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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 158 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. IZZI CARLO, giusta procura Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 ti;
RESISTENTE
Oggetto: esenzione imposta sui redditi per le vittime del dovere
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14.04.2020, il sig. premettendo di essere Parte_1 stata una guardia penitenziaria vittima di un'ag o di lavoro, e pertanto riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 18.10.2001 avente prot. n. 559/C/3/8.A.C.5, quale vittima del dovere, meritevole di una speciale elargizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 per “ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”, e di essere fruitore dall' di CP_1 pensione ctg. n. 06281157, dopo aver invano percorso l'iter amministrativo- C.F._1 giustiziale innanzi al competente Comitato provinciale, ha adito il Tribunale di Isernia per invocare il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sui redditi sul trattamento pensionistico goduto. Lamentava, in particolare, l'erroneità del diniego opposto dall' essendo esso basato CP_1 su un presupposto (“che tale beneficio sarebbe applicabile soltanto sul trattamento pensionistico corrisposto per le stesse infermità che hanno dato diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere”) privo di fondamento giuridico. Concludeva, pertanto, affinché, accertato il proprio diritto a decorrere dall'1.1.2017, gli fosse riconosciuta altresì la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti dall' CP_1
Fissata l'udienza di discussione con decreto ritualmente notificato, in uno a introduttivo della lite, all' quest'ultimo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso nel merito, base dell'asserzione per cui l'esenzione IRPEF potesse trovare applicazione con esclusivo riguardo ai trattamenti di pensione attribuiti per una patologia o una lesione correlata con l'evento per il quale al militare fosse stato riconosciuto lo “status” di “vittima del dovere” o soggetto “equiparato”. All'esito della discussione, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
*** 2. Nel merito, la domanda di parte ricorrente è fondata, e va accolte per i motivi di seguito esposti. Posto che i fatti di causa risultano pacifici fra le parti, fulcro della presente controversia è esclusivamente la soluzione della questione interpretativa dell'art. 1 della legge n. 232/16 che, al comma 211, dispone che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.” La formula letterale del dettato normativo chiarire in primo luogo quale sia la fonte legale da cui attingere la nozione di “vittime del dovere e loro familiari superstiti”, onde individuare i soggetti rientranti nelle categorie menzionate, mentre non vi è alcun rinvio specifico a disposizioni di legge recanti la disciplina di particolari tipologie di trattamenti pensionistici;
quindi non vi è evidenza, al contrario di quanto sostenuto dall' di una CP_1 manifestazione espressa della volontà del legislatore di circoscrivere gli effetti dell'esenzione fiscale ad alcuni soltanto di tali trattamenti. Ed infatti, il rinvio sic et simpliciter alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 ha una portata così generale ed onnicomprensiva da non potersi oggettivamente intendere come richiamo alla peculiare disciplina di particolari istituti economici, di natura previdenziale o assistenziale;
il comma 563 della legge n.266/2005 detta la definizione delle “vittime del dovere”, mentre il successivo comma 564 fornisce i criteri per individuare i soggetti ad esse equiparati. Viceversa, il riferimento all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 ed all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, vale, in base alla sua chiara formulazione, ad additare le fonti legali contemplanti i benefici fiscali oggetto della concessione. Si tratta di benefici originariamente previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che, in forza delle previsioni dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/16 oggetto di odierna disamina, vengono estesi all'intera categoria delle vittime del dovere e loro equiparati, nonché ai familiari superstiti di costoro. Ebbene, l'art. 2 della legge n. 407/1998 recita ai commi quinto e sesto: “5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma e autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001; 6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione delpresente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.” Il tenore letterale delle disposizioni non autorizza altra lettura che quella secondo cui il trattamento speciale di reversibilità e le pensioni privilegiate dirette di prima categoria, rispettivamente in godimento ai superstiti delle vittime o a queste ultime se ancora in vita, non debbano concorrere a formare il “reddito imponibile a fini Irpef”. L'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, sancisce che “La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”; il primo comma della norma in esame recita: “
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.” Emerge dal testo legislativo che il citato primo comma non detta la disciplina di un particolare trattamento pensionistico, bensì riconosce il beneficio dell'aumento figurativo della contribuzione rispetto alla totalità degli istituti pensionistici e dei trattamenti diretti, e persino rispetto al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto o di qualsiasi altro trattamento con identica funzione. D'altro canto, il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/16 non può generare seri dubbi circa la manifesta volontà del legislatore di operare – con riferimento allo specifico oggetto rappresentato dal beneficio dell'esenzione IRPEF - un espresso ed integrale rinvio alla disciplina vigente per le vittime del terrorismo, a prescindere dal fatto che il trattamento pensionistico privilegiato sia stato attribuito in relazione a infermità correlate o meno all'evento che ha dato luogo al riconoscimento della speciale elargizione, appunto quale vittima del dovere. Nella presente sede, dunque, poiché si verte sul diritto del ricorrente all'esenzione fiscale sulla propria pensione categoria IOCTPS, anche rispetto a quest'ultima occorre riconoscere il beneficio dell'esenzione fiscale e l' dev'essere condannato alla CP_1 restituzione degli importi illegittimamente trattenuti. 3. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, promosso da contro l' Parte_1 [...]
in person sentante Controparte_2
1) accerta il diritto del ricorrente all'esenzione fiscale sulla propria pensione categoria IOCTPS n. 06281157 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 232/2016 (15.04.2019);
2) accerta il diritto del ricorrente alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo da oltre interessi e rivalutazione;
CP_1
3) condanna l pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate CP_1 in complessi 00,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a CPA ed IVA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, il 07.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 158 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. IZZI CARLO, giusta procura Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 ti;
RESISTENTE
Oggetto: esenzione imposta sui redditi per le vittime del dovere
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14.04.2020, il sig. premettendo di essere Parte_1 stata una guardia penitenziaria vittima di un'ag o di lavoro, e pertanto riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 18.10.2001 avente prot. n. 559/C/3/8.A.C.5, quale vittima del dovere, meritevole di una speciale elargizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 per “ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”, e di essere fruitore dall' di CP_1 pensione ctg. n. 06281157, dopo aver invano percorso l'iter amministrativo- C.F._1 giustiziale innanzi al competente Comitato provinciale, ha adito il Tribunale di Isernia per invocare il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sui redditi sul trattamento pensionistico goduto. Lamentava, in particolare, l'erroneità del diniego opposto dall' essendo esso basato CP_1 su un presupposto (“che tale beneficio sarebbe applicabile soltanto sul trattamento pensionistico corrisposto per le stesse infermità che hanno dato diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere”) privo di fondamento giuridico. Concludeva, pertanto, affinché, accertato il proprio diritto a decorrere dall'1.1.2017, gli fosse riconosciuta altresì la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti dall' CP_1
Fissata l'udienza di discussione con decreto ritualmente notificato, in uno a introduttivo della lite, all' quest'ultimo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso nel merito, base dell'asserzione per cui l'esenzione IRPEF potesse trovare applicazione con esclusivo riguardo ai trattamenti di pensione attribuiti per una patologia o una lesione correlata con l'evento per il quale al militare fosse stato riconosciuto lo “status” di “vittima del dovere” o soggetto “equiparato”. All'esito della discussione, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
*** 2. Nel merito, la domanda di parte ricorrente è fondata, e va accolte per i motivi di seguito esposti. Posto che i fatti di causa risultano pacifici fra le parti, fulcro della presente controversia è esclusivamente la soluzione della questione interpretativa dell'art. 1 della legge n. 232/16 che, al comma 211, dispone che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.” La formula letterale del dettato normativo chiarire in primo luogo quale sia la fonte legale da cui attingere la nozione di “vittime del dovere e loro familiari superstiti”, onde individuare i soggetti rientranti nelle categorie menzionate, mentre non vi è alcun rinvio specifico a disposizioni di legge recanti la disciplina di particolari tipologie di trattamenti pensionistici;
quindi non vi è evidenza, al contrario di quanto sostenuto dall' di una CP_1 manifestazione espressa della volontà del legislatore di circoscrivere gli effetti dell'esenzione fiscale ad alcuni soltanto di tali trattamenti. Ed infatti, il rinvio sic et simpliciter alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 ha una portata così generale ed onnicomprensiva da non potersi oggettivamente intendere come richiamo alla peculiare disciplina di particolari istituti economici, di natura previdenziale o assistenziale;
il comma 563 della legge n.266/2005 detta la definizione delle “vittime del dovere”, mentre il successivo comma 564 fornisce i criteri per individuare i soggetti ad esse equiparati. Viceversa, il riferimento all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 ed all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, vale, in base alla sua chiara formulazione, ad additare le fonti legali contemplanti i benefici fiscali oggetto della concessione. Si tratta di benefici originariamente previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che, in forza delle previsioni dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/16 oggetto di odierna disamina, vengono estesi all'intera categoria delle vittime del dovere e loro equiparati, nonché ai familiari superstiti di costoro. Ebbene, l'art. 2 della legge n. 407/1998 recita ai commi quinto e sesto: “5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma e autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001; 6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione delpresente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.” Il tenore letterale delle disposizioni non autorizza altra lettura che quella secondo cui il trattamento speciale di reversibilità e le pensioni privilegiate dirette di prima categoria, rispettivamente in godimento ai superstiti delle vittime o a queste ultime se ancora in vita, non debbano concorrere a formare il “reddito imponibile a fini Irpef”. L'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, sancisce che “La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”; il primo comma della norma in esame recita: “
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.” Emerge dal testo legislativo che il citato primo comma non detta la disciplina di un particolare trattamento pensionistico, bensì riconosce il beneficio dell'aumento figurativo della contribuzione rispetto alla totalità degli istituti pensionistici e dei trattamenti diretti, e persino rispetto al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto o di qualsiasi altro trattamento con identica funzione. D'altro canto, il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/16 non può generare seri dubbi circa la manifesta volontà del legislatore di operare – con riferimento allo specifico oggetto rappresentato dal beneficio dell'esenzione IRPEF - un espresso ed integrale rinvio alla disciplina vigente per le vittime del terrorismo, a prescindere dal fatto che il trattamento pensionistico privilegiato sia stato attribuito in relazione a infermità correlate o meno all'evento che ha dato luogo al riconoscimento della speciale elargizione, appunto quale vittima del dovere. Nella presente sede, dunque, poiché si verte sul diritto del ricorrente all'esenzione fiscale sulla propria pensione categoria IOCTPS, anche rispetto a quest'ultima occorre riconoscere il beneficio dell'esenzione fiscale e l' dev'essere condannato alla CP_1 restituzione degli importi illegittimamente trattenuti. 3. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, promosso da contro l' Parte_1 [...]
in person sentante Controparte_2
1) accerta il diritto del ricorrente all'esenzione fiscale sulla propria pensione categoria IOCTPS n. 06281157 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 232/2016 (15.04.2019);
2) accerta il diritto del ricorrente alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo da oltre interessi e rivalutazione;
CP_1
3) condanna l pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate CP_1 in complessi 00,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a CPA ed IVA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, il 07.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio