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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7295/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7295/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
attualmente residente in [...], ed elettivamente domiciliato, per il presente procedimento, in Catania, in Via Genova n. 45, presso lo studio legale del proprio difensore,
Avv.to Elisa Maria Di Maggio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l' - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 5 1204/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “1) dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, perché il consulente in sede di ATP ha errato nella valutazione dell'ipotesi concernente l'odierna ricorrente, la quale si trova in una situazione di necessità tale da avere diritto all'indennità di accompagnamento 2) condannare parte resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari professionali della presente fase di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avvocato, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ci si riserva espressamente, sin da ora, di nominare un consulente tecnico di parte”. CP_ L' – a seguito della disposta rinotifica del ricorso - si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 19 febbraio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o
l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
In esito all'udienza del 21 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 23 luglio 2024, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 26 giugno 2024 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 19 giugno 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
pagina 2 di 5 La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non risulta aver formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione e le contestazioni della parte ricorrente rasentano la genericità, limitandosi parte ricorrente a sostenere l'erronea valutazione del consulente tecnico d'ufficio asserendo che “… appare evidente che la situazione patologica del ricorrente è tale da rendere logicamente non accettabile la conclusione effettuata in sede di ATP nel senso che la medesima non richieda una costante assistenza, anche per la contestuale presenza di una sindrome depressiva, la quale aggrava la componente organica della sua patologia, rendendo pienamente presente il diritto all'indennità di accompagnamento della sig.ra
Si rifletta sulla circostanza che il decorso clinico di una depressione, sia bipolare, Pt_2
sia unipolare, può, di per sé, anche quando non vi siano contestuali componenti a patologie coinvolgenti il “corpo”, implicare la necessità dell'indennità di accompagnamento”: in disparte l'errore materiale quanto al nominativo dell'odierno ricorrente, non sono stati evidenziati errori o lacune nella relazione peritale.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 22 aprile 2024 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “Asma allergico in trattamento con broncodilatatori e cortisonici. Lieve disabilità intellettiva con disturbo della
pagina 3 di 5 sfera emozionale” e “Prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo con la formula a scalare di Balthazar, le stesse configurano complessivamente un'invalidità pari al 46%. Si può quindi conclusivamente affermare, che il Sig. sia in atto Parte_1
affetto dalle medesime patologie, già valutate e riscontrate da parte della Commissione
Medica in sede di visita, che configurano un'invalidità pari al 46% (quarantasei%), non meritevole pertanto del beneficio richiesto”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti1, tenuto conto anche dell'assenza di ulteriore documentazione medica rispetto a quella già depositata in fase di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, devono essere confermate perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato, non pagina 4 di 5 emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno proveniente da un consulente di parte.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 23 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 21 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ : Rachide apparentemente in asse. Grandi e piccole articolazioni Parte_3 clinicamente indenni. I cambi posturali avvengono autonomamente, la deambulazione è autonoma con buono schema del passo. SISTEMA NERVOSO: pupille isocoriche, isocicliche normoreagenti alla luce. Nervi cranici indenni. Soggetto lucido e collaborante. Risponde in maniera congrua a tutte le domande formulate. Lieve disturbo della fluenza dell'eloquio, con balbuzie e con qualche nota di insicurezza ed ansia. Non alterazioni del tono dell'umore”
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7295/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
attualmente residente in [...], ed elettivamente domiciliato, per il presente procedimento, in Catania, in Via Genova n. 45, presso lo studio legale del proprio difensore,
Avv.to Elisa Maria Di Maggio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l' - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 5 1204/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “1) dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, perché il consulente in sede di ATP ha errato nella valutazione dell'ipotesi concernente l'odierna ricorrente, la quale si trova in una situazione di necessità tale da avere diritto all'indennità di accompagnamento 2) condannare parte resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari professionali della presente fase di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avvocato, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ci si riserva espressamente, sin da ora, di nominare un consulente tecnico di parte”. CP_ L' – a seguito della disposta rinotifica del ricorso - si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 19 febbraio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o
l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
In esito all'udienza del 21 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 23 luglio 2024, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 26 giugno 2024 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 19 giugno 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
pagina 2 di 5 La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non risulta aver formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione e le contestazioni della parte ricorrente rasentano la genericità, limitandosi parte ricorrente a sostenere l'erronea valutazione del consulente tecnico d'ufficio asserendo che “… appare evidente che la situazione patologica del ricorrente è tale da rendere logicamente non accettabile la conclusione effettuata in sede di ATP nel senso che la medesima non richieda una costante assistenza, anche per la contestuale presenza di una sindrome depressiva, la quale aggrava la componente organica della sua patologia, rendendo pienamente presente il diritto all'indennità di accompagnamento della sig.ra
Si rifletta sulla circostanza che il decorso clinico di una depressione, sia bipolare, Pt_2
sia unipolare, può, di per sé, anche quando non vi siano contestuali componenti a patologie coinvolgenti il “corpo”, implicare la necessità dell'indennità di accompagnamento”: in disparte l'errore materiale quanto al nominativo dell'odierno ricorrente, non sono stati evidenziati errori o lacune nella relazione peritale.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 22 aprile 2024 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “Asma allergico in trattamento con broncodilatatori e cortisonici. Lieve disabilità intellettiva con disturbo della
pagina 3 di 5 sfera emozionale” e “Prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo con la formula a scalare di Balthazar, le stesse configurano complessivamente un'invalidità pari al 46%. Si può quindi conclusivamente affermare, che il Sig. sia in atto Parte_1
affetto dalle medesime patologie, già valutate e riscontrate da parte della Commissione
Medica in sede di visita, che configurano un'invalidità pari al 46% (quarantasei%), non meritevole pertanto del beneficio richiesto”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti1, tenuto conto anche dell'assenza di ulteriore documentazione medica rispetto a quella già depositata in fase di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, devono essere confermate perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato, non pagina 4 di 5 emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno proveniente da un consulente di parte.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 23 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 21 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ : Rachide apparentemente in asse. Grandi e piccole articolazioni Parte_3 clinicamente indenni. I cambi posturali avvengono autonomamente, la deambulazione è autonoma con buono schema del passo. SISTEMA NERVOSO: pupille isocoriche, isocicliche normoreagenti alla luce. Nervi cranici indenni. Soggetto lucido e collaborante. Risponde in maniera congrua a tutte le domande formulate. Lieve disturbo della fluenza dell'eloquio, con balbuzie e con qualche nota di insicurezza ed ansia. Non alterazioni del tono dell'umore”