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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9876 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, Giudice dott.
IO AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29909/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza di trattazione scritta del 20 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 1° ottobre 2025
TRA
c.f.: , e c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Domenico Fontana n. C.F._2
109, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Salvati (c.f.: ) pec C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce Email_1 all'atto di citazione introduttivo ATTORI
CONTRO
c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli al Controparte_1 C.F._4
C.so Vittorio Emanuele n.68, presso lo Studio dell'Avv. Jean Jacques Kerambrun (c.f.
), pec dal quale è C.F._5 Email_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
E
con sede in Torino al Corso Inghilterra, 3 p.iva Controparte_2
, in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_1 Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n.162, presso lo studio dell'Avv.
FR IT, (c.f.: , pec: C.F._6
Pag. 1 di 10 giusta procura in calce alla comparsa di Email_3 costituzione e risposta. CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore (p.iva con sede in Frignano (CE) alla via San Lazzaro n.55; P.IVA_2
CHIAMATA IN CAUSA – CONTUMACE
E
(c.f.: ) residente in [...] C.F._7
n.8; CHIAMATO IN CAUSA – CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni ad immobile.
Conclusioni così precisate:
Attori: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20 maggio 2025;
Convenuta: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20 maggio 2025.
Chiamata in causa: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20 maggio 2025;
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art.45, co. 17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata
(cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in
Pag. 2 di 10 procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori, e , comproprietari dell'immobile sito in Parte_1 Parte_2
Napoli al C.so Vittorio Emanuele n. 68 , piano terra, riportato al N.C.E.U. alla sez. CHI, foglio 38, p.lla 254, sub. 1, hanno adito il giudice nei confronti di Controparte_1 proprietaria dell'immobile sovrastante quello degli attori, al fine di sentir accertare la sua esclusiva responsabilità nella causazione dei danni subiti al soffitto e alle pareti del proprio appartamento, provocati dalla cattiva esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della convenuta, e sentir, per l'effetto, condannare i predetti al risarcimento di tutti i danni subiti da quantificarsi a mezzo di CTU. Premettevano gli istanti “che nel mese di luglio
2021 gli interventi edilizi massivi posti in essere nell'appartamento sito al piano sovrastante quello dei ricorrenti provocavano la caduta di polveri e tonachina dal soffitto al pavimento con contestuale apertura di fessurazioni visibili su ampie porzioni del soffitto dell'immobile degli stessi;
che in data 05/08/2021 si verificavano copiose infiltrazioni d'acqua lungo le pareti del vano soggiorno, comunicante con il terrazzo pertinenziale. In data 16 settembre
2021 provocavano la perforazione del solaio con ingente caduta di ulteriori calcinacci. A seguito di tali circostanze gli istanti provvedevano ad adire il Tribunale di Napoli con ricorso per denuncia di danno temuto;
iscritta la causa a ruolo veniva designato all'istruttoria il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono della 4^ sez. civile del Tribunale di
Napoli; disposta ed espletata CTU il consulente accertava che i “…dissesti rilevati nell'appartamento di proprietà , così come descritti e rilevati nei precedenti paragrafi, Pt_1 sono da imputare esclusivamente ai consistenti lavori di ristrutturazione realizzati e, ancora in fase di esecuzione, nell'appartamento di proprietà ..” Con provvedimento del CP_1
25/02/2022 il giudice dott.ssa Buono provvedeva come segue: “…Il ricorso va, dunque, accolto, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora atteso il pericolo di crollo nel bagno di proprietà dei ricorrenti, quale conseguenza dei lavori effettuati nell'appartamento sovrastante la proprietà della . Da ciò consegue che la CP_1
, al fine di eliminare lo stato di pericolo, deve essere condannata, in via cautelare, CP_1 ad effettuare immediatamente le opere necessarie per l'eliminazione dello stato di pericolo di seguito elencate ed individuate dal CTU nella relazione in atti relativamente all'ambiente bagno: - opere provvisionali;
- spicconatura delle parti di intonaco incoerente e in fase di
Pag. 3 di 10 distacco; - applicazione sulla trave in ferro di inibente alla corrosione;
- stilatura dei conci tufacei in fase di distacco con malta cementizia;
- applicazione di rete in fibra di vetro GFRP per consolidamento dei conci tufacei;
- realizzazione di intonaco rinforzato;
- opere e magisteri consequenziali…”. Orbene, eseguito un intervento in urgenza, a tutt'oggi i danni subiti dagli istanti nell'immobile oggetto della lite de qua sono rimasti inadempiuti.”
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda per l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati ed i lavori eseguiti all'interno della loro proprietà, essendo semmai responsabile degli stessi la ditta esecutrice dei lavori;
chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della la , ditta appaltatrice dei lavori de quibus e del Controparte_6
Geom. direttore dei lavori, nonché della Controparte_5 Controparte_7
a garantire e/o manlevare la da qualsivoglia esborso fosse tenuta a sostenere in
[...] CP_1 conseguenza del giudizio in narrativa, stante l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura dei danni denunziati.
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa della Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del Direttore dei Lavori
[...]
Geometra e della con ordinanza del Controparte_5 Controparte_7
4.4.2023, si costituiva in giudizio la sola eccependo l'inammissibilità in rito Controparte_2
e l'infondatezza in merito della domanda attorea e della chiamata in garanzia. Sono rimasti contumaci, come da declaratoria del 4.10.2023, la Controparte_8
[...]
La causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletata la
CTU, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Va preliminarmente rilevato che la domanda attorea è sufficientemente determinata sia con riferimento alla causa petendi che al petitum formale e sostanziale e nel merito è fondata nei limiti qui di seguito illustrati.
Sempre in via preliminare si rileva che la legittimazione e titolarità attiva e passiva son sono contestate (cfr in tema Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016) e sono comprovate dalla documentazione versata in atti.
Pag. 4 di 10 Passando all'esame del merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011).
Nella fattispecie in esame oggetto della presente decisione è solo la domanda risarcitoria relativa ai dedotti danni lamentati nell'immobile attoreo nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile della convenuta sin dal mese di luglio 2021.
In punto di diritto va qui richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione nella Sentenza n. 23442/2018: “Dei danni causati da cose risponde infatti di regola il proprietario o il possessore (o chi, comunque, si trovi nella materiale disponibilità di esse), in virtù del rapporto di custodia, salva la prova (a suo carico) del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Orbene, il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto
(di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente – in realtà riguarda
l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso
l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima. Inoltre, si deve considerare che la ratio che sta alla base dello speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le
Pag. 5 di 10 coordinate generali dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile.”
Nella fattispecie in oggetto occorre partire dalla perizia redatta dal C.T.U. che tenuto conto della precedente perizia redatta nell'antecedente giudizio cautelare recante n.r.g.
22797/2021, ha accertato i seguenti danni ” Ambiente bagno - ripostiglio (R/WC1): In tale ambiente, gli eventi dannosi accertati nella precedente consulenza tecnica d'ufficio che sono stati eliminati ed è stato ripristinato l'intradosso solaio. Ambiente camera (C2): In tale ambiente, all'intradosso del solaio di interpiano, nei punti (A-B-C) si è riscontrata la presenza di lesioni, così come riscontrate anche nella precedente consulenza tecnica
d'ufficio che hanno comportato e comportano attualmente la caduta, di polveri, tonachina e calcinacci. Eventi infiltrativi: Ambiente soggiorno(S): In tale ambiente , sulle pareti , all'intradosso del solaio di interpiano e nel vano porta che mette in comunicazione
l'ambiente soggiorno (S) con l'ambiente (C2), così come accertato anche nella precedente consulenza tecnica d'ufficio, sono presenti tracce di pregressi eventi infiltrativi che hanno comportato la formazione di aloni e il rigonfiamento in alcuni punti di intonaco.”
Il CTU ha confermato quanto già accertato nella citata pregressa consulenza tecnica disposta nel procedimento 22797 /2021 R.G., e cioè che i danni sopradescritti sono da imputare esclusivamente ai consistenti lavori di ristrutturazione realizzati nell'appartamento posto al piano superiore di proprietà CP_1
Per quanto concerne la stima dei lavori a farsi, al fine del ripristino quo ante gli interventi da effettuare indicati dal CTU sono : “Ambienti – Salone (S)- Camera (C2) Opere provvisionali. Spicconatura delle parti di intonaco. Realizzazione di intonaco. Raschiatura di vecchie pitture. Rasatura e stuccatura. Opere di tinteggiatura. Opere e magisteri consequenziali”. Quindi il CTU ha provveduto alla redazione del seguente computo metrico estimativo per la quantificazione delle opere di ripristino, come sopra dettagliate: “Costo
Lavori di ripristino : € 2.218,78 .Maggiorazione 10% : € 221,87, IVA al 10% : € 221,87,
Totale : € 2.662,52.”
I danni ammontano, pertanto, ad € 2.662,52 valutati all'attualità. Sulla somma finale così liquidata, che assume la natura di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali ex art: 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo.
Pag. 6 di 10 In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di e , Parte_1 Parte_2 della somma di € 2.662,52, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Deve, a questo punto, esaminarsi la questione dei rapporti tra la convenuta
[...] ed i terzi chiamati , affidataria del contratto CP_1 Controparte_6 di appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori, a causa dei quali si verificavano i dissesti nell'appartamento attoreo, e Geom. quale direttore dei lavori. Controparte_5
La domanda di “manleva” a tal fine formulata dalla convenuta deve essere qualificata,
a ben vedere, come una azione di regresso che, alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è proponibile anche in via anticipata nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori.
La responsabilità nei rapporti interni deve essere ripartita, in vista dell'azione di regresso esperita dalla convenuta con la chiamata in causa dei terzi CP_1 Controparte_6
e Geom. quest'ultimo nella qualità di direttore dei lavori,
[...] Controparte_5 nella misura che, tenuto conto della gravità delle rispettive colpe e della incidenza delle singole condotte sulle conseguenze prodottesi, risulta equo stimare esclusivamente a carico di questi ultimi in solido. Atteso che l'errore commesso è di natura prettamente tecnica, non di competenza dei proprietari dell'immobile sito al primo piano, che si sono correttamente affidati alla professionalità del DL e dell'impresa edile.
Il nesso eziologico come sopra accertato Dal CTU e la lettura dei contratti di appalto versati in atti, inducono, invero, ad affermare la responsabilità esclusiva della impresa appaltatrice e del direttore dei lavori in solido sui quali incombe, in via principale, l'obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, tra i quali certamente si inscrive quello di prevedere e prevenire i rischi, nonché la vigilanza degli stessi sulle specifiche problematiche insorte e rimasti inerti nell'impartire le opportune disposizioni anche a mezzo del direttore dei lavori.
In accoglimento della domanda di “rivalsa” proposta nel presente giudizio dalla convenuta nei confronti di e del Geom. Controparte_6 CP_5
Pag. 7 di 10 in solido devono essere, quindi, condannati a tenerla indenne di quanto costei è stata CP_5 condannata a pagare in favore dell'attrice a titolo risarcitorio agli attori.
Venendo, infine, alla disamina della domanda di garanzia nei rapporti tra
[...]
e la va accolta l'eccezione di inoperatività CP_1 Controparte_2 della copertura assicurativa.
Infatti, nel caso di specie è condizione di efficacia della garanzia che il committente abbia formalmente nominato il Responsabile dei Lavori, figura distinta dal Direttore dei
Lavori, ai sensi dell'art. 89, lett. c), D.lgs. 81/2008.
Dall'istruttoria è emerso che tale nomina non è mai intervenuta e che il ruolo di committenza e di gestione dei lavori è stato assunto personalmente da che ha CP_1 pertanto rivestito lei stessa la qualifica di “committente-responsabile dei lavori” ai sensi della normativa vigente. Circostanza questa che comporta, in conformità alla clausola contrattuale sopra richiamata, la mancata operatività della garanzia assicurativa, non essendo stato rispettato un presupposto essenziale del rischio garantito.
In ogni caso, sotto altro profilo, al riguardo si osserva anche che l'accoglimento della domanda di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice e direttore dei lavori comporta che la relativa obbligazione di garanzia copra integralmente quanto dovuto da ai Ne CP_1 Pt_1 consegue che la domanda proposta nei confronti della compagnia assicuratrice risulta comunque assorbita, non residuando alcun interesse concreto e attuale alla pronuncia sulla medesima;
infatti, l'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti dei responsabili principali comporta l'assorbimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore, atteso che le due obbligazioni sono destinate a coprire il medesimo debito.
Tale principio trova costante riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti del responsabile principale comporta l'assorbimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore, atteso che le due obbligazioni sono destinate a coprire il medesimo debito” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 aprile 2013, n. 9386; Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2018, n. 18328).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidandole in misura minima, data l'assenza di difese giuridiche complesse e considerata l'attività svolta dalle parti, in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Pag. 8 di 10 Data la novità della questione trattata e la non univoca giurisprudenza ritiene il
Giudicante di poter compensare le spese tra la chiamata in manleva Controparte_2
e la chiamante
[...] Controparte_1
Le spese della consulenza d'ufficio espletata nel presente giudizio ed in quello ex art. 1171 c.c. n. 22797/2021 R.G.A.C., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base ai decreti di liquidazione emessi (cfr Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del
10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo delle parti convenute chiamate in causa, , in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. e Geom. in solido. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione quarta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 29909/2022 R.G.A.C., disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. e del Geom. Controparte_5
b) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di e dell'importo di € € 2.662,52, oltre interessi al Parte_1 Parte_2 tasso legale su detto importo dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
c) accoglie la domanda di nei confronti dei terzi chiamati Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. e del Geom. Controparte_6
e per l'effetto, li condanna in solido a manlevare da Controparte_5 Controparte_1 ogni e qualsivoglia conseguenza negativa che dovesse derivarle dal procedimento in oggetto;
d) Rigetta la domanda di manleva di nei confronti delle CP_9 Controparte_2
[...]
e) condanna, al pagamento in favore di e CP_9 Parte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Salvati;
Pag. 9 di 10 f) compensa integralmente le spese del giudizio tra e la CP_9 [...]
Controparte_10
g) pone definitivamente a carico di , in persona del Controparte_6 legale rappresentante p.t. e del Geom. , in solido, le spese di C.T.U. del Controparte_5 presente procedimento e di quello cautelare ex art. 1171 c.c. n. 22797/2021 R.G.A.C., già liquidate in corso di causa con separato provvediemento.
Così deciso in Napoli, in data 24 ottobre 2025.
Giudice Onorario
(Dott. IO AR)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, Giudice dott.
IO AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29909/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza di trattazione scritta del 20 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 1° ottobre 2025
TRA
c.f.: , e c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Domenico Fontana n. C.F._2
109, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Salvati (c.f.: ) pec C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce Email_1 all'atto di citazione introduttivo ATTORI
CONTRO
c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli al Controparte_1 C.F._4
C.so Vittorio Emanuele n.68, presso lo Studio dell'Avv. Jean Jacques Kerambrun (c.f.
), pec dal quale è C.F._5 Email_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
E
con sede in Torino al Corso Inghilterra, 3 p.iva Controparte_2
, in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_1 Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n.162, presso lo studio dell'Avv.
FR IT, (c.f.: , pec: C.F._6
Pag. 1 di 10 giusta procura in calce alla comparsa di Email_3 costituzione e risposta. CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore (p.iva con sede in Frignano (CE) alla via San Lazzaro n.55; P.IVA_2
CHIAMATA IN CAUSA – CONTUMACE
E
(c.f.: ) residente in [...] C.F._7
n.8; CHIAMATO IN CAUSA – CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni ad immobile.
Conclusioni così precisate:
Attori: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20 maggio 2025;
Convenuta: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20 maggio 2025.
Chiamata in causa: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20 maggio 2025;
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art.45, co. 17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata
(cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in
Pag. 2 di 10 procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori, e , comproprietari dell'immobile sito in Parte_1 Parte_2
Napoli al C.so Vittorio Emanuele n. 68 , piano terra, riportato al N.C.E.U. alla sez. CHI, foglio 38, p.lla 254, sub. 1, hanno adito il giudice nei confronti di Controparte_1 proprietaria dell'immobile sovrastante quello degli attori, al fine di sentir accertare la sua esclusiva responsabilità nella causazione dei danni subiti al soffitto e alle pareti del proprio appartamento, provocati dalla cattiva esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della convenuta, e sentir, per l'effetto, condannare i predetti al risarcimento di tutti i danni subiti da quantificarsi a mezzo di CTU. Premettevano gli istanti “che nel mese di luglio
2021 gli interventi edilizi massivi posti in essere nell'appartamento sito al piano sovrastante quello dei ricorrenti provocavano la caduta di polveri e tonachina dal soffitto al pavimento con contestuale apertura di fessurazioni visibili su ampie porzioni del soffitto dell'immobile degli stessi;
che in data 05/08/2021 si verificavano copiose infiltrazioni d'acqua lungo le pareti del vano soggiorno, comunicante con il terrazzo pertinenziale. In data 16 settembre
2021 provocavano la perforazione del solaio con ingente caduta di ulteriori calcinacci. A seguito di tali circostanze gli istanti provvedevano ad adire il Tribunale di Napoli con ricorso per denuncia di danno temuto;
iscritta la causa a ruolo veniva designato all'istruttoria il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono della 4^ sez. civile del Tribunale di
Napoli; disposta ed espletata CTU il consulente accertava che i “…dissesti rilevati nell'appartamento di proprietà , così come descritti e rilevati nei precedenti paragrafi, Pt_1 sono da imputare esclusivamente ai consistenti lavori di ristrutturazione realizzati e, ancora in fase di esecuzione, nell'appartamento di proprietà ..” Con provvedimento del CP_1
25/02/2022 il giudice dott.ssa Buono provvedeva come segue: “…Il ricorso va, dunque, accolto, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora atteso il pericolo di crollo nel bagno di proprietà dei ricorrenti, quale conseguenza dei lavori effettuati nell'appartamento sovrastante la proprietà della . Da ciò consegue che la CP_1
, al fine di eliminare lo stato di pericolo, deve essere condannata, in via cautelare, CP_1 ad effettuare immediatamente le opere necessarie per l'eliminazione dello stato di pericolo di seguito elencate ed individuate dal CTU nella relazione in atti relativamente all'ambiente bagno: - opere provvisionali;
- spicconatura delle parti di intonaco incoerente e in fase di
Pag. 3 di 10 distacco; - applicazione sulla trave in ferro di inibente alla corrosione;
- stilatura dei conci tufacei in fase di distacco con malta cementizia;
- applicazione di rete in fibra di vetro GFRP per consolidamento dei conci tufacei;
- realizzazione di intonaco rinforzato;
- opere e magisteri consequenziali…”. Orbene, eseguito un intervento in urgenza, a tutt'oggi i danni subiti dagli istanti nell'immobile oggetto della lite de qua sono rimasti inadempiuti.”
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda per l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati ed i lavori eseguiti all'interno della loro proprietà, essendo semmai responsabile degli stessi la ditta esecutrice dei lavori;
chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della la , ditta appaltatrice dei lavori de quibus e del Controparte_6
Geom. direttore dei lavori, nonché della Controparte_5 Controparte_7
a garantire e/o manlevare la da qualsivoglia esborso fosse tenuta a sostenere in
[...] CP_1 conseguenza del giudizio in narrativa, stante l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura dei danni denunziati.
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa della Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del Direttore dei Lavori
[...]
Geometra e della con ordinanza del Controparte_5 Controparte_7
4.4.2023, si costituiva in giudizio la sola eccependo l'inammissibilità in rito Controparte_2
e l'infondatezza in merito della domanda attorea e della chiamata in garanzia. Sono rimasti contumaci, come da declaratoria del 4.10.2023, la Controparte_8
[...]
La causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletata la
CTU, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Va preliminarmente rilevato che la domanda attorea è sufficientemente determinata sia con riferimento alla causa petendi che al petitum formale e sostanziale e nel merito è fondata nei limiti qui di seguito illustrati.
Sempre in via preliminare si rileva che la legittimazione e titolarità attiva e passiva son sono contestate (cfr in tema Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016) e sono comprovate dalla documentazione versata in atti.
Pag. 4 di 10 Passando all'esame del merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011).
Nella fattispecie in esame oggetto della presente decisione è solo la domanda risarcitoria relativa ai dedotti danni lamentati nell'immobile attoreo nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile della convenuta sin dal mese di luglio 2021.
In punto di diritto va qui richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione nella Sentenza n. 23442/2018: “Dei danni causati da cose risponde infatti di regola il proprietario o il possessore (o chi, comunque, si trovi nella materiale disponibilità di esse), in virtù del rapporto di custodia, salva la prova (a suo carico) del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Orbene, il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto
(di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente – in realtà riguarda
l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso
l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima. Inoltre, si deve considerare che la ratio che sta alla base dello speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le
Pag. 5 di 10 coordinate generali dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile.”
Nella fattispecie in oggetto occorre partire dalla perizia redatta dal C.T.U. che tenuto conto della precedente perizia redatta nell'antecedente giudizio cautelare recante n.r.g.
22797/2021, ha accertato i seguenti danni ” Ambiente bagno - ripostiglio (R/WC1): In tale ambiente, gli eventi dannosi accertati nella precedente consulenza tecnica d'ufficio che sono stati eliminati ed è stato ripristinato l'intradosso solaio. Ambiente camera (C2): In tale ambiente, all'intradosso del solaio di interpiano, nei punti (A-B-C) si è riscontrata la presenza di lesioni, così come riscontrate anche nella precedente consulenza tecnica
d'ufficio che hanno comportato e comportano attualmente la caduta, di polveri, tonachina e calcinacci. Eventi infiltrativi: Ambiente soggiorno(S): In tale ambiente , sulle pareti , all'intradosso del solaio di interpiano e nel vano porta che mette in comunicazione
l'ambiente soggiorno (S) con l'ambiente (C2), così come accertato anche nella precedente consulenza tecnica d'ufficio, sono presenti tracce di pregressi eventi infiltrativi che hanno comportato la formazione di aloni e il rigonfiamento in alcuni punti di intonaco.”
Il CTU ha confermato quanto già accertato nella citata pregressa consulenza tecnica disposta nel procedimento 22797 /2021 R.G., e cioè che i danni sopradescritti sono da imputare esclusivamente ai consistenti lavori di ristrutturazione realizzati nell'appartamento posto al piano superiore di proprietà CP_1
Per quanto concerne la stima dei lavori a farsi, al fine del ripristino quo ante gli interventi da effettuare indicati dal CTU sono : “Ambienti – Salone (S)- Camera (C2) Opere provvisionali. Spicconatura delle parti di intonaco. Realizzazione di intonaco. Raschiatura di vecchie pitture. Rasatura e stuccatura. Opere di tinteggiatura. Opere e magisteri consequenziali”. Quindi il CTU ha provveduto alla redazione del seguente computo metrico estimativo per la quantificazione delle opere di ripristino, come sopra dettagliate: “Costo
Lavori di ripristino : € 2.218,78 .Maggiorazione 10% : € 221,87, IVA al 10% : € 221,87,
Totale : € 2.662,52.”
I danni ammontano, pertanto, ad € 2.662,52 valutati all'attualità. Sulla somma finale così liquidata, che assume la natura di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali ex art: 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo.
Pag. 6 di 10 In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di e , Parte_1 Parte_2 della somma di € 2.662,52, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Deve, a questo punto, esaminarsi la questione dei rapporti tra la convenuta
[...] ed i terzi chiamati , affidataria del contratto CP_1 Controparte_6 di appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori, a causa dei quali si verificavano i dissesti nell'appartamento attoreo, e Geom. quale direttore dei lavori. Controparte_5
La domanda di “manleva” a tal fine formulata dalla convenuta deve essere qualificata,
a ben vedere, come una azione di regresso che, alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è proponibile anche in via anticipata nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori.
La responsabilità nei rapporti interni deve essere ripartita, in vista dell'azione di regresso esperita dalla convenuta con la chiamata in causa dei terzi CP_1 Controparte_6
e Geom. quest'ultimo nella qualità di direttore dei lavori,
[...] Controparte_5 nella misura che, tenuto conto della gravità delle rispettive colpe e della incidenza delle singole condotte sulle conseguenze prodottesi, risulta equo stimare esclusivamente a carico di questi ultimi in solido. Atteso che l'errore commesso è di natura prettamente tecnica, non di competenza dei proprietari dell'immobile sito al primo piano, che si sono correttamente affidati alla professionalità del DL e dell'impresa edile.
Il nesso eziologico come sopra accertato Dal CTU e la lettura dei contratti di appalto versati in atti, inducono, invero, ad affermare la responsabilità esclusiva della impresa appaltatrice e del direttore dei lavori in solido sui quali incombe, in via principale, l'obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, tra i quali certamente si inscrive quello di prevedere e prevenire i rischi, nonché la vigilanza degli stessi sulle specifiche problematiche insorte e rimasti inerti nell'impartire le opportune disposizioni anche a mezzo del direttore dei lavori.
In accoglimento della domanda di “rivalsa” proposta nel presente giudizio dalla convenuta nei confronti di e del Geom. Controparte_6 CP_5
Pag. 7 di 10 in solido devono essere, quindi, condannati a tenerla indenne di quanto costei è stata CP_5 condannata a pagare in favore dell'attrice a titolo risarcitorio agli attori.
Venendo, infine, alla disamina della domanda di garanzia nei rapporti tra
[...]
e la va accolta l'eccezione di inoperatività CP_1 Controparte_2 della copertura assicurativa.
Infatti, nel caso di specie è condizione di efficacia della garanzia che il committente abbia formalmente nominato il Responsabile dei Lavori, figura distinta dal Direttore dei
Lavori, ai sensi dell'art. 89, lett. c), D.lgs. 81/2008.
Dall'istruttoria è emerso che tale nomina non è mai intervenuta e che il ruolo di committenza e di gestione dei lavori è stato assunto personalmente da che ha CP_1 pertanto rivestito lei stessa la qualifica di “committente-responsabile dei lavori” ai sensi della normativa vigente. Circostanza questa che comporta, in conformità alla clausola contrattuale sopra richiamata, la mancata operatività della garanzia assicurativa, non essendo stato rispettato un presupposto essenziale del rischio garantito.
In ogni caso, sotto altro profilo, al riguardo si osserva anche che l'accoglimento della domanda di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice e direttore dei lavori comporta che la relativa obbligazione di garanzia copra integralmente quanto dovuto da ai Ne CP_1 Pt_1 consegue che la domanda proposta nei confronti della compagnia assicuratrice risulta comunque assorbita, non residuando alcun interesse concreto e attuale alla pronuncia sulla medesima;
infatti, l'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti dei responsabili principali comporta l'assorbimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore, atteso che le due obbligazioni sono destinate a coprire il medesimo debito.
Tale principio trova costante riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti del responsabile principale comporta l'assorbimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore, atteso che le due obbligazioni sono destinate a coprire il medesimo debito” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 aprile 2013, n. 9386; Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2018, n. 18328).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidandole in misura minima, data l'assenza di difese giuridiche complesse e considerata l'attività svolta dalle parti, in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Pag. 8 di 10 Data la novità della questione trattata e la non univoca giurisprudenza ritiene il
Giudicante di poter compensare le spese tra la chiamata in manleva Controparte_2
e la chiamante
[...] Controparte_1
Le spese della consulenza d'ufficio espletata nel presente giudizio ed in quello ex art. 1171 c.c. n. 22797/2021 R.G.A.C., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base ai decreti di liquidazione emessi (cfr Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del
10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo delle parti convenute chiamate in causa, , in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. e Geom. in solido. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione quarta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 29909/2022 R.G.A.C., disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. e del Geom. Controparte_5
b) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di e dell'importo di € € 2.662,52, oltre interessi al Parte_1 Parte_2 tasso legale su detto importo dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
c) accoglie la domanda di nei confronti dei terzi chiamati Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. e del Geom. Controparte_6
e per l'effetto, li condanna in solido a manlevare da Controparte_5 Controparte_1 ogni e qualsivoglia conseguenza negativa che dovesse derivarle dal procedimento in oggetto;
d) Rigetta la domanda di manleva di nei confronti delle CP_9 Controparte_2
[...]
e) condanna, al pagamento in favore di e CP_9 Parte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Salvati;
Pag. 9 di 10 f) compensa integralmente le spese del giudizio tra e la CP_9 [...]
Controparte_10
g) pone definitivamente a carico di , in persona del Controparte_6 legale rappresentante p.t. e del Geom. , in solido, le spese di C.T.U. del Controparte_5 presente procedimento e di quello cautelare ex art. 1171 c.c. n. 22797/2021 R.G.A.C., già liquidate in corso di causa con separato provvediemento.
Così deciso in Napoli, in data 24 ottobre 2025.
Giudice Onorario
(Dott. IO AR)
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