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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7007 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 25022/2024
BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
-
-
seguenti Magistrati:
- Presidente- Dott. Raffaele Sdino
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024,
avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] in data [...], C.F. C.F._1 ) elettivamente Parte_1
domiciliato in Quarto (NA), Via Masullo, 3/A, presso lo studio dell'Avv. Rosa Capuozzo che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
C.F. 2 ) elettivamenteControparte_1 (nata a [...] il [...] - C.F. domiciliata in Palermo, via Guglielmo Marconi, n. 10, presso lo studio dall'Avv. Maria Cristina
Adamo del Foro di Palermo giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con conferma della disciplina in atto.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato in data 19.11.2024 deduceva che aveva contratto matrimonio con Controparte_1 in Quarto il 26.02.2009; che dalla loro unione erano nati tre figli, Per_1 il 12.4.2012, Per_2 il 15.12.2014, e Per 3 il 21.4.2017; che l'ultima residenza comune dei coniugi, era stata stabilita, presso l'abitazione in Quarto (Na) alla A. De Gasperi n. 52, scala A, Interno 3, di proprietà dei suoi genitori, in cui avevano vissuto congiuntamente agli stessi;
che da diverso tempo il rapporto tra i coniugi si era logorato irrimediabilmente per vari motivi, in primo luogo a causa della condotta tenuta dalla moglie che aveva violato diverse volte il vincolo matrimoniale, non rispettando il dovere di fedeltà e di assistenza materiale e morale;
che la condotta tenuta da ultimo dalla CP_1 era stata di particolare giacché il 18 novembre 2023, aveva lasciato la casa familiare e conseguentemente anche i bambini, andando a vivere da sola a casa dei genitori;
che le parti avevano intrapreso una separazione consensuale prevedendo l'affidamento paritario (consentito e agevolato dalla vicinanza tra la casa familiare e l'abitazione dei genitori della CP_1 dei minori;
che tale accordo non era stato più rispettato quando a maggio 2024 la CP_1 aveva portato con se, senza comunicargli nulla i bambini in Sicilia presso l' uomo conosciuto dalla stessa sui social;
che egli si era trovato costretto a sporgere denuncia;
che la moglie aveva riportato i bambini per il mese di giugno e luglio dal padre, per poi riportarli nuovamente con se in Sicilia per tutto il mese di Agosto non consentendo al padre di vederli, tanto che anche le videochiamate risultavano di difficile attuazione. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé, porre a carico di il versamento di un assegno a titolo di mantenimento dei Controparte_1
figli minori pari ad euro 500,00, oltre spese straordinarie al 50% e assegno unico al 50%.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Controparte_1 la quale non si opponeva alla domanda di separazione Si costituiva avanzata da parte ricorrente e deduceva che sin dal 2009 i coniugi avevano stabilito la residenza della famiglia nella casa in Quarto (NA), alla via A. De Gasperi, n. 52, scala A ove si trasferivano a vivere anche i genitori del Pt_1 e Persona_5 ; che le parti si erano Persona_4
conosciute all'età di 15 anni ad una riunione religiosa dei testimoni di Geova;
che la vita familiare era stata serena finché ella aveva accettato di subire le condotte dispotiche e controllanti del marito;
che ella spesso per sottrarsi alle aggressioni fisiche e psicologiche del marito si era rifugiata a casa della madre con i tre bambini;
che dopo quindici anni di umiliazioni era venuto meno l'affetto coniugale ed ella aveva chiesto la separazione e si era trasferita con i figli a casa della madre nel novembre;
che sottoscritta una separazione consensuale in cui veniva previsto il collocamento pari tempo dei figli, questi iniziavano a lamentare un forte disagio negli spostamenti ogni 2/3 giorni dall'una all'altra casa;
che disposta la comparizione personale delle parti davanti al giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, le parti non riuscivano a trovare un diverso accordo e il procedimento si estingueva;
che ella non era venuta meno al dovere di fedeltà, atteso che aveva conosciuto il nuovo compagno in epoca successiva alla separazione e la relazione era iniziata alcuni mesi dopo;
che il matrimonio era fallito per le condotte del marito nonché per la continua intromissione e invadenza da parte della suocera, che era giunta finanche a firmare moduli scolastici dei figli per suo conto senza autorizzazione;
che non era vero che ella aveva portato i bambini in
Sicilia senza informare il padre, infatti quest'ultimo le aveva anche consegnato i documenti del figlio, e pertanto la denuncia sporta nei suoi confronti era assolutamente pretestuosa;
che durante l'estate 2024 il ricorrente aveva espressamente acconsentito al trasferimento di tre figli a Palermo con la madre ma poi non era stato raggiunto un accordo sulle questioni economiche;
che ella, pertanto, aveva rinunciato al lavoro trovato a Palermo preferendo rimanere a Quarto con i figli che vivevano con lei presso i suoi genitori;
che il ricorrente non era disoccupato ma svolgeva attività lavorativa in nero presso l'impresa di pulizie Eurocoop SRLS di cui amministratore unico era il fratello Per_6 che ella aveva percepito il reddito di cittadinanza che poi le era stato revocato e l'assegno unico per i figli di cui aveva sempre versato il 50% al marito, tranne quando aveva dovuto sostenere spese straordinarie per i minori;
che ella non lavorava e non aveva alcun reddito.
Concludeva pertanto chiedendo dichiarare la separazione, rigettare la domanda di addebito proposta dal ricorrente, disporre l'affidamento esclusivo dei minori con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, disciplinare i tempi di permanenza dei minori presso il padre, a carico del quale chiedeva porre la somma di euro 750,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie e un ulteriore assegno di € 250,00 per il proprio mantenimento.
All'udienza del 20.05.2025, sentite le parti, adottati i provvedimenti temporanei urgenti, rigettate le richieste istruttorie, i procuratori venivano invitati alla discussione orale e la causa era rimessa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai definitivamente cessata da Novembre 2023,
come dichiarato dalle parti in udienza, e tenuto altresì conto della gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente rivolte, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'
unione coniugale.
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare la addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
(Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015; Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N. 1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass.
N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N.
2059/2012).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie il ricorrente ha individuato la causa della separazione nella violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie con comportamenti ripetuti in costanza di matrimonio e da ultimo a novembre 2023 quando avrebbe intrapreso una relazione con un uomo Per 7 conosciuto sui social e avrebbe lasciato la casa famigliare. Le deduzioni sono rimaste del tutto prive di risconto probatorio, posto che in merito il ricorrente ha deferito solo interrogatorio formale alla resistente (sui seguenti capitoli: "Vero che in costanza di matrimonio oltre tre anni fa da oggi, ha intrattenuto conversazioni con altri uomini, nello specifico con un uomo conosciuto in palestra;
Vero che il suo attuale compagno che risiede in Sicilia lo ha conosciuto sulla piattaforma social Tik Tok, in costanza di matrimonio"), inammissibile vertendosi in materia di diritti indisponibili. A ciò si aggiunga chele parti già nel gennaio 2024 sottoscrivevano un ricorso per una separazione consensuale, procedimento che poi si estingueva, quindi evidentemente due mesi prima la crisi era già irrimediabilmente in atto come comprovato dal fatto che la convivenza cessava proprio a novembre 2023.
La pronuncia della separazione va resa quindi ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori nato il [...], Per_2, nato il [...], e Per 3, nato il [...], il ricorrente ha Per_1
chiesto disporsi l'affido condiviso, la resistente l'affido esclusivo. In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, 1, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla 1. 176/1991, alla cd.
bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili. In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010,
banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
E' stato poi affermato come il trasferimento del genitore anche all'estero non comporta l'inidoneità ad avere l'affidamento dei figli (Cass. n. 9633/2015; Cass. n. 21054/2022).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori. Nel caso di specie, non è assolutamente emersa nei confronti del padre, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori, anzi anche le parti, sottoscrivendo gli accordi per una separazione consensuale, avevano previsto tale forma di affido e l'attuale richiesta da parte della resistente di affido esclusivo dei minori non è supportata da alcun elemento. Si ritiene pertanto conforme all'interesse dei minori l'affidamento condiviso dei medesimi ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre nel suo attuale domicilio.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza presso il padre si ritiene di confermare la disciplina adottata in via provvisoria, pertanto, in mancanza di diversi accordi tra le parti, i minori resteranno con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 20,00, nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00, e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
La CP_1 ha poi chiesto l'assegnazione della casa famigliare. Orbene, tenuto conto che la stessa si è volontariamente allontanata dalla casa famigliare nel novembre 2023, inizialmente concordando con il marito una collocazione paritaria dei figli e poi tenendoli in via prevalente con sé presso i propri genitori atteso il disagio manifestato dai medesimi nel cambiare casa ogni due/tre giorni, non si ritengono sussistenti presupposti per procedere all'assegnazione alla stessa della casa famigliare giacché la condotta volontariamente posta in essere dalla CP_1 non consente di ritenerla più legittimata a chiederne l'assegnazione. Venendo ai provvedimenti di carattere economico, attesa la mancanza assoluta di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale delle parti, occorre esaminare le condizioni economiche del nucleo famigliare come emerse sulla base delle deduzioni riportate negli atti di causa e del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza. Alla stregua di tali elementi, è pacifico che il ricorrente continui a lavorare, sebbene senza essere inquadrato, per l'impresa di pulizie Eurocoop
SRLS di cui amministratore unico fratello per la quale ha lavorato con regolare contratto fino a dicembre 2023; la resistente, che ha l'hobby del disegno, dipinge scarpette e vestitini e occasionalmente li vende tramite i social o a conoscenti, come riferito dal ricorrente in udienza e sostanzialmente confermato dalla resistente;
l'assegno unico percepito per i figli ammonta a circa € Perso 710,00; in passato la famiglia ha percepito l' ora non più; la famiglia ha vissuto in un alloggio di edilizia popolare assegnato dal Comune di Quarto ed ha convissuto con i genitori del ricorrente.
Considerato che la madre con cui convivono provvederà in via diretta al mantenimento dei minori, occorre quantificare l'assegno da porre a carico del padre. Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c., dunque delle attuali esigenze dei tre figli, di tredici, undici e otto anni, comprensive anche di quelle abitative, del tenore di vita goduto da costoro in costanza di convivenza con entrambi i genitori come desumibile sulla base degli elementi sopra riportati, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, si ritiene congruo porre a carico del padre un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei tre figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa del Presidente del Tribunale di Napoli e COA del
7/03/2018. Tale importo inoltre è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da giugno 2026.
Quanto all'assegno unico percepito per i figli, che il ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto ripartire al 50% tra le parti e di cui invece nella successiva memoria ha chiesto l'attribuzione per intero, non si ritengono sussistenti i presupposti per modificare la disciplina ordinaria con ripartizione dello stesso al 50% tra i genitori, attesa la perdurante partecipazione di entrambi alla vita dei figli.
La resistente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di separazione personale dei coniugi l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce l'elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ipotetiche (cfr. Cass. N. 5817/2018). In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere del' dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'articolo 156 CC, pur essendo espressione del dovere di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. da ultimo Cass. 3354/2025).
Ebbene, in applicazione di tali principi, nel caso di specie deve ritenersi riscontrata in concreto l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte della resistente tenuto conto dell'età ancora giovane della stessa, trentacinque anni, della circostanza che i figli sono tutti autonomi e scolarizzati e non necessitano quindi più di assistenza constante, della circostanza dalla stessa dedotta di aver trovato un lavoro a Palermo cui ha deciso di rinunciare per il preminente interesse dei figli di rimanere a Quarto, dell'attività già occasionalmente posta in essere di vendita di abitini e scarpette dipinti a mano dalla stessa. Dunque, accertata in fatto la capacità di lavorare della CP_1 gravava sulla stessa l'onere del' dimostrazione di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, onere probatorio dalla stessa non assolto. Il Tribunale ritiene, pertanto, non provati i presupposti della domanda proposta, che va pertanto rigettata.
Passando infine alle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza delle parti, la natura e l'esito del giudizio ne giustificano la compensazione integrale
P.Q.M.
così provvede: Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Controparte_1 (atto n.6, parte I, Parte_1 e reg. Atti Matrimonio anno 2009);
b) Rigetta la domanda di addebito:
c) Dispone l'affido condiviso dei minori, Per_1 nato il [...], Per_2, nato il [...], e Per_3, nata il [...], ad [...] i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
di assegnazione della casa famigliare;
d) Rigetta la domanda proposta da Controparte_1
e) pone a carico di Parte_1 l'obbligo di versare in favore di "Controparte_1 entro il giorno 5
di ciascun mese, la somma di Euro 700,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018 firmato dal Presidente del Tribunale di Napoli e il
COA di Napoli ed oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2026;
f) Rigetta la domanda della resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per sé;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Quarto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
h) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
-
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seguenti Magistrati:
- Presidente- Dott. Raffaele Sdino
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024,
avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] in data [...], C.F. C.F._1 ) elettivamente Parte_1
domiciliato in Quarto (NA), Via Masullo, 3/A, presso lo studio dell'Avv. Rosa Capuozzo che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
C.F. 2 ) elettivamenteControparte_1 (nata a [...] il [...] - C.F. domiciliata in Palermo, via Guglielmo Marconi, n. 10, presso lo studio dall'Avv. Maria Cristina
Adamo del Foro di Palermo giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con conferma della disciplina in atto.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato in data 19.11.2024 deduceva che aveva contratto matrimonio con Controparte_1 in Quarto il 26.02.2009; che dalla loro unione erano nati tre figli, Per_1 il 12.4.2012, Per_2 il 15.12.2014, e Per 3 il 21.4.2017; che l'ultima residenza comune dei coniugi, era stata stabilita, presso l'abitazione in Quarto (Na) alla A. De Gasperi n. 52, scala A, Interno 3, di proprietà dei suoi genitori, in cui avevano vissuto congiuntamente agli stessi;
che da diverso tempo il rapporto tra i coniugi si era logorato irrimediabilmente per vari motivi, in primo luogo a causa della condotta tenuta dalla moglie che aveva violato diverse volte il vincolo matrimoniale, non rispettando il dovere di fedeltà e di assistenza materiale e morale;
che la condotta tenuta da ultimo dalla CP_1 era stata di particolare giacché il 18 novembre 2023, aveva lasciato la casa familiare e conseguentemente anche i bambini, andando a vivere da sola a casa dei genitori;
che le parti avevano intrapreso una separazione consensuale prevedendo l'affidamento paritario (consentito e agevolato dalla vicinanza tra la casa familiare e l'abitazione dei genitori della CP_1 dei minori;
che tale accordo non era stato più rispettato quando a maggio 2024 la CP_1 aveva portato con se, senza comunicargli nulla i bambini in Sicilia presso l' uomo conosciuto dalla stessa sui social;
che egli si era trovato costretto a sporgere denuncia;
che la moglie aveva riportato i bambini per il mese di giugno e luglio dal padre, per poi riportarli nuovamente con se in Sicilia per tutto il mese di Agosto non consentendo al padre di vederli, tanto che anche le videochiamate risultavano di difficile attuazione. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé, porre a carico di il versamento di un assegno a titolo di mantenimento dei Controparte_1
figli minori pari ad euro 500,00, oltre spese straordinarie al 50% e assegno unico al 50%.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Controparte_1 la quale non si opponeva alla domanda di separazione Si costituiva avanzata da parte ricorrente e deduceva che sin dal 2009 i coniugi avevano stabilito la residenza della famiglia nella casa in Quarto (NA), alla via A. De Gasperi, n. 52, scala A ove si trasferivano a vivere anche i genitori del Pt_1 e Persona_5 ; che le parti si erano Persona_4
conosciute all'età di 15 anni ad una riunione religiosa dei testimoni di Geova;
che la vita familiare era stata serena finché ella aveva accettato di subire le condotte dispotiche e controllanti del marito;
che ella spesso per sottrarsi alle aggressioni fisiche e psicologiche del marito si era rifugiata a casa della madre con i tre bambini;
che dopo quindici anni di umiliazioni era venuto meno l'affetto coniugale ed ella aveva chiesto la separazione e si era trasferita con i figli a casa della madre nel novembre;
che sottoscritta una separazione consensuale in cui veniva previsto il collocamento pari tempo dei figli, questi iniziavano a lamentare un forte disagio negli spostamenti ogni 2/3 giorni dall'una all'altra casa;
che disposta la comparizione personale delle parti davanti al giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, le parti non riuscivano a trovare un diverso accordo e il procedimento si estingueva;
che ella non era venuta meno al dovere di fedeltà, atteso che aveva conosciuto il nuovo compagno in epoca successiva alla separazione e la relazione era iniziata alcuni mesi dopo;
che il matrimonio era fallito per le condotte del marito nonché per la continua intromissione e invadenza da parte della suocera, che era giunta finanche a firmare moduli scolastici dei figli per suo conto senza autorizzazione;
che non era vero che ella aveva portato i bambini in
Sicilia senza informare il padre, infatti quest'ultimo le aveva anche consegnato i documenti del figlio, e pertanto la denuncia sporta nei suoi confronti era assolutamente pretestuosa;
che durante l'estate 2024 il ricorrente aveva espressamente acconsentito al trasferimento di tre figli a Palermo con la madre ma poi non era stato raggiunto un accordo sulle questioni economiche;
che ella, pertanto, aveva rinunciato al lavoro trovato a Palermo preferendo rimanere a Quarto con i figli che vivevano con lei presso i suoi genitori;
che il ricorrente non era disoccupato ma svolgeva attività lavorativa in nero presso l'impresa di pulizie Eurocoop SRLS di cui amministratore unico era il fratello Per_6 che ella aveva percepito il reddito di cittadinanza che poi le era stato revocato e l'assegno unico per i figli di cui aveva sempre versato il 50% al marito, tranne quando aveva dovuto sostenere spese straordinarie per i minori;
che ella non lavorava e non aveva alcun reddito.
Concludeva pertanto chiedendo dichiarare la separazione, rigettare la domanda di addebito proposta dal ricorrente, disporre l'affidamento esclusivo dei minori con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, disciplinare i tempi di permanenza dei minori presso il padre, a carico del quale chiedeva porre la somma di euro 750,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie e un ulteriore assegno di € 250,00 per il proprio mantenimento.
All'udienza del 20.05.2025, sentite le parti, adottati i provvedimenti temporanei urgenti, rigettate le richieste istruttorie, i procuratori venivano invitati alla discussione orale e la causa era rimessa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai definitivamente cessata da Novembre 2023,
come dichiarato dalle parti in udienza, e tenuto altresì conto della gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente rivolte, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'
unione coniugale.
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare la addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
(Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015; Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N. 1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass.
N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N.
2059/2012).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie il ricorrente ha individuato la causa della separazione nella violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie con comportamenti ripetuti in costanza di matrimonio e da ultimo a novembre 2023 quando avrebbe intrapreso una relazione con un uomo Per 7 conosciuto sui social e avrebbe lasciato la casa famigliare. Le deduzioni sono rimaste del tutto prive di risconto probatorio, posto che in merito il ricorrente ha deferito solo interrogatorio formale alla resistente (sui seguenti capitoli: "Vero che in costanza di matrimonio oltre tre anni fa da oggi, ha intrattenuto conversazioni con altri uomini, nello specifico con un uomo conosciuto in palestra;
Vero che il suo attuale compagno che risiede in Sicilia lo ha conosciuto sulla piattaforma social Tik Tok, in costanza di matrimonio"), inammissibile vertendosi in materia di diritti indisponibili. A ciò si aggiunga chele parti già nel gennaio 2024 sottoscrivevano un ricorso per una separazione consensuale, procedimento che poi si estingueva, quindi evidentemente due mesi prima la crisi era già irrimediabilmente in atto come comprovato dal fatto che la convivenza cessava proprio a novembre 2023.
La pronuncia della separazione va resa quindi ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori nato il [...], Per_2, nato il [...], e Per 3, nato il [...], il ricorrente ha Per_1
chiesto disporsi l'affido condiviso, la resistente l'affido esclusivo. In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, 1, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla 1. 176/1991, alla cd.
bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili. In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010,
banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
E' stato poi affermato come il trasferimento del genitore anche all'estero non comporta l'inidoneità ad avere l'affidamento dei figli (Cass. n. 9633/2015; Cass. n. 21054/2022).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori. Nel caso di specie, non è assolutamente emersa nei confronti del padre, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori, anzi anche le parti, sottoscrivendo gli accordi per una separazione consensuale, avevano previsto tale forma di affido e l'attuale richiesta da parte della resistente di affido esclusivo dei minori non è supportata da alcun elemento. Si ritiene pertanto conforme all'interesse dei minori l'affidamento condiviso dei medesimi ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre nel suo attuale domicilio.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza presso il padre si ritiene di confermare la disciplina adottata in via provvisoria, pertanto, in mancanza di diversi accordi tra le parti, i minori resteranno con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 20,00, nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00, e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
La CP_1 ha poi chiesto l'assegnazione della casa famigliare. Orbene, tenuto conto che la stessa si è volontariamente allontanata dalla casa famigliare nel novembre 2023, inizialmente concordando con il marito una collocazione paritaria dei figli e poi tenendoli in via prevalente con sé presso i propri genitori atteso il disagio manifestato dai medesimi nel cambiare casa ogni due/tre giorni, non si ritengono sussistenti presupposti per procedere all'assegnazione alla stessa della casa famigliare giacché la condotta volontariamente posta in essere dalla CP_1 non consente di ritenerla più legittimata a chiederne l'assegnazione. Venendo ai provvedimenti di carattere economico, attesa la mancanza assoluta di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale delle parti, occorre esaminare le condizioni economiche del nucleo famigliare come emerse sulla base delle deduzioni riportate negli atti di causa e del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza. Alla stregua di tali elementi, è pacifico che il ricorrente continui a lavorare, sebbene senza essere inquadrato, per l'impresa di pulizie Eurocoop
SRLS di cui amministratore unico fratello per la quale ha lavorato con regolare contratto fino a dicembre 2023; la resistente, che ha l'hobby del disegno, dipinge scarpette e vestitini e occasionalmente li vende tramite i social o a conoscenti, come riferito dal ricorrente in udienza e sostanzialmente confermato dalla resistente;
l'assegno unico percepito per i figli ammonta a circa € Perso 710,00; in passato la famiglia ha percepito l' ora non più; la famiglia ha vissuto in un alloggio di edilizia popolare assegnato dal Comune di Quarto ed ha convissuto con i genitori del ricorrente.
Considerato che la madre con cui convivono provvederà in via diretta al mantenimento dei minori, occorre quantificare l'assegno da porre a carico del padre. Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c., dunque delle attuali esigenze dei tre figli, di tredici, undici e otto anni, comprensive anche di quelle abitative, del tenore di vita goduto da costoro in costanza di convivenza con entrambi i genitori come desumibile sulla base degli elementi sopra riportati, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, si ritiene congruo porre a carico del padre un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei tre figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa del Presidente del Tribunale di Napoli e COA del
7/03/2018. Tale importo inoltre è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da giugno 2026.
Quanto all'assegno unico percepito per i figli, che il ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto ripartire al 50% tra le parti e di cui invece nella successiva memoria ha chiesto l'attribuzione per intero, non si ritengono sussistenti i presupposti per modificare la disciplina ordinaria con ripartizione dello stesso al 50% tra i genitori, attesa la perdurante partecipazione di entrambi alla vita dei figli.
La resistente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di separazione personale dei coniugi l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce l'elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ipotetiche (cfr. Cass. N. 5817/2018). In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere del' dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'articolo 156 CC, pur essendo espressione del dovere di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. da ultimo Cass. 3354/2025).
Ebbene, in applicazione di tali principi, nel caso di specie deve ritenersi riscontrata in concreto l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte della resistente tenuto conto dell'età ancora giovane della stessa, trentacinque anni, della circostanza che i figli sono tutti autonomi e scolarizzati e non necessitano quindi più di assistenza constante, della circostanza dalla stessa dedotta di aver trovato un lavoro a Palermo cui ha deciso di rinunciare per il preminente interesse dei figli di rimanere a Quarto, dell'attività già occasionalmente posta in essere di vendita di abitini e scarpette dipinti a mano dalla stessa. Dunque, accertata in fatto la capacità di lavorare della CP_1 gravava sulla stessa l'onere del' dimostrazione di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, onere probatorio dalla stessa non assolto. Il Tribunale ritiene, pertanto, non provati i presupposti della domanda proposta, che va pertanto rigettata.
Passando infine alle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza delle parti, la natura e l'esito del giudizio ne giustificano la compensazione integrale
P.Q.M.
così provvede: Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Controparte_1 (atto n.6, parte I, Parte_1 e reg. Atti Matrimonio anno 2009);
b) Rigetta la domanda di addebito:
c) Dispone l'affido condiviso dei minori, Per_1 nato il [...], Per_2, nato il [...], e Per_3, nata il [...], ad [...] i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
di assegnazione della casa famigliare;
d) Rigetta la domanda proposta da Controparte_1
e) pone a carico di Parte_1 l'obbligo di versare in favore di "Controparte_1 entro il giorno 5
di ciascun mese, la somma di Euro 700,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018 firmato dal Presidente del Tribunale di Napoli e il
COA di Napoli ed oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2026;
f) Rigetta la domanda della resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per sé;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Quarto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
h) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino