TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1660/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1660/2024 tra
(avv. CABRINI MARCO)Parte_1
ATTRICE e avv. CONFORTI ANDREA) Controparte_1
EL NE IR CONVENUTI
* Oggi 20 novembre 2025, alle ore 12,00, innanzi al Giudice dott.sa ST ER sono comparsi l'Avv. Cabrini per e l'Avv. Conforti per Nessuno Pt_1 Controparte_1 compare per El AD, già dichiarata contumace. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e il procuratori presenti richiamano quelle riportate nel foglio di p.c. da loro depositato in vista dell'udienza odierna. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice ST ER
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ST ER, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1660/2024 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Marco Cabrini come da mandato in atti, ATTRICE contro
in persona del procuratore speciale Controparte_2 CP_3
, ora
[...] Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Conforti come da mandato in atti, CONVENUTA e EL NE IR CONVENUTA-CONTUMACE
OGGETTO: “Sinistro stradale. Risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: in via principale: condannare gli odierni convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno ingiustamente subito dall'attrice della somma di Euro 13.750,38 (tredicimilasettecentocinquanta/38,) risultante da quanto effettivamente dovuto a titolo di liquidazione per come valutato dal CTU (Euro 50.687,68), cui si deve sottrarre il minor importo di Euro 36.937,50 già versata da in via subordinata: condannare gli odierni convenuti, in solido, al Controparte_4 pagamento della maggiore o minore somma che risulti congrua e rispondente ad equità all'esito dell'espletata istruttoria;
in ogni caso: con vittoria nelle spese e compensi ex D.M. 55/14, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, con la maggiorazione del compenso del 30 per cento, tenuto conto che gli atti depositati dall'Avv. Marco Cabrini sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 e s.m.i.”.
2 Conclusioni della convenuta ““Contrariis reiectis, dato atto Controparte_1 dell'avvenuto versamento ante causam dell'importo di Euro 36.937,50 a favore dell'attrice da parte di
da ritenersi allo stato satisfattivo di ogni pretesa e danno dalla medesima Controparte_2 sofferto a seguito del sinistro stradale per cui è causa, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma così pronunciare: in via principale -respingere la domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti in quanto infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque, in subordine, eccessiva. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze peritali e legali del presente giudizio, da liquidare secondo le tariffe forensi vigenti, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio El AD AM e Parte_1 Controparte_5 ora nelle rispettive qualità di proprietaria e compagnia Controparte_1 assicuratrice della autovettura Volkswagen Touran tg. DE716KN, chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il 11.05.2022 in Salsomaggiore Terme (PR), allorquando il conducente della predetta autovettura la aveva investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali presenti all'intersezione tra via Baistrocchi e viale Dalla Rosa. L'attrice ha dato conto di essere stata subito trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fidenza, ove le era diagnosticata frattura composta della testa del perone sinistro con prognosi giorni trenta e veniva ricondotta nella serata del medesimo giorno, a seguito del manifestarsi di episodio sincopale. Richiamato il contenuto della relazione redatta dai Carabinieri di Salsomaggiore intervenuti sul luogo del sinistro, per quanto attiene alla dinamica dello stesso, e quello delle relazioni e certificazione dei medici consultati dopo l'incidente, per i postumi di natura non patrimoniale, ha chiesto la liquidazione di danno quantificato in 62.467,00 Euro, con Pt_1 personalizzazione per le ripercussioni su specifici aspetti personali, relazionali, lavorativi, e il danno morale, nonché per il danno patrimoniale relativo a spese mediche e compenso del medico legale;
ha allegato anche di avere ricevuto dall'assicuratore per la r.c.a. la somma di 36.937,50 Euro, trattenuta a titolo di acconto sul maggior pregiudizio patito, del quale ha chiesto di essere ristorata interamente. Si è costituita in giudizio soltanto mentre l'altro convenuto ha preferito rimanere CP_1 contumace. L'assicuratore nulla ha eccepito rispetto alla dinamica del sinistro come descritta dalla controparte e all'esclusiva responsabilità del conducente della , tale CP_6 CP_7
mentre ha contestato il quantum debeatur, sostenendo la congruità della somma già
[...] corrisposta alla danneggiata. Nel corso del processo non è stato dato ingresso alla prova orale perché vertente su circostanze tardivamente allegate dall'attrice con la memoria istruttoria, mentre è stata disposta CTU medico-legale e accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. di con ordine di esibizione CP_1 documentale rivolto a INPS e NA di Parma. La causa è pervenuta infine all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** Il presente giudizio attiene essenzialmente alla valutazione del quantum del ristoro eventualmente ancora spettante a per i danni patiti in conseguenza del sinistro Parte_1
3 stradale accaduto il 11.05.2022, poiché il fatto storico, come rappresentato nell'atto introduttivo non è stato oggetto di contestazione da parte dell'assicuratore ed è comunque provato nei confronti della convenuta rimasta contumace dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore (doc. 1 parte attrice): ne emerge la responsabilità esclusiva dell'automobilista nella causazione dell'investimento di che, al momento Pt_1 dell'urto, avvenuto in pieno giorno alle 15,40 in condizioni di tempo sereno e visibilità buona, stava correttamente passando sulle strisce pedonali e le aveva già percorse “per circa m.
6.90 prima di essere investita”, trovandosi ormai oltre la metà della carreggiata. La responsabilità della proprietaria dell'auto, trova fondamento nella Controparte_8 previsione dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., assente la prova che la circolazione della sia avvenuta contro la sua volontà. Controparte_9
Rispetto alla determinazione del quantum dei danni dedotti, occorre premettere l'inquadramento attuale di tipo bipolare, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 31.05.2003 e della Corte Cost.le n. 233/2003), che individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, comprendendo nel secondo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da valori inerenti alla persona, quindi sia il danno morale soggettivo sia il danno biologico, sia il danno da lesione di altri interessi di rilievo costituzionale inerenti alla persona. Ciò, ponendo particolare attenzione e rigore nell'individuazione e quantificazione del ristoro onde evitare di incorrere in automatismi e duplicazioni risarcitori, in particolare per quanto attiene al danno morale e alla personalizzazione del danno biologico. Tanto premesso a livello generale, si richiamano i risultati della CTU espletata nel rispetto del contraddittorio tra le parti. Entrambi i consulenti tecnici di parte non hanno sollevato rilievi e osservazioni alle conclusioni del CTU per quanto attiene alla quantificazione della invalidità permanente e temporanea, per il resto vi è stata critica del solo consulente tecnico attoreo al mancato riconoscimento di una personalizzazione del danno di alla quale il dott. Pt_1
ha replicato, in modo del tutto convincente, sostenendo sia l'assenza di peculiarità dei Pt_2 danni per ragioni connesse all'età della vittima, sia la non incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa dell'attrice, non richiedendo la gestione del negozio di abbigliamento intensi sforzi fisici, né l'esigenza di mantenere per lungo tempo la stazione eretta;
per il secondo aspetto, il CTU ha anche valorizzato l'esistenza pregressa di importanti problematiche al rachide cervicale a carico di attestata da documentazione medica ante sinistro. Parte_1
I risultati della perizia d'ufficio appaiono completi, apprezzabili e sono condivisi da questo Giudice, poiché il dott. ha convincentemente affermato la sussistenza del nesso di Pt_2 causalità tra l'evento e le lesioni riportate dall'attrice e ha rilevato la sussistenza di: 1) una ITP al 75% di 90 gg., una ITP al 50 per cento di 30 giorni e una ITP al 25% di 30 giorni;
2) una IP al 17,5% per cento, identificata in persistente sintomatologia algico-disfunzionale del tratto dorso-lombare del rachide, in esiti di frattura con cuneizzazione di D7, D10 e L1, nonché modico deficit funzionale di ginocchio sinistro in esiti di frattura composta della testa peroneale;
3) spese mediche congrue e giustificate per 1.214, 18 Euro come da doc. 11 attoreo. Si procede quantificando, già in moneta attuale, il danno biologico stimato dal CTU in base alle note e recenti tabelle di Milano 2024 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto (75 anni) e alla percentuale dei postumi permanenti accertati (17,5%) - si giunge all'importo di Euro 49.073,50 Euro, di cui 38.723,50 per danno biologico risarcibile - senza alcun incremento
4 neppure per sofferenza oggettiva standard sul valore del punto, risultando dagli atti che già nella data del sinistro fu dimessa dal Pronto Soccorso, non dovette affrontare Pt_1 degenze ospedaliere, né fu sottoposta ad interventi chirurgici, sicché il grado di sofferenza appare proporzionato alle lesioni subite e alla loro evoluzione clinica – e 10.350,00 Euro a titolo di danno biologico temporaneo. Non viene riconosciuta la personalizzazione del danno in percentuale aggiuntiva, in assenza di prova di una peculiare incidenza negativa dei postumi permanenti sulle abitudini e relazioni di vita di Non sono stati rilevati neppure riflessi negativi sulla capacità lavorativa della Pt_1 perizianda, soggetto già anziano all'epoca dei fatti con apprezzabili processi degenerativi pregressi al rachide cervicale. Il danno patrimoniale è quello relativo alle spese mediche di cui al punto 3) suindicato a cui si aggiungono spese vive per visita medico legale, pari a 400,00 Euro risultati dal doc. 10 attoreo. Si perviene così a un danno complessivo di Euro 50.687,68, già espresso in moneta attuale. Da tale somma va detratto l'importo corrisposto all'attrice dalla compagnia assicurativa e imputato a ristoro del danno alla persona per il medesimo sinistro del 11.05.2022. Non sono risultati invece emolumenti corrisposti a dall'INPS per il sinistro, né Pt_1 denuncia di infortunio NA (v. dichiarazioni dei due Istituti, depositate dalla difesa di
[...] il 07.01.2025). CP_1
Il compimento di tale operazione presuppone che gli elementi di calcolo siano tra loro omogenei: pertanto, come affermato da giurisprudenza ormai consolidata, occorre ricorrere alla metodica della devalutazione di tutti gli importi alla data del sinistro o, al contrario, della rivalutazione dei medesimi tutti alla data di liquidazione del danno, dunque alla rivalutazione degli importi pagati dall'assicuratore dalla data del pagamento ad oggi, affinché le somme siano espresse in importo attualizzato così come il danno complessivamente quantificato in capo a Pt_1
La scelta compiuta è nel senso della rivalutazione all'attualità l'importo di 36.937,50 pagato mediante assegno emesso il 09.03.2023, pari ad attuali 38.008,69 Euro, importo inferiore a quello globale, di 50.687,68 Euro, spettante a per il suo ristoro integrale: Parte_1 residuano Euro 12.678,99. Trattandosi di debito di valore, sulla somma di 12.679,99 Euro sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 11.05.2022, pari a 11.547,36 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 13.926,73 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: i convenuti devono essere dichiarati tenuti e condannati in solido al pagamento di tale importo a Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore dell'accolto, facendo riferimento ai valori medi di scaglione del DM 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 per le prime due fasi e a quelli minimi per le ultime due, in ragione della concentrazione degli adempimenti istruttori e decisori. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, seguono lo stesso principio dell'art. 91 c.p.c. e sono poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di , ora Parte_1 Controparte_2 [...]
e El AD AM, così decide: Controparte_1
- dichiara tenuti e condanna e El AD AM, in solido tra Controparte_1 loro, al pagamento in favore di della residua somma di 13.926,73 Euro, già in Parte_1 moneta attuale, a titolo di integrale risarcimento dei danni conseguiti al sinistro del 11.05.2022, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna i convenuti in solido a rifondere a le spese processuali, liquidate in Parte_1
Euro 3.387,00 per compenso professionale e Euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma il 20 novembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
ST ER
6
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1660/2024 tra
(avv. CABRINI MARCO)Parte_1
ATTRICE e avv. CONFORTI ANDREA) Controparte_1
EL NE IR CONVENUTI
* Oggi 20 novembre 2025, alle ore 12,00, innanzi al Giudice dott.sa ST ER sono comparsi l'Avv. Cabrini per e l'Avv. Conforti per Nessuno Pt_1 Controparte_1 compare per El AD, già dichiarata contumace. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e il procuratori presenti richiamano quelle riportate nel foglio di p.c. da loro depositato in vista dell'udienza odierna. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice ST ER
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ST ER, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1660/2024 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Marco Cabrini come da mandato in atti, ATTRICE contro
in persona del procuratore speciale Controparte_2 CP_3
, ora
[...] Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Conforti come da mandato in atti, CONVENUTA e EL NE IR CONVENUTA-CONTUMACE
OGGETTO: “Sinistro stradale. Risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: in via principale: condannare gli odierni convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno ingiustamente subito dall'attrice della somma di Euro 13.750,38 (tredicimilasettecentocinquanta/38,) risultante da quanto effettivamente dovuto a titolo di liquidazione per come valutato dal CTU (Euro 50.687,68), cui si deve sottrarre il minor importo di Euro 36.937,50 già versata da in via subordinata: condannare gli odierni convenuti, in solido, al Controparte_4 pagamento della maggiore o minore somma che risulti congrua e rispondente ad equità all'esito dell'espletata istruttoria;
in ogni caso: con vittoria nelle spese e compensi ex D.M. 55/14, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, con la maggiorazione del compenso del 30 per cento, tenuto conto che gli atti depositati dall'Avv. Marco Cabrini sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 e s.m.i.”.
2 Conclusioni della convenuta ““Contrariis reiectis, dato atto Controparte_1 dell'avvenuto versamento ante causam dell'importo di Euro 36.937,50 a favore dell'attrice da parte di
da ritenersi allo stato satisfattivo di ogni pretesa e danno dalla medesima Controparte_2 sofferto a seguito del sinistro stradale per cui è causa, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma così pronunciare: in via principale -respingere la domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti in quanto infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque, in subordine, eccessiva. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze peritali e legali del presente giudizio, da liquidare secondo le tariffe forensi vigenti, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio El AD AM e Parte_1 Controparte_5 ora nelle rispettive qualità di proprietaria e compagnia Controparte_1 assicuratrice della autovettura Volkswagen Touran tg. DE716KN, chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il 11.05.2022 in Salsomaggiore Terme (PR), allorquando il conducente della predetta autovettura la aveva investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali presenti all'intersezione tra via Baistrocchi e viale Dalla Rosa. L'attrice ha dato conto di essere stata subito trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fidenza, ove le era diagnosticata frattura composta della testa del perone sinistro con prognosi giorni trenta e veniva ricondotta nella serata del medesimo giorno, a seguito del manifestarsi di episodio sincopale. Richiamato il contenuto della relazione redatta dai Carabinieri di Salsomaggiore intervenuti sul luogo del sinistro, per quanto attiene alla dinamica dello stesso, e quello delle relazioni e certificazione dei medici consultati dopo l'incidente, per i postumi di natura non patrimoniale, ha chiesto la liquidazione di danno quantificato in 62.467,00 Euro, con Pt_1 personalizzazione per le ripercussioni su specifici aspetti personali, relazionali, lavorativi, e il danno morale, nonché per il danno patrimoniale relativo a spese mediche e compenso del medico legale;
ha allegato anche di avere ricevuto dall'assicuratore per la r.c.a. la somma di 36.937,50 Euro, trattenuta a titolo di acconto sul maggior pregiudizio patito, del quale ha chiesto di essere ristorata interamente. Si è costituita in giudizio soltanto mentre l'altro convenuto ha preferito rimanere CP_1 contumace. L'assicuratore nulla ha eccepito rispetto alla dinamica del sinistro come descritta dalla controparte e all'esclusiva responsabilità del conducente della , tale CP_6 CP_7
mentre ha contestato il quantum debeatur, sostenendo la congruità della somma già
[...] corrisposta alla danneggiata. Nel corso del processo non è stato dato ingresso alla prova orale perché vertente su circostanze tardivamente allegate dall'attrice con la memoria istruttoria, mentre è stata disposta CTU medico-legale e accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. di con ordine di esibizione CP_1 documentale rivolto a INPS e NA di Parma. La causa è pervenuta infine all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** Il presente giudizio attiene essenzialmente alla valutazione del quantum del ristoro eventualmente ancora spettante a per i danni patiti in conseguenza del sinistro Parte_1
3 stradale accaduto il 11.05.2022, poiché il fatto storico, come rappresentato nell'atto introduttivo non è stato oggetto di contestazione da parte dell'assicuratore ed è comunque provato nei confronti della convenuta rimasta contumace dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore (doc. 1 parte attrice): ne emerge la responsabilità esclusiva dell'automobilista nella causazione dell'investimento di che, al momento Pt_1 dell'urto, avvenuto in pieno giorno alle 15,40 in condizioni di tempo sereno e visibilità buona, stava correttamente passando sulle strisce pedonali e le aveva già percorse “per circa m.
6.90 prima di essere investita”, trovandosi ormai oltre la metà della carreggiata. La responsabilità della proprietaria dell'auto, trova fondamento nella Controparte_8 previsione dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., assente la prova che la circolazione della sia avvenuta contro la sua volontà. Controparte_9
Rispetto alla determinazione del quantum dei danni dedotti, occorre premettere l'inquadramento attuale di tipo bipolare, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 31.05.2003 e della Corte Cost.le n. 233/2003), che individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, comprendendo nel secondo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da valori inerenti alla persona, quindi sia il danno morale soggettivo sia il danno biologico, sia il danno da lesione di altri interessi di rilievo costituzionale inerenti alla persona. Ciò, ponendo particolare attenzione e rigore nell'individuazione e quantificazione del ristoro onde evitare di incorrere in automatismi e duplicazioni risarcitori, in particolare per quanto attiene al danno morale e alla personalizzazione del danno biologico. Tanto premesso a livello generale, si richiamano i risultati della CTU espletata nel rispetto del contraddittorio tra le parti. Entrambi i consulenti tecnici di parte non hanno sollevato rilievi e osservazioni alle conclusioni del CTU per quanto attiene alla quantificazione della invalidità permanente e temporanea, per il resto vi è stata critica del solo consulente tecnico attoreo al mancato riconoscimento di una personalizzazione del danno di alla quale il dott. Pt_1
ha replicato, in modo del tutto convincente, sostenendo sia l'assenza di peculiarità dei Pt_2 danni per ragioni connesse all'età della vittima, sia la non incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa dell'attrice, non richiedendo la gestione del negozio di abbigliamento intensi sforzi fisici, né l'esigenza di mantenere per lungo tempo la stazione eretta;
per il secondo aspetto, il CTU ha anche valorizzato l'esistenza pregressa di importanti problematiche al rachide cervicale a carico di attestata da documentazione medica ante sinistro. Parte_1
I risultati della perizia d'ufficio appaiono completi, apprezzabili e sono condivisi da questo Giudice, poiché il dott. ha convincentemente affermato la sussistenza del nesso di Pt_2 causalità tra l'evento e le lesioni riportate dall'attrice e ha rilevato la sussistenza di: 1) una ITP al 75% di 90 gg., una ITP al 50 per cento di 30 giorni e una ITP al 25% di 30 giorni;
2) una IP al 17,5% per cento, identificata in persistente sintomatologia algico-disfunzionale del tratto dorso-lombare del rachide, in esiti di frattura con cuneizzazione di D7, D10 e L1, nonché modico deficit funzionale di ginocchio sinistro in esiti di frattura composta della testa peroneale;
3) spese mediche congrue e giustificate per 1.214, 18 Euro come da doc. 11 attoreo. Si procede quantificando, già in moneta attuale, il danno biologico stimato dal CTU in base alle note e recenti tabelle di Milano 2024 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto (75 anni) e alla percentuale dei postumi permanenti accertati (17,5%) - si giunge all'importo di Euro 49.073,50 Euro, di cui 38.723,50 per danno biologico risarcibile - senza alcun incremento
4 neppure per sofferenza oggettiva standard sul valore del punto, risultando dagli atti che già nella data del sinistro fu dimessa dal Pronto Soccorso, non dovette affrontare Pt_1 degenze ospedaliere, né fu sottoposta ad interventi chirurgici, sicché il grado di sofferenza appare proporzionato alle lesioni subite e alla loro evoluzione clinica – e 10.350,00 Euro a titolo di danno biologico temporaneo. Non viene riconosciuta la personalizzazione del danno in percentuale aggiuntiva, in assenza di prova di una peculiare incidenza negativa dei postumi permanenti sulle abitudini e relazioni di vita di Non sono stati rilevati neppure riflessi negativi sulla capacità lavorativa della Pt_1 perizianda, soggetto già anziano all'epoca dei fatti con apprezzabili processi degenerativi pregressi al rachide cervicale. Il danno patrimoniale è quello relativo alle spese mediche di cui al punto 3) suindicato a cui si aggiungono spese vive per visita medico legale, pari a 400,00 Euro risultati dal doc. 10 attoreo. Si perviene così a un danno complessivo di Euro 50.687,68, già espresso in moneta attuale. Da tale somma va detratto l'importo corrisposto all'attrice dalla compagnia assicurativa e imputato a ristoro del danno alla persona per il medesimo sinistro del 11.05.2022. Non sono risultati invece emolumenti corrisposti a dall'INPS per il sinistro, né Pt_1 denuncia di infortunio NA (v. dichiarazioni dei due Istituti, depositate dalla difesa di
[...] il 07.01.2025). CP_1
Il compimento di tale operazione presuppone che gli elementi di calcolo siano tra loro omogenei: pertanto, come affermato da giurisprudenza ormai consolidata, occorre ricorrere alla metodica della devalutazione di tutti gli importi alla data del sinistro o, al contrario, della rivalutazione dei medesimi tutti alla data di liquidazione del danno, dunque alla rivalutazione degli importi pagati dall'assicuratore dalla data del pagamento ad oggi, affinché le somme siano espresse in importo attualizzato così come il danno complessivamente quantificato in capo a Pt_1
La scelta compiuta è nel senso della rivalutazione all'attualità l'importo di 36.937,50 pagato mediante assegno emesso il 09.03.2023, pari ad attuali 38.008,69 Euro, importo inferiore a quello globale, di 50.687,68 Euro, spettante a per il suo ristoro integrale: Parte_1 residuano Euro 12.678,99. Trattandosi di debito di valore, sulla somma di 12.679,99 Euro sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 11.05.2022, pari a 11.547,36 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 13.926,73 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: i convenuti devono essere dichiarati tenuti e condannati in solido al pagamento di tale importo a Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore dell'accolto, facendo riferimento ai valori medi di scaglione del DM 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 per le prime due fasi e a quelli minimi per le ultime due, in ragione della concentrazione degli adempimenti istruttori e decisori. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, seguono lo stesso principio dell'art. 91 c.p.c. e sono poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di , ora Parte_1 Controparte_2 [...]
e El AD AM, così decide: Controparte_1
- dichiara tenuti e condanna e El AD AM, in solido tra Controparte_1 loro, al pagamento in favore di della residua somma di 13.926,73 Euro, già in Parte_1 moneta attuale, a titolo di integrale risarcimento dei danni conseguiti al sinistro del 11.05.2022, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna i convenuti in solido a rifondere a le spese processuali, liquidate in Parte_1
Euro 3.387,00 per compenso professionale e Euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma il 20 novembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
ST ER
6