Articolo 23 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 22Articolo 24
Versione
20 agosto 1978
Art. 23. (Decadenza dal contributo dello Stato)

Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi gia' corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.
Entrata in vigore il 20 agosto 1978
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