Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
R.G. 6201/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice relatore dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. MONTICELLO MARTA
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§1 Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 03/05/2023 ha impugnato il diniego di protezione Parte_1
speciale, notificato il 19/04/2023.
1
Con il medesimo decreto, il Collegio ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 22/09/2024.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza dd. 06/11/2024, il Collegio ha richiesto alla Questura di un rapporto CP_1
informativo sulla situazione del richiedente, con riguardo a precedenti di polizia e giudiziari.
La Questura di ha depositato il rapporto informativo il 24/01/2024. La difesa ha CP_1
depositato note di replica il 26/02/2025.
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 06/03/2025.
§2 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, per i motivi di séguito indicati.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente non ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si è appurato che il Sig. fece ingresso nel territorio nazionale il 02/08/2016 e che, Pt_1
in séguito, egli ottenne dalla Questura di un permesso di soggiorno per “Richiesta CP_1 Asilo”, poi rinnovato fino al 2017. Con decisione dd. 16/02/2018, la Commissione
Territoriale di Padova per il riconoscimento della Protezione Internazionale negò il riconoscimento dello status di rifugiato e di altre forme complementari di protezione. Il diniego venne, poi, confermato anche in sede di ricorso giurisdizionale.
Dal rapporto informativo inviato dalla Questura di è emerso che il Sig. è CP_1 Pt_1
stato indagato per reati in materia di disposizioni del reddito di cittadinanza.
Inoltre, in riferimento all'asserita integrazione familiare, si è appurato che è ancora in atto un divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Venezia a seguito del deferimento per il reato ex. art. 612-bis co. 2 c.p., commesso ai danni della coniuge.
Si riporta, in proposito, anche un estratto della comunicazione ex art. 10-bis L.n. 241/1990
Si evidenzia che, nelle note dd. 26/02/2025, la difesa non ha dedotto alcunché riguardo a tali fatti, limitandosi a ribadire che il Sig. lavora e che la condanna definitiva riportata Pt_1
è risalente nel tempo.
Nella sostanza, la difesa non ha formulato deduzioni idonee a descrivere la complessiva situazione personale, familiare, lavorativa del richiedente, nonostante le precise risultanze inerenti alla commissione di reati, ma si è limitata a sottolineare – secondo una prospettazione che appare atomistica – che il richiedente sarebbe integrato in Italia dal punto di vista dell'occupazione lavorativa.
Si osserva, tuttavia, che nel presente giudizio il Tribunale è chiamato a vagliare il percorso di integrazione compiuto dal richiedente nel suo complesso, rispetto al quale rilevano anche i precedenti di polizia ed i precedenti non definitivi, tenuto conto che il presente non è un giudizio di natura penale, in cui va raggiunto uno standard probatorio oltre ogni ragionevole dubbio, ma un giudizio di natura civilistica, in cui le segnalazioni di polizia – specie se non specificamente contestate dalla parte interessata – costituiscono un indizio rispetto alla
3 pericolosità sociale del richiedente ed al mancato raggiungimento di una pacifica e civile integrazione nel tessuto socio-economico del Paese ospitante. Invero, se considerati in uno con la mancata allegazione e la carente prospettazione della complessiva situazione di vita del richiedente, tali pregiudizi costituiscono elementi preclusivi al riscontro di un percorso di consolidata ed attuale integrazione, declinata anche nel rispetto delle norme del vivere civile.
Sulla base del rapporto informativo già menzionato, è emerso che la Corte d'Appello di
Venezia ha confermato in data 18/12/2023 la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
Venezia il 19/05/2022, alla pena di tre anni di reclusione ed € 1.000 di multa, per i reati di cui agli artt. 612 bis c.2 – minaccia e atti persecutori commessi dal coniuge legalmente separato,
e art. 624 bis c.2 – furto con strappo, in riferimento ai fatti commessi in Jesolo e Conegliano dal 20/12/2018 al 16/09/2019.
Si riporta, in proposito, un estratto dell'informativa pervenuta dalla Questura di CP_1
Trattasi, invero, di reati di natura delittuosa, rispetto ai quali è stata irrogata una pena detentiva, che come tali dimostrano una capacità criminosa del richiedente.
Si ribadisce che il Collegio aveva fissato udienza di discussione al 04/02/2025, da tenersi nelle forme della trattazione scritta, affinché il richiedente potesse dedurre rispetto al rapporto informativo pervenuto dalla Questura di Nondimeno, le note di udienza si sono CP_1
limitate ad una laconica osservazione circa l'epoca risalente della condanna penale.
E' pur vero che sono stati depositati documenti lavorativi (cfr. allegati al ricorso del
03/05/2023, al foglio di p.c. del 16/10/2023, note di deposito del 11/06/2024, del 22/09/2024,
4 del 26/01/2025 ed, infine, del 26/02/2025: contratto come impiegato presso Luna Market FF di NG ME dal 13/07/2019 al 30/09/2019 e buste paga luglio-settembre 2019; CUD
2023, contratto come operaio presso GSG-Gestione Servizi Globali con assunzione dal
05/09/2022 al 31/12/2022, e proroga al 31/03/2023, buste paga settembre-dicembre2022 e gennaio-giugno 2023; CUD 2023, contratto a tempo determinato stagionale come magazziniere presso Luna Market di Lin Jialun, dal 03/05/2021 con proroga fino al
31/01/2022, e rinnovo dal 20/06/2022 al 23/12/2022, buste paga maggio-dicembre2021, gennaio 2022 e giugno-novembre 2022; contratto in somministrazione a tempo determinato, tramite l'Agenzia per il lavoro Openjobmetis s.p.a., come addetto alla sala taglio per l'utilizzatore dal 17/07/2023 al 31/12/2023 e buste paga Controparte_2
luglio-agosto2023 e ottobre-dicembre 2023; nuova stipula del contratto con Cafar soc. arg.
Coop. come operaio avventizio dal 01/02/2024 al 30/12/2024, buste paga febbraio-agosto
2024; nuova stipula del contratto con con Cafar soc. arg. Coop., con la medesima ultima qualifica, dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e buste paga dicembre2024 e gennaio 2025), ma tale circostanza, anche a tacere del fatto che i documenti sono in copia o di difficile lettura, non può costituire l'unico dato da considerare ai fini di un giudizio globale sulla sussistenza dei presupposti per riconoscere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Piuttosto, a fronte di un ingresso in Italia che risalirebbe a quasi 9 anni or sono, si ritiene che
– in un'ottica tesa a soppesare le circostanze di fatto emerse dall'istruttoria – lo svolgimento di attività lavorativa, peraltro discontinuo, non può controbilanciare gli ulteriori riscontri istruttori, che non denotano una reale necessità di tutela umanitaria, né un atteggiamento teso ad integrarsi positivamente in Italia.
Si ribadisce, infatti, che la deduzione difensiva è incentrata sul solo aspetto dell'integrazione lavorativa, mentre non sono emerse situazioni di vulnerabilità, ad esempio di natura sanitaria, che possano risultare preclusive al rimpatrio ed al ricollocamento in Nigeria.
Si rammenta, in proposito, che il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale non può costituire una sanatoria postuma di una situazione di immigrazione e di permanenza irregolare nel territorio italiano, ma attiene ad una misura, introdotta dal diritto nazionale, volta a tutelare una situazione di effettiva, consolidata ed irreversibile integrazione in Italia, di cui nella fattispecie non sono emersi gli elementi costitutivi. Del resto, l'onere della prova
5 nel procedimento semplificato di cognizione grava sul richiedente, poiché trattasi di rappresentare circostanze relative al vissuto personale in Italia, che non vi ha assolto.
Nondimeno, si ribadisce che il rigetto non consegue ad una sola carenza sul piano probatorio, ma anche ad un bilanciamento tra interesse individuale ed interesse generale al controllo dell'immigrazione illegale, ed alla valutazione dei comportamenti antisociali tenuti dal richiedente.
In atti non vi sono certificati anagrafici o di residenza, se non le sole dichiarazioni di ospitalità
(cfr. precisazione conclusioni del 16/10/2023 e nota di deposito del 26/02/2025: doc. ospitalità presso l'immobile condotto da un connazionale, timbrata dal Comune di Musile di
Piave (VE) il 14/06/2023 con auto-attestazione di conoscenza firmata dal locatore;
doc. omorogie copia di ospitalità presso lo stesso immobile, timbrata dal Comune di Musile di
Piave (VE) il 20/11/2024).
Non si dispone, inoltre, di documentazione da cui evincere la proprietà di beni o la conduzione in locazione di immobili;
lo svolgimento di attività formative, di volontariato o di rilievo sociale.
Si consideri che in sede di sospensiva del provvedimento impugnato il Tribunale aveva precisato: “che, pertanto, il ricorrente – ai fini della decisione di merito – dovrà produrre documentazione leggibile ed affidabile, idonea a comprovare la sua situazione personale, familiare ed occupazionale, precisato che, a tal fine, si attribuirà particolare rilevanza al deposito dell'estratto conto previdenziale e di modelli 730; dei certificati anagrafici e di stato civile, nonché di eventuali contratti di locazione;
della patente di guida e di eventuali certificati di proprietà di autovetture;
del certificato del casellario giudiziale;
trattandosi di documentazione agevolmente reperibile dall'interessato”. Nonostante tali indicazioni, non può dirsi che il Sig. abbia soddisfatto l'onere probatorio su di lui gravante nel Pt_1
presente procedimento.
In questo contesto, ed a fronte delle circostanze ostative al rilascio di un titolo di soggiorno, si ritiene che il richiedente non possa vantare il diritto alla protezione speciale, sulla base del solo e discontinuo svolgimento di attività lavorativa.
Non è suffragata da alcuna concreta circostanza di fatto, inoltre, la considerazione secondo cui il rientro nel Paese di origine determinerebbe un'esposizione del ricorrente “a gravi pregiudizi dovuti alla situazione politico-sociale della Nigeria”, mentre appare corretta la
6 conclusione della Questura di secondo cui “non è è apparso decisivo nemmeno il CP_1
richiamo alla scarsa sicurezza e al mancato rispetto dei diritti umani nel Paese d'origine del ricorrente, dal momento che ai fini del riconoscimento della protezione speciale non è sufficiente far genericamente riferimento all'astratta situazione del Paese d'origine dell'interessato, ma devono essere dedotti elementi specifici che indichino in che modo tale situazione astratta determina in concreto una situazione di vulnerabilità in relazione al ricorrente e, anche in questo caso, il Tribunale di Venezia si è già esposto in data 09.09.2021, nel decreto di rigetto precitato con il quale ha valutato negativamente qualsiasi domanda di protezione speciale ed internazionale”. Non vi sono, altresì, elementi per supporre che il richiedente, nato nel 1987, non possa ricollocarsi nella zona di provenienza, mancando qualsivoglia deduzione in merito ad un eventuale rischio specifico in caso di rimpatrio.
Si consideri che mutatis mutandis nemmeno per il riconoscimento della protezione sussidiaria sarebbe sufficiente il richiamo generico alla situazione del Paese di origine, in quanto ai sensi del §35 della Direttiva n. 95/2011/UE “I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o un parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”.
Il ricorso andrà, in definitiva, rigettato.
§3 Spese di lite
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RIGETTA il ricorso
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice est.
dr. Gianluca Brol Il Presidente
dr.ssa Federica Benvenuti
[Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria UPP ] Controparte_3
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).
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