Decreto cautelare 25 luglio 2022
Ordinanza collegiale 6 settembre 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 26/11/2025, n. 21156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21156 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08801/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8801 del 2022, proposto da
AB LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Versace e Benedetto Ronchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Versace in Bologna, via Nicolò Dall'Arca n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TO LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
2. del questionario n. 31 somministrato al ricorrente, redatto dalla commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021 n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
3. del correttore e del foglio risposte;
4. dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e all'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
5. dell'elenco degli ammessi alle prove orali;
6. dei provvedimenti taciti e/o di data e protocollo sconosciuti, con i quali il ricorrente è stata esclusa dalla prova orale della procedura ordinaria - svolta il 25 maggio 2022 - per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, indetta con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022), in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di 70;
7. del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 7707 del 23.02.2022, recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, indetta con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022;
8. dei verbali della commissione esaminatrice, inerenti la correzione dell'elaborato del ricorrente, conosciuto a seguito di accesso agli atti relativamente alla attribuzione di voto insufficiente e del relativo allegato alla parte in cui è rappresentato il giudizio del ricorrente;
9. ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
10. di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione del ricorrente, anche di estremi ignoti;
se e per quanto occorra
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi del ricorrente;
per il riconoscimento
- previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta;
- nonché per la condanna in forma specifica dell’Amministrazione intimate all’adozione del relativo provvedimento di inserzione del ricorrente tra i soggetti ammessi alla partecipazione alle prove orali previste
nonché per la condanna
- delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso AN56 – Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Violoncello).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 la dott.ssa EP DR SI e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto di aver partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 e di non essere stato ammesso alla prova successiva, relativamente alla classe di concorso AN56 – Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Violoncello), per mancato superamento della prova scritta, ottenendo il punteggio di 68, inferiore alla soglia minima di 70.
Con il ricorso in epigrafe, parte deducente lamenta l’illegittimità di tale esclusione in quanto comminata all’esito di una prova svolta in violazione della normativa in materia di concorsi pubblici, deducendo:
I) Erroneità della formulazione del quesito n 27 - violazione del bando di concorso – violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. – violazione dei principi generali in materia concorsuale - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
Il quesito in esame, così come formulato, si sarebbe prestato a contemplare almeno due risposte esatte, in aperto contrasto con l’art. 3 del D.D. del 23/22, che prescrive che “ i quesiti sono in numero di 100, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta ”;
II) Violazione del criterio di univocità delle risposte ai quesiti concorsuali - violazione dell’art. 3 del d.d. 23/22 - Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. - violazione dei principi generali in materia concorsuale – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà – violazione del principio della tutela dell’affidamento – violazione della legge n. 241/90.
I quesiti somministrati al ricorrente sarebbero errati, fuori programma, fuori contesto, mal formulati o con refusi di ogni tipo e, soprattutto, non conformi ai quadri di riferimento relativi ad ogni classe di concorso.
III) Sul contenuto delle risposte e dei quesiti in rapporto al tempo assegnato - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Eccesso di potere - Illogicità – Incongruità
Il tempo assegnato ai candidati sarebbe stato del tutto insufficiente per affrontare le prove assegnate.
Parte ricorrente ha affermato la sussistenza dell’interesse ad agire, atteso che, avendo ottenuto il punteggio di 68, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione della domanda considerata errata, arriverebbe ad un punteggio pari a 70; ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione degli effetti, e la condanna dell’Amministrazione all’ammissione dalla prova orale del concorso in questione; ha avanzato, altresì, istanza istruttoria, con acquisizione di tutti gli atti afferenti al concorso.
2. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 11454 del 6 settembre 2022, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico dell’amministrazione.
4. In data 30 gennaio 2023 il Ministero ha prodotto documentazione.
5. Con ordinanza n. 865 del 10 febbraio 2023, non appellata, è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente, non ravvisandosi, “alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente, una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice”.
6. Con ordinanza presidenziale n. 2487 del 10 giugno 2025, è stata autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti nel successivo termine perentorio di giorni 5 dal primo adempimento.
7. In data 2 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato attestazione di pubblicazione sul sito del MIUR di quanto autorizzato con la detta ordinanza.
8. All'udienza straordinaria del 24 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, previo avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione della graduatoria quale atto conclusivo della procedura in contestazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In disparte i profili in rito, il ricorso, come anticipato in fase cautelare, è infondato.
10. Quanto alle contestazioni sui quesiti e in particolare sulla non univocità o sulla erroneità del quesito n. 27 (motivi sub I e II), il Collegio ritiene opportuno non discostarsi dai precedenti di questo Tribunale al riguardo.
Invero, come evidenziato in numerose pronunce in analoghe controversie ( ex multis , Tar Lazio, III bis, n. 12378/2023 e n. 12265/2023; cfr. da ultimo sul tema T.A.R. Lazio III bis n. 13170/2023, confermata in appello con sent. del Cons. St., sez. VII, n. 3070 del 2024), con riferimento ai quiz, rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti; ne deriva l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come peraltro più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale, in particolare, ha avuto modo di affermare che: “… sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti " (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302). Al riguardo, non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare. Nel caso di specie, non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso, anche alla luce della relazione esplicativa resa in giudizio, appare come l’unica corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
In particolare, l’Amministrazione, con la produzione del 30 gennaio 2023, in relazione al quesito in questione (“ In che periodo storico il violoncello inizia a essere costruito? ”), ha giustificato in maniera adeguata le ragioni sottese all’individuazione di una data risposta ossia dell’opzione a) (XVI sec.) rispetto a quella individuata dal ricorrente (opzione b): XVII sec.), sottolineando che “ il quesito non è finalizzato a vedersi restituire il periodo storico in cui, verosimilmente, si inizia ad usare il termine violoncello, bensì quello in cui si comincia a costruire uno strumento di questo tipo ”, periodo, quest’ultimo, che è stato individuato nel XVI sec.; ne deriva che il chiarimento fornito dall’Amministrazione consente di escludere che l’individuazione della risposta corretta al quesito sia in qualche modo illogica e tale da poter essere censurata in questa sede.
11. La contestazione sul tempo assegnato per la redazione delle prove (motivo sub III), ritenuto dalla parte ricorrente insufficiente, non può trovare accoglimento in quanto generica e non provata, non avendo peraltro dimostrato il ricorrente che il tempo assegnato sia stato incongruo rispetto ai quesiti allo stesso sottoposti.
12. Osserva, infine, il Collegio che la giurisprudenza amministrativa si è già pronunciata nel senso della legittimità della previsione di una soglia di sbarramento, sotto forma di punteggio concorsuale minimo, ai fini dell'inserimento nella graduatoria di riferimento. Invero, la previsione di una soglia minima per il superamento della fase dei quiz, oltre a essere conforme alla legge, rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale a contemperare una pluralità di interessi quali l’interesse a render più spedite le procedure di reclutamento e, al contempo, conservare un carattere competitivo della selezione, in linea con i principi di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, n. 5639 del 2015).
13 Conclusivamente, per le dette ragioni, il ricorso va rigettato in quanto infondato, con compensazione di spese in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
EP DR SI, Consigliere, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP DR SI | RO LE |
IL SEGRETARIO