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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, applicata da remoto ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1184/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Livio Parte_1 C.F._1
OT e RA OT per procura in atti, attore, contro
(c.f. ) e coniugata (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Carbone e dall'avv. C.F._3
NZ LM per procura in atti ed elettivamente domiciliati in Trieste, via Coroneo
n. 33, convenuta,
Oggetto: Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva che la propria famiglia, composta Parte_1 dai genitori e e dai figli , (detto ) Controparte_4 Controparte_5 Pt_1 Per_1 CP_6
e tutti cittadini italiani nati in Istria, si era trasferita a Trieste a seguito dell'annessione Per_2 dell'Istria alla ex Jugoslavia. Rappresentava che nel 1993 i coniugi avevano ceduto la Pt_1 nuda proprietà dell'immobile sito in Trieste, piazza Vico n. 9, ai figli e in parti Pt_1 Per_2 uguali, mantenendo la residenza nell'immobile insieme a . Successivamente, si Pt_1 Per_2 era trasferita a Monaco di Baviera e ( ) si era stabilito con la propria famiglia Per_1 CP_6
a Fontana, in Croazia.
Riferiva che nel 1995 era deceduta e, l'anno seguente, la madre Persona_3 CP_5
entrambe senza lasciare testamento. In base alle norme sulla successione legittima,
[...] il certificato di eredità rilasciato nel 1997 aveva riconosciuto come eredi di i genitori Per_2
e il fratello , e come eredi di il marito e il figlio , senza però provvedere Pt_1 CP_5 Pt_1 alle quote spettanti a , che non aveva sottoscritto il ricorso. Nel 2004 era morto CP_6
senza aver mai accettato l'eredità della sorella e della madre, lasciando Persona_4 come eredi la moglie e i figli, odierni resistenti, i quali, chiamati per rappresentazione del padre, non avevano mai accettato l'eredità in morte della zia e della NN . Per_2 CP_5
Pertanto, la quota che sarebbe spettata a sull'immobile, pari a un sesto, Persona_4 era tuttora intestata a nome di Persona_3
Nel 2007 era deceduto anche lasciando erede il figlio , che aveva Controparte_4 Pt_1 accettato l'eredità per fatti concludenti, vivendo nell'immobile in comproprietà con il padre.
I nipoti e chiamati anch'essi all'eredità in rappresentazione del Parte_2 CP_1 padre , non avevano accettato l'eredità del nonno e il loro diritto si era prescritto, CP_6 essendo trascorsi sedici anni dall'apertura della successione.
Il ricorrente sottolineava di aver vissuto nell'immobile dal 1968 e, in particolare, dal 1997, dopo la morte della sorella e della madre, di averlo posseduto in via esclusiva, dapprima insieme al padre e, dopo la morte di quest'ultimo, in via esclusiva, sommando al proprio possesso anche quello del padre. Sosteneva che in tal modo avrebbe usucapito la proprietà della quota di un sesto ancora intestata a nome di nei confronti dei nipoti Persona_3
e quali eredi di , i quali, residenti all'estero, non Parte_2 CP_1 CP_6 avevano mai posseduto il bene né rivendicato la comproprietà.
Nel gennaio 2024, il ricorrente aveva promosso il procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti dei resistenti, i quali avevano aderito alla domanda, riconoscendo l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione a favore dello zio. In particolare, nell'accordo di mediazione, i resistenti avevano riconosciuto che aveva usucapito la proprietà Parte_1 della quota di un sesto dell'immobile in questione, già intestata a nome di Persona_3
Alla luce della documentazione prodotta e, in particolare, dell'accordo di mediazione, il ricorrente sosteneva che i fatti di causa non erano controversi, che la domanda era fondata su prova documentale ed era di pronta soluzione. Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione della quota di un sesto dell'immobile in favore di
[...]
nei confronti di coniugata e quali eredi di Pt_1 CP_2 CP_3 CP_1
Persona_4
e coniugata costituendosi, esponevano CP_1 CP_2 CP_3 riconoscevano di non aver mai posseduto l'immobile, né autonomamente né congiuntamente al padre, e confermavano che il loro genitore non aveva accettato né l'eredità della sorella né quella della madre . Dopo la morte di , avvenuta nel Per_2 Controparte_5 CP_6
2004, neppure i resistenti avevano accettato le eredità in morte della zia e della NN Per_2
, pur avendo la rappresentanza del padre. Inoltre, dichiaravano di non aver accettato CP_5 neanche l'eredità del nonno deceduto nel 2007, e che il loro diritto di Controparte_4 accettare si era prescritto per decorrenza dei termini, come attestato dal Tribunale di Trieste che aveva riconosciuto quale unico erede il solo CP_4 Parte_1
Alla luce di tali circostanze, i resistenti riconoscevano che lo zio risiedeva Parte_1 nell'immobile dal 1968 e, dal 1997, dopo la morte della sorella e della madre, lo aveva posseduto in via esclusiva, pacifica e ininterrotta, dapprima insieme al padre e, dopo la morte di quest'ultimo, in via esclusiva, sommando al proprio possesso anche quello del padre.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione, da parte di della quota di un sesto dell'immobile in questione, già intestata a Parte_1 Per_3
nei confronti degli stessi quali eredi di con compensazione delle
[...] Persona_4 spese tra le parti.
All'udienza del 18 luglio 2024 il Giudice rilevava in via preliminare la possibile carenza di titolarità passiva dei convenuti, evidenziando che questi ultimi non erano mai stati comproprietari dell'immobile oggetto di causa, né ne avevano mai avuto la disponibilità, il possesso o avanzato rivendicazioni, come ammesso da entrambe le parti. Il Giudice inoltre osservava che, secondo quanto dedotto dalle parti, i convenuti non avevano accettato le eredità della zia e della NN , pur essendo stati chiamati Persona_3 Controparte_5 alla successione in rappresentanza del padre né avevano Persona_5 accettato l'eredità del nonno con conseguente prescrizione del diritto di Controparte_4 accettare le relative eredità per decorrenza dei termini ex art. 480 c.c.
Concedeva, pertanto, termine per il deposito di memorie sulla questione sollevata d'ufficio.
Il ricorrente evidenziava che e chiamati all'eredità di CP_1 Parte_2 Per_3
e quali figli di avevano espressamente
[...] Controparte_4 Persona_4 riconosciuto di non aver mai posseduto l'immobile oggetto di causa né di aver accettato le relative eredità entro il termine previsto dall'art. 480 c.c., come risultava sia dall'accordo di mediazione sia dalla comparsa di costituzione nel presente giudizio. Rilevava che la quota di eredità spettante ai resistenti in morte di e si era accresciuta a favore Per_2 Controparte_4 di rendendolo unico proprietario dell'immobile in questione. In particolare, Parte_1 per la successione in morte di il Tribunale di Trieste aveva rilasciato il Controparte_4 certificato di eredità da cui risulta che unico erede era mentre per la residua Parte_1 quota di un sesto ancora intestata a mancava il titolo necessario Persona_3 all'intavolazione della proprietà a nome del ricorrente, che dunque aveva interesse a ottenerlo, fondando la propria pretesa sulla prescrizione del diritto dei chiamati di accettare l'eredità. Precisava che la domanda ora proposta costituiva una emendatio libelli, ammissibile quando in quanto il diritto fatto valere riguardava la medesima vicenda sostanziale già dedotta, coinvolgeva le stesse parti, tendeva alla realizzazione della stessa utilità finale e risultava incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.
Secondo il ricorrente, i fatti e le parti erano identici a quelli del ricorso introduttivo e le domande erano connesse, mirando entrambe all'accertamento della proprietà in capo al ricorrente. I resistenti, quali chiamati all'eredità di erano titolari passivi del Persona_3 diritto fatto valere nei loro confronti, poiché l'accrescimento della quota ereditaria a favore di derivava dalla loro mancata accettazione dell'eredità entro il termine di Parte_1 prescrizione.
In conclusione, chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione Parte_1 della quota di un sesto dell'immobile sito in Trieste, già intestato a nei Persona_3 confronti di coniugata e quali eredi di CP_2 CP_3 CP_1 Per_4
in via subordinata, chiedeva, una volta acclarato che il diritto dei resistenti di
[...] accettare l'eredità di si era prescritto, che venisse dichiarato che Persona_3 Parte_1 era proprietario della suddetta quota per intervenuto accrescimento della propria quota ereditaria.
Il presente giudizio veniva assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall'art. 3 D.L.
n. 117/2025.
Va osservato che il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio notificata alle controparti. Queste ultime hanno accettato la rinuncia.
Pertanto va ordinata la cancellazione dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno integralmente compensate così come richiesto da tutte le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Trieste il 23 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza