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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2024, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13407/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13407/2023 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 20 marzo 2024 ad ore 9,50 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. TARANTINO ROBERTO, oggi sostituito dall'avv. Ilaria Fustinoni Parte_1
Per Controparte_2
Il procuratore dell'attore precisa le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13407/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARANTINO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA GHANDI 5 ARADEO, presso il difensore parte appellante contro
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
parte appellata
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per
i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5594/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice
Dott.ssa Ornella Mari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 65346/2021, depositata in cancelleria in data
20.09.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui
si riportano:
“Previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare
non dovuta la somma di € 3.916,06 oggetto del contratto prodotto da controparte e posto alla base
dell'impugnato decreto ingiuntivo, per i motivi di cui al presente atto e per gli stessi motivi, rigettare
ogni altra avversa pretesa;
Condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi professionali per
l'odierno grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore che dichiara di aver
anticipato spese e di non aver riscosso ancora alcun compenso professionale.”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come
per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
conveniva in giudizio il proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
5594/2022 emessa inter partes dal Giudice di Pace di Milano.
L'appellante in particolare esponeva:
pagina 3 di 8 - che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1195/2021 emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Milano su istanza del , con il quale gli Controparte_2
veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 3.916,06;
- che in detto giudizio l'odierno appellante contestava la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, in quanto fondata su un contratto di cui disconosceva la firma a suo nome apposta in calce;
- che l'opponente moveva ulteriori contestazioni in ordine alla natura vessatoria di alcune clausole del contratto;
- che il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace dal Controparte_2
giudice di pace;
- che il primo giudice, trattenuta la causa in decisione, rigettava l'opposizione proposta dal evidenziando come l'opponente non avesse prodotto in giudizio il contratto, di cui Pt_1
disconosceva le sottoscrizioni, in tal modo precludendo al giudice di poter valutare la fondatezza della sua contestazione;
- che la decisione oggi impugnata era errata, in quanto onerato della prova del credito rimaneva l'attore sostanziale, ossia il ricorrente in sede monitoria, il quale avrebbe dovuto produrre il contratto, quale prova del proprio asserito credito;
- che, pertanto, esclusa l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del monitorio, l'omessa produzione in giudizio della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo comportava un difetto di prova della pretesa creditoria, il cui effetto avrebbe dovuto essere il rigetto della domanda monitoria e non, invece, dell'opposizione;
- che, pertanto, il primo giudice aveva errato, invertendo il riparto dell'onere probatorio e facendo pagina 4 di 8 ricadere in capo all'opponente gli effetti pregiudizievoli della mancata produzione del contratto.
Nessuno si costituiva per il anche nel presente giudizio, con l'effetto che il Controparte_2
giudice originario assegnatario del fascicolo dichiarava la contumacia dell'appellato.
A seguito della riassegnazione del processo, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'unico motivo di appello proposto con il presente giudizio, infatti, ha riguardato la correttezza o meno del riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come operato dal primo giudice, sul presupposto, implicitamente avallato dal giudice onorario, della acquisizione su necessario impulso di parte del fascicolo della fase monitoria, contenente la documentazione prodotta in uno con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Parte appellante, viceversa, non ha riproposto le ulteriori doglianze articolate nel primo grado di giudizio e, in particolare, non ha rinnovato la contestazione in ordine alla genuinità della sottoscrizione a suo nome apposta in calce al contratto, costituente il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, in tal modo rinunciando a detta difesa.
Detto ciò, va tuttavia osservato come, se effettivamente per lungo tempo la giurisprudenza della
Suprema Corte fosse stata costante nel ritenere che la produzione del fascicolo monitorio rientrasse nelle produzioni di parte, con l'effetto che il convenuto opposto avrebbe dovuto farvi fronte entro lo spirare dei termini istruttori, pena la indisponibilità della documentazione ivi contenuta in caso contrario;
tali conclusioni oggi vanno riviste alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della pagina 5 di 8 Corte di Cassazione con la sentenza n. 14475/2015, la quale, pur occupandosi direttamente della questione riguardante l'ammissibilità o meno della produzione in appello del fascicolo monitorio non prodotto nel giudizio di primo grado, affronta anche la questione riguardante la produzione del fascicolo monitorio di parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare le Sezioni Unite, sul presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), hanno prospettato un principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado.
Ne consegue, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione.
In sostanza le Sezioni Unite, invocando quale presupposto il principio più volte affermato del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio instaurato con il ricorso per ingiunzione e proseguito con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ne hanno tratto le conseguenze sul piano probatorio in ordine alla produzione dei documenti già allegati alla prima fase inaudita altera parte del procedimento,
innovando rispetto alle precedenti decisione della Suprema Corte.
Coerentemente con tali affermazioni, le Sezioni Unite hanno precisato ancora come il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio debba essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice pagina 6 di 8 dell'opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte.
L'art. 638 terzo comma c.p.c., infatti, deve essere interpretato nel senso che il ricorrente possa ritirare il proprio fascicolo di parte solo dopo lo spirare del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ma ciò solo nel caso in cui l'opposizione non sia stata proposta e il giudizio si sia concluso alla prima fase;
là dove, invece, venga proposta opposizione, la natura unitaria del giudizio, proseguito con la seconda fase a cognizione ordinaria, comporta che il ricorrente potrà ritirare il proprio fascicolo di parte solo una volta ottenutane l'autorizzazione da parte del giudice ex art. 169 primo comma c.p.c.;
ne consegue che, al di fuori dell'ipotesi di una simile autorizzazione, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della stessa cancelleria comporterà che nel fascicolo della fase di opposizione inevitabilmente dovrà confluire anche il fascicolo di parte della fase monitoria, con tutti i documenti ivi contenuti, i quali devono considerarsi essere già stati prodotti in giudizio.
Per tale ragione, pertanto, si è ritenuto di disporre d'ufficio l'acquisizione al fascicolo del processo di appello del fascicolo del monitorio, in quanto fascicolo che già avrebbe dovuto essere inserito nel fascicolo d'ufficio del giudizio di opposizione di primo grado.
La cancelleria del giudice di pace, tuttavia, ha attestato l'impossibilità di dare corso a detta acquisizione, avendo l'ufficio indebitamente provveduto all'avvio al macero del fascicolo della fase monitoria, nonostante la tempestiva opposizione proposta dall'ingiunto.
Sennonché, pur in difetto di tale acquisizione, deve rilevarsi come possa considerarsi pacifica la produzione del contratto in sede monitoria, come desumibile non solo dalla indicazione nell'elenco dei documenti allegati al ricorso, ma anche dalle difese della stessa parte opponente, la quale, come si è
detto, ha disconosciuto la firma a suo nome apposta in calce al contratto e ha contestato la natura pagina 7 di 8 abusiva o vessatoria di alcune clausole dello stesso.
Va, pertanto, rilevata l'erroneità della sentenza impugnata in punto di motivazione, con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori fra le parti.
Avendo, tuttavia, parte appellante censurato la decisione di primo grado esclusivamente in punto di riparto dell'onere probatorio, a fronte del difetto di prova del titolo negoziale della pretesa creditoria,
dando per scontato come tale difetto probatorio fosse sussistente;
avendo, invece omesso di rinnovare le contestazioni nel merito in ordine al credito, da ritenersi per l'effetto come rinunciate;
l'opposizione a decreto ingiuntivo non può che essere nuovamente respinta.
Per tale ragione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata nelle sue conclusioni.
Nulla in ordine alle spese di lite, essendo rimasta contumace la parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'appello proposto da titolare dell'omonima ditta individuale, nei Parte_1
confronti del e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5594/2022 Controparte_2
emessa inter partes dal Giudice di Pace di Milano.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-
quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Milano il 20 marzo 2024
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13407/2023 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 20 marzo 2024 ad ore 9,50 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. TARANTINO ROBERTO, oggi sostituito dall'avv. Ilaria Fustinoni Parte_1
Per Controparte_2
Il procuratore dell'attore precisa le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13407/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARANTINO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA GHANDI 5 ARADEO, presso il difensore parte appellante contro
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
parte appellata
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per
i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5594/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice
Dott.ssa Ornella Mari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 65346/2021, depositata in cancelleria in data
20.09.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui
si riportano:
“Previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare
non dovuta la somma di € 3.916,06 oggetto del contratto prodotto da controparte e posto alla base
dell'impugnato decreto ingiuntivo, per i motivi di cui al presente atto e per gli stessi motivi, rigettare
ogni altra avversa pretesa;
Condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi professionali per
l'odierno grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore che dichiara di aver
anticipato spese e di non aver riscosso ancora alcun compenso professionale.”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come
per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
conveniva in giudizio il proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
5594/2022 emessa inter partes dal Giudice di Pace di Milano.
L'appellante in particolare esponeva:
pagina 3 di 8 - che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1195/2021 emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Milano su istanza del , con il quale gli Controparte_2
veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 3.916,06;
- che in detto giudizio l'odierno appellante contestava la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, in quanto fondata su un contratto di cui disconosceva la firma a suo nome apposta in calce;
- che l'opponente moveva ulteriori contestazioni in ordine alla natura vessatoria di alcune clausole del contratto;
- che il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace dal Controparte_2
giudice di pace;
- che il primo giudice, trattenuta la causa in decisione, rigettava l'opposizione proposta dal evidenziando come l'opponente non avesse prodotto in giudizio il contratto, di cui Pt_1
disconosceva le sottoscrizioni, in tal modo precludendo al giudice di poter valutare la fondatezza della sua contestazione;
- che la decisione oggi impugnata era errata, in quanto onerato della prova del credito rimaneva l'attore sostanziale, ossia il ricorrente in sede monitoria, il quale avrebbe dovuto produrre il contratto, quale prova del proprio asserito credito;
- che, pertanto, esclusa l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del monitorio, l'omessa produzione in giudizio della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo comportava un difetto di prova della pretesa creditoria, il cui effetto avrebbe dovuto essere il rigetto della domanda monitoria e non, invece, dell'opposizione;
- che, pertanto, il primo giudice aveva errato, invertendo il riparto dell'onere probatorio e facendo pagina 4 di 8 ricadere in capo all'opponente gli effetti pregiudizievoli della mancata produzione del contratto.
Nessuno si costituiva per il anche nel presente giudizio, con l'effetto che il Controparte_2
giudice originario assegnatario del fascicolo dichiarava la contumacia dell'appellato.
A seguito della riassegnazione del processo, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'unico motivo di appello proposto con il presente giudizio, infatti, ha riguardato la correttezza o meno del riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come operato dal primo giudice, sul presupposto, implicitamente avallato dal giudice onorario, della acquisizione su necessario impulso di parte del fascicolo della fase monitoria, contenente la documentazione prodotta in uno con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Parte appellante, viceversa, non ha riproposto le ulteriori doglianze articolate nel primo grado di giudizio e, in particolare, non ha rinnovato la contestazione in ordine alla genuinità della sottoscrizione a suo nome apposta in calce al contratto, costituente il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, in tal modo rinunciando a detta difesa.
Detto ciò, va tuttavia osservato come, se effettivamente per lungo tempo la giurisprudenza della
Suprema Corte fosse stata costante nel ritenere che la produzione del fascicolo monitorio rientrasse nelle produzioni di parte, con l'effetto che il convenuto opposto avrebbe dovuto farvi fronte entro lo spirare dei termini istruttori, pena la indisponibilità della documentazione ivi contenuta in caso contrario;
tali conclusioni oggi vanno riviste alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della pagina 5 di 8 Corte di Cassazione con la sentenza n. 14475/2015, la quale, pur occupandosi direttamente della questione riguardante l'ammissibilità o meno della produzione in appello del fascicolo monitorio non prodotto nel giudizio di primo grado, affronta anche la questione riguardante la produzione del fascicolo monitorio di parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare le Sezioni Unite, sul presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), hanno prospettato un principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado.
Ne consegue, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione.
In sostanza le Sezioni Unite, invocando quale presupposto il principio più volte affermato del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio instaurato con il ricorso per ingiunzione e proseguito con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ne hanno tratto le conseguenze sul piano probatorio in ordine alla produzione dei documenti già allegati alla prima fase inaudita altera parte del procedimento,
innovando rispetto alle precedenti decisione della Suprema Corte.
Coerentemente con tali affermazioni, le Sezioni Unite hanno precisato ancora come il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio debba essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice pagina 6 di 8 dell'opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte.
L'art. 638 terzo comma c.p.c., infatti, deve essere interpretato nel senso che il ricorrente possa ritirare il proprio fascicolo di parte solo dopo lo spirare del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ma ciò solo nel caso in cui l'opposizione non sia stata proposta e il giudizio si sia concluso alla prima fase;
là dove, invece, venga proposta opposizione, la natura unitaria del giudizio, proseguito con la seconda fase a cognizione ordinaria, comporta che il ricorrente potrà ritirare il proprio fascicolo di parte solo una volta ottenutane l'autorizzazione da parte del giudice ex art. 169 primo comma c.p.c.;
ne consegue che, al di fuori dell'ipotesi di una simile autorizzazione, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della stessa cancelleria comporterà che nel fascicolo della fase di opposizione inevitabilmente dovrà confluire anche il fascicolo di parte della fase monitoria, con tutti i documenti ivi contenuti, i quali devono considerarsi essere già stati prodotti in giudizio.
Per tale ragione, pertanto, si è ritenuto di disporre d'ufficio l'acquisizione al fascicolo del processo di appello del fascicolo del monitorio, in quanto fascicolo che già avrebbe dovuto essere inserito nel fascicolo d'ufficio del giudizio di opposizione di primo grado.
La cancelleria del giudice di pace, tuttavia, ha attestato l'impossibilità di dare corso a detta acquisizione, avendo l'ufficio indebitamente provveduto all'avvio al macero del fascicolo della fase monitoria, nonostante la tempestiva opposizione proposta dall'ingiunto.
Sennonché, pur in difetto di tale acquisizione, deve rilevarsi come possa considerarsi pacifica la produzione del contratto in sede monitoria, come desumibile non solo dalla indicazione nell'elenco dei documenti allegati al ricorso, ma anche dalle difese della stessa parte opponente, la quale, come si è
detto, ha disconosciuto la firma a suo nome apposta in calce al contratto e ha contestato la natura pagina 7 di 8 abusiva o vessatoria di alcune clausole dello stesso.
Va, pertanto, rilevata l'erroneità della sentenza impugnata in punto di motivazione, con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori fra le parti.
Avendo, tuttavia, parte appellante censurato la decisione di primo grado esclusivamente in punto di riparto dell'onere probatorio, a fronte del difetto di prova del titolo negoziale della pretesa creditoria,
dando per scontato come tale difetto probatorio fosse sussistente;
avendo, invece omesso di rinnovare le contestazioni nel merito in ordine al credito, da ritenersi per l'effetto come rinunciate;
l'opposizione a decreto ingiuntivo non può che essere nuovamente respinta.
Per tale ragione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata nelle sue conclusioni.
Nulla in ordine alle spese di lite, essendo rimasta contumace la parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'appello proposto da titolare dell'omonima ditta individuale, nei Parte_1
confronti del e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5594/2022 Controparte_2
emessa inter partes dal Giudice di Pace di Milano.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-
quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Milano il 20 marzo 2024
Il giudice
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