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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv.to Michele Rizzo in C.F._2
virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Cetraro (CS) via
Indipendenza n. 3;
APPELLANTI
E
1 (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv.to Giuseppe De Luca in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via Medaglie d'oro n. 37;
APPELLATO
(p. Iva Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to
FF SI GR in forza della procura rilasciata su separato foglio congiunto ex art. 83 c.p.c. alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza al viale Giovanni e Francesca Falcone n. 102,
APPELLATO
NONCHE' cl. 1961, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
APPELLATI-CONTUMACI
cl. 1936; Controparte_3
DECEDUTA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 883/2023 del Tribunale di Paola pubblicata in data 24/11/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<
1. e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda al fine ottenere pronuncia dichiarativa di
[...]
usucapione dei terreni – su uno dei quali insiste anche un fabbricato rurale – ubicati in BO, fraz. Di Cittadella del Capo e meglio censiti al NCT del
2 medesimo Comune al foglio di mappa 31, particella 1834 (in ditta a Per_1
nonché al foglio di mappa 31, particella 1837 (in ditta a
[...] [...]
), unitamente al fabbricato rurale posto Controparte_2
nella superficie della particella 1837 e allibrato in catasto con particella 267
(in ditta e al relitto stradale sito al foglio di mappa 31, Persona_1
particella 1832. 1.1. A sostegno della domanda, le parti attrici deducono: i) di aver esercitato il possesso indisturbato per oltre un ventennio dei terreni sopra identificati, dal momento che da oltre 30 anni sono stati abbandonati dai relativi intestatari catastali e dai loro eredi;
ii) di aver coltivato i fondi e di aver percepito i relativi frutti come se fossero proprietari;
iii) di aver maturato ogni altro requisito richiesto per la pronuncia dichiarativa di usucapione. Concludono, quindi, perché venga dichiarata l'intervenuta usucapione sui terreni oggetto di causa. Con memoria ex art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c., deducono inoltre di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con (cl. 1936) – nelle more tutelata da amministratore di Controparte_3
sostegno – con la quale è stata concordata la rinuncia ad opporsi alla richiesta usucapione in relazione alla quota di pertinenza dei beni oggetto di causa.
1.2. nel contestare le avverse doglianze, deduce che le Controparte_1
parti attrici e sono rispettivamente coniugi delle convenute Pt_1 Pt_2
(cl. 1961) e e che, pertanto, lo Persona_2 Persona_3
sfruttamento dei terreni è avvenuto a mero titolo di detenzione. Deduce, inoltre, che le parti attrici non hanno mai esercitato il possesso utile all'accertamento dell'usucapione, dal momento che il terreno è stato frequentato e coltivato prima dal solo – originario Persona_1
intestatario catastale – e poi dai suoi figli Maria, e , CP_6 Per_4
quest'ultimo padre delle convenute e ed infine CP_3 Controparte_4
da figlio di . Conclude quindi, per il Controparte_1 Parte_3
rigetto della domanda 1.3. Si è altresì costituita in giudizio la società
[...]
che deduce anch'essa la Controparte_2
3 circostanza per la quale le parti attrici e sono rispettivamente Pt_1 Pt_2
coniugi delle convenute (cl. 1961) e Persona_2 Persona_3
il che integrerebbe una fattispecie possessoria anomala. Deduce,
[...]
inoltre, che il terreno di cui trattasi è di proprietà della società e che nel corso degli anni diverse persone si sono avvicendate nel suo sfruttamento per mera tolleranza della società. Conclude quindi, per il rigetto della domanda. 1.4.
Il procedimento, nella contumacia di (cl. Controparte_5 Controparte_3
1961), (cl. 1936) e di , è stato Controparte_3 Controparte_4
istruito per il tramite di prova testimoniale ed è stato deciso con sentenza contestuale, previo ordine del giudice alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Paola con sentenza n. 883/2023 così statuiva: < Rigetta la domanda. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA
e IVA, se dovuta, in favore di e in € 2552,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore di
[...]
- Controparte_2
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<<
2. La rinuncia all'azione nei confronti di (classe 1936) deve dichiararsi Controparte_3
inammissibile, dal momento che è stata formulata in udienza dall'avv.
Spaccarotella, peraltro in sostituzione dell'avv. Michele Rizzo e senza l'esibizione di alcuna procura speciale. La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, per la quale il procuratore costituito era munito del relativo potere, almeno stando al tenore della procura posta a margine dell'atto di citazione, è atto esclusivo della parte e non del difensore, perché ha contenuto dispositivo del relativo diritto di azione sul piano sostanziale, onde non poteva che essere formulata dalla parte o dal procuratore medesimo munito di mandato speciale con specifico oggetto 3. Nel merito, la domanda
è infondata e va respinta, per le ragioni che seguono.
3.1. Il possesso
4 costituisce una situazione giuridica soggettiva attiva che, secondo la definizione normativa, si sostanzia nel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale
(cfr. art. 1141 cod. civ.). Il possessore esercita, dunque, un potere immediato sulla cosa e si comporta come se di essa fosse proprietario o titolare di altro diritto reale. Tale potere immediato presuppone un atto di impossessamento, che si realizza o mediante la consegna oppure mediante apprensione materiale unilaterale della cosa. Poiché il possesso costituisce una situazione di fatto anche contrapponibile alla situazione di diritto (dominicale o di altro diritto reale) deve escludersi che possano costituire la base per l'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza, ad iniziare dalla stessa immissione unilaterale (cfr. art. 1144 cod. civ.). La tolleranza si caratterizza per la transitorietà, la saltuarietà e il contegno (permissivo) dell'avente diritto. Tra gli effetti più rilevanti del possesso pacifico (ossia conseguito senza spoglio), pubblico (e quindi non clandestino), ininterrotto per un certo periodo di tempo vi è l'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario (per usucapione). Il possesso utile per usucapire deve essere, altresì, inequivoco, nel senso che non si deve ingenerare nei terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato di esercitare in fatto il potere sulla cosa. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte «al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di
5 merito» [cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006 (Rv. 588976
- 01); Cass. civ. Sez. 2, ordinanza n. 17880 del 03/07/2019 (Rv. 654466 -
01)].
3.2. Nel caso che ci occupa deve innanzitutto escludersi che gli odierni attori abbiano esercitato un possesso ultraventennale sul fondo del quale rivendicano l'intervenuto acquisto per usucapione. Il teste
[...]
, indicato da parte attrice ed escusso in data 17/12/2021, ha riferito Tes_1
di non ricordare con precisione da quanto tempo, prima del 2016, ha constatato la presenza sul posto dei soli signori e e ha però Pt_1 Pt_2
aggiunto trattarsi “una decina di anni senz'altro”, ma non di più. L'altro teste indicato da parte attrice, ha riferito, invece, che Testimone_2
questo terreno era utilizzato da due vecchietti, ( ) e Pt_4 Persona_5
, che erano i suoceri di e “a partire Per_6 Parte_2 Parte_1
dal 1982 e fino alla loro morte, circa 7/8 anni fa”. Su questo terreno, sempre secondo tale testimone, “anche e erano presenti […] prima era Pt_1 Pt_2
proprio ad arare il terreno con le vacche. Poi, venne utilizzato un Pt_4
trattore guidato da o dal figlio di , che si chiama ”. Pt_1 Pt_1 Per_4
Anche il teste sempre indicato da parte attrice, ha Testimone_3
riferito: “su questo terreno ci ho visto i suoceri di e . Ricordo Pt_1 Pt_2
che molti anni fa lavoravo come geometra per una ditta che vinse l'appalto per la realizzazione della strada che costeggia questo lotto di terreno. Il suocero di , che si chiamava , lo coltivava e mentre Pt_1 Parte_5
facevamo questi lavori ci raccomandò di rispettare i confini. Il terreno era coltivato da e da sua moglie, che si chiamava con cognome Pt_4 Per_6
(forse) Anche e li aiutavano”. Per_7 Parte_1 Parte_2
Già dalle testimonianze in questione (ed escludendo ogni valutazione sulle altre testimonianze, perché superflua alla luce della non concludenza di quelle favorevoli a parte attrice) si desumerebbe che solo dopo la morte di e di , gli attori avrebbero preso a possedere Persona_8 Per_6
in via esclusiva questo fondo e l'evento in questione è collocato in un arco
6 temporale inferiore a dieci anni, onde non vi è in capo agli attori alcun possesso ultraventennale. Per il periodo precedente alla morte dei suoceri degli attori, in ordine ai quali, è bene precisarlo, alcuna accessione nel possesso è stata nemmeno dedotta, il possesso degli attori non né esclusivo né univoco. I testimoni hanno, infatti, riconosciuto come remoti possessori proprio i signori (detto o e Per_4 Pt_4 Pt_6 CP_3 Per_6
suoceri degli attori, sicché la presenza di questi ultimi sul terreno non può apprezzarsi in termini di esclusività, perché condivisa con altri (che peraltro sono i de cuius delle rispettive consorti, odierne convenute). Né tantomeno la situazione di possesso degli attori può essere intesa come inequivoca, perché l'utilizzo del fondo può trovare agevole e anzi più plausibile spiegazione (in mancanza di prova di atti di interversione nel possesso) in una forma di detenzione qualificata proprio dai rapporti familiari, sicché
l'utilizzo del fondo anche da parte degli attori deve intendersi piuttosto frutto di mera tolleranza da parte dei possessori e degli altri comproprietari, in quanto tutti parenti diretti del medesimo. D'altra parte, gli atti CP_3
indicati a dimostrazione del possesso uti dominus non sono idonei allo scopo.
La coltivazione del fondo, come anche la pulizia, la manutenzione e la raccolta dei frutti costituiscono attività che sono pienamente compatibili con una relazione materiale col bene fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza e non esprimono un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà [Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022
(Rv. 663640 - 01)]; onde deve escludersi che, solo per aver posto in essere simili condotte, gli attori possano essere considerati come possessori animo domini. Peraltro, non vi è nemmeno prova che la recinzione posta su taluni lati del fondo sia stata da loro realizzata, onde non vi è alcun elemento che possa anche solo indiziare un intento di esclusione degli altri comproprietari e degli odierni convenuti dal godimento del bene.
4. Le spese seguono la
7 soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia.>>
§ 4. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
formulando due motivi di gravame di seguito illustrati. Spiegavano domanda di inibitoria e rassegnavano le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: in VIA PREGIUDIZIALE, E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della
Sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
883/2023 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Civile, Giudice Dott.
MA RE nell'ambito del giudizio N.R.G. 1715/2017, pubblicata in data 24.11.2023, notificata il 29.12.2023 dalla Controparte_2
a mezzo del procuratore costituito Avv. FF
[...]
SI GR, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Dichiarare, in accoglimento della domanda e disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
e proprietari del seguente terreno di Parte_1 Parte_2
complessivi mq 4.680, sul quale insiste un fabbricato rurale, ubicato in
BO ( CS) frazione di Cittadella del Capo Via San Pietro così individuato catastalmente, a seguito di frazionamento approvato dall'Agenzia delle
Entrate di Cosenza – l'ufficio del Territorio -in data 9-7-2016 del a) terreno al Foglio di Mappa n. 31, p.lla n. 1834 della superficie di mq.
1.950 in ditta
a , b) terreno al Foglio di Mappa n. 31, p.lla n. 1837 della Persona_1
superficie di mq.
2.456 in ditta a Controparte_2
c) fabbricato rurale, all' interno della p.lla 1837. con p.lla n. 267 della
[...]
superficie di mq. 160 in ditta a , d) Foglio di Mappa n. 31, Persona_1
p.lla n. 1832 della superficie dì mq. 105, relitto stradale, con ordine agli
8 uffici competenti di provvedere alle trascrizioni e volture di legge e con ogni altra consequenziale statuizione di legge condannare, quello tra i convenuti che si dovesse opporre alle domande, al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti 11el presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IV A e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.>>
§ 4. 1– Si costituiva in data 20 marzo 2024 per chiedere Controparte_1
la declaratoria di inammissibilità dell'inibitoria o il rigetto e per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, rigettare l'inammissibile ed infondato gravame e, quindi, confermare integralmente la sentenza n. 883/2023 del Tribunale di Paola, con la condanna degli appellanti e al pagamento di spese e competenze Parte_1 Parte_2
difensive del presente grado di giudizio.>>
§ 4. 2– Si costituiva in data 12 giugno 2024 Controparte_2
per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti
[...]
conclusioni: < «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, confermare la sentenza n. 883/2023 del Tribunale di Paola resa in data 24 novembre 2023 e depositata nel medesimo giorno nella causa promossa da e Parte_7 [...]
contro oltre altri, Pt_2 Controparte_2
rigettando conseguentemente tutte le domande ex adverso riproposte in appello perché inammissibile e infondato;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente giudizio.>>
9 § 4. 3 – cl. 1936, cl. 1961, Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
e non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_5
§ 4.4 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, del 13 giugno 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, rilevava con apposita ordinanza il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei confronti di cl. 1936 risultando la stessa Controparte_3
deceduta. Ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della predetta assegnando il termine perentorio del 30.09.2024 e rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 9 gennaio 2025 riservando i provvedimenti sull'inibitoria in esito alla valida costituzione del contraddittorio nella fase di gravame.
§ 4.5 – il consigliere istruttore all'udienza del 9 gennaio 2025 premesso che :<< l'appellante con le note depositate l'8.1.2025 ha chiesto un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni non insistendo per come era suo onere nella richiesta di inibitoria della sentenza impugnata, avanzata con l'atto di appello e, dunque, rinunciando alla stessa;
rilevato che non risulta integrato il contraddittorio nel termine assegnato con l'ordinanza del
28.6.2024 nei confronti degli eredi di cl.1936 (risulta infatti Controparte_3
nuovamente prodotto l'atto di appello già notificato a Parte_8
(cl. 1961), e
[...] Controparte_3 Controparte_5 [...]
, convenuti in proprio e non in qualità di eredi della defunta CP_7
cl. 1936); rilevato che al mancato rispetto del termine Controparte_3
assegnato per l'integrazione del contraddittorio potrebbe conseguire l'inammissibilità dell'appello; ritenuto opportuno che le parti deducano sul punto;
>> rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2025, che veniva sostituita con il deposito di note scritte di trattazione.
§ 4.6 – all'udienza del 13 marzo 2025 il consigliere istruttore premesso che: <potendo conseguire l'inammissibilità dell'appello al mancato rispetto del
10 termine, già assegnato, per l'integrazione del contraddittorio, è necessario che anche in odine all'istanza di rimessione in termini avanzata dagli appellanti con le note di udienza del 13.3.2025 si pronunci il collegio>> provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 18 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.7 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
In particolare, gli appellanti hanno insistito nella concessione dell'inibitoria, nella rimessione in termini in relazione alla posizione di Controparte_1
- ove ritenuta nulla la notifica presso il difensore dell'atto di notificazione dell'atto di appello quale erede di cl. 1936-.; Controparte_3
nell'accoglimento del gravame. L'appellata formulava, in CP_2
aggiunta a quelle già rese, le seguenti conclusioni di carattere preliminare:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei termini indicati dalla Corte.>>
L'appellato evidenziava di essere costituito in proprio Controparte_1
nel giudizio di gravame e di non aver ricevuto entro il termine perentorio assegnato dal presidente istruttore alcun atto di citazione in appello in cui veniva evocato quale erede di cl. 1936. Chiedeva < Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, dichiarare la inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte con ordinanza del 28.06.2024.- In ogni caso, rigettare l'inammissibile ed infondato gravame e, quindi, confermare
11 integralmente la sentenza n. 883/2023 del Tribunale di Paola, con la condanna degli appellanti e al pagamento Parte_1 Parte_2
di spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.>>
§ 4.8 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte gli avvocati De Luca e GR.
§ 4.9 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – le questioni preliminari
§ 5.1– la questione di inammissibilità dell'impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Controparte_3
cl. 1936 – già evocati nel presente grado in proprio – entro il termine perentorio del 30 settembre 2024
Osserva la Corte che il contraddittorio nella fase di gravame è integro essendo gli eredi di cl. 1936 già evocati nel presente grado in proprio. Controparte_3
Giova premettere che cl. 1936 evocata nel giudizio di primo Controparte_3
grado era rimasta contumace. Evocata in appello, la relata di notifica ne attestava il decesso ed il presidente istruttore ordinava agli appellanti di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi entro il termine perentorio del 30 settembre 2024 a cui gli stessi non ottemperavano avendo accertato, previa acquisizione dei certificati storici di famiglia, che gli eredi di cl. 36 risultavano già evocati nel Controparte_3
presente grado nelle persone di , Controparte_4 Controparte_3
cl. 1961, e . Di tanto davano notizia Controparte_1 Controparte_5
con la prodizione documentale versata nel fascicolo telematico in data 12 settembre 2024.
Si osserva, sempre in fatto, che gli appellanti hanno così esplicitato: <<
Questa difesa, pertanto, a seguito di opportune ricerche presso il Comune di 12 BO e nel prendere atto che gli eredi superstiti della defunta CP_3
(classe 1936) fossero sempre ed esclusivamente i sigg.ri
[...] [...]
, (classe 1961) e CP_1 Controparte_5 Controparte_3 [...]
il primo costituitosi nel giudizio di secondo grado a Controparte_4
differenza degli ultimi tre, già contumaci nel primo grado di giudizio, depositava telematicamente certificati storici di famiglia attestanti la qualità di eredi superstiti dei sigg.ri suddetti e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, ritenendo all'uopo il disinteresse delle predette parti, già citate in proprio, a costituirsi quali eredi della defunta Dunque, a Controparte_3
seguito del provvedimento della Corte d'Appello in data 16.01.2025, gli appellanti, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Corte e ad abudantiam nonché al fine di garantire una effettiva e regolare instaurazione del contraddittorio, notificavano l'atto introduttivo del giudizio del 21.01.2025 alle parti già citate in proprio e tutti nella loro qualità di eredi della defunta
(classe 1936) per la prossima udienza del 13.03.2025, Controparte_3
allegando all'uopo altresì provvedimento reso dalla Corte d'Appello, già in atti. L'atto, dunque, veniva regolarmente notificato a: Controparte_4
nella sua qualità di erede, in data 7.02.2025;
[...] Controparte_3
(classe 1961), nella sua qualità di erede, in data 5.02.2025; a CP_5
nella sua qualità di erede in data 30.01.2025; a
[...] Controparte_1
già costituitosi in proprio, nella sua qualità di erede, sia presso
[...]
l'indirizzo conosciuto di residenza in Sangineto, via Le Crete, in data
28.01.2025, tornato indietro per irreperibilità del destinatario, sia presso il suo procuratore domiciliatario, Avv. Giuseppe De Luca, costituito nel giudizio di secondo grado per rappresentarlo in proprio, all'indirizzo pec di quest'ultimo ai sensi della Legge 53/1994. >>
Emerge, da quanto appena esposto, che le notifiche agli eredi in proprio
, cl. 1961 e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
risulta effettuata in data 30 gennaio – 7 febbraio 2025 e quindi
13 successivamente allo scadere del termine perentorio del 30 settembre 2024 concesso dal Presidente istruttore e, nei confronti di con Controparte_1
notifica alla persona fisica non andata a buon fine, stante l'irreperibilità presso l'indirizzo conosciuto e risulta eseguita presso il difensore costituito nel presente giudizio. Gli appellanti hanno chiesto, ove ritenuta la nullità di detta notifica presso il difensore, di essere autorizzati al rinnovo alla parte.
Tanto premesso, osserva la Corte che una volta accertato - con la produzione documentale dei certificati storici di famiglia dei soggetti coinvolti versata nel fascicolo telematico in data 12 settembre 2024 - che tutti gli eredi di cl. 1936 erano già stati evocati in giudizio nel presente grado, Controparte_3
sebbene in proprio, l'ordine di integrazione del contraddittorio diveniva superfluo dovendo trovare applicazione il principio di diritto enunciato da
Cass. n. 1613/2003: < contraddittorio, in sede di merito, nei confronti dell'erede della parte defunta nel corso del giudizio, la circostanza che detto erede sia già costituito con comparsa, ancorché in proprio, rende superflua una nuova notificazione della citazione, in considerazione della conoscenza diretta di quel provvedimento
(In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha considerato legittima la pronuncia della Corte d'appello, che aveva confermato il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio, per la mancata integrazione del contraddittorio, ordinata dal Tribunale, in quanto le convenute si erano costituite e - pur avendo partecipato al giudizio "in proprio" - avevano conosciuto il contenuto dell'atto introduttivo e l'attrice, pur non ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio, aveva chiaramente manifestato la volontà di estendere la propria domanda a loro, anche in tale qualità).>>
Trattasi di principio consolidato avendone la Suprema Corte dato continuità con le pronunce n. 13411/2008; n. 6844/2012 e più recentemente Cass.
n.3391/2023 che ha confermato sul punto la decisione assunta da questa Corte
14 territoriale: << nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere>> La pronuncia si segnala per aver dato continuità al principio anche per l'ipotesi in cui l'erede, già evocato in giudizio nel grado d'appello in proprio, sia rimasto in detto grado contumace come qui è avvenuto per cl. 61, Controparte_3 [...]
e La Suprema Corte, invero, in Controparte_4 Controparte_5
motivazione ha chiarito: < morte di una delle parti, nel corso del giudizio, determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, indipendentemente dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale;
e considerato, dall'altro lato, il consolidato orientamento di questa Corte (prevalso a partire da Cass, Sez. Un., 28/07/2005, n. 15783) secondo cui, quando uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nel caso di specie, la morte della parte) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art.300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati (Cass. 04/04/2013, n.8194; Cass.
27/09/2018, n. 23189; Cass. 17/05/2022, n. 15826). La correttezza dei rilievi in forza dei quali gli eredi di (...) in posizione di litisconsorzio necessario processuale, avrebbero dovuto essere citati personalmente e singolarmente nel giudizio di appello, senza che potesse attribuirsi importanza, in senso
15 contrario, alla mancata dichiarazione o notifica della morte della parte nel precedente grado di giudizio, non implica, tuttavia, l'esattezza della ulteriore argomentazione secondo cui, nella concreta fattispecie integratasi nella vicenda in esame, i medesimi eredi di (…) avrebbero dovuto ricevere una specifica citazione in tale qualità. Essi, infatti, si erano già costituiti nel giudizio di appello (o, comunque, anche quando non costituititi - come nel caso di (..) -, erano stati, per quanto sopra evidenziato, debitamente evocati nel giudizio medesimo) nella diversa qualità di eredi di (...) talché, per un verso, erano già state soddisfatte le esigenze di integrazione del contraddittorio poste a fondamento della situazione di litisconsorzio necessario processuale;
per altro verso, era stata altresì soddisfatta l'esigenza, di cui è espressione la regola dell'art. 328 cod. proc. civ., di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti a seguito degli eventi verificatisi nelle more del primo grado di giudizio.
In tale situazione, posto che gli eredi di (…) erano già a conoscenza dell'atto di appello rivolto contro di loro ed erano stati messi nelle condizioni di esercitare validamente ed efficacemente il loro diritto di difesa rispetto a tale atto, ove il giudice di appello avesse ordinato al procuratore dell'appellante di rinnovare ulteriormente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio agli eredi di (..), tale decisione si sarebbe rivelata superflua (e, pertanto, inutile e defatigatoria) ai fini dell'attuazione del principio del contradditorio e, invece, lesiva del diverso principio della ragionevole durata del processo. Appare dunque legittima la decisione della Corte territoriale, la quale, attuando il corretto contemperamento dei diritti processuali di rilevanza costituzionale
(art.111, sesto comma, Cost.), ha esteso alla fattispecie in esame, mediante espresso richiamo alla pronuncia di questa Corte 4 febbraio 2003, n. 1613, il principio ivi enunciato in ordine all'ipotesi in cui, nel giudizio di merito,
l'integrazione del contraddittorio, a seguito della morte della parte, sia stata ordinata nei confronti dell'erede già costituito con comparsa, sia pure in
16 proprio: nella fattispecie, in esame, infatti, analogamente a quella considerata nella pronuncia di legittimità richiamata, la conoscenza diretta dell'atto processuale da parte dei destinatari, avrebbe reso superflua una nuova notificazione della citazione. La decisione, stante il rapporto di analogia tra le fattispecie considerate, appare perfettamente conforme al principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale" (Cass.23/05/2008, n.13411; Cass.
07/05/2012, n.6844). A questo principio occorre dare continuità, con la precisazione che esso trova operatività non solo allorché il soggetto, nei cui confronti debba essere integrato il contraddittorio, sia già costituito, in proprio o nella qualità di erede di altra parte venuta meno, ma anche nell'ipotesi in cui sia stato regolarmente citato in tale qualità e sia restato contumace, giacché anche in tal caso la parte in senso sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata messa nella condizione di potersi validamente difendere da essa. Nella fattispecie, dunque, l'esclusione della necessità di integrazione del contraddittorio valeva anche per (…), appellata contumace, non potendo trarsi argomento, in senso contrario, dalla disciplina contenuta negli artt. 292 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ., che è stata impropriamente richiamata nel ricorso principale;
tale disciplina, infatti, regola la notificazione e comunicazione al contumace degli atti processuali posti in essere dal giudice o dalle parti successivamente alla declaratoria di contumacia (e trova fondamento nell'attitudine degli atti e dei provvedimenti di incidere, o meno, sui diritti sostanziali controversi e di comportare un radicale mutamento della preesistente situazione processuale:
Cass.16/03/2004, n. 5341; Cass.24/05/2018, n. 13015; Cass. 19/09/2022, n.
17 26800) non anche di quelli - come la citazione introduttiva - di cui la parte ha avuto conoscenza diretta prima della dichiarazione di contumacia, la quale sia seguita proprio alla mancata costituzione in giudizio in esito a quella conoscenza.>>
Va quindi disattesa l'eccezione di inammissibilità sopravvenuta del gravame per mancata integrazione del contraddittorio trattandosi di ordine superfluo risultando tutti gli eredi di cl. 1936 già evocati in giudizio, Controparte_3
in proprio con l'originario atto di citazione in appello – rimanendo irrilevante che vi sia stata costituzione o la parte sia rimasta contumace - ed essendo rilevante il solo rilievo che, tutte le suddette parti sostanziali, per effetto della notificazione dell'atto di appello sono state messe in condizione di potersi validamente difendere in relazione alla domanda di usucapione che attinge i fondi oggetto di causa. (così recentemente anche Cass. n. 14668/2025)
§ 5.2– Va quindi dichiarata la contumacia di cl. 61, di Controparte_3 [...]
e di ritualmente evocati in giudizio e Controparte_4 Controparte_5
rimasti contumaci.
§ 6. – i motivi di gravame
§ 6.1– Con il primo motivo titolato: <illogicità della motivazione sui capi
(3-3.1-3.2) relativi alla ritenuta esclusione degli appellanti dall'aver esercitato un possesso ultraventennale sul fondo del quale rivendicano l'intervenuto acquisto per usucapione. Violazione degli artt. 2727 e
2729 cod. civ. sulla valutazione ed interpretazione della prova per presunzioni. Violazione d e l l ' a r t . 1146 c o d . c i v . e s u l l a n o n c o n s i d e ra t a m aturata successione nel possesso.>> gli appellanti lamentano che il Tribunale ha errato nell'aver emesso pronuncia di rigetto della domanda per avere escluso che essi e avessero esercitato un possesso Pt_1 Pt_2
ultraventennale del fondo. Sostenevano, per un verso, che l'esatta individuazione e consistenza del terreno era dimostrata dalla relazione di 18 consulenza redatta dal geom. prodotta in atti unitamente alle Testimone_1
planimetrie catastali, alle visure catastali e dall'ampia documentazione fotografica. Quanto all'esercizio del possesso con animus e corpus possidendi richiamavano le testimonianze del consulente – che aveva Testimone_1
riferito di essere stato incaricato da essi appellanti di effettuare il frazionamento del terreno posseduto;
di aver sempre visto i predetti intenti al lavoro dei terreni, sfruttandone le risorse agricolo, mediante semina del grano e potatura degli ulivi -; di classe 1971 – che aveva riferito che i fondi Testimone_2
erano lavorati dai suoceri di esso e fino alla loro morte e di aver Pt_1 Pt_2
visto gli appellanti lavorare anch'essi i fondi sin dal 1982 e così pure dopo la morte dei suoceri- ; di classe 1956 – che ha riferito di aver Testimone_3
visto il suocero ( ) lavorare i campi coadiuvato dalla moglie e Pt_4 Per_6
anche gli attori lavoravano e davano una mano -; di classe 1981, Testimone_4
teste di parte convenuta - che aveva riferito che il terreno era occupato dallo zio che aveva gli animali-; di padre di Pt_4 Testimone_5 CP_2
della ditta – che aveva riferito che nel corso di un
[...] CP_2
sopralluogo risalente a tre anni prima rispetto alla deposizione (avvenuta all'udienza del 7 ottobre 2022) aveva rinvenuto sul terreno;
di Pt_1 [...]
, teste di parte convenuta, - che aveva riferito di aver prestato Testimone_6
attività professionale in favore della ditta SY e Andreè con ultimo sopralluogo nell'anno 2010 e di non aver potuto, nell'occasione, accedere ai fondi poiché lato mare vi era un cancello che dava ingresso ad un complesso residenziale collegato al terreno, che vi era un accesso carrabile e la società non aveva le chiavi di detto cancello che era spesso chiuso ed aveva riferito che nell'occasione erano entrati dalla strada statale 18- ; di – che CP_8
aveva riferito che il terreno è coltivato-; di – che aveva riferito Testimone_7
di essere stato bloccato dai Carabinieri-.
Sostenevano che le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, deponevano per un possesso in capo agli attori dimostrato almeno a decorrere
19 da 1982, unitamente ai loro suoceri, deceduti nel 2014- 2015 con un possesso caratterizzato dalla coltivazione del fondo, dalla pulizia dello stesso, dall'aratura. Sostenevano di aver dimostrando così, con specifici atti, di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario.
§ 6.2– Con il secondo motivo titolato: << Omessa valutazione di un documento decisivo, prodotto in atti e rilevante ai fini della decisione. capo 2 della gravata sentenza.>> lamentavano che il Tribunale non avesse considerato che cl. 1936, debitamente autorizzata dal Parte_9
giudice tutelare (versando in amministrazione di sostegno), aveva rinunciato ad ogni diritto in favore di essi e avendo riconosciuto che gli Pt_1 Pt_2
stessi si occupavano dei fondi da oltre quarant'anni; ragione per cui essi attori avevano rinunciato all'azione nei confronti della predetta. Imputavano al primo giudice di non aver esaminato tale documento il cui contenuto era rappresentativo del possesso pacifico di essi istanti.
§ 7. – l'analisi dei motivi di gravame
§ 7.1 – Il primo motivo è inammissibile
Osserva la Corte che il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione di prime cure nella quale il Tribunale, dopo aver evidenziato che gli attori sono coniugi delle comproprietarie dei fondi oggetto di causa,
cl. 1961 e essendo esse figlie di Controparte_3 Controparte_4
e e che tanto << integrerebbe una Persona_5 Parte_10
fattispecie possessoria anomala>>, esplicitava che i testi avevano riferito che i suddetti e lavoravano i fondi e la Persona_5 Parte_10
presenza sui terreni da parte dei loro generi – essendo i mariti delle figlie – trovava spiegazione, agevole e plausibile, in una forma di << detenzione qualificata proprio dai rapporti familiari, sicché l'utilizzo del fondo anche da parte degli attori deve intendersi piuttosto frutto di mera tolleranza da parte
20 dei possessori e anche da parte degli altri comproprietari, in quanto tutti parenti del medesimo.>> CP_3
Osserva la Corte che tale motivazione - che bene esplicita che la relazione di fatto con la res sia avvenuta, in un contesto familiare, da parte dei generi per mera tolleranza da parte dei suoceri coltivatori e con la tolleranza dei restanti comproprietari, tutti familiari di – non risulta minimamente Persona_5
considerata e censurata nel motivo in esame che si limita a riproporre la tesi difensiva che il possesso utile ad usucapire sussista stante la accertata presenza sul fondo da parte degli attori. La circostanza dedotta in prime cure e dimostrata per mezzo della prova testimoniale si è rivelata inidonea all'accoglimento della domanda non avendo gli attori fornito la prova dirimente di un possesso uti dominus allorché, acclarato che la coltivazione dei campi era avvenuta in un contesto familiare, la presenza sui fondi andava ricondotta a tolleranza e difettata la prova circa un atto di interversione del possesso.
A tale prima ratio decidendi il Tribunale ne ha fatto seguire una seconda, a commento degli atti di utilizzo dei fondi, per affermare che le condotte descritte di coltivazione dei campi, di semina, di aratura, di pulizia dei fondi non erano in grado di esprimere che l'attività suddetta fosse idonea a realizzare l'esclusone di terzi dal godimento del bene, che << costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà>>.
Osserva la Corte che anche tale passo motivazionale non risulta attinto da specifico motivo di gravame.
§ 7.2 – Il secondo motivo è infondato
Gli appellanti censurano la mancata valutazione della scrittura privata intercorsa tra essi istanti e cl. 1936 quale erede di Controparte_3 Per_1
21 deceduto l'8 luglio 1977 con cui rinuncia ad ogni diritto sui fondi Per_1
intestati al padre in favore di e . Pt_2 Pt_1
Osserva la Corte che il Tribunale non ha omesso la valutazione delle restanti prove avendo motivato che ogni ulteriore elemento diveniva superfluo una volta acclarato che non vi era prova del possesso ventennale in mancanza di atto di interversione del possesso in una relazione con la res avvenuta per tolleranza dei comproprietari in un contesto di rapporti familiari.
La decisione è conforme alla documentazione in atti.
nato il [...] era coniugato con Persona_9 Per_10
nata il [...] ed ha avuto tre figli, Maria, nata il 7 aprile
[...]
1926, nato il [...] (padre di cl. 1961 e di Per_4 CP_3
e nata il [...]. è Controparte_4 CP_3 CP_9
coniugata con dal quale ha avuto due figli, , Testimone_4 CP_1
costituito in giudizio e evocato in giudizio e rimasto contumace. CP_5
I generi di hanno coadiuvato i suoceri nella coltivazione dei Persona_11
campi e, difettando un atto di interversione del possesso, rimane irrilevante che una sola delle parti in causa, discendente dell'originario intestatario catastale dei beni, abbia pattiziamente rinunciato ai suoi diritti sul fondo essendo l'onere della prova circa la sussistenza di tutti i requisiti del possesso ad usucapionem a carico di parte attrice.
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – le spese di lite
Gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese de presente grado di giudizio in favore di di e di Controparte_2 Controparte_2 [...]
in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza. Esse CP_1
vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa
22 (fino a € 5.200,00) nei valori medi. Nulla per le spese del grado in favore di cl. 61, di e di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
che non hanno svolto attività defensionale.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare, in solido tra loro, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di di
[...] Parte_2 Controparte_2
, di , di cl. 61, di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
e di , gli ultimo quattro sia in Controparte_4 Controparte_5
proprio che quali eredi di cl. 1936, contro la sentenza resa Controparte_3
tra le parti dal Tribunale di Paola n. 883/2023 pubblicata in data 24/11/2023, ogni contraria istanza, eccezione e dedizione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di cl. 61, di Controparte_3 [...]
e di;
Controparte_4 Controparte_5
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di e di Controparte_2 Controparte_1
che liquida in € 2.915,00 per compensi, ciascuno, oltre
[...]
rimborso forfetario ed accessori di legge;
4. nulla per le spese di lite in favore di cl. 61, di Controparte_3
e di;
Controparte_4 Controparte_5
23 5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti in solido l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv.to Michele Rizzo in C.F._2
virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Cetraro (CS) via
Indipendenza n. 3;
APPELLANTI
E
1 (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv.to Giuseppe De Luca in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza, via Medaglie d'oro n. 37;
APPELLATO
(p. Iva Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to
FF SI GR in forza della procura rilasciata su separato foglio congiunto ex art. 83 c.p.c. alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza al viale Giovanni e Francesca Falcone n. 102,
APPELLATO
NONCHE' cl. 1961, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
APPELLATI-CONTUMACI
cl. 1936; Controparte_3
DECEDUTA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 883/2023 del Tribunale di Paola pubblicata in data 24/11/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<
1. e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda al fine ottenere pronuncia dichiarativa di
[...]
usucapione dei terreni – su uno dei quali insiste anche un fabbricato rurale – ubicati in BO, fraz. Di Cittadella del Capo e meglio censiti al NCT del
2 medesimo Comune al foglio di mappa 31, particella 1834 (in ditta a Per_1
nonché al foglio di mappa 31, particella 1837 (in ditta a
[...] [...]
), unitamente al fabbricato rurale posto Controparte_2
nella superficie della particella 1837 e allibrato in catasto con particella 267
(in ditta e al relitto stradale sito al foglio di mappa 31, Persona_1
particella 1832. 1.1. A sostegno della domanda, le parti attrici deducono: i) di aver esercitato il possesso indisturbato per oltre un ventennio dei terreni sopra identificati, dal momento che da oltre 30 anni sono stati abbandonati dai relativi intestatari catastali e dai loro eredi;
ii) di aver coltivato i fondi e di aver percepito i relativi frutti come se fossero proprietari;
iii) di aver maturato ogni altro requisito richiesto per la pronuncia dichiarativa di usucapione. Concludono, quindi, perché venga dichiarata l'intervenuta usucapione sui terreni oggetto di causa. Con memoria ex art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c., deducono inoltre di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con (cl. 1936) – nelle more tutelata da amministratore di Controparte_3
sostegno – con la quale è stata concordata la rinuncia ad opporsi alla richiesta usucapione in relazione alla quota di pertinenza dei beni oggetto di causa.
1.2. nel contestare le avverse doglianze, deduce che le Controparte_1
parti attrici e sono rispettivamente coniugi delle convenute Pt_1 Pt_2
(cl. 1961) e e che, pertanto, lo Persona_2 Persona_3
sfruttamento dei terreni è avvenuto a mero titolo di detenzione. Deduce, inoltre, che le parti attrici non hanno mai esercitato il possesso utile all'accertamento dell'usucapione, dal momento che il terreno è stato frequentato e coltivato prima dal solo – originario Persona_1
intestatario catastale – e poi dai suoi figli Maria, e , CP_6 Per_4
quest'ultimo padre delle convenute e ed infine CP_3 Controparte_4
da figlio di . Conclude quindi, per il Controparte_1 Parte_3
rigetto della domanda 1.3. Si è altresì costituita in giudizio la società
[...]
che deduce anch'essa la Controparte_2
3 circostanza per la quale le parti attrici e sono rispettivamente Pt_1 Pt_2
coniugi delle convenute (cl. 1961) e Persona_2 Persona_3
il che integrerebbe una fattispecie possessoria anomala. Deduce,
[...]
inoltre, che il terreno di cui trattasi è di proprietà della società e che nel corso degli anni diverse persone si sono avvicendate nel suo sfruttamento per mera tolleranza della società. Conclude quindi, per il rigetto della domanda. 1.4.
Il procedimento, nella contumacia di (cl. Controparte_5 Controparte_3
1961), (cl. 1936) e di , è stato Controparte_3 Controparte_4
istruito per il tramite di prova testimoniale ed è stato deciso con sentenza contestuale, previo ordine del giudice alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Paola con sentenza n. 883/2023 così statuiva: < Rigetta la domanda. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA
e IVA, se dovuta, in favore di e in € 2552,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore di
[...]
- Controparte_2
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<<
2. La rinuncia all'azione nei confronti di (classe 1936) deve dichiararsi Controparte_3
inammissibile, dal momento che è stata formulata in udienza dall'avv.
Spaccarotella, peraltro in sostituzione dell'avv. Michele Rizzo e senza l'esibizione di alcuna procura speciale. La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, per la quale il procuratore costituito era munito del relativo potere, almeno stando al tenore della procura posta a margine dell'atto di citazione, è atto esclusivo della parte e non del difensore, perché ha contenuto dispositivo del relativo diritto di azione sul piano sostanziale, onde non poteva che essere formulata dalla parte o dal procuratore medesimo munito di mandato speciale con specifico oggetto 3. Nel merito, la domanda
è infondata e va respinta, per le ragioni che seguono.
3.1. Il possesso
4 costituisce una situazione giuridica soggettiva attiva che, secondo la definizione normativa, si sostanzia nel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale
(cfr. art. 1141 cod. civ.). Il possessore esercita, dunque, un potere immediato sulla cosa e si comporta come se di essa fosse proprietario o titolare di altro diritto reale. Tale potere immediato presuppone un atto di impossessamento, che si realizza o mediante la consegna oppure mediante apprensione materiale unilaterale della cosa. Poiché il possesso costituisce una situazione di fatto anche contrapponibile alla situazione di diritto (dominicale o di altro diritto reale) deve escludersi che possano costituire la base per l'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza, ad iniziare dalla stessa immissione unilaterale (cfr. art. 1144 cod. civ.). La tolleranza si caratterizza per la transitorietà, la saltuarietà e il contegno (permissivo) dell'avente diritto. Tra gli effetti più rilevanti del possesso pacifico (ossia conseguito senza spoglio), pubblico (e quindi non clandestino), ininterrotto per un certo periodo di tempo vi è l'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario (per usucapione). Il possesso utile per usucapire deve essere, altresì, inequivoco, nel senso che non si deve ingenerare nei terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato di esercitare in fatto il potere sulla cosa. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte «al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di
5 merito» [cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006 (Rv. 588976
- 01); Cass. civ. Sez. 2, ordinanza n. 17880 del 03/07/2019 (Rv. 654466 -
01)].
3.2. Nel caso che ci occupa deve innanzitutto escludersi che gli odierni attori abbiano esercitato un possesso ultraventennale sul fondo del quale rivendicano l'intervenuto acquisto per usucapione. Il teste
[...]
, indicato da parte attrice ed escusso in data 17/12/2021, ha riferito Tes_1
di non ricordare con precisione da quanto tempo, prima del 2016, ha constatato la presenza sul posto dei soli signori e e ha però Pt_1 Pt_2
aggiunto trattarsi “una decina di anni senz'altro”, ma non di più. L'altro teste indicato da parte attrice, ha riferito, invece, che Testimone_2
questo terreno era utilizzato da due vecchietti, ( ) e Pt_4 Persona_5
, che erano i suoceri di e “a partire Per_6 Parte_2 Parte_1
dal 1982 e fino alla loro morte, circa 7/8 anni fa”. Su questo terreno, sempre secondo tale testimone, “anche e erano presenti […] prima era Pt_1 Pt_2
proprio ad arare il terreno con le vacche. Poi, venne utilizzato un Pt_4
trattore guidato da o dal figlio di , che si chiama ”. Pt_1 Pt_1 Per_4
Anche il teste sempre indicato da parte attrice, ha Testimone_3
riferito: “su questo terreno ci ho visto i suoceri di e . Ricordo Pt_1 Pt_2
che molti anni fa lavoravo come geometra per una ditta che vinse l'appalto per la realizzazione della strada che costeggia questo lotto di terreno. Il suocero di , che si chiamava , lo coltivava e mentre Pt_1 Parte_5
facevamo questi lavori ci raccomandò di rispettare i confini. Il terreno era coltivato da e da sua moglie, che si chiamava con cognome Pt_4 Per_6
(forse) Anche e li aiutavano”. Per_7 Parte_1 Parte_2
Già dalle testimonianze in questione (ed escludendo ogni valutazione sulle altre testimonianze, perché superflua alla luce della non concludenza di quelle favorevoli a parte attrice) si desumerebbe che solo dopo la morte di e di , gli attori avrebbero preso a possedere Persona_8 Per_6
in via esclusiva questo fondo e l'evento in questione è collocato in un arco
6 temporale inferiore a dieci anni, onde non vi è in capo agli attori alcun possesso ultraventennale. Per il periodo precedente alla morte dei suoceri degli attori, in ordine ai quali, è bene precisarlo, alcuna accessione nel possesso è stata nemmeno dedotta, il possesso degli attori non né esclusivo né univoco. I testimoni hanno, infatti, riconosciuto come remoti possessori proprio i signori (detto o e Per_4 Pt_4 Pt_6 CP_3 Per_6
suoceri degli attori, sicché la presenza di questi ultimi sul terreno non può apprezzarsi in termini di esclusività, perché condivisa con altri (che peraltro sono i de cuius delle rispettive consorti, odierne convenute). Né tantomeno la situazione di possesso degli attori può essere intesa come inequivoca, perché l'utilizzo del fondo può trovare agevole e anzi più plausibile spiegazione (in mancanza di prova di atti di interversione nel possesso) in una forma di detenzione qualificata proprio dai rapporti familiari, sicché
l'utilizzo del fondo anche da parte degli attori deve intendersi piuttosto frutto di mera tolleranza da parte dei possessori e degli altri comproprietari, in quanto tutti parenti diretti del medesimo. D'altra parte, gli atti CP_3
indicati a dimostrazione del possesso uti dominus non sono idonei allo scopo.
La coltivazione del fondo, come anche la pulizia, la manutenzione e la raccolta dei frutti costituiscono attività che sono pienamente compatibili con una relazione materiale col bene fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza e non esprimono un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà [Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022
(Rv. 663640 - 01)]; onde deve escludersi che, solo per aver posto in essere simili condotte, gli attori possano essere considerati come possessori animo domini. Peraltro, non vi è nemmeno prova che la recinzione posta su taluni lati del fondo sia stata da loro realizzata, onde non vi è alcun elemento che possa anche solo indiziare un intento di esclusione degli altri comproprietari e degli odierni convenuti dal godimento del bene.
4. Le spese seguono la
7 soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia.>>
§ 4. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
formulando due motivi di gravame di seguito illustrati. Spiegavano domanda di inibitoria e rassegnavano le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: in VIA PREGIUDIZIALE, E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della
Sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
883/2023 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Civile, Giudice Dott.
MA RE nell'ambito del giudizio N.R.G. 1715/2017, pubblicata in data 24.11.2023, notificata il 29.12.2023 dalla Controparte_2
a mezzo del procuratore costituito Avv. FF
[...]
SI GR, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Dichiarare, in accoglimento della domanda e disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
e proprietari del seguente terreno di Parte_1 Parte_2
complessivi mq 4.680, sul quale insiste un fabbricato rurale, ubicato in
BO ( CS) frazione di Cittadella del Capo Via San Pietro così individuato catastalmente, a seguito di frazionamento approvato dall'Agenzia delle
Entrate di Cosenza – l'ufficio del Territorio -in data 9-7-2016 del a) terreno al Foglio di Mappa n. 31, p.lla n. 1834 della superficie di mq.
1.950 in ditta
a , b) terreno al Foglio di Mappa n. 31, p.lla n. 1837 della Persona_1
superficie di mq.
2.456 in ditta a Controparte_2
c) fabbricato rurale, all' interno della p.lla 1837. con p.lla n. 267 della
[...]
superficie di mq. 160 in ditta a , d) Foglio di Mappa n. 31, Persona_1
p.lla n. 1832 della superficie dì mq. 105, relitto stradale, con ordine agli
8 uffici competenti di provvedere alle trascrizioni e volture di legge e con ogni altra consequenziale statuizione di legge condannare, quello tra i convenuti che si dovesse opporre alle domande, al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti 11el presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IV A e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.>>
§ 4. 1– Si costituiva in data 20 marzo 2024 per chiedere Controparte_1
la declaratoria di inammissibilità dell'inibitoria o il rigetto e per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:
difensive del presente grado di giudizio.>>
§ 4. 2– Si costituiva in data 12 giugno 2024 Controparte_2
per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti
[...]
conclusioni: < «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, confermare la sentenza n. 883/2023 del Tribunale di Paola resa in data 24 novembre 2023 e depositata nel medesimo giorno nella causa promossa da e Parte_7 [...]
contro oltre altri, Pt_2 Controparte_2
rigettando conseguentemente tutte le domande ex adverso riproposte in appello perché inammissibile e infondato;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente giudizio.>>
9 § 4. 3 – cl. 1936, cl. 1961, Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
e non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_5
§ 4.4 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, del 13 giugno 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, rilevava con apposita ordinanza il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei confronti di cl. 1936 risultando la stessa Controparte_3
deceduta. Ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della predetta assegnando il termine perentorio del 30.09.2024 e rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 9 gennaio 2025 riservando i provvedimenti sull'inibitoria in esito alla valida costituzione del contraddittorio nella fase di gravame.
§ 4.5 – il consigliere istruttore all'udienza del 9 gennaio 2025 premesso che :<< l'appellante con le note depositate l'8.1.2025 ha chiesto un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni non insistendo per come era suo onere nella richiesta di inibitoria della sentenza impugnata, avanzata con l'atto di appello e, dunque, rinunciando alla stessa;
rilevato che non risulta integrato il contraddittorio nel termine assegnato con l'ordinanza del
28.6.2024 nei confronti degli eredi di cl.1936 (risulta infatti Controparte_3
nuovamente prodotto l'atto di appello già notificato a Parte_8
(cl. 1961), e
[...] Controparte_3 Controparte_5 [...]
, convenuti in proprio e non in qualità di eredi della defunta CP_7
cl. 1936); rilevato che al mancato rispetto del termine Controparte_3
assegnato per l'integrazione del contraddittorio potrebbe conseguire l'inammissibilità dell'appello; ritenuto opportuno che le parti deducano sul punto;
>> rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2025, che veniva sostituita con il deposito di note scritte di trattazione.
§ 4.6 – all'udienza del 13 marzo 2025 il consigliere istruttore premesso che: <potendo conseguire l'inammissibilità dell'appello al mancato rispetto del
10 termine, già assegnato, per l'integrazione del contraddittorio, è necessario che anche in odine all'istanza di rimessione in termini avanzata dagli appellanti con le note di udienza del 13.3.2025 si pronunci il collegio>> provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 18 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.7 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
In particolare, gli appellanti hanno insistito nella concessione dell'inibitoria, nella rimessione in termini in relazione alla posizione di Controparte_1
- ove ritenuta nulla la notifica presso il difensore dell'atto di notificazione dell'atto di appello quale erede di cl. 1936-.; Controparte_3
nell'accoglimento del gravame. L'appellata formulava, in CP_2
aggiunta a quelle già rese, le seguenti conclusioni di carattere preliminare:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei termini indicati dalla Corte.>>
L'appellato evidenziava di essere costituito in proprio Controparte_1
nel giudizio di gravame e di non aver ricevuto entro il termine perentorio assegnato dal presidente istruttore alcun atto di citazione in appello in cui veniva evocato quale erede di cl. 1936. Chiedeva < Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, dichiarare la inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte con ordinanza del 28.06.2024.- In ogni caso, rigettare l'inammissibile ed infondato gravame e, quindi, confermare
11 integralmente la sentenza n. 883/2023 del Tribunale di Paola, con la condanna degli appellanti e al pagamento Parte_1 Parte_2
di spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.>>
§ 4.8 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte gli avvocati De Luca e GR.
§ 4.9 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – le questioni preliminari
§ 5.1– la questione di inammissibilità dell'impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Controparte_3
cl. 1936 – già evocati nel presente grado in proprio – entro il termine perentorio del 30 settembre 2024
Osserva la Corte che il contraddittorio nella fase di gravame è integro essendo gli eredi di cl. 1936 già evocati nel presente grado in proprio. Controparte_3
Giova premettere che cl. 1936 evocata nel giudizio di primo Controparte_3
grado era rimasta contumace. Evocata in appello, la relata di notifica ne attestava il decesso ed il presidente istruttore ordinava agli appellanti di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi entro il termine perentorio del 30 settembre 2024 a cui gli stessi non ottemperavano avendo accertato, previa acquisizione dei certificati storici di famiglia, che gli eredi di cl. 36 risultavano già evocati nel Controparte_3
presente grado nelle persone di , Controparte_4 Controparte_3
cl. 1961, e . Di tanto davano notizia Controparte_1 Controparte_5
con la prodizione documentale versata nel fascicolo telematico in data 12 settembre 2024.
Si osserva, sempre in fatto, che gli appellanti hanno così esplicitato: <<
Questa difesa, pertanto, a seguito di opportune ricerche presso il Comune di 12 BO e nel prendere atto che gli eredi superstiti della defunta CP_3
(classe 1936) fossero sempre ed esclusivamente i sigg.ri
[...] [...]
, (classe 1961) e CP_1 Controparte_5 Controparte_3 [...]
il primo costituitosi nel giudizio di secondo grado a Controparte_4
differenza degli ultimi tre, già contumaci nel primo grado di giudizio, depositava telematicamente certificati storici di famiglia attestanti la qualità di eredi superstiti dei sigg.ri suddetti e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, ritenendo all'uopo il disinteresse delle predette parti, già citate in proprio, a costituirsi quali eredi della defunta Dunque, a Controparte_3
seguito del provvedimento della Corte d'Appello in data 16.01.2025, gli appellanti, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Corte e ad abudantiam nonché al fine di garantire una effettiva e regolare instaurazione del contraddittorio, notificavano l'atto introduttivo del giudizio del 21.01.2025 alle parti già citate in proprio e tutti nella loro qualità di eredi della defunta
(classe 1936) per la prossima udienza del 13.03.2025, Controparte_3
allegando all'uopo altresì provvedimento reso dalla Corte d'Appello, già in atti. L'atto, dunque, veniva regolarmente notificato a: Controparte_4
nella sua qualità di erede, in data 7.02.2025;
[...] Controparte_3
(classe 1961), nella sua qualità di erede, in data 5.02.2025; a CP_5
nella sua qualità di erede in data 30.01.2025; a
[...] Controparte_1
già costituitosi in proprio, nella sua qualità di erede, sia presso
[...]
l'indirizzo conosciuto di residenza in Sangineto, via Le Crete, in data
28.01.2025, tornato indietro per irreperibilità del destinatario, sia presso il suo procuratore domiciliatario, Avv. Giuseppe De Luca, costituito nel giudizio di secondo grado per rappresentarlo in proprio, all'indirizzo pec di quest'ultimo ai sensi della Legge 53/1994. >>
Emerge, da quanto appena esposto, che le notifiche agli eredi in proprio
, cl. 1961 e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
risulta effettuata in data 30 gennaio – 7 febbraio 2025 e quindi
13 successivamente allo scadere del termine perentorio del 30 settembre 2024 concesso dal Presidente istruttore e, nei confronti di con Controparte_1
notifica alla persona fisica non andata a buon fine, stante l'irreperibilità presso l'indirizzo conosciuto e risulta eseguita presso il difensore costituito nel presente giudizio. Gli appellanti hanno chiesto, ove ritenuta la nullità di detta notifica presso il difensore, di essere autorizzati al rinnovo alla parte.
Tanto premesso, osserva la Corte che una volta accertato - con la produzione documentale dei certificati storici di famiglia dei soggetti coinvolti versata nel fascicolo telematico in data 12 settembre 2024 - che tutti gli eredi di cl. 1936 erano già stati evocati in giudizio nel presente grado, Controparte_3
sebbene in proprio, l'ordine di integrazione del contraddittorio diveniva superfluo dovendo trovare applicazione il principio di diritto enunciato da
Cass. n. 1613/2003: < contraddittorio, in sede di merito, nei confronti dell'erede della parte defunta nel corso del giudizio, la circostanza che detto erede sia già costituito con comparsa, ancorché in proprio, rende superflua una nuova notificazione della citazione, in considerazione della conoscenza diretta di quel provvedimento
(In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha considerato legittima la pronuncia della Corte d'appello, che aveva confermato il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio, per la mancata integrazione del contraddittorio, ordinata dal Tribunale, in quanto le convenute si erano costituite e - pur avendo partecipato al giudizio "in proprio" - avevano conosciuto il contenuto dell'atto introduttivo e l'attrice, pur non ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio, aveva chiaramente manifestato la volontà di estendere la propria domanda a loro, anche in tale qualità).>>
Trattasi di principio consolidato avendone la Suprema Corte dato continuità con le pronunce n. 13411/2008; n. 6844/2012 e più recentemente Cass.
n.3391/2023 che ha confermato sul punto la decisione assunta da questa Corte
14 territoriale: << nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere>> La pronuncia si segnala per aver dato continuità al principio anche per l'ipotesi in cui l'erede, già evocato in giudizio nel grado d'appello in proprio, sia rimasto in detto grado contumace come qui è avvenuto per cl. 61, Controparte_3 [...]
e La Suprema Corte, invero, in Controparte_4 Controparte_5
motivazione ha chiarito: < morte di una delle parti, nel corso del giudizio, determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, indipendentemente dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale;
e considerato, dall'altro lato, il consolidato orientamento di questa Corte (prevalso a partire da Cass, Sez. Un., 28/07/2005, n. 15783) secondo cui, quando uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nel caso di specie, la morte della parte) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art.300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati (Cass. 04/04/2013, n.8194; Cass.
27/09/2018, n. 23189; Cass. 17/05/2022, n. 15826). La correttezza dei rilievi in forza dei quali gli eredi di (...) in posizione di litisconsorzio necessario processuale, avrebbero dovuto essere citati personalmente e singolarmente nel giudizio di appello, senza che potesse attribuirsi importanza, in senso
15 contrario, alla mancata dichiarazione o notifica della morte della parte nel precedente grado di giudizio, non implica, tuttavia, l'esattezza della ulteriore argomentazione secondo cui, nella concreta fattispecie integratasi nella vicenda in esame, i medesimi eredi di (…) avrebbero dovuto ricevere una specifica citazione in tale qualità. Essi, infatti, si erano già costituiti nel giudizio di appello (o, comunque, anche quando non costituititi - come nel caso di (..) -, erano stati, per quanto sopra evidenziato, debitamente evocati nel giudizio medesimo) nella diversa qualità di eredi di (...) talché, per un verso, erano già state soddisfatte le esigenze di integrazione del contraddittorio poste a fondamento della situazione di litisconsorzio necessario processuale;
per altro verso, era stata altresì soddisfatta l'esigenza, di cui è espressione la regola dell'art. 328 cod. proc. civ., di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti a seguito degli eventi verificatisi nelle more del primo grado di giudizio.
In tale situazione, posto che gli eredi di (…) erano già a conoscenza dell'atto di appello rivolto contro di loro ed erano stati messi nelle condizioni di esercitare validamente ed efficacemente il loro diritto di difesa rispetto a tale atto, ove il giudice di appello avesse ordinato al procuratore dell'appellante di rinnovare ulteriormente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio agli eredi di (..), tale decisione si sarebbe rivelata superflua (e, pertanto, inutile e defatigatoria) ai fini dell'attuazione del principio del contradditorio e, invece, lesiva del diverso principio della ragionevole durata del processo. Appare dunque legittima la decisione della Corte territoriale, la quale, attuando il corretto contemperamento dei diritti processuali di rilevanza costituzionale
(art.111, sesto comma, Cost.), ha esteso alla fattispecie in esame, mediante espresso richiamo alla pronuncia di questa Corte 4 febbraio 2003, n. 1613, il principio ivi enunciato in ordine all'ipotesi in cui, nel giudizio di merito,
l'integrazione del contraddittorio, a seguito della morte della parte, sia stata ordinata nei confronti dell'erede già costituito con comparsa, sia pure in
16 proprio: nella fattispecie, in esame, infatti, analogamente a quella considerata nella pronuncia di legittimità richiamata, la conoscenza diretta dell'atto processuale da parte dei destinatari, avrebbe reso superflua una nuova notificazione della citazione. La decisione, stante il rapporto di analogia tra le fattispecie considerate, appare perfettamente conforme al principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale" (Cass.23/05/2008, n.13411; Cass.
07/05/2012, n.6844). A questo principio occorre dare continuità, con la precisazione che esso trova operatività non solo allorché il soggetto, nei cui confronti debba essere integrato il contraddittorio, sia già costituito, in proprio o nella qualità di erede di altra parte venuta meno, ma anche nell'ipotesi in cui sia stato regolarmente citato in tale qualità e sia restato contumace, giacché anche in tal caso la parte in senso sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata messa nella condizione di potersi validamente difendere da essa. Nella fattispecie, dunque, l'esclusione della necessità di integrazione del contraddittorio valeva anche per (…), appellata contumace, non potendo trarsi argomento, in senso contrario, dalla disciplina contenuta negli artt. 292 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ., che è stata impropriamente richiamata nel ricorso principale;
tale disciplina, infatti, regola la notificazione e comunicazione al contumace degli atti processuali posti in essere dal giudice o dalle parti successivamente alla declaratoria di contumacia (e trova fondamento nell'attitudine degli atti e dei provvedimenti di incidere, o meno, sui diritti sostanziali controversi e di comportare un radicale mutamento della preesistente situazione processuale:
Cass.16/03/2004, n. 5341; Cass.24/05/2018, n. 13015; Cass. 19/09/2022, n.
17 26800) non anche di quelli - come la citazione introduttiva - di cui la parte ha avuto conoscenza diretta prima della dichiarazione di contumacia, la quale sia seguita proprio alla mancata costituzione in giudizio in esito a quella conoscenza.>>
Va quindi disattesa l'eccezione di inammissibilità sopravvenuta del gravame per mancata integrazione del contraddittorio trattandosi di ordine superfluo risultando tutti gli eredi di cl. 1936 già evocati in giudizio, Controparte_3
in proprio con l'originario atto di citazione in appello – rimanendo irrilevante che vi sia stata costituzione o la parte sia rimasta contumace - ed essendo rilevante il solo rilievo che, tutte le suddette parti sostanziali, per effetto della notificazione dell'atto di appello sono state messe in condizione di potersi validamente difendere in relazione alla domanda di usucapione che attinge i fondi oggetto di causa. (così recentemente anche Cass. n. 14668/2025)
§ 5.2– Va quindi dichiarata la contumacia di cl. 61, di Controparte_3 [...]
e di ritualmente evocati in giudizio e Controparte_4 Controparte_5
rimasti contumaci.
§ 6. – i motivi di gravame
§ 6.1– Con il primo motivo titolato: <illogicità della motivazione sui capi
(3-3.1-3.2) relativi alla ritenuta esclusione degli appellanti dall'aver esercitato un possesso ultraventennale sul fondo del quale rivendicano l'intervenuto acquisto per usucapione. Violazione degli artt. 2727 e
2729 cod. civ. sulla valutazione ed interpretazione della prova per presunzioni. Violazione d e l l ' a r t . 1146 c o d . c i v . e s u l l a n o n c o n s i d e ra t a m aturata successione nel possesso.>> gli appellanti lamentano che il Tribunale ha errato nell'aver emesso pronuncia di rigetto della domanda per avere escluso che essi e avessero esercitato un possesso Pt_1 Pt_2
ultraventennale del fondo. Sostenevano, per un verso, che l'esatta individuazione e consistenza del terreno era dimostrata dalla relazione di 18 consulenza redatta dal geom. prodotta in atti unitamente alle Testimone_1
planimetrie catastali, alle visure catastali e dall'ampia documentazione fotografica. Quanto all'esercizio del possesso con animus e corpus possidendi richiamavano le testimonianze del consulente – che aveva Testimone_1
riferito di essere stato incaricato da essi appellanti di effettuare il frazionamento del terreno posseduto;
di aver sempre visto i predetti intenti al lavoro dei terreni, sfruttandone le risorse agricolo, mediante semina del grano e potatura degli ulivi -; di classe 1971 – che aveva riferito che i fondi Testimone_2
erano lavorati dai suoceri di esso e fino alla loro morte e di aver Pt_1 Pt_2
visto gli appellanti lavorare anch'essi i fondi sin dal 1982 e così pure dopo la morte dei suoceri- ; di classe 1956 – che ha riferito di aver Testimone_3
visto il suocero ( ) lavorare i campi coadiuvato dalla moglie e Pt_4 Per_6
anche gli attori lavoravano e davano una mano -; di classe 1981, Testimone_4
teste di parte convenuta - che aveva riferito che il terreno era occupato dallo zio che aveva gli animali-; di padre di Pt_4 Testimone_5 CP_2
della ditta – che aveva riferito che nel corso di un
[...] CP_2
sopralluogo risalente a tre anni prima rispetto alla deposizione (avvenuta all'udienza del 7 ottobre 2022) aveva rinvenuto sul terreno;
di Pt_1 [...]
, teste di parte convenuta, - che aveva riferito di aver prestato Testimone_6
attività professionale in favore della ditta SY e Andreè con ultimo sopralluogo nell'anno 2010 e di non aver potuto, nell'occasione, accedere ai fondi poiché lato mare vi era un cancello che dava ingresso ad un complesso residenziale collegato al terreno, che vi era un accesso carrabile e la società non aveva le chiavi di detto cancello che era spesso chiuso ed aveva riferito che nell'occasione erano entrati dalla strada statale 18- ; di – che CP_8
aveva riferito che il terreno è coltivato-; di – che aveva riferito Testimone_7
di essere stato bloccato dai Carabinieri-.
Sostenevano che le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, deponevano per un possesso in capo agli attori dimostrato almeno a decorrere
19 da 1982, unitamente ai loro suoceri, deceduti nel 2014- 2015 con un possesso caratterizzato dalla coltivazione del fondo, dalla pulizia dello stesso, dall'aratura. Sostenevano di aver dimostrando così, con specifici atti, di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario.
§ 6.2– Con il secondo motivo titolato: << Omessa valutazione di un documento decisivo, prodotto in atti e rilevante ai fini della decisione. capo 2 della gravata sentenza.>> lamentavano che il Tribunale non avesse considerato che cl. 1936, debitamente autorizzata dal Parte_9
giudice tutelare (versando in amministrazione di sostegno), aveva rinunciato ad ogni diritto in favore di essi e avendo riconosciuto che gli Pt_1 Pt_2
stessi si occupavano dei fondi da oltre quarant'anni; ragione per cui essi attori avevano rinunciato all'azione nei confronti della predetta. Imputavano al primo giudice di non aver esaminato tale documento il cui contenuto era rappresentativo del possesso pacifico di essi istanti.
§ 7. – l'analisi dei motivi di gravame
§ 7.1 – Il primo motivo è inammissibile
Osserva la Corte che il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione di prime cure nella quale il Tribunale, dopo aver evidenziato che gli attori sono coniugi delle comproprietarie dei fondi oggetto di causa,
cl. 1961 e essendo esse figlie di Controparte_3 Controparte_4
e e che tanto << integrerebbe una Persona_5 Parte_10
fattispecie possessoria anomala>>, esplicitava che i testi avevano riferito che i suddetti e lavoravano i fondi e la Persona_5 Parte_10
presenza sui terreni da parte dei loro generi – essendo i mariti delle figlie – trovava spiegazione, agevole e plausibile, in una forma di << detenzione qualificata proprio dai rapporti familiari, sicché l'utilizzo del fondo anche da parte degli attori deve intendersi piuttosto frutto di mera tolleranza da parte
20 dei possessori e anche da parte degli altri comproprietari, in quanto tutti parenti del medesimo.>> CP_3
Osserva la Corte che tale motivazione - che bene esplicita che la relazione di fatto con la res sia avvenuta, in un contesto familiare, da parte dei generi per mera tolleranza da parte dei suoceri coltivatori e con la tolleranza dei restanti comproprietari, tutti familiari di – non risulta minimamente Persona_5
considerata e censurata nel motivo in esame che si limita a riproporre la tesi difensiva che il possesso utile ad usucapire sussista stante la accertata presenza sul fondo da parte degli attori. La circostanza dedotta in prime cure e dimostrata per mezzo della prova testimoniale si è rivelata inidonea all'accoglimento della domanda non avendo gli attori fornito la prova dirimente di un possesso uti dominus allorché, acclarato che la coltivazione dei campi era avvenuta in un contesto familiare, la presenza sui fondi andava ricondotta a tolleranza e difettata la prova circa un atto di interversione del possesso.
A tale prima ratio decidendi il Tribunale ne ha fatto seguire una seconda, a commento degli atti di utilizzo dei fondi, per affermare che le condotte descritte di coltivazione dei campi, di semina, di aratura, di pulizia dei fondi non erano in grado di esprimere che l'attività suddetta fosse idonea a realizzare l'esclusone di terzi dal godimento del bene, che << costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà>>.
Osserva la Corte che anche tale passo motivazionale non risulta attinto da specifico motivo di gravame.
§ 7.2 – Il secondo motivo è infondato
Gli appellanti censurano la mancata valutazione della scrittura privata intercorsa tra essi istanti e cl. 1936 quale erede di Controparte_3 Per_1
21 deceduto l'8 luglio 1977 con cui rinuncia ad ogni diritto sui fondi Per_1
intestati al padre in favore di e . Pt_2 Pt_1
Osserva la Corte che il Tribunale non ha omesso la valutazione delle restanti prove avendo motivato che ogni ulteriore elemento diveniva superfluo una volta acclarato che non vi era prova del possesso ventennale in mancanza di atto di interversione del possesso in una relazione con la res avvenuta per tolleranza dei comproprietari in un contesto di rapporti familiari.
La decisione è conforme alla documentazione in atti.
nato il [...] era coniugato con Persona_9 Per_10
nata il [...] ed ha avuto tre figli, Maria, nata il 7 aprile
[...]
1926, nato il [...] (padre di cl. 1961 e di Per_4 CP_3
e nata il [...]. è Controparte_4 CP_3 CP_9
coniugata con dal quale ha avuto due figli, , Testimone_4 CP_1
costituito in giudizio e evocato in giudizio e rimasto contumace. CP_5
I generi di hanno coadiuvato i suoceri nella coltivazione dei Persona_11
campi e, difettando un atto di interversione del possesso, rimane irrilevante che una sola delle parti in causa, discendente dell'originario intestatario catastale dei beni, abbia pattiziamente rinunciato ai suoi diritti sul fondo essendo l'onere della prova circa la sussistenza di tutti i requisiti del possesso ad usucapionem a carico di parte attrice.
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – le spese di lite
Gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese de presente grado di giudizio in favore di di e di Controparte_2 Controparte_2 [...]
in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza. Esse CP_1
vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa
22 (fino a € 5.200,00) nei valori medi. Nulla per le spese del grado in favore di cl. 61, di e di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
che non hanno svolto attività defensionale.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare, in solido tra loro, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di di
[...] Parte_2 Controparte_2
, di , di cl. 61, di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
e di , gli ultimo quattro sia in Controparte_4 Controparte_5
proprio che quali eredi di cl. 1936, contro la sentenza resa Controparte_3
tra le parti dal Tribunale di Paola n. 883/2023 pubblicata in data 24/11/2023, ogni contraria istanza, eccezione e dedizione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di cl. 61, di Controparte_3 [...]
e di;
Controparte_4 Controparte_5
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di e di Controparte_2 Controparte_1
che liquida in € 2.915,00 per compensi, ciascuno, oltre
[...]
rimborso forfetario ed accessori di legge;
4. nulla per le spese di lite in favore di cl. 61, di Controparte_3
e di;
Controparte_4 Controparte_5
23 5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti in solido l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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