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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1592/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5261/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 7 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240011865912000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste LE parti: i difensori LE parti si riportano agli atti
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata EN LE AT (AdE); Non costituita l'altra parte pubblica appellata EN LE AT OS (Ader); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria appellante depositata il 13 settembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso cartella di pagamento notificante ruoli da controllo automatizzato del modello 730 anno 2020 recuperanti imposte e rimborso, perché, alla eccezione contribuirete di non aver presentato il modello e di non aver prodotto redditi nell'annualità in questione e di non aver percepito il rimborso, essendo rimasta vittima di sostituzione di persona, ha osservato: “ Dagli atti non sono emersi elementi per ritenere l'addebitabilità a terze persone della condotta di presentazione del modello 730 2020 ” ;
-che la contribuente ha appellato lamentando sotto la rubrica omessa motivazione: la violazione del regime probatorio, per aver addossato la prova piena in capo alla contribuente della fattispecie di reato senza tener conto che per vicinanza della prova avrebbe potuto individuare l'intermediario e l'eventuale delega, nonché il travisamento dei fatti e LE prove;
-che l'AdE si è costituita per resistere, osservando la infondatezza dell'appello e che comunque residuava il comportamento colposo della contribuente;
-che la parte appellante ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha complessivamente insistito nel ritenere presente agli atti un quadro probatorio dimostrante la sua estraneità ai fatti e l'avvenuta sostituzione di persona;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada accolto;
-che ritiene il Collegio che non possa convenirsi con il Giudice di primo grado laddove -nella non ritenere la piena prova della esclusività della condotta di terzi- abbia attribuito la rilevanza ad un comportamento colposo della contribuente, così affermando: “ Invero, del procedimento penale risulta agli atti unicamente sequestro probatorio LE carte, la cui finalità è unicamente quella di determinare un vincolo di indisponibilità per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell'accertamento dei fatti. Non risulta che sia stata accertata la responsabilità di terzi né l'attuale fase del procedimento penale e le ulteriori risultanze istruttorie agli atti risultano indicative di un comportamento colposo dell'attuale ricorrente, la quale, nella stessa denuncia querela presentata, peraltro in data di molto successiva a quella in cui dichiara di aver appreso dell'apertura LE carte di credito, ha dichiarato di essersi recata, per presentare domanda per il riconoscimento di un bonus economico per famiglie in difficoltà, non già nei luoghi deputati, ma in un esercizio commerciale (Herbalife, in Piedimonte Matese), consentendo che venisse effettuata una
“fotografia” dei propri documenti di riconoscimento da soggetti (Nominativo_1 e tale Nominativo_2, conosciuto solo di vista) privi di apparente legittimazione a procedere, senza sottoscrivere alcuna richiesta di prestazione economica (cfr denuncia – querela in atti) in assenza di prova della esclusiva addebitabilità a terzi della presentazione del modello 730 ed a fronte di una condotta colposa della parte ricorrente, deve concludersi per il rigetto del ricorso. ” ;
-che la giunta, qui criticata, conclusione è fondata su una svalutazione del decreto di sequestro penale emesso dalla DDA, in ragione della sua natura probatoria, e sulla narrazione degli eventi che hanno occasionato la sostituzione così' come dichiarati nella denunzia querela presentata dalla contribuente;
-che invece ritiene il Collegio che la natura probatoria del sequestro penale non impedisca una valutazione del fatto posto a base del medesimo e che la narrazione LE circostanze che hanno occasionato la sostituzione siano apprezzabili in favore della contribuente, dato il contesto socio culturale e considerato altresì anche quanto emergente in ordine al rapporto bancario, su cui è avvenuto il pagamento dell'indebito, di cui parimenti la contribuirete ha disconosciuto la titolarità nonché alla stregua di quanto anche risultante dalla liquidazione riferita dall'AdE nella propria memoria di primo grado;
-che la natura del sequestro probatorio, correttamente intesa dal Giudice di prime cure dal punto di vista LE istituzioni del processo penale, non esclude però la rilevanza nel giudizio tributario del fumus in esso rappresentato: nel caso risulta che le indagini riguardano una vicenda ede vede coinvolti oltre la appellante almeno altre 153 persone vittime, di cui è avvenuta la sostituzione verso l'AdE e gli istituti bancari con la stessa modalità (presentazione di dichiarazione a nome della vittima, accredito diretto verso carte di credito/addebito contestualmente aperte telematicamente) ;
-che la narrazione di contesto della occasione esposta dalla stessa contribuente in sede di denunzia querela penale (con assunzione di responsabilità per potenziale calunnia) come sintetizzata dalla stessa sentenza appellata [(la contribuente ... ha dichiarato di essersi recata, per presentare domanda per il riconoscimento di un bonus economico per famiglie in difficoltà, non già nei luoghi deputati, ma in un esercizio commerciale (Herbalife, in Piedimonte Matese), consentendo che venisse effettuata una “fotografia” dei propri documenti di riconoscimento Nominativo_1 Nominativo_2da soggetti ( e tale , conosciuto solo di vista) privi di apparente legittimazione a procedere, senza sottoscrivere alcuna richiesta di prestazione economica (cfr denuncia – querela in atti).] è -contrariamente a quanto ritenuto della sentenza appellata- credibile per il contesto sociale di riferimento come attestato proprio dal decreto penale di coinvolgimento di almeno 154 vittime, contesto locale limitato e famiglia bisognosa- e con credibilità specifica , perché nella denunzia querela la parte ha circostanziato di essersi recata Nominativo_1presso una affine, indicandola specificamente nel nome ( ), di cui aveva fiducia, la quale appunto si era assunto l'onere di provvedere alla presentazione telematica di una domanda di aiuto (bonus) per famiglie bisognose;
-che l'elemento della tardività della denunzia penale rispetto all'accertamento della sostituzione nel rapporto bancario di accredito, valorizzato dal Giudice di primo grado, è in realtà insussistente in fatto perché è di appena un mese dalla conoscenza e avviene a valle di un provato previo accertamento presso l'istituto bancario effettuato, dal legale incaricato, proprio per accertare il fatto della non riferibilità della apertura ad essa contribuente (condotta professionale ovviamente prudente, potendo una denunzia infondata dar luogo a calunnia);
-che dunque gli stessi elementi individuati dalla Corte di primo grado, letti sostanzialmente e complessivamente, depongono per una sostituzione di persona in fatto sia nella presentazione della dichiarazione sia nella percezione LE somme di rimborso avvenuta da parte di terzi che si sono sostituiti;
-che a questo punto occorrere valutare gli effetti di tale rilevata in via incidentale avvenuta sostituzione nel rapporto tributario;
-che a parere del Collegio coglie nel segno la censura della violazione del regime probatorio;
-che infatti data prova indiziaria di avventa sostituzione e di non presentazione della dichiarazione e della non riferibilità del rapporto bancario sui cui è avvenuta il rimborso, l'AdE avrebbe dovuto dare prova di elementi che almeno contrastassero il disconoscimento anche in diritto, quali la indicazione del soggetto presentante la dichiarazione telematica, la produzione della delega al professionista in suo possesso -per consolidare in punto di diritto, attesa la valenza di atto pubblico della autenticazione del delegato (che assume la qualità di pubblico ufficiale), la prova (salvo poi la eventuale querela di falso della contribuente)-, la preesistente dichiarazione di modelli 730 per annualità precedenti o successivi, la indicazione del datore di lavoro che avrebbe fatto da sostituto, ossia elementi che deponessero o valessero in diritto per una condotta riferibile comunque alla appellante;
-che in particolare il Collegio ritiene di evidenziare che: l'AdE neppure ha deposito il modello 730/2020 in liquidazione;
non ha indicati l'intermediario né la eventuale presentazione personale;
non ha depositato alcuna delega alla presentazione;
dallo stralcio della liquidazione automatizzata contenuto nelle memorie di primo grado risultata dichiarato un reddito da lavoro dipendente su cui sarebbero state effettuate ritenute dal datore di lavoro (che poi hanno generato il rimborso), le quali risultano in liquidazione azzerate, evidentemente per mancato collegamento con il datore indicato;
-che tale ultimo elemento, letto in contesto con gli altri, dimostra appunto l'assenza di rapporto di lavoro, confermando quanto denunziato e qui eccepito dalla contribuente;
-che quindi l'appello va accolto e la cartella impugnata annullata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate, rinvenendosi ragioni legali
-nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- nella necessità di valutazione giudiziale, in assenza di un provvedimento definivo penale accertante la avvenuta sostituzione;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5261/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 7 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240011865912000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste LE parti: i difensori LE parti si riportano agli atti
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata EN LE AT (AdE); Non costituita l'altra parte pubblica appellata EN LE AT OS (Ader); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria appellante depositata il 13 settembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso cartella di pagamento notificante ruoli da controllo automatizzato del modello 730 anno 2020 recuperanti imposte e rimborso, perché, alla eccezione contribuirete di non aver presentato il modello e di non aver prodotto redditi nell'annualità in questione e di non aver percepito il rimborso, essendo rimasta vittima di sostituzione di persona, ha osservato: “ Dagli atti non sono emersi elementi per ritenere l'addebitabilità a terze persone della condotta di presentazione del modello 730 2020 ” ;
-che la contribuente ha appellato lamentando sotto la rubrica omessa motivazione: la violazione del regime probatorio, per aver addossato la prova piena in capo alla contribuente della fattispecie di reato senza tener conto che per vicinanza della prova avrebbe potuto individuare l'intermediario e l'eventuale delega, nonché il travisamento dei fatti e LE prove;
-che l'AdE si è costituita per resistere, osservando la infondatezza dell'appello e che comunque residuava il comportamento colposo della contribuente;
-che la parte appellante ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha complessivamente insistito nel ritenere presente agli atti un quadro probatorio dimostrante la sua estraneità ai fatti e l'avvenuta sostituzione di persona;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada accolto;
-che ritiene il Collegio che non possa convenirsi con il Giudice di primo grado laddove -nella non ritenere la piena prova della esclusività della condotta di terzi- abbia attribuito la rilevanza ad un comportamento colposo della contribuente, così affermando: “ Invero, del procedimento penale risulta agli atti unicamente sequestro probatorio LE carte, la cui finalità è unicamente quella di determinare un vincolo di indisponibilità per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell'accertamento dei fatti. Non risulta che sia stata accertata la responsabilità di terzi né l'attuale fase del procedimento penale e le ulteriori risultanze istruttorie agli atti risultano indicative di un comportamento colposo dell'attuale ricorrente, la quale, nella stessa denuncia querela presentata, peraltro in data di molto successiva a quella in cui dichiara di aver appreso dell'apertura LE carte di credito, ha dichiarato di essersi recata, per presentare domanda per il riconoscimento di un bonus economico per famiglie in difficoltà, non già nei luoghi deputati, ma in un esercizio commerciale (Herbalife, in Piedimonte Matese), consentendo che venisse effettuata una
“fotografia” dei propri documenti di riconoscimento da soggetti (Nominativo_1 e tale Nominativo_2, conosciuto solo di vista) privi di apparente legittimazione a procedere, senza sottoscrivere alcuna richiesta di prestazione economica (cfr denuncia – querela in atti) in assenza di prova della esclusiva addebitabilità a terzi della presentazione del modello 730 ed a fronte di una condotta colposa della parte ricorrente, deve concludersi per il rigetto del ricorso. ” ;
-che la giunta, qui criticata, conclusione è fondata su una svalutazione del decreto di sequestro penale emesso dalla DDA, in ragione della sua natura probatoria, e sulla narrazione degli eventi che hanno occasionato la sostituzione così' come dichiarati nella denunzia querela presentata dalla contribuente;
-che invece ritiene il Collegio che la natura probatoria del sequestro penale non impedisca una valutazione del fatto posto a base del medesimo e che la narrazione LE circostanze che hanno occasionato la sostituzione siano apprezzabili in favore della contribuente, dato il contesto socio culturale e considerato altresì anche quanto emergente in ordine al rapporto bancario, su cui è avvenuto il pagamento dell'indebito, di cui parimenti la contribuirete ha disconosciuto la titolarità nonché alla stregua di quanto anche risultante dalla liquidazione riferita dall'AdE nella propria memoria di primo grado;
-che la natura del sequestro probatorio, correttamente intesa dal Giudice di prime cure dal punto di vista LE istituzioni del processo penale, non esclude però la rilevanza nel giudizio tributario del fumus in esso rappresentato: nel caso risulta che le indagini riguardano una vicenda ede vede coinvolti oltre la appellante almeno altre 153 persone vittime, di cui è avvenuta la sostituzione verso l'AdE e gli istituti bancari con la stessa modalità (presentazione di dichiarazione a nome della vittima, accredito diretto verso carte di credito/addebito contestualmente aperte telematicamente) ;
-che la narrazione di contesto della occasione esposta dalla stessa contribuente in sede di denunzia querela penale (con assunzione di responsabilità per potenziale calunnia) come sintetizzata dalla stessa sentenza appellata [(la contribuente ... ha dichiarato di essersi recata, per presentare domanda per il riconoscimento di un bonus economico per famiglie in difficoltà, non già nei luoghi deputati, ma in un esercizio commerciale (Herbalife, in Piedimonte Matese), consentendo che venisse effettuata una “fotografia” dei propri documenti di riconoscimento Nominativo_1 Nominativo_2da soggetti ( e tale , conosciuto solo di vista) privi di apparente legittimazione a procedere, senza sottoscrivere alcuna richiesta di prestazione economica (cfr denuncia – querela in atti).] è -contrariamente a quanto ritenuto della sentenza appellata- credibile per il contesto sociale di riferimento come attestato proprio dal decreto penale di coinvolgimento di almeno 154 vittime, contesto locale limitato e famiglia bisognosa- e con credibilità specifica , perché nella denunzia querela la parte ha circostanziato di essersi recata Nominativo_1presso una affine, indicandola specificamente nel nome ( ), di cui aveva fiducia, la quale appunto si era assunto l'onere di provvedere alla presentazione telematica di una domanda di aiuto (bonus) per famiglie bisognose;
-che l'elemento della tardività della denunzia penale rispetto all'accertamento della sostituzione nel rapporto bancario di accredito, valorizzato dal Giudice di primo grado, è in realtà insussistente in fatto perché è di appena un mese dalla conoscenza e avviene a valle di un provato previo accertamento presso l'istituto bancario effettuato, dal legale incaricato, proprio per accertare il fatto della non riferibilità della apertura ad essa contribuente (condotta professionale ovviamente prudente, potendo una denunzia infondata dar luogo a calunnia);
-che dunque gli stessi elementi individuati dalla Corte di primo grado, letti sostanzialmente e complessivamente, depongono per una sostituzione di persona in fatto sia nella presentazione della dichiarazione sia nella percezione LE somme di rimborso avvenuta da parte di terzi che si sono sostituiti;
-che a questo punto occorrere valutare gli effetti di tale rilevata in via incidentale avvenuta sostituzione nel rapporto tributario;
-che a parere del Collegio coglie nel segno la censura della violazione del regime probatorio;
-che infatti data prova indiziaria di avventa sostituzione e di non presentazione della dichiarazione e della non riferibilità del rapporto bancario sui cui è avvenuta il rimborso, l'AdE avrebbe dovuto dare prova di elementi che almeno contrastassero il disconoscimento anche in diritto, quali la indicazione del soggetto presentante la dichiarazione telematica, la produzione della delega al professionista in suo possesso -per consolidare in punto di diritto, attesa la valenza di atto pubblico della autenticazione del delegato (che assume la qualità di pubblico ufficiale), la prova (salvo poi la eventuale querela di falso della contribuente)-, la preesistente dichiarazione di modelli 730 per annualità precedenti o successivi, la indicazione del datore di lavoro che avrebbe fatto da sostituto, ossia elementi che deponessero o valessero in diritto per una condotta riferibile comunque alla appellante;
-che in particolare il Collegio ritiene di evidenziare che: l'AdE neppure ha deposito il modello 730/2020 in liquidazione;
non ha indicati l'intermediario né la eventuale presentazione personale;
non ha depositato alcuna delega alla presentazione;
dallo stralcio della liquidazione automatizzata contenuto nelle memorie di primo grado risultata dichiarato un reddito da lavoro dipendente su cui sarebbero state effettuate ritenute dal datore di lavoro (che poi hanno generato il rimborso), le quali risultano in liquidazione azzerate, evidentemente per mancato collegamento con il datore indicato;
-che tale ultimo elemento, letto in contesto con gli altri, dimostra appunto l'assenza di rapporto di lavoro, confermando quanto denunziato e qui eccepito dalla contribuente;
-che quindi l'appello va accolto e la cartella impugnata annullata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate, rinvenendosi ragioni legali
-nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- nella necessità di valutazione giudiziale, in assenza di un provvedimento definivo penale accertante la avvenuta sostituzione;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.