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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Caterina Condò Giudice
Dott.ssa AN VE Giudice Relatrice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5932/2024 promossa da:
(CUI: , rappresentato e difeso dall'Avv. PEDONESE TIZIANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 18/05/2024, , cittadino della MOLDOVA nato Parte_1 nel 1983, ha impugnato il provvedimento del Questore di Lucca del 22.03.2024, notificato il
18.04.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1 reiezione del ricorso.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
L'udienza collegiale è stata quindi sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine nella detta data per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Pagina 1 Le parti non hanno chiesto che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, , va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in
Pagina 2 forza del D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata in data successiva l'11 marzo 2023
(cfr. richiesta formalizzata in data 08.05.2023).
La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit.
La disciplina attuale contempla, dunque, che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali.
Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto “gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, il quale a sua volta evidenzia il necessario
“rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. Un.,
Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel
Pagina 3 suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3
Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.” (Corte di cassazione Sez. Un., Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6
D.lgs. 286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
Pagina 4 A tale riguardo le Sezioni Unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
Come osservato recentemente dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18557/2025, l'intervento normativo introdotto dal D.l. n. 20/2023 non è abrogativo dell'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale (Cfr. altresì, Cass. civ. n.
11713/2025, in motivazione), senonché l'interprete dovrà d'ora innanzi, fare diretto riferimento ai criteri - largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale. Va sottolineato, infatti, che secondo la Corte di Strasburgo, se l'art. 8 CEDU non prevede un diritto assoluto di non espulsione per nessuna categoria di stranieri, esistono circostanze in cui l'espulsione medesima si dimostra non necessaria in una società democratica e non proporzionata al legittimo obiettivo perseguito, comportando così la violazione di tale disposizione (Beldjoudi c. Francia, n. 12083/86, 26 marzo 1992; MR c. Danimarca, n.
56811/00, 11 luglio 2002; c. Germania, n. 52853/99, 17 aprile 2003; c. Germania, n. Pt_2 Pt_3
32231/02, 27 ottobre 2005). Il riconoscimento della protezione speciale presuppone, di conseguenza, la dimostrazione di un effettivo inserimento nel contesto sociale e territoriale italiano, valutato attraverso indicatori quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale, la durata del soggiorno, l'esistenza di legami con il paese d'origine, legami familiari significativi o altri elementi dimostrativi di radicamento territoriale.
Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei circa tre anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
In particolare, il ricorrente ha ampiamente documentato di aver intrapreso in Italia un apprezzabile percorso d'integrazione socio-lavorativa, sottoscrivendo nel luglio 2023 un contratto di lavoro, con la qualifica di montatore di infissi, alle dipendenze della ditta GENTE RARA SRL con sede legale
Pagina 5 in Viareggio (LU) piazza Garibaldi n.6, con successiva trasformazione del predetto rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 25.03.2024 (cfr. contratto di lavoro, comunicazioni prodotti sub doc. 12, 13 e 14, in allegato all'atto introduttivo del Pt_4 presente giudizio;
buste paga relative ai mesi da luglio 2023 a gennaio 2024 sub doc. 15 allegato al ricorso;
buste paga da marzo a dicembre 2024 e da gennaio ad agosto 2025, prodotte, rispettivamente, sub doc. 20 e 21 in data 14.09.2025). In particolare, alla documentazione in atti si rileva come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a €
5.203,00 nel 2023, € 14.335,00 nel 2024 e € 8.051,00 nel 2025 (cfr. estratto conto previdenziale prodotto sub doc. 25 in data 10.10.2025), con percezione attuale di uno stipendio mensile netto pari ad € 745,00 ad ulteriore riprova di una sua graduale autosufficienza economica raggiunta nel corso degli anni.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dalla stabilità alloggiativa raggiunta dal ricorrente, nonché dall'impegno profuso dal medesimo nell'accrescere le proprie competenze professionali (cfr. dichiarazione di ospitalità prodotta sub doc. 23 in data 14.09.2025; attestato corso di formazione patentino NCO per l'uso sicuro dei diisocianati e attestato di partecipazione corso di formazione per lavoratori nei settori ad alto rischio prodotti in allegato al ricorso).
Il medesimo, inoltre, ha radicato in Italia i propri legami familiari, essendo presenti sul territorio Per_ Pers nazionale entrambe le sorelle e le quali in seguito alla scomparsa del padre rappresentano gli unici familiari superstiti del ricorrente, il quale dunque, in caso di rimpatrio, si ritroverebbe privo di qualsivoglia riferimento e sostegno dal punto di vista familiare e sociale (cfr. memoria personale e documenti sorelle prodotti, rispettivamente, sub doc. 2, 10 e 11 in allegato al ricorso).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Va precisato, sul punto, che né il PM né la Commissione territoriale hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.
Pagina 6 È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo - sentenza MI vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello
Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. e, in ogni caso, gravi e circostanziate ragioni (cfr. Corte Cost., n.
77/2018) per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 22/10/2025
La Giudice
Dott.ssa AN VE
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Caterina Condò Giudice
Dott.ssa AN VE Giudice Relatrice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5932/2024 promossa da:
(CUI: , rappresentato e difeso dall'Avv. PEDONESE TIZIANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 18/05/2024, , cittadino della MOLDOVA nato Parte_1 nel 1983, ha impugnato il provvedimento del Questore di Lucca del 22.03.2024, notificato il
18.04.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1 reiezione del ricorso.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
L'udienza collegiale è stata quindi sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine nella detta data per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Pagina 1 Le parti non hanno chiesto che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, , va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in
Pagina 2 forza del D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata in data successiva l'11 marzo 2023
(cfr. richiesta formalizzata in data 08.05.2023).
La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit.
La disciplina attuale contempla, dunque, che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali.
Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto “gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, il quale a sua volta evidenzia il necessario
“rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. Un.,
Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel
Pagina 3 suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3
Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.” (Corte di cassazione Sez. Un., Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6
D.lgs. 286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
Pagina 4 A tale riguardo le Sezioni Unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
Come osservato recentemente dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18557/2025, l'intervento normativo introdotto dal D.l. n. 20/2023 non è abrogativo dell'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale (Cfr. altresì, Cass. civ. n.
11713/2025, in motivazione), senonché l'interprete dovrà d'ora innanzi, fare diretto riferimento ai criteri - largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale. Va sottolineato, infatti, che secondo la Corte di Strasburgo, se l'art. 8 CEDU non prevede un diritto assoluto di non espulsione per nessuna categoria di stranieri, esistono circostanze in cui l'espulsione medesima si dimostra non necessaria in una società democratica e non proporzionata al legittimo obiettivo perseguito, comportando così la violazione di tale disposizione (Beldjoudi c. Francia, n. 12083/86, 26 marzo 1992; MR c. Danimarca, n.
56811/00, 11 luglio 2002; c. Germania, n. 52853/99, 17 aprile 2003; c. Germania, n. Pt_2 Pt_3
32231/02, 27 ottobre 2005). Il riconoscimento della protezione speciale presuppone, di conseguenza, la dimostrazione di un effettivo inserimento nel contesto sociale e territoriale italiano, valutato attraverso indicatori quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale, la durata del soggiorno, l'esistenza di legami con il paese d'origine, legami familiari significativi o altri elementi dimostrativi di radicamento territoriale.
Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei circa tre anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
In particolare, il ricorrente ha ampiamente documentato di aver intrapreso in Italia un apprezzabile percorso d'integrazione socio-lavorativa, sottoscrivendo nel luglio 2023 un contratto di lavoro, con la qualifica di montatore di infissi, alle dipendenze della ditta GENTE RARA SRL con sede legale
Pagina 5 in Viareggio (LU) piazza Garibaldi n.6, con successiva trasformazione del predetto rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 25.03.2024 (cfr. contratto di lavoro, comunicazioni prodotti sub doc. 12, 13 e 14, in allegato all'atto introduttivo del Pt_4 presente giudizio;
buste paga relative ai mesi da luglio 2023 a gennaio 2024 sub doc. 15 allegato al ricorso;
buste paga da marzo a dicembre 2024 e da gennaio ad agosto 2025, prodotte, rispettivamente, sub doc. 20 e 21 in data 14.09.2025). In particolare, alla documentazione in atti si rileva come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a €
5.203,00 nel 2023, € 14.335,00 nel 2024 e € 8.051,00 nel 2025 (cfr. estratto conto previdenziale prodotto sub doc. 25 in data 10.10.2025), con percezione attuale di uno stipendio mensile netto pari ad € 745,00 ad ulteriore riprova di una sua graduale autosufficienza economica raggiunta nel corso degli anni.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dalla stabilità alloggiativa raggiunta dal ricorrente, nonché dall'impegno profuso dal medesimo nell'accrescere le proprie competenze professionali (cfr. dichiarazione di ospitalità prodotta sub doc. 23 in data 14.09.2025; attestato corso di formazione patentino NCO per l'uso sicuro dei diisocianati e attestato di partecipazione corso di formazione per lavoratori nei settori ad alto rischio prodotti in allegato al ricorso).
Il medesimo, inoltre, ha radicato in Italia i propri legami familiari, essendo presenti sul territorio Per_ Pers nazionale entrambe le sorelle e le quali in seguito alla scomparsa del padre rappresentano gli unici familiari superstiti del ricorrente, il quale dunque, in caso di rimpatrio, si ritroverebbe privo di qualsivoglia riferimento e sostegno dal punto di vista familiare e sociale (cfr. memoria personale e documenti sorelle prodotti, rispettivamente, sub doc. 2, 10 e 11 in allegato al ricorso).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Va precisato, sul punto, che né il PM né la Commissione territoriale hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.
Pagina 6 È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo - sentenza MI vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello
Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. e, in ogni caso, gravi e circostanziate ragioni (cfr. Corte Cost., n.
77/2018) per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 22/10/2025
La Giudice
Dott.ssa AN VE
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
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