CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente
MA RC, TO
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T011875000 IMP-SOSTITUTIVA 2020
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T011874000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della controversia sono due avvisi di liquidazione emessi dall'Ufficio del Registro ed in particolare:
- l'avviso di liquidazione a fini Iva n.TP6 2020 1T 011874 000 002001 notificato ai contribuenti Ricorrente_1 e Nominativo_1 a fronte della revoca delle agevolazioni fiscali prima casa;
- l'avviso n. 2020 1T 011875 000, notificato a Ricorrente_1 per il recupero della differenza (pari ad euro 11.375,00, oltre interessi e sanzione) tra l'imposta sostitutiva sul mutuo fondiario da questi pagata in misura ridotta (aliquota allo 0,25%) per l'acquisto della prima casa di abitazione, e quella ordinaria prevista nella misura del 2% (artt.15 e ss. del D.P.R. n.601/73).
Avverso detti avvisi i contribuenti proponevano due distinti ricorsi (n 66 e n 67/2025) successivamente riuniti. Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate di Como contestando la fondatezza dei ricorsi riuniti di cui chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, le parti addivenivano ad un accordo conciliativo chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tale situazione, la Corte, atteso l'avvenuto accordo conciliativo, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La CGT di Como, così provvede:
dichiara estinto il giudizio per avvenuta conciliazione, spese compensate.
Como, il 17.12.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott GO AT Dott. Marco Mancini
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente
MA RC, TO
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T011875000 IMP-SOSTITUTIVA 2020
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T011874000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della controversia sono due avvisi di liquidazione emessi dall'Ufficio del Registro ed in particolare:
- l'avviso di liquidazione a fini Iva n.TP6 2020 1T 011874 000 002001 notificato ai contribuenti Ricorrente_1 e Nominativo_1 a fronte della revoca delle agevolazioni fiscali prima casa;
- l'avviso n. 2020 1T 011875 000, notificato a Ricorrente_1 per il recupero della differenza (pari ad euro 11.375,00, oltre interessi e sanzione) tra l'imposta sostitutiva sul mutuo fondiario da questi pagata in misura ridotta (aliquota allo 0,25%) per l'acquisto della prima casa di abitazione, e quella ordinaria prevista nella misura del 2% (artt.15 e ss. del D.P.R. n.601/73).
Avverso detti avvisi i contribuenti proponevano due distinti ricorsi (n 66 e n 67/2025) successivamente riuniti. Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate di Como contestando la fondatezza dei ricorsi riuniti di cui chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, le parti addivenivano ad un accordo conciliativo chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tale situazione, la Corte, atteso l'avvenuto accordo conciliativo, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La CGT di Como, così provvede:
dichiara estinto il giudizio per avvenuta conciliazione, spese compensate.
Como, il 17.12.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott GO AT Dott. Marco Mancini