Ordinanza collegiale 16 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2021, proposto da
SA AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Iamundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione di Albo dei Logopedisti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera n. 14 del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della Prevenzione (Ordine A.S.R.M.P.S.T.R.P.) di Reggio Calabria assunta nella seduta del 9.5.2021 e conosciuta l’1.9.2021, nonchè di ogni altro atto prodromico, connesso, conseguente e consequenziale, ivi compreso il parere di non conformità espresso dalla Commissione di Albo dei Logopedisti posto a corredo del provvedimento dell'impugnato provvedimento di diniego;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della P;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IC IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 20.9.2021 e depositato il 19.10.2021 AT SA ha esposto:
-) la ricorrente è titolare dell’attestato di Terapista della Riabilitazione Logopedista conseguito in data 3.7.1986 all’esito del corso triennale di specializzazione istituito presso la Scuola Superiore di Psicologia Applicata, autorizzato dalla Regione Calabria con delibera n.1433 del 30.3.1984 e svolto dal 15.2.1984 al 16.5.1986, in forza del quale ha svolto in regime di subordinazione attività professionale di terapista della riabilitazione logopedista dapprima presso l’USL di Palmi e quindi presso l’ASP di Reggio Calabria presso la quale presta attualmente servizio;
-) in data 4.10.2021 ha richiesto l’iscrizione all’Albo dei Terpisti della Riabilitazione Logopedisti tenuto dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;
-) con l’epigrafata delibera, il Consiglio Direttivo dell’Ordine resistente, acquisito il parere di non conformità della relativa Commissione, rigettava detta domanda.
1.1- Ritenendo illegittima detta delibera se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis legge 241/1990.
Viene contestata l’omissione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge 241/90, relativamente al quale non ricorrerebbero i presupposti sananti dell’art. 21-octies della legge 241/90 atteso che, ove fosse stato inoltrato, la ricorrente avrebbe depositato osservazioni delle quali la Commissione di Albo dei Logopedisti avrebbe potuto tener conto per esprimere un parere favorevole.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990.
Viene dedotta carenza di motivazione formulata in termini generici e non surrogabile dal mero richiamo al parere non favorevole della preposta Commissione di Albo.
3) Violazione e falsa applicazione della legge 26.02.1999 n° 42. Violazione e falsa applicazione della legge 3/2018 e del D.M. Ministero della Salute 13.03.2018 in relazione a quanto stabilito dal D.M. 27.07.2000 adottato dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (in G.U. 22.8.200 n° 195).
La ricorrente deduce violazione delle disposizioni normative di cui in epigrafe contestando gli elementi fattuali dedotti dall’Ordine in sede provvedimentale.
2- Resiste l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria.
3- All’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026, con ordinanza n. 15 pubblicata il 16.1.2025 il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione assegnando alle parti termine di 7 giorni per il deposito di memorie.
4- Con memoria del 20.1.2026 la ricorrente ha richiamato, quanto a giurisdizione, la previsione del D. Lgs. C.p.S. n. 233/1946, in ordine alla competenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), quale organo di giurisdizione speciale.
5- Parimenti l’Ordine resistente, nell’aderire alla prospettazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ha richiamato la competenza della medesima Commissione centrale.
6- Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
7- Il Collegio, riportandosi a condivisibili precedenti (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29.11.2018, n. 11570) osserva quanto segue.
7.1- Dal punto di vista normativo emerge che:
A) Il Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, prevede:
a) All'art. 3, comma 1, che " Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni: ... iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno ”;
b) All'art. 3, comma 2, che " Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni ... proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista ”;
c) All'art. 3, comma 4, che " Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ”.
B) Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 prevede inoltre all'art. 15, comma 3-bis, che la suddetta Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie esercita " funzioni di giurisdizione speciale ". Di qui una sorta di ricognizione normativa delle funzioni giurisdizionale assegnate sin dal 1946.
C) Il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, prevede inoltre specificamente, all'art. 9, che " Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione ".
7.2- Sul formante giurisprudenziale emerge quanto segue.
D) La giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione ha poi affermato a più riprese che: a) "Spetta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ... la controversia relativa alla sussistenza o meno del diritto di un infermiere alla cancellazione dall'albo professionale" (cfr. Cass. Civile, sez. un., 19 aprile 2004, n. 7376); b) "Ai sensi, infatti, dell'art. 3 lett. a) del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233 - recante norme sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse - compete al consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio compilare e tenere l'albo dell'Ordine e Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno: provvedimenti, questi, avverso i quali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie a norma dell'art. 5 seconda parte dello stesso testo normativo. Mentre l'ordine è organo di natura amministrativa, la Commissione centrale costituisce invece organo giurisdizionale speciale, istituito prima della Carta costituzionale, la cui decisione è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost. per violazione di legge" (Cass. sez. un. 10.11.1997 n. 11072) [cfr. Cass. Civile, sez. un., 19 novembre 1999, n. 800).
Sulla medesima lunghezza d’onda si pone la anche più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite, 16.7.2024, n.19481, id., 11.11.1997, n.11129, Sez. II, 20.11.2018 n.29892, Sez. III, 21.2.2013, n.4371).
E) La stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che:
a) "Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo degli odontoiatri ... in quanto contro tali provvedimenti è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo speciale di giurisdizione istituito con d.l.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, la cui decisione è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione a sezioni unite (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 5 dicembre 2002, n. 4743);
b) "nessun dubbio può residuare sulla individuazione del Giudice competente a conoscere della controversia in esame; Giudice che non è questo Tribunale ma la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie cui, ai sensi dell'art. 5 del d. lg. C. P. S. 13.9.1946, n. 223, pertiene la cognizione dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dai competenti Ordini professionali provinciali in materia di compilazione e tenuta dell'Albo dell'Ordine (art. 3 lett. a d. lg. citato) ed avverso le cui decisioni, a mente del successivo art. 19, è ammesso ricorso in Cassazione a norma dell'art. 362 del c. p. c.. Quest'ultima previsione convince in merito alla natura giurisdizionale delle attribuzioni della predetta Commissione e ciò in quanto, nel nostro sistema, il ricorso per Cassazione è diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (in tal senso è l'unico orientamento della Corte Costituzionale; cfr. sentt. nn. 110 del 1967, 114 del 1970, 27 del 1972, 175 del 1980, 284 del 1986). Dunque, la Commissione prevista dall'art. 5 del menzionato d. l. C. P. S. è un organo giurisdizionale speciale, alla cui sopravvivenza, nell'ordinamento postcostituzionale, non osta la previsione dell'art. 102 della Carta Fondamentale che vieta l'istituzione di nuove giurisdizioni non solo straordinarie ma anche speciali; e ciò in quanto trattandosi di Organo istituito anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, la sua persistente operatività è avallata dalla VI^ disposizione transitoria e finale della stessa Carta costituzionale che ha assoggettato i preesistenti Organi di giurisdizione speciale a revisione, da parte del Legislatore ordinario, nel termine di cinque anni; termine non perentorio ma ordinatorio la cui scadenza non ha determinato l'illegittimità costituzionale degli Organi che avrebbero dovuto essere revisionati (Cfr. in tal senso oltre alle decisioni sopra citate della Corte Cost.le, anche, e sullo specifico tema della natura di Organo giurisdizionale speciale della predetta Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, Cass. SS. UU. 6.11.1998, n. 11213 e 18.4.1988. n. 3082)". [cfr. T.A.R. Campania, sez. III, 20 aprile 2000, n. 1106. Cfr., da ultimo ed in questa stessa direzione, anche Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4059];
F) Anche la Corte costituzionale ha affermato in diverse occasioni che: a) "Il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie si articola in una prima fase, svolta davanti all'ordine professionale locale, che ha natura amministrativa; nel caso di impugnazione dell'atto che la definisce, alla stessa segue un'ulteriore fase che è svolta, invece, davanti ad un "giudice", la Commissione centrale, che ha natura giurisdizionale, con conseguente impugnabilità per cassazione ex art. 111, comma 7, cost. delle relative decisioni. La natura giurisdizionale dell'attività svolta dalla Commissione richiede l'osservanza della regola che il giudice rimanga sempre super partes ed estraneo rispetto agli interessi oggetto del processo e sia assicurato quel "minimo" di garanzie ragionevolmente idonee allo scopo, ai sensi degli art. 24 e 111 cost." (Corte Cost., 9 luglio 2014, n. 193. cfr. anche Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 71); b) "Le funzioni svolte da detta Commissione, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sono da considerarsi "funzioni di giurisdizione speciale" (Cass., sezioni unite civili, 7 agosto 1998, n. 7753). Tale conclusione, oltre a trovare una conferma (di mera definizione e non di disciplina) nell'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012, è stata fatta propria da questa Corte con la sentenza n. 193 del 2014" (Corte Cost., 7 ottobre 2016, n. 215).
8-Alla luce di quanto appena riportato -nonché in considerazione del fatto che nel caso di specie vengono in giuoco valutazioni automatiche e vincolate e non intrise di discrezionalità- va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, trattandosi di controversia riservata alla cognizione della Commissione centrale per le professioni sanitarie di cui all'art. 17 ss. del d.lgs.. C.P.S. n. 233 del 1946, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
9- Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la pronuncia di rito e la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della Commissione centrale per le professioni sanitarie di cui all'art. 17 del d.lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, presso la quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 15 gennaio 2026 e 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
TA UL, Presidente
IC IO, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IO | TA UL |
IL SEGRETARIO