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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta della causa , all'udienza del 6\5\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1447\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. P. Napolitano, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia.
E
I.N.P.S. ., in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Funari.
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. G. Bevilacqua CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16\3\22 è stata impugnata l'intimazione di pagamento n.
07120219017847762000, notificata il 24\1\22, con riferimento, in particolare, all'avviso di addebito n. 37120130008282554000 dell' importo di € 1.522,95, relativo all'omesso CP_ versamento all' di contributi IVS per l'anno 2012.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità e\o nullità dell'atto, in virtù di precedente statuizione di questo Tribunale n. 392\22 ( relativa al giudizio recante RG 7843\19) con la quale era stato annullato il riferito avviso di addebito per intervenuta prescrizione.
L' , nel costituirsi, non ha sostanzialmente contraddetto all'eccezione sollevata, CP_3
argomentando in merito alla responsabilità in capo alla sola nell'aver azionato un titolo CP_1
inefficace. La difesa dell' dal proprio canto, si è dilungata in eccezioni affatto inconferenti alla CP_1
materia del contendere, nulla deducendo sul punto.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex dell'art. 83 c. 7 lett. h)
d.l. 18\20 e art. 221 c.4 l. 77\20, ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite l'eccezione di giudicato ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, in quanto rispettosa dei termini e modalità per come sanciti dall'art. 615 c.p.c.
Circostanza dirimente ai fini decisori è rappresentata dalla già citata sentenza di questa sezione pubblicata in data 23\2\22 e da ritenersi definitiva perché non impugnata. ( cfr. attestazione di avvenuto passaggio in giudicato del 18\9\24 )
La riferita statuizione è stata emessa nel giudizio avente RG 7834\19, vertente tra le stesse parti ora evocate in causa, e riguardante due precedenti atti impositivi, tra cui quello in questa sede impugnato.
Con la detta sentenza, per quanto qui interessa, è stata dichiarata l' intervenuta prescrizione alla riscossione delle somme relative all'anno 2012.
Sovviene, sul punto, l'art. 2909 c.c., che così recita : “ L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
[1306]”.
Innumerevoli sono le pronunce della S.C.in merito al giudicato ( non rileva nella fattispecie in esame se “ estrerno” od “ interno”) come ad es. “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27161 del 25 ottobre 2018). Ancora : “ Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto dell'instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell'originario datore di lavoro).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28415 del 28 novembre 2017).
“Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata ritenendo che, in materia di opposizione a cartella esattoriale, avesse effetti preclusivi l'insussistenza di un'intermediazione di manodopera ex art. 1 della l. n. 1369 del 1960 accertata in un giudizio relativo ad una diversa cartella esattoriale) (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 25269 del 9 dicembre 2016)
“Una lite è coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 25546 del
3 dicembre 2014)
Alla luce di quanto illustrato il ricorso va pertanto accolto e le spese, liquidate come in dispositivo ed in considerazione del fatto che la domanda di pagamento di cui alla presente fase, successiva al giudizio precedentemente instaurato, configura un'ipotesi di inutile e vietata duplicazione della richiesta , seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente pur parte nel precedente giudizio, cui incombeva l'onere di verificare la CP_1
sussistenza e validità del titolo prima di procedere alla sua notificazione.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede: - accoglie il ricorso e pertanto dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato;
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze della fase, che liquida in € CP_1
580,00, in uno a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
CP_
-compensa le spese tra l' e l' CP_1
Così deciso in Nola, 6\5\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta della causa , all'udienza del 6\5\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1447\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. P. Napolitano, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia.
E
I.N.P.S. ., in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Funari.
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. G. Bevilacqua CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16\3\22 è stata impugnata l'intimazione di pagamento n.
07120219017847762000, notificata il 24\1\22, con riferimento, in particolare, all'avviso di addebito n. 37120130008282554000 dell' importo di € 1.522,95, relativo all'omesso CP_ versamento all' di contributi IVS per l'anno 2012.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità e\o nullità dell'atto, in virtù di precedente statuizione di questo Tribunale n. 392\22 ( relativa al giudizio recante RG 7843\19) con la quale era stato annullato il riferito avviso di addebito per intervenuta prescrizione.
L' , nel costituirsi, non ha sostanzialmente contraddetto all'eccezione sollevata, CP_3
argomentando in merito alla responsabilità in capo alla sola nell'aver azionato un titolo CP_1
inefficace. La difesa dell' dal proprio canto, si è dilungata in eccezioni affatto inconferenti alla CP_1
materia del contendere, nulla deducendo sul punto.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex dell'art. 83 c. 7 lett. h)
d.l. 18\20 e art. 221 c.4 l. 77\20, ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite l'eccezione di giudicato ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, in quanto rispettosa dei termini e modalità per come sanciti dall'art. 615 c.p.c.
Circostanza dirimente ai fini decisori è rappresentata dalla già citata sentenza di questa sezione pubblicata in data 23\2\22 e da ritenersi definitiva perché non impugnata. ( cfr. attestazione di avvenuto passaggio in giudicato del 18\9\24 )
La riferita statuizione è stata emessa nel giudizio avente RG 7834\19, vertente tra le stesse parti ora evocate in causa, e riguardante due precedenti atti impositivi, tra cui quello in questa sede impugnato.
Con la detta sentenza, per quanto qui interessa, è stata dichiarata l' intervenuta prescrizione alla riscossione delle somme relative all'anno 2012.
Sovviene, sul punto, l'art. 2909 c.c., che così recita : “ L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
[1306]”.
Innumerevoli sono le pronunce della S.C.in merito al giudicato ( non rileva nella fattispecie in esame se “ estrerno” od “ interno”) come ad es. “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27161 del 25 ottobre 2018). Ancora : “ Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto dell'instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell'originario datore di lavoro).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28415 del 28 novembre 2017).
“Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata ritenendo che, in materia di opposizione a cartella esattoriale, avesse effetti preclusivi l'insussistenza di un'intermediazione di manodopera ex art. 1 della l. n. 1369 del 1960 accertata in un giudizio relativo ad una diversa cartella esattoriale) (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 25269 del 9 dicembre 2016)
“Una lite è coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 25546 del
3 dicembre 2014)
Alla luce di quanto illustrato il ricorso va pertanto accolto e le spese, liquidate come in dispositivo ed in considerazione del fatto che la domanda di pagamento di cui alla presente fase, successiva al giudizio precedentemente instaurato, configura un'ipotesi di inutile e vietata duplicazione della richiesta , seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente pur parte nel precedente giudizio, cui incombeva l'onere di verificare la CP_1
sussistenza e validità del titolo prima di procedere alla sua notificazione.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede: - accoglie il ricorso e pertanto dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato;
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze della fase, che liquida in € CP_1
580,00, in uno a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
CP_
-compensa le spese tra l' e l' CP_1
Così deciso in Nola, 6\5\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano