporto, è il contratto di acquisto dei crediti in blocco ex art. 58 TUB.
Ed invero, come chiarito dalla S.C. con ordinanza n. 17944 del 22/06/2023:
“a) la prova della cessione del credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”.
Con la conseguenza che, in relazione al punto sub a), come già condivisibilmente chiarito dalla S.C. con ordinanza n. 10200 del 2021 , “non può neppure esservi un ostacolo a che la … prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio” dalle contestazioni sul punto; “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario
6 intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo..(è) un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ( Cass. ord. cit. n. 10200 del 2021).
Ed ancora, in relazione al punto sub b), “si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nella specie, non è contestata l'esistenza del contratto di cessione, appuntandosi la censura degli opponenti (precisata in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., inammissibili ulteriori/tardive contestazioni) sulla carenza di prova dell'inclusione del credito azionato “tra quelli ceduti in blocco, secondo la specifica modalità di pubblicità disciplinata in G.U. del 02.01.2020, “Seconda Parte”, laddove al punto a) iii) deduce esser compresi nel blocco oggetto di cessione: “i debitori .. hanno ricevuto una comunicazione inviata da una delle Cedenti recante una data compresa tra il 25 novembre 2019 e il 20 dicembre 2019, con la quale sono stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato "Hydra".
Orbene, ritiene l'adito Tribunale che concorrano ad offrire un substrato probatorio idoneo e sufficiente a provare la legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto, quale cessionario del
7 credito portato dal titolo giudiziale in esame (passato in giudicato) nei confronti degli odierni opponenti ed a favore della dante causa (cedente) i seguenti elementi Controparte_2 probatori, convergenti e circostanziati, cumulativamente considerati:
1) contenuto dell'avviso di cessione pubblicato in. Gazzetta Ufficiale – parte Seconda – del
2/1/20, n. 161 ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (doc. 3);
2) comunicazione proveniente da attestante l'inclusione del credito nei Controparte_2 confronti dei Sigg.ri nel portafoglio Hydra oggetto di trasferimento ad Pt_2 Pt_1
(produz. n. 4), a valere quale elemento indiziario, liberamente valutabile, pur in assenza CP_1 di prova di avvenuta spedizione/ricezione di detta comunicazione ai destinatari (rilevante al più, e comunque non dirimente nel caso di cessione di crediti ex art. 58 TUB, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, laddove risulti dedotto un pagamento liberatorio in favore del creditore cedente o altra cessione comunicata prima, non già al fine di rendere inoperante l'effetto traslativo del credito inter alios);
3) dichiarazione unilaterale e circostanziata riconducibile alla banca cedente CP_2 CP_2
(già in data 2/11/20), sottoscritta dal Dott. dell'Ufficio Collection e Persona_2
Sofferenze della Banca in forza di delibera 22/12/16 (produz. nn. 5-6), con indicazione del numero di sofferenza (NDG) 3630231 riportato a pag. 342 dell'elenco dei rapporti Pt_4 ceduti reperibile sul sito istituzionale di MC (produz. n. 7): documento privo di valenza
'certificatoria', ma in ogni caso liberamente valutabile dal GI, unitamente agli ulteriori indici;
4) disponibilità dei titoli contrattuali (mutui fondiari allegati doc. 8 e 10) sottesi, in parte, al titolo giudiziale azionato in executivis dal creditore opposto.
Tanto basta, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio di segno contrario (non offerto da parte opponente), a ritenere provata la legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto, con conseguente rigetto del primo motivo di opposizione, anche nel merito.
2.2 Sull'eccepita nullità della sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo.
Inammissibile (oltre che infondato nel merito) è, poi, il secondo motivo di opposizione con il quale si censura il titolo giudiziale sotteso al precetto opposto per asserita nullità della sentenza ex art. 298 c.p.c., sull'assunto secondo cui, vertendosi in tema di “inscindibilità” di cause,
l'intervenuto fallimento della società debitrice principale, con sentenza del Tribunale di Bologna depositata il 10 Marzo 2016, avrebbe comportato l'interruzione ope legis del processo di primo grado, benchè non dichiarata, con conseguente nullità derivata di tutti gli atti processuali compiuti dopo il fallimento, ivi compresa la sentenza di primo grado, inutiliter data ex art. 304 e 298 c.p.c.
Orbene, detta eccezione di nullità della sentenza di primo grado, già avanzata in sede di appello dagli odierni opponenti (in comparsa conclusionale, come allegato dagli stessi) ed espressamente
8 disattesa dalla Corte di Appello nella sentenza n. 776/2022 sopra citata (peraltro con motivazione pienamente ossequiosa dei consolidati principi giurisprudenziali sul punto 4), è all'evidenza inammissibile nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
E', infatti, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con
l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass. 24027/2009) e dunque, nella specie, con ricorso per cassazione.
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…)non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”; “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne (o sospenderne) l'efficacia in base ad eccezioni o difese nel merito del titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo (e sua esecutività)”, attribuendo “rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez.
III n. 9247 del 07.05.2015).
Ad abundantiam si evidenzia, peraltro, la manifesta infondatezza dell'assunto, in punto di diritto, sul quale si fonda la tesi di parte opponente, non essendo seriamente dubitabile la natura
'scindibile' della causa promossa dall'allora nei confronti degli odierni opponenti CP_2
(tanto in relazione al rapporto di garanzia, quanto in relazione alla domanda riconvenzionale fondata su contratti di mutuo direttamente riconducibili agli odierni opponenti) rispetto a quella promossa nei confronti della società debitrice principale fallita, sì da escludere in radice l'ipotizzabilità di una interruzione 'di diritto' dell'intero processo, in assenza di declaratoria giudiziale, e “nullità derivata” della sentenza tout court (cfr. ex multis Cass. ord. n. 8123 del 23/04/2020 ; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che
- confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, aveva 4 Gli odierni appellanti non provano, ma prima ancora neppure allegano, che l'odierna appellata, convenuta nel giudizio di primo grado, avesse avuto conoscenza legale dell'intervenuto fallimento di e che, pertanto, le Parte_3 incombesse l'onere di riassumere il procedimento entro tre mesi dalla data di dichiarazione del fallimento. In secondo luogo, poi, sempre secondo il Supremo Collegio (cfr. sez. I, Sentenza n. 614 del 15 gennaio 2016; sez. III, Sentenza n. 3558 del 13 febbraio 2020), la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale”. 9
ritenuto che
il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, in violazione del consolidato principio di scindibilità delle cause e conseguente separazione delle stesse, con prosecuzione della causa nei confronti dei condebitori solidali).
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione come proposta (in parte, come sopra precisato, inammissibile quanto al motivo di opposizione sub. 2, suscettibile di essere dedotto solo in sede di tempestivo gravame), con conseguente accertamento della sussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti per l'importo precettato (nessuna contestazione sul quantum) in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, pienamente valido ed efficace inter partes.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (valore della causa: importo precettato;
minimi tabellari per complessità ridotta e natura documentale della causa, esclusa fase istruttoria, con maggiorazione, tab. 18, che tiene conto dell'incidente cautelare), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. in esame, accertando la sussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente, per Controparte_1
l'importo precettato, in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (sentenza del
Tribunale di Genova n. 548/2019 e presupposta sentenza parziale n. 3247 del 20 dicembre
2017 del medesimo Tribunale) nei confronti degli odierni opponenti;
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore del creditore opposto, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 8.646,00 (di cui €
2623,00 per incidente cautelare ed € 6023,00 per fase di merito) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 22.10.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di rito sollevate dagli appellanti in comparsa conclusionale, eccezioni che attengono a possibili profili di nullità delle decisioni di primo grado, nonché della riassunzione del presente procedimento in quanto effettuata da soggetto non legittimato, questioni tutte rilevabili anche d'ufficio e in relazione alle quali non si pone pertanto un problema di tardività”. 2 Secondo i giudici di appello “ai fini di provare la propria legittimazione in causa, si è limitata alla CP_1 produzione in giudizio dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020 (allegato E agli atti di intervento), in cui si legge che tutti i rapporti oggetto di cessione riportano, tra le altre caratteristiche, quella che “ i debitori hanno ricevuto una comunicazione inviata da una delle Cedenti recante una data compresa tra il 25 novembre 2019 e il 20 dicembre 2019, con la quale sono stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato “Hydra” (cfr. lettera a - iii dell'avviso). Per consentire di verificare che i crediti di cui si discute nel presente giudizio facciano effettivamente parte di quelli ceduti, l'intervenuta avrebbe pertanto dovuto produrre copia di tali comunicazioni, mentre si è limitata a versare in atti (all. F) una missiva indirizzata dalla cedente all'avvocato delle parti cedute datata 4 novembre 2020, priva delle caratteristiche contenutistiche e temporali Pt_4 indicate nell'avviso di cessione”. 3 Cass. n. 21838 del 29/07/2025 “Quando un provvedimento giudiziario esecutivo venga impugnato, e l'impugnazione sia accolta in parte o non sia respinta per sole ragioni di rito, la decisione di secondo grado si sostituisce a quella impugnata e rappresenta il titolo esecutivo, anche con riferimento alle parti della decisione impugnata che sono state confermate” (c.d. effetto sostitutivo: ex permultis, Cass. Sez. 3, 14/06/2024, n. 16664; Cass. Sez. 3, 13/11/2018, n. 29021; Cass. Sez. 3, 27/03/2009, n. 7537; Cass. Sez. 3, 22/03/1995, n. 3273; trattasi comunque di principio semisecolare: cfr. già in tal senso Cass. Sez. 3, 17/07/1967).