Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato a seguito di discussione mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 109 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
con l'Avv. CUSA ANNA LISA;
– opponente –
CONTRO
(C.F./P.I. , con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MAIORANA ANTONIO;
– opposta –
E NEI CONFRONTI
C.F. in persona del Prefetto pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
– terzo chiamato –
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza di discussione;
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha spiegato opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 299 2014 0011627 801 000, portata dall'intimazione di pagamento n. 299 2022 9002569948 000, quest'ultima notificatagli il
7.8.2022, per il complessivo credito di € 7.775,63, asseritamente dovuti in forza di sanzioni amministrative irrogate dalla per Controparte_2
titoli emessi senza autorizzazione o provvista, ex l. n. 689/81 e D.lgs. n.
507/1999.
Ha dedotto l'opponente la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, per mancata indicazione delle ragioni in forza delle quali l'ente impositore ha diritto a pretendere il pagamento delle somme oggetto delle sanzioni;
la nullità della cartella per difetto di notifica;
la nullità
dell'atto oggetto d'impugnazione per mancata notifica dell'ordinanza d'ingiunzione, con correlata inesistenza del titolo esecutivo;
la nullità
della cartella per violazione delle previsioni di cui alla l. n. 689/1981; la mancata sottoscrizione del ruolo;
la prescrizione della pretesa creditizia in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto: “in accoglimento della presente
opposizione dichiarare nulla e pertanto priva di effetto alcuno la cartella di
pagamento n. 299 2014 0011627 801 000 portata dall'intimazione di
pagamento n. 299 2022 9002569948 000, notificata il 7 agosto 2022; -
conseguentemente dichiarare non esigibile il credito di € 7.775,63 portato
dall'impugnata cartella”.
Costituendosi in giudizio, (d'ora in Controparte_1
avanti, , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per CP_3
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 109/2023
mancata citazione dell'ente creditore, ha contestato tutte le deduzioni poste a fondamento dell'impugnazione. In particolare, quanto al paventato difetto di motivazione, ha dedotto che la disciplina CP_3
richiamata dall'opponente si applica agli atti amministrativi, e non anche a quelli dell' riscossione, come l'intimazione di pagamento. In CP_4
merito all'omessa notifica della cartella di pagamento
29920140011627801000, l'opposta ha eccepito che il detto atto sarebbe stato notificato in data 11.8.2014 e, successivamente, sarebbe stato oggetto di tre intimazioni di pagamento, n. 29920179002475627000,
emessa in data 03/11/2017; n. 29920179006748771000, notificata in data 08/02/2018 e n. 29920229002569948000, notificata in data
03/08/2022. Con riferimento alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'ordinanza d'ingiunzione del Prefetto di ha CP_2 CP_3
dedotto che l'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata e, in particolare, l'art. 50, DPR 602/1973 non prevede che all'avviso venga allegata copia della cartella di pagamento o di altro atto sottostante a quello opposto. In merito ai motivi d'opposizione relativi alla sussistenza dell'obbligazione dedotta nell'atto opposto e ai fatti sottostanti e precedenti alla consegna del ruolo all'ente di esazione, ha eccepito CP_3
che trattasi di atti ascrivibili alla sfera di competenza dell'ente impositore,
e quindi, come per il motivo riferito alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'ordinanza d'ingiunzione del Prefetto di parte CP_2
opposta ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.
ha sollevato la medesima eccezione anche con riferimento alla CP_3
mancata sottoscrizione del ruolo sottostante alla cartella di pagamento, e
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 109/2023
per le stesse ragioni già rassegnate.
Da ultimo, quanto all'eccepita prescrizione della pretesa creditizia,
parte opposta – oltre ad evidenziare ulteriormente il proprio difetto di legittimazione passiva – ha dedotto che non sarebbe decorso il termine di prescrizione, in applicazione delle normative promulgate durante l'epidemia da “Covid-19”, nonché della Legge Finanziaria 2014, che hanno disposto la sospensione del decorso del termine di prescrizione, in c.d.
con l'art. 2946 c.c. e, più in generale, di aver interrotto il decorso del termine di prescrizione plurime volte con la notifica di atti interruttivi.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare CP_3
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dalla parte
attrice; - ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o
improponibilità della domanda di parte attrice;
- ordinare l'integrazione del
contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore, in Controparte_2
persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- In subordine, differire
l'udienza della prima udienza di comparizione e trattazione e
contestualmente autorizzare l' alla Controparte_1
chiamata nel giudizio dell'Ente creditore, cui la causa è comune, essendo
titolare del diritto di credito oggetto del contendere, e, pertanto, si chiede di
essere autorizzati a chiamare in causa: in persona Controparte_2
del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo - ritenere e dichiarare, in ogni caso,
legittimo l'operato dell' rigettando tutte le Controparte_1
domande avanzate nei suoi confronti e dichiarando il suo difetto di
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 109/2023
legittimazione passiva;
- Per l'effetto, condannare l'opponente e/o l'ente
creditore alle spese di lite, oltre al rimborso forfettario per spese generali,
oltre iva e c.p.a.; - In subordine, in caso di accoglimento delle domande di
parte attrice, dichiarare l'estromissione dell' in Controparte_1
considerazione della sua estraneità rispetto alla vicenda attinente al
procedimento sanzionatorio e, conseguentemente, al merito della titolarità
dei titoli azionati, che resta in capo all'Ente impositore (rectius: creditore)”.
All'udienza del 27.9.2023, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Costituendosi in giudizio, la Controparte_5
ha aderito alle difese svolte da con riferimento
[...] CP_3
alle eccezioni relative alla propria attività di recupero, ivi compresa quella afferente alla mancata sottoscrizione del ruolo e, in ordine alle censure afferenti alla sussistenza del credito e alla correttezza dell'operato dell'Ente impositore, ha contestato quanto dedotto dal . In Parte_1
particolare, in ordine all'asserita omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 1, l. n. 386/1990 – ha prodotto copia sia del provvedimento, che della relativa notifica. In ordine alle eccezioni sollevate in merito alla legittimità del procedimento sanzionatorio, ne ha dedotto l'inammissibilità, in quanto trattasi di eccezioni che avrebbero dovuto essere formulate in sede di opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione e, nel merito, ha eccepito il rispetto del termine di legge nell'emissione del verbale di contestazione, come rappresentato dalla presentazione, da parte del , di scritti difensivi. Quanto Parte_1
all'eccezione di prescrizione esperita dal , la di Parte_1 CP_2
- 5 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 109/2023
ne ha dedotto l'infondatezza, in quanto il termine estintivo non è CP_2
maturato anteriormente alla notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento opposta. Pertanto, la terza chiamata ha chiesto al Tribunale il rigetto dell'opposizione.
La causa viene ora in decisione.
***
L'opposizione è infondata.
Ed invero, ancorché sia ormai pacifico che la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, debba essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa, tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento (D.P.R. n.
602 del 1973 , artt. 12 e 25), ed applicabile anche al caso di specie analogicamente, pur trattandosi di cartelle per sanzioni amministrative,
la Corte di Cassazione ha precisato che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili da un lato nel mettere a conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato e dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva fase contenziosa (cfr. Cass. 16853/2021).
L'atto notificato al contiene l'elencazione sia dell'esposizione Parte_1
debitoria dell'opponente, che delle ragioni per le quali l'esposizione debitoria si è determinata (cfr. doc. “intimazione di pagamento” allegato
- 6 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 109/2023
all'atto di citazione in opposizione), così rispettando l'obbligo di motivazione imposto dalla legge (che, nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, è assolto anche tramite la c.d. “motivazione per relationem”, cfr. Cass. 38116/2022).
Va, poi, evidenziato che le doglianze dell'opponente riferite all'omessa notificazione dell'atto impositivo e dell'ordinanza d'ingiunzione sono smentite dalla produzione documentale sia di che ha prodotto le CP_3
relazioni di notifica dell'atto n. 29920140011627801000 e dell'atto n.
29920179006748771000 (cfr. doc. nn. 4 e 6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), che della , la quale ha allegato alla CP_2
Cont propria comparsa di costituzione la che certifica il perfezionamento della notifica dell'ordinanza d'ingiunzione (cfr. doc. n. 2 depositato dalla terza chiamata).
L'accertamento di tale, ultimo procedimento notificatorio smentisce,
inoltre, il motivo d'opposizione dell'opponente relativo alla violazione della previsione di cui agli artt. 8 e 14, l. n. 689/81, in quanto l'ordinanza d'ingiunzione è stata tempestivamente notificata all'opponente, che ben avrebbe potuto proporre tempestivamente opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, nei termini di cui alla legge da ultimo citata, così come modificata dal D.lgs. n. 150/11. Il corretto esperimento del procedimento notificatorio preclude, in questa sede, la riqualificazione dell'opposizione proposta da parte del ai sensi degli artt. 22, l. Parte_1
n. 689/1981 e dell'art. 6, D.lgs. n. 150/11 e, di conseguenza, alcuna doglianza all'atto sanzionatorio può essere esaminata in questa sede (cfr.
Cass. 3870/2024).
- 7 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 109/2023
Parimenti priva di pregio è la doglianza dell'opponente che pertiene alla mancata sottoscrizione del ruolo, ex art. 12, comma 4, D.P.R. 602/1973,
e ciò in quanto, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo
12 del DPR n. 602 del 1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente,
che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della Legge n. 241 del 1990 (cfr. Cass. n.
29242/2022). A questo punto, risulta pure infondata ogni doglianza spiegata con le note di discussione da parte dell'opponente sulla insussistenza del titolo esecutivo portato dalla cartella di pagamento, che
è proprio rappresentato dall'ordinanza ingiunzione.
Da ultimo, quanto all'eccezione di prescrizione proposta dal , Parte_1
la notifica della sanzione amministrativa è stata eseguita in data
19/06/2012 – relativamente a violazioni poste in essere nel 2009 – e la cartella di pagamento è stata notificata dall in data Controparte_7
11/08/2014; di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale di cui alla l. n. 689/1981 non può dirsi spirato.
Pure provata la notificazione dell'atto impositivo inviata in data
- 8 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 109/2023
11.8.2014 e dell'intimazione n. 29920179006748771000, notificata in data 08/02/2018 (cfr. documenti nn. 4 e 6 prodotti da parte opposta),
sufficienti a ritenere non decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla pretesa impositiva, anche in considerazione della sospensione dei termini disposta del D.L. 68/2020 (c.d. “Cura Italia”), che ha prorogato di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, l. n. 212 del 27.7.2000, il termine di decadenza/prescrizione con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie fino alla data del 31.12.2021 (cfr. da ultimo,
Cass. n. 960/2025).
In definitiva, l'opposizione spiegata da deve essere Parte_1
rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opposta e della chiamata in giudizio, che si CP_2
liquidano, per ciascuno, in € 2.540,00, per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trapani, 4.3.2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 9 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile