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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/10/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 801 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AU ET in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosanna Milazzo e
, CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dal proprio funzionario ex arr. 417-bis cpc.
OGGETTO: CIA ex art. 25 CCNL 1999 e RPD
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere “docente aspirante al ruolo, inserita in graduatoria” e che, “dal 2020 e sino al 2022 ha prestato servizio, come collaboratrice scolastica, con contratto a tempo determinato”. Espone pure che “per l'a.s. 2022/23 ha lavorato in qualità di docente per la classe di concorso B018 e nell'a.s. 2023/24 in qualità di collaboratore scolastico”. Si duole del fatto che “in tutti questi anni, tuttavia il , odierno convenuto, non CP_1 ha mai riconosciuto alla ricorrente né il Compenso Individuale Accessorio (CIA) né la Retribuzione Professionale Docente (RPD), così come previsto dall'art. 7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente al personale di ruolo o a coloro che hanno ricoperto delle supplenze annuali fino al 31 agosto o al 30 giugno”. Chiede quindi la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei detti emolumenti per i periodi rispettivamente lavorati. Nel corso dell'udienza di discussione, la ricorrente ha rinunciato alla domanda avente a oggetto la retribuzione professionale (dichiarando di averla in realtà conseguita).
Si è costituito in giudizio il eccependo la prescrizione dei Controparte_1 crediti ed evidenziando che la disciplina collettiva prevede tale emolumento sono con riferimento al personale a tempo determinato che venga assunto quantomeno fino alla fine delle attività (30 giugno), quindi, non per le supplenze brevi e saltuarie.
1 Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Occorre prendere atto della giurisprudenza di Cassazione recentemente formatasi (anche con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti), la quale tende a ravvisare una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato laddove, ai secondi, non venga corrisposto l'integrale trattamento economico riservato ai primi.
L'art. 82 CCNL 2007 riserva esclusivamente al personale precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ossia, per l'intera durata delle lezioni. Per le ragioni già esposte, si deve disapplicare la disposizione contrattuale in esame per contrarietà all'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70 CE.
Cont L'eccezione di prescrizione articolata dal va rigettata, posto che (come si evince dallo stato matricolare), l'attività lavorativa è iniziata a ottobre 2020 e il ricorso è stato presentato ad aprile 2025.
In conclusione, il ricorso va accolto e il resistente va condannato al CP_1 pagamento del CIA, nei confronti della odierna parte ricorrente, per gli anni di supplenza indicati in ricorso in cui la medesima ha svolto attività di collaboratore scolastico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 1.100 ed € 2.600) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, del Compenso Individuale per i periodi lavorativi Parte_2 meglio indicati in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei crediti fino al saldo;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 1.315,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 15.10.2025 Il giudice
AU ET
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AU ET in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosanna Milazzo e
, CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dal proprio funzionario ex arr. 417-bis cpc.
OGGETTO: CIA ex art. 25 CCNL 1999 e RPD
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere “docente aspirante al ruolo, inserita in graduatoria” e che, “dal 2020 e sino al 2022 ha prestato servizio, come collaboratrice scolastica, con contratto a tempo determinato”. Espone pure che “per l'a.s. 2022/23 ha lavorato in qualità di docente per la classe di concorso B018 e nell'a.s. 2023/24 in qualità di collaboratore scolastico”. Si duole del fatto che “in tutti questi anni, tuttavia il , odierno convenuto, non CP_1 ha mai riconosciuto alla ricorrente né il Compenso Individuale Accessorio (CIA) né la Retribuzione Professionale Docente (RPD), così come previsto dall'art. 7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente al personale di ruolo o a coloro che hanno ricoperto delle supplenze annuali fino al 31 agosto o al 30 giugno”. Chiede quindi la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei detti emolumenti per i periodi rispettivamente lavorati. Nel corso dell'udienza di discussione, la ricorrente ha rinunciato alla domanda avente a oggetto la retribuzione professionale (dichiarando di averla in realtà conseguita).
Si è costituito in giudizio il eccependo la prescrizione dei Controparte_1 crediti ed evidenziando che la disciplina collettiva prevede tale emolumento sono con riferimento al personale a tempo determinato che venga assunto quantomeno fino alla fine delle attività (30 giugno), quindi, non per le supplenze brevi e saltuarie.
1 Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Occorre prendere atto della giurisprudenza di Cassazione recentemente formatasi (anche con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti), la quale tende a ravvisare una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato laddove, ai secondi, non venga corrisposto l'integrale trattamento economico riservato ai primi.
L'art. 82 CCNL 2007 riserva esclusivamente al personale precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ossia, per l'intera durata delle lezioni. Per le ragioni già esposte, si deve disapplicare la disposizione contrattuale in esame per contrarietà all'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70 CE.
Cont L'eccezione di prescrizione articolata dal va rigettata, posto che (come si evince dallo stato matricolare), l'attività lavorativa è iniziata a ottobre 2020 e il ricorso è stato presentato ad aprile 2025.
In conclusione, il ricorso va accolto e il resistente va condannato al CP_1 pagamento del CIA, nei confronti della odierna parte ricorrente, per gli anni di supplenza indicati in ricorso in cui la medesima ha svolto attività di collaboratore scolastico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 1.100 ed € 2.600) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, del Compenso Individuale per i periodi lavorativi Parte_2 meglio indicati in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei crediti fino al saldo;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 1.315,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 15.10.2025 Il giudice
AU ET
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