Art. 28.
Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianita' per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonche' per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.
Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianita' per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonche' per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.