TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 66
TAR
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis legge 241/1990

    Il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990

    Il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione della legge 26.02.1999 n° 42, legge 3/2018 e D.M. 13.03.2018

    Il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha rilevato d’ufficio un difetto di giurisdizione, poiché la controversia relativa alla domanda di iscrizione all'albo professionale è riservata alla cognizione della Commissione Centrale per le professioni sanitarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 66
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 66
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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